Repubblica Italiana
Agenzia per La Rappresentanza Negoziale Il Presidente
delle Pubbliche Amministrazioni
A.RA.N.
Roma 22 maggio 1996
prot. 3427
A tutte le Università
Agli Istituti Universitari
Agli Osservatori Astronomici
All'ISEF di Roma
LORO SEDI
Oggetto: Trasmissione del CCNL del comparto Università
Il giorno 21 maggio 1996, alle ore 18, il contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Università è stato
sottoscritto da
questa Agenzia e dalle parti sindacali.
Trasmettiamo copia autentica del contratto medesimo, che produce
i propri effetti dalla mezzanotte del giorno della
sottoscrizione.
prof. Carlo Dell'Aringa
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione in data 14 maggio 1996 da parte
della Corte dei Conti del D.P.C.M. del 4 aprile 1996, con il
quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo
concordato del CCNL del comparto Università, il giorno 21 maggio
1996, alle ore 18, presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del
Comitato Direttivo come di seguito indicati:
Prof. Carlo Dell'Aringa (segue firma)
Prof. Gian Candido De Martin (segue firma)
Prof. Gianfranco Rebora (senza firma)
Avv. Guido Fantoni (segue firma)
Avv. Arturo Parisi (senza firma)
e le seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di
categoria:
CGIL (segue firma)
CISL (segue firma)
UIL (segue firma)
CONFSAL (segue firma)
CISAL (segue firma)
CISNAL (segue firma)
CIDA (segue firma)
CONFEDIR (segue firma)
RDB/CUB (segue firma)
UNIONQUADRI (segue firma)
USPPI (segue firma)
CGIL/SNU (segue firma)
CISL/FSUR (segue firma)
UIL/UNIVERSITÀ (segue firma)
FED.NE CONFSAL/SNALS UNIVERSITÀ (segue firma)
CISAPUNI (segue firma)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del
comparto
Università.
Del predetto CCNL fa parte integrante l'accordo sui servizi
pubblici essenziali.
Si allega, altresì, il "Codice di comportamento dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" definito, ai
sensi dell'art. 58bis
del D.lgs. n. 29/93, dal Ministro per la Funzione Pubblica con
Decreto del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 149 del 28 giugno 1994.
(seguono le firme)
ARAN
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNIVERSITÀ
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI DIPENDENTI
DEL COMPARTO DELL'UNIVERSITÀ
INDICE
PARTE PRIMA
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Campo di applicazione
Art. 1
(Obiettivo e campo di applicazione)
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti,
dipendente dalle Istituzioni e amministrazioni di cui all'art. 10
del
D.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593, così come individuato nel
medesimo articolo 10.
2. Il presente contratto definisce le modalità di applicazione
degli istituti normativi al personale con rapporto di lavoro a
tempo
determinato.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo
del
presente contratto come D.Lgs. n. 29 del 1993 .
4. Le istituzioni e amministrazioni di cui al comma 1 sono
denominate nel testo del presente contratto
"amministrazioni".
Art. 2
(Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del
contratto.)
1. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1994 ed avrà
scadenza il 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il 31
dicembre 1995 per la parte economica. In caso di mancata
disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi
prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato
di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione,
dalla data di stipulazione del presente contratto. La stipula si
intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da
parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento
delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29
del 1993. Essa viene portata a conoscenza delle
Amministrazioni da parte dell'A.RA.N.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico, entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto
conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme
per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre
mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il
mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni
conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente
contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste
dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità si applica la procedura
dell'art. 52,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore
punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di
cui al comma precedente, finalizzato al mantenimento del potere
d'acquisto delle retribuzioni.
7. In deroga al comma 1 il presente contratto scadrà per la
parte economica, il 31.12.1995, senza necessità di disdetta. Le
piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta
giorni dalla stipulazione del presente contratto.
TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 3
(Obiettivi e strumenti)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della
distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle
amministrazioni e dei
sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di
contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza
di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e
l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali, in
relazione ai fini pubblici ai quali le Amministrazioni sono
preordinate.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità
di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla
contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla
consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla
correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla
prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure
bilaterali
- sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei
servizi essenziali di cui alla legge 1 giugno 1990, n. 146 - in
grado
di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento
delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi
e dai
protocolli tra Governo e parti sociali .
3. In coerenza con il comma 1 e 2, il sistema di relazioni
sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) la contrattazione collettiva, che si svolge a livello
nazionale ed a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le
procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2, 4 e 5 del
presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del
1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi
nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le
procedure di risoluzione delle controversie interpretative
previste dall'art. 14. In coerenza con il carattere privatistico
della
contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e
ai distinti ruoli delle parti.
b) l'esame che si svolge nelle materie per le quali la legge ed
il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art.
10
del D.Lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 8 del presente contratto,
previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 13. In
appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di
vista secondo le procedure indicate nell'art.8.
c) la consultazione, che si svolge sulle materie per le quali la
legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi senza
particolari formalità l'amministrazione, previa adeguata
informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
d) l'informazione, che, quando lo richieda la legge o il presente
contratto, viene fornita dalle amministrazioni ai soggetti
sindacali secondo criteri di trasparenza, compiutezza,
contestualità ed uguali modalità per tutti i soggetti di cui
all'art. 13, al fine
di rendere costruttivo il confronto tra le parti a tutti i
livelli del sistema delle relazioni sindacali. L'informazione è
fornita con la
forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su materie
riservate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi
di
urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;
e) le procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di
risoluzione delle controversie interpretative, che sono
finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le
disposizioni di cui all'art. 14.
Art. 4
(Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo decentrato)
1. La richiesta di apertura delle trattative per il rinnovo del
contratto collettivo decentrato è comunicata almeno tre mesi
prima
della scadenza del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza
del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
3. Le amministrazioni provvedono a costituire la delegazione di
parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei
contratti
decentrati entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza
della stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2,
comma 2, nonché a convocare entro i successivi 15 giorni la
delegazione sindacale di cui all'art. 6, per l'avvio del
negoziato.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti
contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato si attua entro 30 giorni dalla
stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, a
seguito del
perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo
comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993. I contratti decentrati
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la
loro
efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti
decentrati.
Art. 5
(Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione
decentrata)
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due
livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato presso ciascuna
Amministrazione
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli
istituti di cui al comma 3, in conformità ai criteri ed alle
procedure
indicati nell'art. 4 garantendo il rispetto delle disponibilità
economiche fissate a livello nazionale, comprese le risorse di
cui
all'art. 13, commi 3 e 4 del D.P.R. 3 agosto, 1990, n. 319.
3. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) i sistemi di incentivazione della produttività collettiva,
dell'efficienza e per il miglioramento della qualità
dell'attività e dei
servizi istituzionali, nell'ambito dei progetti e delle altre
iniziative definiti da ciascuna Amministrazione, con riferimento
ai criteri
generali per:
- la definizione della percentuale di risorse da destinare ad
incentivazione in relazione ai progetti e ai programmi;
- la scelta dei dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo
funzionale alle priorità organizzative e di servizio delle
strutture;
- le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati, che
saranno attuate nei modi e nei tempi previsti dall'art. 43, comma
4, del presente contratto;
- la corrispondente attribuzione dei fondi di produttività ai
gruppi e ai singoli, secondo le regole selettive previste
dall'art. 43
del presente contratto;
b) la quota di risorse ed i criteri generali per l'attribuzione
dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di
attività
particolarmente disagiate o comportanti esposizione a rischi;
c) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla
professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni
organizzative e tecnologiche e della domanda di servizi;
d) adattamento alle esigenze specifiche degli atenei delle
tipologie di orario definite dall'art. 20, comma 3, con
esclusione della
articolazione degli orari oggetto di esame ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lett. a);
e) criteri generali per la determinazione dell'indennità di
posizione di cui all'art. 47, comma 2;
f) criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui
all'art. 42, comma 2, lett. a) tra le strutture individuate dai
singoli
ordinamenti;
g) criteri generali per la istituzione e gestione delle attività
socio-assistenziali per il personale;
h) criteri di priorità per le trasformazioni del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
i) linee di indirizzo e programmazione di massima per l'attività
di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale;
l) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle
modalità, delle normative relative all'igiene, all ambiente,
sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti
disabili.
m) le misure dirette a favorire le pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, anche ai fini
delle azioni
positive previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.
4. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è strettamente
correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei
programmi e
progetti aventi come obiettivo il miglioramento della qualità,
efficacia ed efficienza dell'attività e dei servizi
istituzionali, ed è
quindi attuata dopo la necessaria verifica a consuntivo dei
risultati totali o parziali raggiunti.
5. I contratti decentrati non possono comportare, né
direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi
successivi, oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, e
conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei
successivi
contratti.
Art. 6
(Composizione delle delegazioni)
l. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. 29 del 1993, la
delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è
costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo
delegato. Per le Istituzioni universitarie la delegazione
trattante è
costituita dal Rettore o un suo delegato e dal direttore
amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata
da
ulteriori soggetti ove previsto dagli statuti.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella
contrattazione collettiva decentrata, della attività di
rappresentanza
e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazione (A.RA.N.), alle cui direttive
sono
tenute in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7
del D.Lgs. 29 del 1993.
3. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U. di cui all'articolo 13, lettera a);
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui
all'art. 13, lettera b);
- da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente
contratto.
CAPO II
Informazione e forme di partecipazione
Art. 7
(Informazione)
l. Ciascuna Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia
e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai
soggetti
sindacali di cui all'art. 13 in materia di ambiente di lavoro e
sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di
lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal D. Lgs n. 29 del 1993 e
dal presente contratto, le Amministrazioni forniscono
un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la
documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario anche nelle singole strutture;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di
lavoro e delle dotazioni organiche;
c) verifica periodica della produttività delle strutture;
d) stato dell'occupazione e provvedimenti di variazione
dell'organico ex art. 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993,
n.537;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di
programmazione della mobilità e di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
g) voci di bilancio preventivo di Ateneo relative al personale,
comprese variazioni di organico, part-time a tempo determinato.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per
oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
- verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del personale;
- distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative
prestazioni;
- distribuzione complessiva delle risorse per la produttività
collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità
della
prestazione individuale, ai sensi degli artt.42,43 e44;
- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione
delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione
del lavoro;
- iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in
favore del personale.
- l'attuazione nelle materie oggetto di informazione preventiva.
Per l'informazione di cui al presente comma è previsto almeno un
incontro annuale, in relazione al quale le Amministrazioni
forniscono tempestive e adeguate informazioni sulle predette
materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato
dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati
sulla quantità e
qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le
Amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.
5. Non è oggetto di riservatezza l'informazione alle
organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei
trattamenti
accessori.
Art. 8
(Esame)
l. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 13, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, può chiedere, in
forma
scritta, ai sensi dell'articolo l0 del D.Lgs n. 29 del 1993,
nell'ambito dei contenuti dell'informazione stessa, un incontro
per
l'esame dei seguenti argomenti:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di
lavoro;
c) verifica periodica della produttività delle strutture;
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre
organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri - che iniziano di norma
entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di
durata dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti,
ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla
ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve
per
oggettivi motivi di urgenza. Su accordo delle parti il termine
può essere prorogato.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino
le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta
ferma
l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei
dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le Amministrazioni
non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto
dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non
assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
Art. 9
(Rappresentante per la sicurezza)
1. Le procedure di cui agli articoli 7 e 11 si applicano alle
informazioni al rappresentante per la sicurezza e alle
consultazioni
dello stesso previste dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626, e dall'accordo intercompartimentale in materia, stipulati
ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
Art. 10
(Pari opportunità)
1. Sono confermati i Comitati per le pari opportunità già
insediati presso le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 6 del DPR
3
agosto l990, n. 319, e dell'art. 17 del D.P.R. 28 settembre 1987,
n. 567.
