MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari dei Culti diversi da quello cattolico.

 

CIRCOLARE N. 62 DEL 06/05/1987

Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

 

OGGETTO: Confessioni religiose diverse dalla cattolica riconosciute in Italia - Confessioni religiose diverse dalla cattolica riconosciute all' estero - Confessioni religiose diverse dalla cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato a termini dell'art. 8 della Costituzione - Regime giuridico

 

Con circolare n. 54 in data 25 gennaio 1986 venne trasmesso alle SS.LL. il parere n. 457/84, reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, in seduta del 16 marzo 1984, in merito al regime giuridico delle organizzazioni confessionali diverse dalla cattolica riconosciute all'estero.

Poiché, successivamente, su taluni aspetti dell'interpretazione data a detto parere sono insorte perplessità, portate peraltro anche in sede giudiziale, questa Direzione Generale, prendendo spunto dalla istanza di un ente riconosciuto all'estero, volta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare donazioni, ha sottoposto di nuovo l'intero problema al più alto Consesso Amministrativo affrontando anche i profili di diritto internazionale e quelli connessi al trattamento fiscale.

 

La Prima Sezione del Consiglio di Stato, in seduta del 9 gennaio 1987, ha reso il parere n. 1846/86, che si allega per conoscenza e norma delle SS.LL.. Alla luce di detto parere si ritiene - sotto il profilo di più stretta competenza dell'Amministrazione dell'Interno in generale e delle SS.LL. in particolare - che il regime giuridico afferente alle confessioni religiose diverse dalla cattolica operanti in Italia possa sintetizzarsi come segue:

 

I - Confessioni religiose diverse dalla cattolica riconosciute ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1929 n. 1159 e dell'art. 10 del regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289

 

Esse, allo stato, risultano essere le seguenti:

 

1. "CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA"

Roma - Via Palestro, 71

(R.D. 14 novembre 1929, n. 2368)

 

2. "COMUNITÀ ARMENA DEI FEDELI DI RITO ARMENO GREGORIANO"

Milano - Via Jommelli, 30

(D.P.R. 24 febbraio 1956, n. 681)

 

3. "ENTE PATRIMONIALE DELL'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA" Roma - Piazza S. Lorenzo in Lucina, 35

(D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 19)

 

4. "CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA"

Roma - Via Toscana, 7

(D.P.R. 19 maggio 1961, n. 676)

 

5. "CHIESA ORTODOSSA RUSSA A SAN REMO"

San Remo (Imperia) - Corso Nuvoloni, 14

(D.P.R. 30 luglio 1966, n. 895)

 

6. "FONDAZIONE DELLA ASSEMBLEA SPIRITUALE NAZIONALE DEI BAHÀI D'ITALIA"

Roma - Via Stoppani, 10

(D.P.R. 21 novembre 1966, n. 1106)

 

7. "MOVIMENTO EVANGELICO INTERNAZIONALE FIUMI DI POTENZA"

Roccella Ionica - Contrada Ferraro (Reggio Calabria)

(D.P.R. 10 settembre 1971, n. 1182)

 

8. "CENTRO ISLAMICO CULTURALE D'ITALIA"

Roma - Via Bertoloni, 22

(D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 712)

 

9. "CONGREGAZIONE CRISTIANA EVANGELICA ITALIANA"

Genova Sampierdarena

(D.P.R. 26 ottobre 1976, n. 925)

 

10. "CHIESA DI CRISTO DI MILANO"

Milano - Via del Bollo, 5

(D.P.R. 13 giugno 1977, n. 702)

 

11. "ENTE PATRIMONIALE DELLA UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL SETTIMO GIORNO

Roma - Lungotevere Michelangelo, 7

(D.P.R. 13 aprile 1979, n. 58)

 

12. "CHIESA CRISTIANA MILLENARISTA"

Pescara - Viale G. D'Annunzio, 259

(D.P.R. 17 maggio 1979, n. 279)

 

13. "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA"

Roma - Via dei Bruzi, 11

(D.P.R. 23 giugno 1981, n. 430)

 

14. "CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA"

Roma - Via della Bufalotta, 1281

(D.P.R. 31 ottobre 1986, n. 783)

 

Alle confessioni religiose di cui trattasi si applica il regime di cui alla legge n. 1159/1929 e al r.d. n. 289/1930 e successive integrazioni e modifiche;

 

in particolare (artt. 3 e 4 della legge 26 febbraio 1982, n. 58);

 

- relativamente agli acquisti l'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore a lire 130 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredità olegati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni;

negli altri casi l'autorizzazione è concessa con decreto del Prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;

l'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'Interno o al Prefetto, secondo le rispettive competenze, ed è corredata dei documenti necessari nonché del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso;

la domanda è presentata alla Prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'Interno, previa la relativa istruttoria;

 

- relativamente alle vendite il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

 

1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 75 milioni;

 

2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 100 milioni;

 

3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 130 milioni;

 

4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo 2 della legge n. 58/1982 per un valore eccedente le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata;

 

negli altri casi l'autorizzazione è data dal Prefetto.

 

 

II - Confessioni religiose diverse dalla cattolica riconosciute all'estero

 

Nei loro confronti:

 

- non trovano applicazione la legge n. 1159/1929 ed il r.d. n. 289/1930:

- trovano applicazione invece gli artt. 16 e 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, l'art. 17 del codice civile e l'art. 5 delle norme di attuazione del codice civile stesso, con la conseguenza che:

- per gli acquisti l'autorizzazione è concessa solo con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato; l'istruttoria è curata dalle Prefetture;

- per le vendite non è necessaria alcuna autorizzazione;

 

III - Confessioni religiose diverse dalla cattolica i cui rapporti con lo Stato sono regolate da "intese" stipulate a termini dell'art. 8 della Costituzione

 

Fino ad ora hanno stipulato "intese" con lo Stato le seguenti confessioni religiose diverse da quella cattolica:

 

- Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese,

- Assemblee di Dio in Italia,

- Chiese cristiane avventiste del settimo giorno,

- Unione delle Comunità israelitiche italiane.

 

La intesa con la Tavola Valdese è stata approvata con legge 11 agosto 1984 n. 449, in base alla quale nei confronti delle chiese rappresentative dalla "Tavola" stessa:

 

- non trovano applicazione la legge n. 1159/1929 ed il r.d. n. 289/1930:

- trovano applicazione invece l'art. 17 del codice civile e l'art. 5 delle norme di attuazione del codice civile stesso, con la conseguenza che:

- per gli acquisti l'autorizzazione è concessa solo con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato; l'istruttoria è curata dalle Prefetture;

- per le vendite non è necessaria alcuna autorizzazione.

 

Le intese con le "Chiese cristiane avventiste del settimo giorno" e le "Assemblee di Dio in Italia" non sono state ancora approvate con legge (i relativi disegni, contraddistinti dai numeri 4423 e 4424, sono stati presentati alla Camera dei Deputati il 9 febbraio 1987);

il regime nei loro confronti rimane pertanto, fino alla data di entrata in vigore delle leggi approvative delle intese, quello degli enti di cui al precedente punto I

 

Anche l'intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche italiane non è stata ancora approvata con legge; il regime nei confronti dell'Unione e delle Comunità resta pertanto quello di cui alle norme contenute nel r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731, nel r.d. 19 novembre 1931, n. 1561, nella legge 24 giugno 1929 n. 1159 e nel r.d. 28 febbraio 1930 n. 289.

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE

 

 

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