S E N A T O   D E L L A   R E P U B B L I C A

X I I I   L E G I S L A T U R A

Atti parlamentari Senato della Repubblica – 2793-B –99

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.24

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l’osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonchè delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.