2. Nei casi in cui detti Comitati non siano ancora stati
insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla
stipulazione
del presente contratto. Le rappresentanze del personale nel seno
degli stessi sono eletti secondo modalità previste dai singoli
ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attività
nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in
attesa
della designazione delle componenti la cui nomina spetta
all'amministrazione.
3. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello
sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni
positive,
sono oggetto di contrattazione decentrata, nel rispetto della
legge 10 aprile 1991, n. 125.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono
oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai
sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e con le procedure
individuate dagli artt. 7 e 8 del presente contratto.
5. Le amministrazioni garantiscono, ai sensi dell'art. 6 del
D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, gli strumenti per il funzionamento
dei
Comitati, mettendo immediatamente a loro disposizione idonei
locali per la loro attività.
Art. 11
(Consultazione)
1. Le Amministrazioni, con le modalità previste dall'art. 3,
comma 3, lett. c) procedono alla consultazione:
- delle rappresentanze di cui all'art. 13, nel caso previsto
dall'ottavo comma dell'art. 59 del D.Lgs n. 29 del 1993, e negli
altri
casi previsti da disposizioni di legge;
- del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti
dall'art. 19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 12
(Forme di partecipazione)
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in
particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente,
l'igiene
e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere
costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
Amministrazioni e
senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60
giorni dalla stipulazione del presente contratto, Commissioni
bilaterali
ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi
alle predette materie - che le Amministrazioni sono tenuti a
fornire
- e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti
previsti dal presente comma sono attribuiti ai Comitati per le
pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate
nell'art. 10, in relazione alle materie di cui all'art. 10, comma
3.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non
hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
3. È costituita, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente
contratto, una Conferenza Nazionale con rappresentanti
dell'A.RA.N., della Conferenza Permanente dei Rettori delle
Università italiane, del Convegno Permanente dei dirigenti
amministrativi delle Università italiane, degli Osservatori
astronomici, astrofisici e Vesuviani e dell'ISEF e delle
Organizzazioni
Sindacali, nell'ambito della quale, due volte l'anno, sono
verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente
contratto con
particolare riguardo all'andamento delle relazioni sindacali nel
comparto, alla stipula di contratti collettivi decentrati e
all'applicazione degli istituti concernenti la produttività.
CAPO III
Diritti sindacali
Art. 13
(Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro)
1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai
sensi dei protocolli di intesa A.R.A.N - Confederazioni sindacali
del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994 ovvero le
rappresentanze di cui alla lettera b), sino alla costituzione
delle
RSU, da effettuarsi entro dodici mesi dalla stipulazione del
presente contratto;
b) le rappresentanze sindacali, individuate ai sensi dell'art. 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di non sottoscrizione
o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera a), ovvero
nelle more della costituzione delle R.S.U, secondo quanto
previsto alla lettera a).
CAPO IV
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 14
(Interpretazione autentica dei contratti )
1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi,
le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 è inviata all'A.RA.N. richiesta
scritta con lettera raccomandata da una delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto. La richiesta deve contenere
una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui
quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi
interpretativi ed applicativi di carattere generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all'articolo 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale.
4. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione
dei
contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs n. 29
del
1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti
commi producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del
D.Lgs n. 29 del 1993.
Art. 15
(Contributi sindacali)
l. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di
quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La
delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione
sindacale
interessati.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza e
all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca
decorre dal
primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole
amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle
deleghe
ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
interessate secondo modalità concordate con
l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante e sui
versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 16
(Il contratto individuale di lavoro)
l. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è
costituito e regolato dai contratti individuali secondo il
presente
contratto, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica, profilo e corrispondenti mansioni o funzioni e
livello retributivo iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione in caso di amministrazioni con sedi
distaccate;
f) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche
per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi all'art.18,
comma 1, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche
l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito
delle tipologie di cui allo stesso art. 18 comma 6.
5. L'amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto
di lavoro individuale, invita il destinatario a presentare, entro
30
giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti
ed indicata nel bando di concorso. Entro il medesimo termine
l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria
responsabilità, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 8, di
non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.
58 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, ovvero a presentare la dichiarazione di
opzione per la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta
salva la possibilità di una sua proroga a richiesta
dell'interessato nel
caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla
stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti
già
instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta
altresì l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la
mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento. In tale caso le
amministrazioni, valutati i motivi, prorogano il termine per
l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
7. Il contratto individuale di cui al comma l, con decorrenza
dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce ad
ogni effetto i provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e
28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 17
(Periodo di prova)
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un
periodo di prova della durata di tre mesi.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del
solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per
malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione
del posto
per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto
è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa
di servizio si applica l'art.27.
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai
sensi
dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei
commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per le corrispondenti assenze del personale
non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto
in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione
previsti
dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
essere motivato.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende
confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute.
10. Il dipendente proveniente dalla stessa amministrazione
durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del
posto ed
in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è
restituito alla qualifica e profilo di provenienza.
11. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso
una amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso
altra amministrazione pubblica, è concesso un periodo di
aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per
la
durata del periodo di prova.
12. Durante il periodo di prova, l'Amministrazione può adottare
iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il
dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più
servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie
del profilo professionale di appartenenza.
CAPO II
Particolari tipi di contratto
Art. 18
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Le Amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, i
rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, o
viceversa, secondo le tipologie indicate dal comma 6.
2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo
parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica
complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione
dei profili professionali indicati nel comma 4, e comunque
entro i limiti delle risorse destinate al trattamento economico
relativo.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica
la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale anche se a tempo
determinato non può essere costituito relativamente a profili
professionali che comportino l'esercizio di funzioni ispettive,
di direzione e di coordinamento di struttura comunque denominata,
oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale esclusione
non opera nei confronti del personale che, pur appartenendo
ad uno dei profili in questione, svolga funzioni di studio.
L'individuazione dei profili di cui al presente comma è
effettuata dalle
singole Amministrazioni che ne informano le organizzazioni
sindacali.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in
organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo
pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo
parziale non può superare il numero complessivo dei posti in
organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale ai
sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti di
lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del
presente contratto.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il
potenziamento dell'attività delle Amministrazioni nelle ore
pomeridiane,
sulla base delle due seguenti tipologie: - con articolazione
della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (tempo
parziale orizzontale); - con articolazione della prestazione su
alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi
dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da
rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista
per il
tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese, anno).
7. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal
presente contratto collettivo, non specificamente trattati nel
corso del
presente articolo, si applicano in quanto compatibili, tenendo
conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità
del
suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate
per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale interessato è consentito, previa comunicazione
all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro
che
non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività istituzionali delle
Amministrazioni
medesime.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale, è proporzionale alla prestazione lavorativa.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno ai sensi dell'art. 21, il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione lavorativa. I
lavoratori
a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni
di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello
stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve
risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della
durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie
di cui
al comma 6. Si applicano le disposizioni contenute nell'art.7 del
D.P.C.M. del 17 marzo 1989 n. 117. In sede di prima
applicazione, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, deve essere
presentata dai dipendenti interessati entro 30 giorni dalla
stipulazione del presente contratto, e gli effetti della
trasformazione
decorrono, salvo diverso accordo tra le parti, dal primo giorno
del mese successivo.
12. Le Amministrazioni possono autonomamente determinare, nei
modi previsti dai rispettivi ordinamenti, i termini per la
presentazione delle richieste di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la
decorrenza della trasformazione del rapporto, i criteri di
priorità e la percentuale delle assunzioni a tempo parziale,
fatto salvo il
limite massimo di cui al comma 2. Le relative determinazioni sono
oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali; i criteri
di priorità sono oggetto di contrattazione decentrata.
13. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita
domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del
tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione
lavorativa cui aspira. L'amministrazione è tenuta a comunicare,
con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30
giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso
inutilmente detto termine, si intende accolta.
14. Per i rapporti a tempo parziale non sono consentite
prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso in cui si
tratti di
tempo parziale verticale sono ammesse, ove eccezionalmente
necessarie, prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza
all'orario normale di lavoro.
15. Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato
dalle disposizioni dell'art. 8 della legge 554/88 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 19
(Assunzioni a tempo determinato)
1. Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo
determinato, in applicazione e ad integrazione della legge 18
aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, con riferimento a
qualifiche non superiori alla sesta, per le seguenti esigenze:
a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza
prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è
mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del
restante periodo di conservazione del posto del dipendente
assente;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa
previste dalle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204 e 9 dicembre 1977
n. 903;
c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o
per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi oppure
per
attività connesse per lo svolgimento dei progetti finalizzati di
cui alla legge 9 marzo 1989 n. 88 e al D.P.C.M. 17 marzo 1989,
n. 127, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il
personale in servizio. Per i braccianti agricoli è consentita
l'assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive
nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51;
2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta
alla formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili
al
tempestivo reclutamento del personale stesso.
3. Nei casi di cui alle lettera a) e b), nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del
dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve
automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del
termine
indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di
cui al comma 1, lettere a e b, con il rientro in servizio del
titolare.
5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno,
ovvero, per le figure per le quali è consentito, anche a
tempo parziale.
6. Le Amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1,
possono effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a
tempo determinato, per qualifiche non inferiori alla settima, per
una durata non superiore a cinque anni, per lo svolgimento di
programmi di ricerca e per l'attivazione di infrastrutture
tecniche complesse, di personale tecnico fornito di laurea, con
trattamento economico fondamentale e accessorio rapportato ai
corrispondenti profili professionali delle Amministrazioni. La
realizzazione del programma o la scadenza del contratto, o
comunque, il compimento del termine, comportano, a tutti gli
effetti
la risoluzione del rapporto di lavoro.
7. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non
potrà in nessun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo
superiore ai cinque anni complessivi per la stessa persona.
8. La spesa per il personale di cui al comma 6 dovrà essere a
carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi il ricorso
alla dotazione ordinaria e non potrà superare il 50% dei
finanziamenti.
9. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge 18
aprile 1962, n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a
termine
sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto
per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente
con la durata del contratto a termine, con le seguenti
precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio
prestato;
b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni
degli artt. 26 e 27 in quanto compatibili.
I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in
misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8
dell'art. 26,
salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due
mesi.
Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre
la cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del
contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo
fissato
dall'art. 26;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione
d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dall'art.23, comma
3;
d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), ai
dipendenti assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata
pari almeno a
un anno, spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui
agli artt. 23 e 25.
CAPO III
Struttura e funzionalità del rapporto
Art. 20
(Orario di lavoro)
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e può
essere articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i
servizi
da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari
continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di
apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo
esame
con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili e,
negli atenei, dai direttori amministrativi, nel rispetto delle
disposizioni
contenute nell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti,
avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai
seguenti criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di
articolazione
dell'orario di lavoro, che possono anche coesistere, secondo le
seguenti specificazioni:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che
rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del
lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione
dei carichi di lavoro;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle
36 ore
settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione
al periodo di riferimento;
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di
anticipare o posticipare l'orario di entrata o di uscita o di
avvalersi
di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario
la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale
addetto alla medesima struttura. In tali ipotesi deve essere
garantita la presenza in servizio del personale necessario in
determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera
ottimale le esigenze dell'utenza.
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei
dipendenti in prestabilite articolazioni di orario;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della
legge 11
agosto 1991, n. 266 e del regolamento di attuazione approvato con
D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613.
