3. Con regolamento da emanare ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge
23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che
risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con losservanza dei
seguenti criteri:
a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dellazione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale
delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonchè
delle esigenze connesse alla finanza locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee,
diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della
funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo
regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le
denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.