La Valutazione di Impatto Ambientale in Italia,

lo stato dei lavori in Puglia

La pressione dell’uomo sull’ambiente del nostro pianeta è in costante crescita; la capacità dell’uomo di modificare il proprio habitat è tale da "sovraccaricare" i sistemi d’autoregolamentazione naturali portandoli a limiti sempre più irreversibili.

Si è reso necessario, pertanto, la necessità di affrontare, tali problematiche ambientali, mediante normative idonee a prevenire e a prevedere gli impatti dannosi delle attività umane prima che esse siano realizzate.

Previsione e prevenzione stanno quindi alla base dell’adozione degli studi d’impatto ambientale che si rifanno più o meno direttamente all’esperienza degli Stati Uniti, primi ad affrontare il problema dell’introduzione dei fattori ambientali nei processi decisionali (NEPA, National Environmental Policy Act del 1969).

La valutazione d’impatto ambientale è, appunto un complesso procedimento di natura essenzialmente amministrativa, attraverso cui si valutano preventivamente gli effetti e i rischi ecologici, ambientali, economici e sociali che determinate opere in progetto possano esercitare sull'ambiente circostante, nella finalità di prevenire gli impatti indesiderati piuttosto che dover successivamente riparare i danni provocati.

La VIA inoltre rappresenta una novità nel panorama degli strumenti di valutazione perché accanto alla parte tecnico-scientifica caratteristica del quadro di riferimento e del bilancio di impatto ambientale viene introdotta la metodologia di comparazione attraverso alternative (tra cui la cosiddetta "opzione zero", assenza di opera), e soprattutto viene introdotto il concetto e la prassi della partecipazione popolare alla decisione finale.

La VIA non deve essere meramente intesa come uno strumento di verifica della qualità e quantità degli impatti di un progetto sull’ambiente naturale, anche se questa è sicuramente la sua parte più importante e caratteristica, ma come strumento di analisi a tutto campo dell’accettabilità di un progetto, ovvero della sua migliore alternativa localizzativa o tecnologica.

Dopo un lungo dibattito, protrattosi per diversi anni, la Comunità Europea ha finalmente emanato in materia di VIA la Direttiva 85/337 che prevedeva il completo adeguamento delle legislazioni degli Stati membri entro 3 anni. Tale direttiva dovendo valere per Stati con ordinamenti giuridici diversi, rappresentava solo un quadro di riferimento e riconosceva ampia autonomia alle varie legislazioni degli Stati membri, pur restando imprescindibile il raffronto con la normativa comunitaria.

Secondo il testo normativo europeo sono sicuramente soggetti alla VIA solo i progetti di opere ed è lasciata alla discrezione dei Paesi membri l’estensione anche alla pianificazione territoriale e socio-economica. Le opere inoltre sono suddivise in due categorie: l’allegato I comprende le opere obbligatoriamente soggette a VIA cui i Paesi membri sono tenuti ad adeguarsi; l’allegato II indica le opere che possono essere assoggettate a VIA a discrezione dei Paesi membri.

La fase di attuazione a livello nazionale della Direttiva 85/337 è risultata molto stentata; il caso italiano comunque risulta essere abbastanza particolare per il fatto che il provvedimento comunitario, a distanza di oltre 10 anni, non è stato ancora tradotto in legge e la materia è governata ancora in maniera provvisoria con dei decreti.

La legge istitutiva del Ministero dell’ambiente (Legge 349/1986) prevedeva un tempo di sei mesi per l’emanazione della legge istitutiva della VIA che non è ancora stata approvata e la materia risulta essere disciplinata principalmente dal DPCM 10.08.1988, n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale" dove si individuano le categorie di opere sottoposte alla procedura, mentre le norme tecniche per la redazione degli studi di V.I.A. dal DPCM del 27.12.1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale",

Nel primo Decreto si indicano, come campo di applicazione della VIA, esclusivamente le categorie di opere rientranti nell’allegato I della Direttiva CEE.

Invece l’ultimo Decreto contiene le indicazioni di carattere tecnico per la redazione degli studi di impatto ambientale (allegati I, II e III) e gli elaborati che lo compongono ispirandosi sostanzialmente alle indicazioni della Direttiva comunitaria. L’informazione al pubblico da parte del proponente dei progetti soggetti a VIA è regolamentata solo mediante appositi avvisi da pubblicare su il quotidiano regionale più diffuso e su un quotidiano nazionale (art. 5). Non c’è alcuna previsione di coinvolgimento e partecipazione pubblica in nessuna forma salvo il caso riguardante le "procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas" per i quali, accanto all’istruttoria tecnica è indicata l’istituzione di un’inchiesta pubblica. Questa deve svolgersi nel comune interessato dal progetto attraverso la costituzione di una commissione presieduta da un magistrato e composta da 6 esperti, di cui 3 indicati dal Ministero dell’Ambiente e 3 in rappresentanza rispettivamente di Comune, Provincia e Regione.

Recentemente un Decreto del Presidente della Repubblica, del 12.04.1996, sempre nelle more della completa attuazione della Direttiva CEE, detta delle norme di indirizzo e coordinamento verso le Regioni e le Provincie autonome che nel frattempo hanno già promosso o promuoveranno specifici provvedimenti legislativi. Tale Decreto introduce due novità consistenti nella possibilità, da parte di chiunque, di fornire osservazioni scritte sul progetto, cui l’autorità competente (Ministero o Regione) terrà conto nell’espressione del giudizio di compatibilità ambientale e nella possibilità di estendere a tutti i progetti soggetti a VIA, e quindi non solo nel caso delle centrali energetiche a turbogas, la procedura dell’inchiesta pubblica in base alle disposizioni di merito espresse sempre dall’autorità competente (art. 9, commi 1 e 2).

Dopo i Decreti nazionali del 1988 molte Regioni e Province Autonome hanno emanato proprie leggi in materia di VIA; la Puglia solamente nel 1997 ha emanato la delibera n. 4444 del 22.07.1997 disciplinante la V.I.A. per le categorie di opere previste nell’allegato III.

Concludendo possiamo rimarcare che a più di dieci anni di distanza dalla prima, parziale attuazione, della direttiva 85/337/CEE, il quadro normativo nazionale si presenta alquanto composito. Manca infatti una legge organica che razionalizzi tutta la disciplina di settore e colmi le lacune che tuttora esistono. L’intervento si rende ancora più necessario a seguito dell’adozione della direttiva 97/11CE che ha modificato la direttiva 85/337/CEE. Molte delle carenze che presenta questa procedura potranno essere risolte se il disegno di legge quadro sulla valutazione di impatto ambientale verrà approvato dal Parlamento.

Maria Scarano

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