Art. 21
(Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività
soppresse)
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta
la normale retribuzione, escluse le indennità previste per
prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad
effettive
prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a),
della
legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti nella pubblica amministrazione dopo la
stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni
lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal
comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i
giorni di
ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate
previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre
1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di
riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste
dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno
lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'art. 23 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione
non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo
quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di
ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto
conto delle esigenze di servizio.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente
può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La
fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di
ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne
abbia
fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative
di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante
tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una
settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il
dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere,
ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura,
previo
assenso del responsabile, ferme restando le mansioni del profilo
professionale di appartenenza.
11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o
sospese per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il
dipendente
ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla
quale è
stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la
durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al
rimborso
delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
12. In caso di comprovata impossibilità di usufruire delle ferie
nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il
primo
semestre dell'anno successivo.
13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che
si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero
ospedaliero. L'amministrazione deve essere posta in grado,
attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli
accertamenti dovuti.
14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie
spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In
tal
caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal
dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio,
anche in
deroga ai termini di cui al comma 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale
data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede
al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento
economico di cui al comma 1.
Art. 22
(Riposo settimanale)
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata
domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun
dipendente è fissato in un numero pari a quello delle domeniche
presenti nell'anno, indipendentemente dalla forma di
articolazione dell'orario di lavoro.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il
riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana
successiva.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere
monetizzato.
4. Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle
intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Art. 23
(Permessi retribuiti)
1. A domanda del dipendente e sulla base di apposita
documentazione, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti
casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per decesso del coniuge o convivente, di parenti entro il
secondo grado e di affini di primo grado: giorni tre consecutivi
per evento;
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi,
nell'anno, 3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli
o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono
valutati
agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le
indennità
legate all'effettiva prestazione.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro
ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di
trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.
8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa
dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per
i
lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, i
primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono
considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai
commi 4 e
5. Le eventuali festività cadenti all'interno del periodo di
assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite
massimo
previsto.
Fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall'art. 7, comma 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le
stesse modalità, giorni trenta annuali di permesso retribuito.
9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto
1991, n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R.
21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile,
le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale
alle
attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea
articolazione degli orari di lavoro.
Art. 24
(Aspettativa per motivi di famiglia e di studio)
1. L aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere
disciplinata dagli art. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, e dalle leggi speciali che a tali norme si
richiamano.
2. Il dipendente può essere collocato in aspettativa, ai sensi
del comma 1, anche per motivi di studio.
3. I periodi di aspettativa di cui ai commi 1 e 2 non si cumulano
con le assenze per malattia previste dagli artt. 26 e 27.
Art. 25
(Permessi brevi)
1. Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il
permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di
lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in
nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero, e non possono comunque superare le 36 ore nel corso
dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile
per consentire l'adozione delle misure organizzative
necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non
oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o
del funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non
venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
decurtata.
Art. 26
(Assenze per malattia)
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai
fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle
assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per
malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne
faccia richiesta può essere concesso, per casi
particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di
18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Su richiesta del dipendente, prima di concedere 1' ulteriore
periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione procede
all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente
stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni,
al fine
di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo
lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento
disposto a richiesta del dipendente, questi sia dichiarato
permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva
del
preavviso.
5. Qualora si accerti invece che il dipendente può essere
impiegato in mansioni di profilo diverso, o in mansioni di
profilo
immediatamente inferiore, l'amministrazione provvede alla
mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il
mantenimento
in servizio abbia luogo per mansioni di un profilo immediatamente
inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto
profilo, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza
di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per
malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità
pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio,
legato alla effettiva prestazione, comunque denominato, per i
primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le
malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di
ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza
post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento
economico accessorio spettante come determinato a norma dell'art.
38, lett. b), fatta eccezione per i compensi per lavoro
straordinario e i premi per la qualità della prestazione
individuale;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto
nel
comma 1.
9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione
deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza
tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del
giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il
dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo
stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo
comprovato impedimento, entro i due giorni successivi all'inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa.
Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al
primo
giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia secondo
le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
11. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in
luogo diverso da quello abituale comunicato all'amministrazione,
deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo
indirizzo.
12. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente
autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è
tenuto
a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato
all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo
della malattia, ivi
compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il
controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle
ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali
documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite
mediche,
prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici
regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui
il
dipendente è tenuto a dare preventiva informazione
all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e
giustificato
impedimento.
13. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul
lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente
è tenuto
a darne comunicazione all'amministrazione, al fine di consentirle
un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo
responsabile per il rimborso delle retribuzioni da essa
corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8,
lettere a),
b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti
14. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano
alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di
stipulazione del presente contratto, dalla quale si computa il
termine di tre anni previsto dal comma 1. Alle assenze per
malattia
in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al
momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle
modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla
conservazione del posto ove più favorevole.
Art. 27
(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a
completa
guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di
conservazione del posto ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2. In
tali periodi al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 26, comma
8, lett. a).
2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 26, comma 8, lett. a), per tutti i
periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne il
procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione
dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro
in
caso di inabilità permanente.
CAPO IV
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 28
(Cause di cessazione del rapporto di lavoro)
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione
già
disciplinati dagli artt. 26, 27 e 33 del presente contratto, ha
luogo:
a) per compimento del limite di età previsto dalle norme
applicabili nell'amministrazione in materia di previdenza e
quiescenza;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
Art. 29
(Obblighi delle parti)
1. In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne
comunicazione per iscritto all'amministrazione.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'amministrazione,
quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la
motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 28 comma 1, la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per
l'amministrazione di dare il preavviso o di erogare la
corrispondente
indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese
successivo a quello del compimento dell'età prevista salvo
diversa
volontà del dipendente. Nell'ipotesi di cui all'art. 28, comma
1, lettera c), l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito
dall'articolo 2122 c.c..
Art 30
(Recesso con preavviso)
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro
e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri
casi in
cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
anni di servizio mesi di preavviso
fino a 5 2
oltre 5 e fino a 10 3
oltre 10 4
2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti
della metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno
16 di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione
per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha il
diritto
di trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi eventualmente non dato.
5. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere
il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il preavviso
con il
consenso dell'altra parte.
CAPO V
Norme disciplinari
Art. 31
(Doveri del dipendente)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di
contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e
imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della
legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui.
2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al
perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento
dei fini istituzionali delle amministrazioni, nell'interesse
degli utenti.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve
in
particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del
presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del
lavoro impartite dalle amministrazioni anche in relazione alle
norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della
legge 7
agosto 1990, n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga
per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi
della
stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare le
disposizioni dell'amministrazione in ordine alla legge 4 gennaio
1968 n. 15
in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, ed adempiere alle formalità
previste per la rilevazione delle presenze;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti condotta informata a principi di
correttezza,
ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della
persona;
g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attività estranee
al servizio; rispettare i principi di incompatibilità previsti
dalla legge
e dai regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o
infortunio non svolgere attività che possano ritardare il
recupero
psico-fisico;
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite inerenti
all'espletamento delle proprie funzioni e mansioni. Se il
dipendente ritenga le disposizioni palesemente illegittime, è
tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha
impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il
dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le
disposizioni
stesse siano espressamente vietate dalla legge penale o
costituiscano illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del
personale sottordinato ove tale compito rientri nelle
responsabilità attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento
del servizio per finalità diverse da quelle istituzionali;
n) non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali delle amministrazioni da parte del personale
e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al
pubblico;
p) comunicare alle amministrazioni la propria residenza e, ove
non coincidente, la dimora temporanea, nonché o ogni
successivo mutamento delle stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti
amministrativi che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente
interessi propri;
s) comunicare alle amministrazioni, nelle situazioni, nei modi e
nei termini previsti dalla normativa vigente, l'assunzione di
incarichi extra-istituzionali.
Art. 32
(Sanzioni e procedure disciplinari)
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri
disciplinati nell'articolo 31 del presente contratto danno luogo,
secondo la
gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo
di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. Le amministrazioni, salvo il caso del rimprovero verbale, non
possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta
dell'addebito - da effettuarsi tempestivamente, e, comunque, non
oltre i 20 giorni da quando l'ufficio competente, individuato
dalle amministrazioni in conformità ai propri ordinamenti, è
venuto a
conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua
difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima
che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione
del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente l5 giorni
dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione
viene
applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del
D.Lgs. n. 29 del 1993, la sanzione da comminare non sia di sua
competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora, ai fini del comma 2, segnala entro venti giorni da quando
ne ha avuto conoscenza all'ufficio competente, ai sensi del comma
4 dell'art. 59 citato, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento.
5. Al dipendente o su sua espressa delega al suo difensore, è
consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni
dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia
stato portato a termine entro tale data, il procedimento si
estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla
base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal
dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al
comma 1; quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia
luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore
dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia
incorso.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia
all'art. 59 del D. Lgs. n. 29 del 1993.
Art. 33
(Codice disciplinare)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità
delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall art. 59 del D. Lgs n. 29 del
1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati
in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato
all'amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei
confronti
dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti,
nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio
previsto dalla
legge;
f) concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di
loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già
sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi
commi.
3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con
unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile
la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene
comminata, nel rispetto della dignità personale del dipendente,
per le
infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve
entità. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto al
massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai
criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di
lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso
l'amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura
dei locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del
servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in
relazione alle sue responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato
un
pregiudizio per il servizio o per gli interessi
dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela
del patrimonio dell'Amministrazione, nei limiti previsti
dall'articolo 6
della legge 20 maggio 1970, n. 300;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti
assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi
specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo per l'amministrazione, per
gli utenti o per terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore
dei
dipendenti.
h) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di
attività che ritardino il recupero psico-fisico;
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o
arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità
della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravità della
violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni
causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere
la sede assegnata dall'Amministrazione;
e) testimonianza falsa o reticente;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di
terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro,
nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione,
fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi
dell'art.
1 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali,
lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque
derivato
grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi;
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si
applica per violazioni di gravità tale da compromettere
gravemente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste
sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle
mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero
recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito
uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso e non giustificato del trasferimento disposto
per motivate esigenze di servizio ad altra sede della stessa
Amministrazione;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre
dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o
comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente
nell'adempimento degli obblighi di servizio. rispetto ai carichi
di lavoro;
f) responsabilità penale, risultante da condanna passata in
giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur non
attinenti in
via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica
gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei
confronti di terzi, di gravità tale da compromettere
irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Amministrazione e
da non
consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di
lavoro. In particolare la sanzione si applica nelle seguenti
fattispecie:
a) recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di
lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di
altri
dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al
servizio;
b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed
integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n.
16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 32, comma 2,
deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con
procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione
emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora
l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti che possano dar
luogo
ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza
definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato
nei
termini previsti dall'art. 32, comma 2, dalla data di conoscenza
della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è
riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha
avuto notizia della sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve
essere data pubblicità mediante affissione in luogo idoneo
accessibile
e visibile a tutti i dipendenti entro quindici giorni dalla data
di cui all'art. 2, comma 2. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non
può essere sostituita da altre. Il codice disciplinare si attua
dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.
Art. 34
(Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo
di
infrazione disciplinare punibili con la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel
corso del
procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del
dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni,
con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione
della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo
deve essere computato nella sanzione, ferma restando la
privazione
della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso
quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile
agli
effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 35
(Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione
della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale, qualora egli sia stato rinviato a giudizio
per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 33 commi 6
e 7.
3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della
libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo
di
sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle
medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti
dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992,
n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto
previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale dall'art. 33, commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente
articolo sono corrisposti una indennità pari al 50 per cento
della
retribuzione fissa mensile e l'assegno per il nucleo familiare,
ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio,
comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo
di
sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare viene
conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se
fosse
rimasto in servizio
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa
di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il
procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
all'esito
del procedimento penale.
CAPO VI
Istituti di peculiare interesse
Art. 36
(Formazione professionale)
1. Le parti individuano nella formazione continua un fondamentale
strumento di aggiornamento e di crescita professionale del
personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi
del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere
l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi istituzionali.
2. Le amministrazioni, nell'ambito dei propri obiettivi di
sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, ai fini del
costante
miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia e di
qualità dei servizi istituzionali, organizzano al proprio
interno o anche con
la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati
specializzati nel settore. corsi di formazione su materie
specifiche o a
carattere generale organizzati in curricula correlati
all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, con il
conseguimento di titoli
certificati, valorizzabili ai fini della progressione di carriera
secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge,
mediante corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate
alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti
dalle singole amministrazioni.
4. L'aggiornamento professionale è obbligatorio o facoltativo e
riguarda tutto il personale a tempo indeterminato.
5. L'aggiornamento obbligatorio stabilito dall'amministrazione è
svolto in orario di lavoro e ha come oggetto:
a) l'aggiornamento delle conoscenze riferite al contesto
normativo e alle tecniche di ricerca e di utilizzo dei materiali
didattici;
b) l'apprendimento di nuove tecnologie;
c) l'utilizzo ottimale delle risorse umane, organizzative e
tecnologiche secondo i programmi delle amministrazioni.
6. Nei programmi di formazione e aggiornamento va dato adeguato
risalto agli aspetti che riguardano l'organizzazione del
lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione delle risorse
con riguardo alle innovazioni tecnologiche e organizzative.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
selezionate dal personale interessato, effettuate di norma al
di fuori dell'orario di lavoro e. ove autorizzate
dall'amministrazione, anche in orario di lavoro. Il concorso alle
spese da parte
dell'amministrazione è, in tale caso, strettamente subordinato
all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di
servizio.
8. In attuazione dell'accordo decentrato di cui all'art. 5, comma
3, lettera g), il dirigente responsabile accoglie le domande di
aggiornamento tenendo conto delle priorità connesse agli
obiettivi assegnati alla struttura da lui diretta, delle
attitudini personali
e culturali dei lavoratori fornendo comunque a tutti, a
rotazione, l'opportunità di partecipazione ai programmi di
aggiornamento,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61 del D.Lgs. n. 29 del
1993.
9. Il personale può concorrere nell'attività di formazione,
collaborando:
a) nei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del
personale organizzati dalle amministrazioni;
b) nella formazione di base e riqualificazione del personale.
10. Le attività di cui al comma 9 sono riservate di norma al
personale delle strutture presso le quali si svolge la formazione
stessa, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
L'individuazione del predetto personale avviene secondo le
modalità
previste dagli ordinamenti delle amministrazioni, privilegiando
la competenza specifica nelle materie di insegnamento.
11. L'attività di formazione, se svolta fuori orario di lavoro,
è remunerata in via forfettaria sulle risorse di cui al comma 2,
con
un compenso orario di L.50.000 lorde. Se l'attività in questione
è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra
spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi può essere
modificata dalle amministrazioni in relazione a specifiche
connotazioni di complessità dei corsi, fino a un massimo di
120.000 lire orarie lorde.
Art 37
(Trasferimenti del personale)
1. Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del
personale ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 29 del
1993, le
università e gli osservatori comunicano entro il 31 gennaio di
ciascun anno alle amministrazioni dei rispettivi ambiti l'elenco
dei
posti vacanti, che le amministrazioni riceventi portano a
conoscenza del personale con idonei mezzi di pubblicità.
2. Il dipendente che ha ottenuto l'assenso dell'amministrazione
di destinazione al trasferimento deve dare all'amministrazione di
appartenenza un preavviso pari a quello previsto dall'art. 30,
comma 2, salva autorizzazione della stessa al trasferimento entro
termini più brevi.
3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con
l'amministrazione di destinazione e al dipendente è garantita la
posizione retributiva maturata nell'amministrazione di
provenienza e la continuità della posizione pensionistica e
previdenziale.
PARTE SECONDA
TITOLO I
Trattamento economico
CAPO I
Struttura della retribuzione
Art. 38
(Struttura della retribuzione)
1. La struttura della retribuzione del personale delle
amministrazioni di cui all'art. 1 si compone delle seguenti voci:
A - trattamento fondamentale:
l) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita ai sensi
dell'art. 16 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319;
3) indennità integrativa speciale;
B - trattamento accessorio:
l) indennità di Ateneo di cui all'art. 41;
2) compensi per il lavoro straordinario di cui all art. 42. comma
2, lett. a);
3) compensi per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio o rischio di cui all'art. 42 comma 7, lett. b)
4) compensi per la produttività collettiva e per il
miglioramento dei servizi di cui all'art. 43,
5) premi per la qualità delle prestazioni individuali di cui
all'art. 44;
6) integrazioni tabellari ed indennità perequative di cui agli
artt. 45 e 46;
7) indennità di posizione di cui all'art. 47;
8) indennità di rischio da radiazioni di cui all'art. 55.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il
nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e
successive modificazioni.
Art. 39
(Aumenti degli stipendi)
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 15, comma
l, del DPR 3 agosto 1990, n. 319, previo conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge 14
novembre 1992, n. 438, sono ulteriormente incrementati, a regime,
delle seguenti misure mensili lorde:
Qualifica I L. 94.000
Qualifica II L. 96.000
Qualifica III L. 101.000
Qualifica IV L. 109.000
Qualifica V L. 114.000
Qualifica VI L. 126.000
Qualifica VII L. 144.000
Qualifica VIII L. 161.000
Qualifica IX L. 192.000
Qualifica I R.S. L. 192.000
Qualifica II R.S. L. 219.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1
dicembre 1995. Conseguentemente, dalla stessa data i nuovi
stipendi tabellari annui sono rideterminati negli importi
indicati nella tabella allegato A.
3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti
aumenti mensili lordi:
Qualifica I L. 66.000
Qualifica II L. 69.000
Qualifica III L. 73.000
Qualifica IV L. 78.000
Qualifica V L. 82.000
Qualifica VI L. 86.000
Qualifica VII L. 94.000
Qualifica VIII L. 102.000
Qualifica IX L. 118.000
Qualifica I R.S. L. 118.000
Qualifica II R.S. L. 134.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al
conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità
di
vacanza contrattuale.
Art. 40
(Effetti nuovi stipendi)
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo,
sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e
sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza
contrattuale - risultanti dall'applicazione dei precedenti
articoli
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti dai medesimi articoli al personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di fine
servizio e di
licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
Art. 41
(Indennità di Ateneo)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, è corrisposta annualmente nel
mese di luglio un'indennità di Ateneo nei seguenti importi
annui lordi:
Livelli
I L. 620.000
II L. 724.000
III L. 827.000
IV L. 933.000
V L. 1.033.000
VI L. 1.309.000
VII L. 1.653.000
VIII L. 2.067.000
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, è corrisposta un'indennità
di Ateneo nei seguenti importi annui lordi:
Livelli
IX L. 2.200.000
I R.S. L. 4.134.000
II R.S. L. 5.512.000
3. L'indennità di cui al comma 1 assorbe l'indennità di cui
all'art. 23, comma 2, del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 e
l'indennità di cui al comma 2 assorbe l'indennità di cui
all'art. 20, comma 5, del medesimo decreto e continua ad essere
erogata
con le modalità in corso.
4. Per il personale degli Osservatori e dell'ISEF, l'indennità
di cui ai commi 1 e 2 è denominata indennità di istituto.
Art. 42
(Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio)
l. Al finanziamento del trattamento accessorio ogni
amministrazione provvede mediante l'impiego delle risorse
calcolate, con
riferimento all'anno 1993, in applicazione dell'art. 13, comma 2,
del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, nonché delle risorse
destinate nell'anno 1993 al lavoro straordinario. Dette risorse,
a decorrere dall'1.1.1996, sono incrementate:
a) da una quota pari allo 0,70 % del monte salari annuo riferito
al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei
contributi a carico dell'Amministrazione;
b) da risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano
alla incentivazione della produttività del personale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento
dei seguenti istituti:
a) compensi per lavoro straordinario
l'ammontare delle risorse, finalizzate a compensare le
prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie
per
fronteggiare particolari situazioni di lavoro, è pari alla somma
spesa a tale titolo riferita al 1993, ridotta dall'1.1.96 nella
misura
necessaria per finanziare l'istituto di cui alla lettera c).
Resta ferma la disciplina vigente per la quantificazione delle
tariffe orarie
del lavoro straordinario;
b) compensi per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio o rischio
l'ammontare delle risorse finalizzate alla remunerazione di
compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente
rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare
natura dei servizi che richiedono interventi d'urgenza, è pari
alla
somma spesa a tale titolo riferita all'anno 1993, salvo quanto
previsto al comma 3.
c) premio per la qualità della prestazione individuale
l'ammontare delle risorse finalizzate alla valorizzazione delle
capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza
delle
amministrazioni, mediante la corresponsione dei premi di qualità
della prestazione individuale di cui all'articolo 44, è pari ai
risparmi derivanti dal contenimento del lavoro straordinario di
cui alla lett. a) e comunque non superiore allo 0,3% del monte
salari annuo calcolato con riferimento al 1993 esclusa la quota
relativa ai dirigenti.
d) indennità di posizione
l'ammontare delle risorse finalizzate all'erogazione delle
indennità di posizione di cui all'art. 47 è pari allo 0,15 %
del monte
salari annuo calcolato con riferimento al 1993 esclusa la quota
relativa ai dirigenti.
e) compensi per la produttività collettiva e per il
miglioramento dei servizi
l'ammontare delle risorse di cui al comma 1, detratte le somme
utilizzate per i compensi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
presente comma è finalizzata all'erogazione di compensi legati
alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei
termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 43.
3. Qualora le amministrazioni in sede di approvazione del
bilancio preventivo o nel corso dell'esercizio valutino in
termini più
ridotti, rispetto alla capienza dello stanziamento di cui al
comma 2, lett. a), le esigenze di lavoro straordinario, le
relative risorse
possono essere destinate ad incrementare le risorse di cui alle
lettere b) ed e) del medesimo comma. La ripartizione della
predetta quota tra le risorse di cui alle lettere b) ed e) è
oggetto di contrattazione decentrata .
4. In relazione a particolari condizioni organizzative riferite
alla specificità dei singoli ordinamenti, le amministrazioni
destinano
eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo delle
risorse di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 2 ad
incrementare le
risorse di cui alla lettera e) del medesimo comma.
Art. 43
(Produttività collettiva e miglioramento dei servizi)
1. Le risorse di cui all'art. 42 sono destinate in via
prioritaria a promuovere il miglioramento qualitativo
dell'attività mediante la
realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento di più
elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi
istituzionali con
particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza, anche
attraverso l'ampliamento dei periodi di apertura al pubblico
degli uffici e
delle strutture e la conseguente articolazione e
flessibilizzazione degli orari.
2. Una quota rilevante, non inferiore all ottanta per cento,
delle risorse di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), detratta la
quota di
risorse destinata a indennità di posizione, deve essere
utilizzata per progetti finalizzati che coinvolgano solo una
percentuale
limitata del personale.
3. In base ai criteri generali oggetto di contrattazione
decentrata, la scelta dei dipendenti da adibire alle iniziative
per la
produttività collettiva sarà effettuata dalle amministrazioni
sulla base della collocazione organizzativa e professionale e
della
funzionalità della partecipazione agli obiettivi assegnati ai
singoli progetti. I criteri generali di valutazione della
produttività e dei
risultati saranno oggetto di contrattazione decentrata, tenendo
conto dei caratteri e degli obiettivi delle iniziative, in modo
da
garantire la selettività della erogazione dei compensi ai
dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante. La
valutazione potrà
basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualità e al
grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati,
sia su
elementi attinenti alla qualità e alla intensità della
partecipazione individuale.
4. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in
termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello
qualitativo
e quantitativo dei servizi mediante l'impiego del fondo di cui al
presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da
parte del competente servizio per il controllo interno o del
nucleo di valutazione di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del
1993 e
all'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
L'attività di monitoraggio si conclude con un rapporto da
trasmettere all'A.RA.N.
Art. 44
(Risorse per la qualità della prestazione individuale)
1. Allo scopo di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il
loro contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni e
alla
qualità del servizio pubblico, dal 1 luglio 1996, ciascuna
amministrazione corrisponde i premi di qualità della prestazione
individuale utilizzando le risorse di cui all'art. 42, comma 2,
lett. c).
2. Il premio è attribuito, ogni semestre, a una percentuale
massima del 10 % del personale in servizio a tempo indeterminato
distribuita tra le varie qualifiche sulla base di criteri oggetto
di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, nei
limiti
delle risorse indicate nel comma 1. L'importo di detti premi è
determinato secondo i valori della tabella allegato B.
3. Il direttore amministrativo, su proposta dei dirigenti e dei
responsabili delle strutture fornite di autonomia organizzativa,
con
esclusione di ogni autocandidatura, individuate dagli ordinamenti
degli Atenei, attribuisce i premi entro il 30 giugno e 30
novembre di ciascun anno e provvede all'erogazione degli stessi
nei mesi di luglio e dicembre, sulla base di uno o più dei
seguenti criteri:
a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento,
alle esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti
organizzativi;
c) orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del
proprio ufficio e tra diversi uffici;
d) capacità di proporre soluzioni innovative e di contribuire
alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.
4. Le decisioni adottate dalle amministrazioni devono essere rese
pubbliche.
5. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in
termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello
qualitativo
e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui
al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione
da
parte del competente servizio per il controllo interno o nucleo
di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 29
del
1993 e dell'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.
537. L'attività di monitoraggio si conclude con un rapporto da
trasmettere all'ARAN e alle Organizzazioni e Confederazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
Art. 45
(Integrazione tabellare)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al personale inquadrato nei
profili a esaurimento del II livello e al personale già in
servizio
al 1 luglio 1979 appartenente da tale data alle qualifiche III,
IV, V e rimasto nelle medesime qualifiche fino alla data di
stipulazione del presente contratto, è corrisposta una
indennità annua lorda, nelle misure sotto indicate:
II qualifica L. 1.000.000
III qualifica L. 1.350.000
IV qualifica L. 1.050.000
V qualifica L. 950.000
2. L'indennità di cui al comma 1 è riassorbita ove gli Atenei
procedano, nei modi previsti dall'ordinamento vigente, anche a
seguito di apposita formazione finalizzata a qualificazione
professionale, all'inquadramento nella qualifica superiore del
personale di cui al comma 1 nei posti vacanti, o comunque
disponibili previa rideterminazione della pianta organica di
Ateneo.
Art. 46
(Indennità perequative)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al personale di qualifica
inferiore alla VIII nella posizione di segretario di dipartimento
alla
data del 30 giugno 1995, è corrisposta una indennità annua
lorda di lire 2.000.000.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, ai funzionari della ex
carriera direttiva amministrativa e di ragioneria di qualifica
non
superiore alla VIII, per la cui assunzione era richiesto quale
requisito il diploma di laurea, è attribuita una indennità
annua lorda
di lire 2.000.000.
3. L'indennità di cui ai commi l e 2 è riassorbita ove gli
Atenei procedano, nei modi previsti dall'ordinamento vigente,
anche a
seguito di apposita formazione finalizzata a qualificazione
professionale, all'inquadramento nella qualifica VIII del
personale di
cui al comma 1 e nella qualifica IX del personale di cui al comma
2, nei posti vacanti, o comunque disponibili a seguito della
rideterminazione della pianta organica di Ateneo.
Art. 47
(Indennità di posizione)
1. Le amministrazioni che abbiano avviato la riorganizzazione,
come previsto dall'art. 16, comma 3, lett. c), della legge 9
maggio 1989, n. 168 e comunque nell'ambito dei principi del D.
Lgs n. 29 del 1993, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, individuano le posizioni organizzative e le
funzioni specialistiche e di responsabilità connesse al nuovo
assetto, e
verificano la disponibilità di personale professionalmente
qualificato ai fini della attribuzione di tali posizioni e
funzioni. Le
relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva
alle organizzazioni sindacali.
2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le
Amministrazioni, nei limiti delle risorse di cui all'art. 42
comma 2, lettera d),
correlano, sulla base di criteri generali, oggetto di
contrattazione decentrata, alle posizioni e funzioni determinate
ai sensi del
comma 1 un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di
importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità,
della complessità delle competenze attribuite, della
specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle
caratteristiche
innovative della professionalità richiesta.
3. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le
posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 sono
definiti dalle
amministrazioni, privilegiando comunque le seguenti condizioni:
- acquisizione di professionalità conseguenti a tecniche
gestionali innovative o all'uso di nuove tecnologie;
- acquisizione di professionalità conseguenti a percorsi
formativi anche appositamente attivati.
Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva alle
Organizzazioni Sindacali, che possono chiedere al riguardo un
incontro.
4. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e
le funzioni individuate ai sensi del comma l secondo le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti e sulla base dei criteri
definiti come previsto al comma 3, tenendo conto del parere
espresso
al riguardo dalla Commissione Nazionale di cui al comma 6.
5. L'indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente
non sia più adibito alle posizioni organizzative e alle funzioni
specialistiche e di responsabilità individuate ai sensi del
comma 1.
6. Le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasmesse alla
Commissione Nazionale di cui all'art. 50, comma 1 che
esprime parere al riguardo. L'esperienza è oggetto di
monitoraggio con le modalità di cui all'art. 43, comma 4. Dei
risultati si
tiene conto in sede di revisione dell'ordinamento come previsto
dall'art. 50 comma 2.
Art. 48
(Riutilizzo risorse trattamento accessorio)
1. Nel periodo di vigenza contrattuale, qualora le somme
stanziate per il finanziamento degli istituti di cui all'art. 42
non siano
state impegnate nei rispettivi esercizi finanziari, sono
riutilizzate nell'esercizio dell'anno successivo per le medesime
finalità.
Art. 49
(Verifica delle disponibilità finanziarie complessive)
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di
maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti
firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di
tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D.Lgs. n.29 del
1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e
del
lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991. n. 412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali
rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di
concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto,
ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello
stesso.
Art. 50
(Revisione dell'ordinamento)
1. È istituita una Commissione composta da rappresentanti
dell'ARAN, da rappresentanti delle Università indicati dalla
Conferenza dei Rettori e dal Convegno dei dirigenti
amministrativi delle Università italiane, nonché da
rappresentanti degli
Osservatori e dell'ISEF e da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro,
con il compito di acquisire ed elaborare, tenendo anche conto di
quanto indicato dalle piattaforme sindacali, tutti gli elementi
di
conoscenza sull'attuale sistema di organizzazione del lavoro
negli Atenei e di formulare eventuali proposte per la revisione
dell'ordinamento, con particolare riguardo:
a) alle caratteristiche complessive dei sistemi di inquadramento
professionale vigenti nel comparto, analizzati e confrontati con
quelli vigenti in altri settori pubblici e privati, tenendo conto
anche della situazione dei singoli Atenei e della esperienza
acquisita
e delle realtà presenti nei diversi paesi europei; valorizzando
comunque il principio di autodeterminazione degli Atenei;
b) alla congruità dei profili professionali esistenti in
relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle
prestazioni, con
particolare riferimento alle modalità del necessario
riaccorpamento all'interno di ciascuna qualifica funzionale senza
che ciò
comporti variazioni di natura economica;
c) alla congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche
intervenute e che si prospettano nell'organizzazione del lavoro,
nelle
funzioni e nella struttura delle istituzioni universitarie;
d) alla individuazione di percorsi di carriera per tipologie
professionali, da supportare mediante specifiche iniziative di
formazione;
e) alla previsione di specifiche figure professionali connesse
alle esigenze peculiari delle istituzioni universitarie;
f) alla verifica della adeguatezza dell'inquadramento nell'ambito
delle attuali qualifiche funzionali di alcune specifiche figure
professionali, che richiedono il possesso del diploma di laurea o
di specializzazione, tra le quali andranno valorizzate quelle che
operano:
- nel supporto alle attività di ricerca ed alla didattica, nelle
strutture scientifiche e sanitarie:
- nelle attività bibliotecarie, documentaristiche e di
diffusione di conoscenza;
- nelle attività edilizie, con particolare riguardo alle
responsabilità connesse alla progettazione e realizzazione di
strutture;
- nelle attività informatiche;
- nell'attività amministrativa e contabile, in riferimento
all'elevato livello di autonomia e responsabilità.
La valorizzazione di tali professionalità potrà anche
comportare l'identificazione di un diverso livello di accesso e
di percorso
professionale specifico;
g) alla armonizzazione e valorizzazione, in prospettiva, del
trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dalle
istituzioni universitarie rispetto al personale del comparto
sanità.
2. Anche allo scopo di supportare i lavori della Commissione di
cui al comma 1 con l'analisi di più specifiche esigenze delle
singole Amministrazioni le parti convengono di dar luogo ad una
sperimentazione. La sperimentazione avrà ad oggetto la
verifica della coerenza dell'attuale ordinamento con le esigenze
organizzative e gestionali degli Atenei medesimi approfondendo
anche la possibilità di percorsi di carriera dei dipendenti, e
tenendo conto dell'esperienza maturata dalle Amministrazioni
nell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 47, nonché degli
accordi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c). Tali accordi
sono a
tal fine trasmessi alla Commissione di cui al comma 1, che
esprime parere al riguardo. La sperimentazione su dette realtà
avrà
termine entro il 30 settembre 1996.
3. Al termine della sperimentazione le parti valuteranno la
possibilità di concordare innovazioni di carattere generale
sull'ordinamento professionale dei lavoratori. Le parti si
impegnano a concludere questa valutazione entro il 31 dicembre
1996
convenendo fin d'ora che gli eventuali accordi raggiunti avranno
decorrenza entro il 30 settembre 1997.
PARTE TERZA
Titolo I
Norme Finali
Art 51
(Esperti e collaboratori linguistici)
1. I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21
giugno
1995, n. 236, nell'ambito delle direttive impartite dai
responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della
formazione
linguistica, svolgono mansioni di collaborazione
all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti,
per attività di:
- didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue
straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa
al
funzionamento dei laboratori linguistici;
- elaborazione e aggiornamento del materiale didattico;
2. Il personale di cui al comma l può essere assunto, secondo le
modalità previste dal citato art. 4 del D.L. 21 aprile 1995, n.
120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, a tempo
indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a
carattere duraturo, e a tempo determinato, per una durata massima
di tre anni, per esigenze di apprendimento delle lingue a
carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività
di durata temporanea.
3. Il trattamento economico del personale di cui al presente
articolo è costituito dal trattamento fondamentale di cui al
successivo comma e dal trattamento integrativo di Ateneo. Gli
incrementi previsti in sede di rinnovo del contratto collettivo
nazionale di comparto non riassorbono i trattamenti integrativi
di Ateneo, salva diversa disposizione contrattuale.
4. Il trattamento fondamentale è definito in lire 22.000.000
complessivi annui lordi per 500 ore effettive annue, pari a lire
44.000 orarie. L'assunzione può avvenire anche per un monte ore
annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque
non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della
quota oraria. La eventuale partecipazione alle commissioni di
esame è computata nel monte ore annuo.
5. Il trattamento di cui al comma precedente può essere
incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in
relazione a
valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza
acquisita.
6. I contratti collettivi di Ateneo di cui al comma 5 hanno
durata quadriennale e conservano la loro efficacia fino a quando
non
siano sostituiti dal nuovo contratto collettivo di Ateneo. I
contratti collettivi di Ateneo già stipulati prima della
stipulazione del
presente contratto scadono secondo quanto previsto dai contratti
stessi.
7. I compiti e la programmazione dell'orario sono stabiliti dai
responsabili della formazione linguistica in relazione alle
esigenze
di apprendimento delle lingue straniere.
8. Al personale di cui al comma l è consentito, previa
comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre
prestazioni di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e
non siano incompatibili con le attività istituzionali
dell'amministrazione .stessa.
9. Le amministrazioni possono recedere dal rapporto di lavoro per
giusta causa e per giustificato motivo. In tale ultima ipotesi
rientra la riduzione dell'attività di formazione linguistica,
deliberata dai competenti consigli delle strutture didattiche.
10. Per ogni aspetto non disciplinato specificamente dai
precedenti commi, al personale di cui al comma l si applica il
trattamento normativo previsto dal presente contratto per il
restante personale con rapporto a tempo parziale.
11. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 21
aprile 1995, n. l20 convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236,
le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
collaboratori ed esperti linguistici assunti dagli Atenei fino
alla data di
stipulazione del presente contratto. La differenza tra il
trattamento di miglior favore in godimento comunque concordato a
livello di Ateneo prima della data di stipulazione del presente
contratto, e il trattamento di cui al comma 4, calcolati su base
oraria, costituisce il trattamento integrativo di cui al
precedente comma 5.
Art. 52
(Assistenti straordinari presso l'ISEF di Roma)
1. Gli assistenti straordinari presso l'Istituto Superiore
Statale di Educazione Fisica di Roma collaborano con i titolari
degli
insegnamenti, nel quadro della programmazione dell'attività
scientifica e didattica definita dagli organi competenti
dell'Istituto. In
particolare gli assistenti straordinari hanno l'obbligo, secondo
quanto previsto dallo statuto e nell'ambito delle direttive dei
titolari degli insegnamenti, di svolgere le esercitazioni, di
assistere gli studenti e di collaborare alla correzione degli
elaborati.
2. Il personale di cui al comma 1 è assunto a tempo determinato,
per una durata annuale rinnovabile.
3. Esso è tenuto ad un impegno orario settimanale di 20 ore
nell'ipotesi di assunzione a tempo pieno, per un compenso annuo
lordo di lire 19 milioni, elevabile sulla base della
contrattazione di istituto in relazione a valutazioni attinenti
alla produttività,
all'esperienza acquisita e all'orario supplementare. L'assunzione
a tempo parziale può avere luogo per un monte ore annuale
non inferiore al 30%, con corrispondente diminuzione del compenso
annuo lordo. Sia nell'ipotesi a tempo pieno sia nell'ipotesi
a tempo parziale, il personale predetto è tenuto a tutte quelle
ulteriori prestazioni che siano connesse con l'organizzazione
delle
attività ad esso spettanti e di quelle inerenti alla valutazione
degli studenti. La eventuale partecipazione alle Commissioni di
esame è computata nel monte ore annua.
4. L'Istituto Superiore di Educazione Fisica può recedere dal
rapporto di lavoro per giusta causa e giustificato motivo. In
tale
ultima ipotesi rientra la riduzione dell'attività deliberata
dagli organi competenti.
5. Al personale di cui al comma 1 è consentito, previa
comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre
prestazioni di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e
non siano incompatibili con le attività istituzionali
dell'amministrazione stessa.
6. Per ogni aspetto non disciplinato specificamente dai
precedenti commi, agli assistenti straordinari si applica il
trattamento
normativo previsto dal presente contratto per il restante
personale con rapporto a tempo parziale.
Art. 53
(Norme per il personale in servizio presso i Policlinici
Universitari
e le strutture convenzionate di ricovero e cura)
l. Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto
dall'art.50, al personale che presta servizio presso le Aziende
Policlinico, i Policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli
istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le
regioni e con
le Unità Sanitarie Locali, ovvero al personale incluso
nominativamente nelle convenzioni tra le Università e le Regioni
per le
Aziende Policlinico, i Policlinici e cliniche convenzionate e
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad
applicarsi l'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
2. Al personale che presta servizio presso le strutture di
assistenza sanitaria, ancorché non ricompreso fra quello
previsto al
comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 22,
comma 7, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, con riferimento al
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel tempo vigente per il
comparto Sanità.
Art. 54
(Mense e servizi sociali)
In materia di mense o servizi sostitutivi - ivi compresi i buoni
pasto - nonché di servizi sociali sono confermate le
disposizioni
dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1986. n. 23 e dall'art. 21,
comma 1, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.
Art. 55
(Indennità di rischio da radiazioni)
L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata
dall'art. 20 del D.P.R. n. 319/90
Art. 56
(Disapplicazioni)
1. A norma dell'art. 72, comma l, del D.Lgs. n. 29 del 1993,
dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei
confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti
incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai
soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e in
particolare le seguenti disposizioni:
- con riferimento all'art. 5: (Livelli di contrattazione: materie
e limiti della contrattazione decentrata): artt. da 2 a 5 del DPR
n.
567/87; art. 5 del DPR n. 3l9/90;
- con riferimento all'art. 6 (Composizione delle delegazioni):
art. 3 del DPR n. 567187;
- con riferimento all'art. 7 (Informazione): artt. da 18 a 20 del
DPR n. 13/86; art. 13 del DPR n. 567/87;
- con riferimento all'art. 10 (Pari opportunità): art. 16 del
DPR n. 395/88;
- con riferimento all'art. 12 (Forme di partecipazione): art. 5
della legge n. 808/77; art. 24, comma 3, della legge n. 23/86;
- con riferimento all'art. 13 (Rappresentanze sindacali nei
luoghi di lavoro): art. 25 della legge n. 93/83;
- con riferimento all'art. 14 (Interpretazione autentica dei
contratti): art. 21, lett. b) del DPR n. 13/86;
- con riferimento all'art. 15 (Contributi sindacali): art. 50
della legge n. 249/68; art. 170 della legge n. 312/80;
- con riferimento all'art. 16 (Contratto individuale di lavoro):
art. 17 del DPR n. 487/94; art. 12 del T.U. n. 3/57; art. 23
commi 1, 2 e 3 della legge n. 23/86;
- con riferimento all'art. 17 (Periodo di prova): artt. 9 e 10
del T.U. n. 3/57; art. 14 del DPR n. 686/j7;
- con riferimento all'art. 18 (Rapporto di lavoro a tempo
parziale): art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, artt. da 3 a 6 del
DPCM
n. 117/89; art. 4 del DPR n. 13/86; art. 7, commi 2, 3, 4 e 5
della legge 554/88;
- con riferimento all'art. 19 (Assunzioni a tempo determinato):
art. 7, comma 6, della legge n. 554/88; art. 1 del DPCM n.
127/89; art. 26 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 ;
- con riferimento all'art. 20 (Orario di lavoro): artt. 7 e 8 del
DPR n. 13/86; artt. 6, 7 e 8, del DPR n. 567/87 fatto salvo
quanto previsto dall'art. 57, comma 4, del presente contratto;
art. 2 della legge n. 23/86;
- con riferimento all'art. 21 e 22 (Ferie, festività del Santo
Patrono e recupero festività soppresse; Riposo settimanale):
art. 4
del DPR n. 395/88; artt. 36, 39 e 40 del T.U. n.3/57; art. 18 del
DPR n. 686/57; art. 15 del DPR n. 312/80; art. 12 del DPR
567/87;
- con riferimento all'art. 23 (Permessi retribuiti): art. 37, 39
e 41 del T.U. n. 3/57; art. 3, comma da 37 a 41 della legge n.
537/93; art. 22, comma da 22 a 26 della legge n. 724/94; art. 7
del DPR n. 319/90;
- con riferimento all'art. 25 (Permessi brevi): art. 11 del DPR
n. 13/86; art. 9 del DPR n. 567/87;
- con riferimento all'art. 26 e 27 (Assenze per malattia;
infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio):
artt. 37, 68,
comma da 1 a 8, 70, 71, 129 e 130 del T.U. n. 3/57; artt. da 30 a
34 del DPR n. 686/57; art. 3, comma da 37 a 41 della
legge n. 537/93; art. 22, comma da 22 a 26 della legge n. 724/94;
- con riferimento agli artt. 28, 29 e 30 (Cause di cessazione del
rapporto di lavoro; obblighi delle parti; recesso con
preavviso): artt. 124, 126, 127, 129 e 131 del T.U. n. 3/57;
- con riferimento all'art. 31 (Doveri del dipendente): artt. da
12 a 17 del T.U. n. 3l57;
- con riferimento agli artt.32, 33, 34, 35 (Sanzioni e procedure
disciplinari; codice disciplinare; sospensione cautelare in corso
di procedimento disciplinare; sospensione cautelare in caso di
procedimento penale): artt. da 78 a 87, da 91 a 99 e 134 del
T.U. n. 3/57; art. 61 del DPR n. 686/57; art. 22 della legge n.
93/83;
- con riferimento all'art. 36 (Formazione professionale): art. 2
del DPR n. 395/88; art. 10 del DPR n. 319/90;
- con riferimento all'art. 37 (Trasferimenti del personale): art.
18, commi 2 e 3, del DPR n. 319/90;
- con riferimento all'art. 38 (Struttura della retribuzione):
art. 16 del DPR n. 319/90;
- con riferimento all'art. 41 (Indennità di Ateneo): art. 23,
comma 2, del DPR n. 567/87; art. 20, comma 5, del DPR n.
567/87; art. 27, commi 3 e 4 del DPR n. 3 19/90;
- con riferimento all'art. 42 (Disciplina per il finanziamento
del trattamento accessorio): art. 13, commi 1 e 2 del DPR n.
319/90; art. 14 del DPR n. 319/90; artt. 24, 25, 26 e 27 del DPR
n. 567/87;
- con riferimento all'art. 43 (Produttività collettiva e
miglioramento dei servizi): artt. 12, 13 e 14 del DPR n. 13/86;
art. 15 del
DPR n. 395/88; art. 28 del DPR n. 567/87; artt. 13, commi 1 e 2 e
14 del DPR n. 319/90;
Art. 57
(Norme transitorie e finali)
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del presente contratto vengono portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari commesse prima della data di
stipulazione del presente contratto per le quali il procedimento
disciplinare non sia stato avviato o comunque non sia stato
definito si applicano le sanzioni previste dall'art. 32, qualora
più
favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 78 del Testo
unico degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3.
3. Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le
somme stanziate per il finanziamento del trattamento
accessorio di cui all'art. 42 non siano impegnate nei rispettivi
esercizi finanziari, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno
successivo per le medesime finalità.
4. Fino alla stipulazione dei contratti decentrati relativi alla
materia di cui all'art. 5, comma 3, lettera d), continuano ad
applicarsi
le disposizioni di cui all'art. 8 del DPR 567/87.
TABELLA A
NUOVO STIPENDIO TABELLARE ANNUO A REGIME
(per 12 mensilità)
QUALIFICA STIPENDI
I 7.449.000
II 8.373.000
III 9.433.000
IV 10.879.000
V 11.989.000
VI 13.083.000
VII 15.399.000
VIII 17.703.000
IX 22.215.000
I R.S. 22.215.000
II R.S. 26.899.000
TABELLA B
PREMIO PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
(semestrale)
QUALIFICA PREMIO
I 400.000
II 421.000
III 444.000
IV 469.000
V 494.000
VI 524.000
VII 576.000
VIII 640.000
IX 700.000
I R.S. 700.000
II R.S. 700.000
APPENDICE
DICHIARAZIONI CONGIUNTE E A VERBALE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
L'A.RA.N e le OO.SS. firmatarie del presente contratto intendono
sottolineare che il comune essenziale obiettivo delle norme
che disciplinano i rapporti, ai vari livelli, tra Amministrazioni
e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di trovare
nell'ambito di una libera contrattazione, un comune orientamento
per la soluzione dei problemi che riguardano, in generale, la
tutela delle condizioni di lavoro. Allo stesso modo le parti si
danno atto che esse hanno inteso superare ogni forma di
cogestione nell'adozione di misure necessarie al buon
funzionamento dell'amministrazione. Le parti riconoscono dunque
che
nella formulazione delle disposizioni di cui al titolo II esse
hanno inteso far salve, nella loro integralità, da un lato le
competenze
e la responsabilità dei dirigenti così come definite dal D.Lgs.
n. 29 del 1993 e relativi correttivi, e dall'altro le autonome
funzioni
e capacità di azione delle OO. SS. dei lavoratori.
======================================
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti convengono sulla opportunità che ai dipendenti di
consorzi costituiti tra gli Atenei ed altri soggetti pubblici o
privati
venga riservata parità di trattamenti economici e normativi
rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro.
======================================
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno atto della mancata realizzazione delle
iniziative, previste dai precedenti accordi sindacali di
comparto,
finalizzate alla revisione dell'ordinamento professionale;
ravvisano in ciò una delle cause del fenomeno del mansionismo
largamente diffuso negli Atenei; ascrivono anche a tale vicenda,
oltre che alla crescente complessità dei compiti assunti dagli
Atenei pur in carenza di personale, e alla disomogenea
applicazione degli istituti contrattuali definiti a livello
nazionale o locale,
l'origine di pratiche di affidamento di mansioni superiori,
tuttora diffuse e attualmente non più giustificate, alla luce
della
autonomia attribuita agli Atenei nella determinazione dei propri
organici e nella gestione degli accessi; individuano nella
possibilità di attribuire indennità perequative lo strumento
per attenuare provvisoriamente, e limitatamente al piano
economico,
le più vistose sperequazioni; individuano altresì, oltre che
nella corretta applicazione della normativa vigente, nella
revisione
dell'ordinamento secondo un modello flessibile che consenta
adeguati riconoscimenti economici e percorsi di carriera interna
legati alla maturazione professionale, le cui implicazioni
andranno negoziate anche in sede decentrata, lo strumento per
creare
stabilmente le condizioni per una corretta gestione delle risorse
umane; convengono sulla necessità che l'eventuale accordo sul
nuovo ordinamento, ispirato ai principi suindicati, avvenga sulla
base del coinvolgimento degli Atenei e delle organizzazioni
sindacali.
======================================
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti si danno atto che l'articolo 53 del contratto collettivo
nazionale di lavoro va integrato come previsto dal testo
concordato in data 16 aprile 1996, in via di perfezionamento.
======================================
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL/SNU, CISL/UNIVERSITA', UIL/FUR
Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL considerano parziale e insufficiente la
soluzione emersa, attraverso Gli artt. 45 e 46, per
perequare le situazioni individuate come "code
contrattuali". Inoltre, per effetto dei vincoli legislativi
e delle direttive
governative, non è stato possibile affrontare tutte le altre
situazioni per le quali si sono determinate, negli ultimi anni,
condizioni
di disparità di trattarnento tra il personale di tutte le aree
funzionali. Ciò premesso, CGIL- CISL- UIL ritengono necessario
riprendere tali questioni sia in sede di applicazione degli
istituti trattanti del presente accordo - agendo attraverso la
contrattazione decentrata sia nell'ambito delle procedure per la
revisione dell'ordinamento professionale previste dall'art. 50
dell'accordo stesso.
======================================
DICHIARAZIONI A VERBALE SNU- CGIL
Lo SNU/CGIL, nel siglare il presente CCNL del comparto
Università, considera complessivamente positivo, nelle
condizioni
date, il risultato raggiunto; manifesta però il suo dissenso
sulla norma relativa ai collaboratori ed esperti linguistici che
non è
idonea a risolvere il problema del ruolo e della funzione di
questi lavoratori nell'Università italiana né a risolvere il
contenzioso
già in atto. Lo SNU/CGIL rileva, altresì, che questa trattativa
non ha consentito di sviluppare compiutamente i problema
inerenti la individuazione e caratterizzazione di profili di
elevata professionalità e responsabilità derivanti anche dalla
parziale
applicazione della legge 23/86. Lo SNU/CGIL ritiene pertanto che
su questo importante e particolare aspetto, sia la fase di
sperimentazione, che la sintesi di questa, da realizzare nei
tempi previsti dall'art. 50, debbono necessariamente prevedere
una
definizione puntuale di questa materia.
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DICHIARAZIONE A VERBALE CISNAL
La CISNAL ritiene che la cancellazione dei commi dal 3 al 6
dell'art. 53, operata dal Governo sul testo sottoscritto il 6
marzo
u.s., rappresenta uno stravolgimento della vigente normativa in
tema di contrattazione del pubblico impiego. Poiché il 16 aprile
u.s. si è provveduto ad una nuova stesura dell'art. 53 di cui
sopra; poiché tale integrazione va inserita a pieno titolo nel
presente
contratto, la CISNAL, qualora il testo concordato in tale data
non fosse riacquisito all'interno del CCNL, si riserva tutte le
azioni possibili, anche presso gli organi giurisdizionali
competenti.
Roma 21/V/96
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DICHIARAZIONE A VERBALE [SNALS]
(manoscritta nell'originale)
Lo SNALS ritiene gravemente lesiva di diritti costituzionalmente
garantiti la possibilità, prevista dal contratto, del
licenziamento
con preavviso per il dipendente che rifiuti il trasferimento in
una sede distaccata di una stessa università situata in una
provincia
diversa da quella di assunzione e raccomanda una attenta
vigilanza per evitare abusi.
21/5/96
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DICHIARAZIONE A VERBALE [SNALS]
(manoscritta nell'originale)
Lo SNALS si rammarica che, a causa del delicato equilibrio
economico del contratto, non sia stato possibile soddisfare le
legittime aspettative del personale della carriera direttiva
tecnica e delle biblioteche. Lo SNALS ritiene che detto problema
debba trovare soluzione nell'ambito della disciplina del nuovo
ordinamento.
21/5/96
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DICHIARAZIONE A VERBALE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO -
COMPARTO UNIVERSITÀ [SNALS]
Roma 21 maggio 1996
dich/a/univ/cs
Con riserva di intraprendere ogni opportuna iniziativa legale
presso gli organi giurisdizionali competenti in relazione
all'avvenuto
stralcio del testo originario dell'accordo raggiunto tra
Organizzazioni Sindacali e Agenzia rappresentativa della parte
pubblica
dei commi 3,4,5 e 6 dell'art. 53, ossia della parte relativa alla
disciplina del personale dell'area tecnico scientifica e
socio-sanitaria ivi compreso quello laureato in medicina ed
odontoiatria di cui all'art. 6, comma 5 del D. L.vo n. 502 con
successive modifiche ed integrazioni, la cui eliminazione dal
testo dell'accordo è avvenuta in virtù di determinazioni e
procedimenti viziati da un punto di vista sia formale che
sostanziale, oltre che gravemente lesivi delle prerogative
sindacali in
quanto assunti unilateralmente dalla parte pubblica al di fuori
di qualsivoglia dialettica negoziale.
La sottoscrizione non costituisce acquiescenza.
Federazione CONFSAL/SNALS-CISAPUNI
Confederazione CONFSAL
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DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL/SNU - CISL/FSUR - UIL/FUR
Roma, 21 maggio 1996
CGIL, CISL, UIL di categoria, in merito alla cancellazione di
alcune norme contrattuali originariamente sottoscritte e, in
particolare, ai commi dal 3 al 6 dell'art. 53, ritengono che la
procedura imposta dal Governo stravolge le leggi vigenti in tema
di
contrattazione del pubblico impiego. CGIL, CISL, UIL di categoria
ritengono che la stesura dell'art. 53 di cui all'intesa del 16
aprile u.s. faccia parte integrante dell'accordo sottoscritto.
Pertanto, qualora il suo contenuto non fosse riacquisito
all'interno
del CCNL, le suddette Organizzazioni Sindacali si riservano ogni
possibile azione, anche in sede giurisdizionale.
SNU/CGIL CISL/FSUR UIL/FUR
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DICHIARAZIONE A VERBALE UIL-FUR
FEDERAZIONE UNIVERSITÀ
RICERCA - GIOVANI
SEGRETERIA NAZIONALE Roma 21/5/1996
DICHIARAZIONE A VERBALE
La UIL - FUR, nel sottoscrivere il contratto, ritiene comunque
che le qualifiche nona amministrativa, prima e seconda del ruolo
speciale tecnico avrebbero trovato migliore e più adeguata
soluzione, dal punto di vista sia normativo che economico, nella
similitudine con quanto previsto per l'area dirigenziale.
La UIL - FUR fin d'ora si impegna ad approfondire l'argomento in
seno alla Commissione Nazionale per la revisione
dell'ordinamento.
IL SEGRETARIO GENERALE
UIL - FUR
(Alberto Civica)
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DICHIARAZIONE A VERBALE UIL-FUR
FEDERAZIONE UNIVERSITÀ
RICERCA - GIOVANI
SEGRETERIA NAZIONALE Roma 21/5/1996
DICHIARAZIONE A VERBALE
La UIL - FUR, nel sottoscrivere il contratto, intende
sottolineare che l'applicazione del decreto legislativo 626/94
non deve
subire ritardi, pertanto in sede di contrattazione collettiva
decentrata, debbono essere trattate e regolamentate le materie
che il
decreto medesimo demanda alla contrattazione collettiva a
garanzia della partecipazione attiva dei lavoratori nelle materie
che
riguardano la salvaguardia della salute, della prevenzione dei
rischi e dell'igiene nei luoghi di lavoro, in attesa dell'accordo
quadro riferito al pubblico impiego.
IL SEGRETARIO GENERALE
UIL - FUR
(Alberto Civica)
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DICHIARAZIONE A VERBALE
Pur condividendo che è necessario pervenire al più presto alla
costituzione delle RSU riteniamo inaccettabile che la
delegazione trattante cosi come definita dall'art. 6 non sia
considerata titolare dell'informazione dovuta ai sensi del CCNL.
UIL-FUR
SNU - CGIL
CISL-UNIVERSITÀ
CISAPUNI
CISNAL
SNALS
CISAL
21/5/1996
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DICHIARAZIONE A VERBALE RdB/CUB
La RdB CUB Università sottoscrive il CCNL 1994/97 di comparto
per garantire continuità all'azione sindacale in presenza di
un quadro normativo che nega alle associazioni sindacali libertà
e diritti costituzionali e ne limita l'autonomia. Nel ribadire
l'urgenza di un provvedimento legislativo che soddisfi il
pronunciamento dei cittadini nel referendum popolare del giugno
1995
per una maggiore libertà e democrazia sindacale nei luoghi di
lavoro, la scrivente O.S. sottolinea le questioni irrisolte o
risolte
male da questo contratto:
1) Il finanziamento e le norme sulle code contrattuali perché
parziali e di incerta applicazione;
2) L'entità dei benefici contrattuali che non tengono conto
dell'inflazione reale né del periodo di vuoto contrattuale
1991/93;
3) La riduzione dei poteri effettivi della contrattazione
decentrata;
4) La determinazione a livello nazionale di istituti contrattuali
che sarebbero dovuti restare di esclusiva competenza della
contrattazione decentrata;
5) L'estensione e la istituzionalizzazione del lavoro precario;
6) L'ampliamento delle norme anti sciopero che si applicano solo
al personale tecnico/amministrativo;
7) L'imposizione di un codice disciplinare di fatto non discusso
in contrattazione;
8) La carenza di finanziamenti per la revisione dell'ordinamento
professionale;
9) La limitazione dei diritti e agibilità sindacali ai soli
firmatari del CCNL;
21/5/96
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DICHIARAZIONE A VERBALE RdB/CUB
RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE
FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, SERVIZI, INDUSTRIA E SETTORE
PRIVATO
ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE (C.U.B.)
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
La RdB - CUB sottoscrive il contratto di categoria per il
personale del Comparto Università, riservandosi, nelle more
della
verifica con le strutture di categoria ed il personale
interessato, la stipula definitiva del CCNL.
21/5/96
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DICHIARAZIONE A VERBALE RDB/CUB
Premesso che il rinnovo contrattuale nasce con notevole ritardo
rispetto alla scadenza di legge del precedente accordo (DPR
319/90), scaduto il 31.12.1990 si deve esprimere insoddisfazione
per:
1) la soluzione data ai problemi delle code contrattuali, pagate
a spese del rinnovo contrattuale 1994/95, con un assegno
ridotto e senza certezza di reinquadramento.
2) i recuperi salariali 1994/95 non sono sufficienti a coprire
l'inflazione, né è stata presa in considerazione la nostra
richiesta di
"una tantum" per gli anni 1991/93
3) la dispersione dei fondi accessori per la contrattazione
decentrata su premi e indennità che si presentano già come
possibile
fonte di conflitti e/o di adeguamento stipendiali delle sole alte
qualifiche
4) la legittimazione di tante figure di lavoratori a tempo
determinato che potrebbero alimentare più la clientela
dirigenziale e i
meccanismi di cooptazione delle baronie, che garantire stabilità
all'organico d'Ateneo e certezza del diritto ai dipendenti
5) la riduzione delle competenze della contrattazione decentrata,
proprio mentre aumentano i poteri delle autonomie e si va
verso la "privatizzazione" del rapporto di lavoro
6) un aumento dello sventoglimento della progressione economica
che penalizza ancora una volta le qualifiche più basse
21/5/96
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DICHIARAZIONE A VERBALE N. 10
(manoscritta nell'originale)
Le OO. SS. CGIL, CISL, UIL, CISAPUNI, SNALS, CONFSAL, CIDA,
CISAL, CISNAL, DIRSTAT, RdB-CUB e
UNION QUADRI-USPP ritengono che debba trovare soluzione il
problema della riscattabilità dei diplomi professionali del
personale paramedico in servizio nei policlinici universitari,
Istituti e Cliniche universitarie in convenzione, analogamente a
quanto consentito al corrispondente personale ospedaliero.
21/5/96
(SNU-CGIL)
(CISL-UNIVERSITÀ)
(UIL-UNIVERSITÀ-RICERCA)
CISAPUNI
SNALS-CONFSAL
CISAL-UNIVERSITÀ
CISNAL-UNIVERSITÀ
DIRSTAT-CONFEDIR
RdB/CUB
UNIONQUADRI
USPPI
CIDA
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DICHIARAZIONE A VERBALE [S.A.U.R./CONFEDIR]
Il Sindacato Autonomo Università e Ricerca (S.A.U.R./CONFEDIR)
nell'atto della firma del contratto intende evidenziare la
posizione dell'esperto e collaboratore linguistico (ex lettore:
parte III del contratto) tuttora debole sotto l'aspetto economico
e
del profilo professionale in rapporto ai compiti di rilievo
svolti dalla componente citata: partecipazione commissioni esami;
correzioni elaborati, tesi, ...
Pertanto si chiede un riesame del problema citato nelle opportune
sedi e nel tempo più breve
Costantino Gossnovsky
Roma, 21 maggio 1996
CONFEDIR
Confederazione Nazionale dei Quadri
Direttivi e Dirigenti della Funzione Pubblica
00192 ROMA - Via Ezio, 12 - Tel 3211535 - 3212690
EDUARDO MAZZONE
SEGRETARIO AGGIUNTO
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DICHIARAZIONE A VERBALE
OGGETTO: art. 17 - Assunzioni a tempo determinato - Contratto a
termine - Comma 7 e successivi.
È parere della scrivente OO. SS. che l'istituzione della figura
del tecnico a contratto debba essere disciplinata da opportuno
provvedimento legislativo in quanto prelude ad una nuova figura
giuridica che non può essere introdotta nell'ordinamento
passando dal rinnovo del CCNL.
Pertanto si chiede la cancellazione dei commi 7-8-9.
Entrando nel merito delle esigenze che hanno portato a formulare
l'ipotesi di istituire la figura del tecnico a contratto si
sottolinea come le giustificazioni di peculiari esigenze di
flessibilità dell'attività di ricerca e sperimentazione,
abbiano in realtà, in
passato, coperte mere operazioni clientelari che non hanno
portato giovamento all'attività di ricerca e di sperimentazione.
Inoltre è curiosa la proposta secondo cui l'Università, sede
istituzionale della formazione delle figure professionali di alto
livello,
debba pagare delle figure esterne per esercitare le funzioni che
le sono proprie, con relativo spreco di denaro pubblico.
La scrivente OO. SS. ritiene molto più corretto e trasparente
operare uno sforzo per valorizzare le professionalità già
esistenti
all'interno delle Università (Funzionari tecnici, I e II ruolo
speciale). A questo proposito si propone di istituire un fondo di
indennità per l'aggiornamento professionale, finalizzato allo
sviluppo di particolari ricerche e sperimentazioni, da svolgersi
in
centri di ricerca nazionali ed internazionali.
La spesa dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi.
In tal modo si otterrà una maggior qualificazione del personale
già in servizio, con la possibilità che questa esperienza si
mantenga all'interno dell'istituzione e che venga trasferita ad
altre persone praticamente a costo zero.
(N.B.:il seguente periodo è cancellato da tratti di penna
nell'originale):
[Infine, fermo restando la richiesta di abrogazione dei commi 7 e
successivi, riteniamo assolutamente inaccettabile,
anche in ulteriori future riformulazioni della materia, la
possibilità di ricorrere alla dotazione ordinaria per finanziare
le eventuali figure di tecnici a contratto, in quanto in tal modo
si toglierebbero ulteriori fondi alle già esigue risorse di
cui l'Università dispone in questo momento per la sua stessa
sopravvivenza]
DIRSTAT-CONFEDIR
(B. BRUNI)
Rm 21. 05.96
CONFEDIR
Confederazione Nazionale dei Quadri
Direttivi e Dirigenti della Funzione Pubblica
00192 ROMA - Via Ezio, 12 - Tel 3211535 - 3212690
EDUARDO MAZZONE
SEGRETARIO AGGIUNTO
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DICHIARAZIONE A VERBALE DIRSTAT
DIRSTAT aderente alla CONFEDIR
Federazione delle Asssociazioni e Sindacati Nazionali
dei Funzionari Direttivi e Dirigenti dello Stato
Via Ezio, 12 - 00192 Roma
tel. 06/3211535 - fax: 06/3212590
La DIRSTAT/ CONFEDIR ritiene di dover rappresentare con 1a
seguente nota a verbale quanto segnalato a suo tempo con
note scritte e con interventi verbali. Ciò in quanto l'A.RA.N.
non ha ritenuto di accettare nemmeno in parte le proposte di
questo sindacato.
Art. 18 comma 15: non si ravvisa la logica che sottende la
possibilità del lavoratore a tempo parziale di effettuare lavoro
straordinario con la possibile conseguenza di usufruire di una
retribuzione uguale o superiore a quella del lavoratore a tempo
pieno.
Art. 19: l'assunzione di personale tecnico laureato per 5 anni
senza alcun riferimento a1 fatto che fra il personale in servizio
vi
siano o non vi siano laureati con le stesse caratteristiche
tecnico-scientifiche non appare giustificata. Inoltre il periodo
di 5 anni
appare troppo lungo per non danneggiare gli interessati al
momento della cessazione.
Art. 46 comma 2: non si comprende i1 non inserimento di tecnici
laureati ex legge 1255/61 - tuttora all'VIII qualifica - fra i
destinatari della norma.
Segnala infine la dubbia COSTITUZIONALITÀ DEL DISPOSTO DI CUI
ALL'ULTIMO RIGO della lettera G del
3[[ordmasculine]] comma dell'art. 31, oltre alla dubbia
comprensibilità del disposto del punto a) comma 8 dell'art. 26.
Roma, 21.05.1996
CONFEDIR
Confederazione Nazionale dei Quadri
Direttivi e Dirigenti della Funzione Pubblica
00192 ROMA - Via Ezio, 12 - Tel 3211535 - 3212690
EDUARDO MAZZONE
SEGRETARIO AGGIUNTO
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DICHIARAZIONE A VERBALE CISL UNIVERSITA'
Con riferirnento alla dichiarazione CGIL, CISL, UIL la CISL
Università rileva che - non potendosi risolvere nell'ambito
dell'attuale contratto tutte le posizioni di sofferenza lasciate
aperte dall'ordinamento vigente, la soluzione più equa alla
questione
delle "code contrattuali" sarebbe stata quella di
destinare le indennità perequative di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 46 alla ulteriore
copertura dell'indennità di Ateneo, aumentandola sino al valore
del 6% e demandando alla contrattazione decentrata ogni
analogo riconoscimento economico alle figure professionali in
oggetto.
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DICHIARAZIONE A VERBALE CISAPUNI
C.I.S.A.P.U.N.I.
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE AUTONOMA
PERSONALE UNIVERSITARIO NON INSEGNANTE
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SEGRETERIA NAZIONALE
UNIVERSITà DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
P.LE ALDO MORO, 5 - 00185 ROMA
TEL. 4441488 - 49910884
Roma, 21 maggio 1996
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAPUNI, nel sottoscrivere il contratto, ritiene doveroso far
rilevare come il mancato accoglimento delle seguenti
richieste, relative alle cosiddette code
contrattuali, lascia insoddisfatte aspettative tra i lavoratori:
- il mancato inserimento della possibilità di estendere le
disposizioni dell'art. 9 legge 21/91 per i sub apicali;
- la mancata estensione delle disposizioni di cui all'art. 9
predetto al personale dell'area socio - sanitaria;
LA SEGRETERIA NAZIONALE
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DICHIARAZIONE E VERBALE UNIONQUADRI
unionquadri
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Unione Italiana Quadri
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si ribadisce quanto già prospettato in occasione della sigla
apposta il 29 novembre 1995 e confermata il 6 marzo 1996 e cioè
che:
"L'UNIONQUADRI ha colto in positivo, tra l'altro, le
previsioni contenute negli articoli del contratto relativi alla
Indennità di
posizione, alla Formazione ed alla Revisione dell'ordinamento -
che ha recepito specifiche richieste dell'Unione con riguardo
alle figure di alta professionalità ma deve rimarcare la
necessità di utilizzare formalmente la dizione
"quadro" per le figure
professionali che svolgono funzioni riconducibili a tale
categoria ex art. 2095 c.c., richiamato dall'art. 2 comma 2 del
D.Lgs.
29/1993. Tale necessità dovrà essere soddisfatta in sede di
Commissione nazionale di revisione dell'ordinamento di cui
all'art.
50 del contratto".
Roma, 21 maggio 1996