Statuto sociale

 

Statuto Nazionale

 

Titolo I

 

Art.1 - Costituzione - Denominazione - Sede.

E' costituita l'Associazione Nazionale "Progetto Democrazia in Divisa".

L'adesione all'associazione e' volontaria e ad essa possono liberamente aderire tutti coloro che versano la quota annuale d'iscrizione e che accettano principi e norme del presente Statuto.

La Sede Nazionale e' costituita presso la residenza di colui che ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il suo stemma distintivo e' quello determinato dal Congresso tenuto il 27 gennaio 1996.

L'eventuale modifica dello stemma distintivo puo' essere deliberato esclusivamente dal Congresso.

 

Art.2 - Finalita'.

L'Associazione fonda la sua esistenza e la sua attivita' sui principi e sui dettati della Costituzione della Repubblica, in modo particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei diritti e delle liberta' democratiche, l'elevazione delle condizioni sociali, professionali ed economiche, per tutti gli appartenenti agli apparati dello Stato o di altri Enti pubblici deputati al mantenimento della legalita', della sicurezza pubblica e della difesa.

L'Associazione si prefigge di:

stimolare azione finalizzate a migliorare la legalita', la sicurezza e la giustizia;
intraprendere iniziative, nel rispetto delle leggi, promuovere proposte di riforme e modifiche     legislative atte a sviluppare processi di ristrutturazione e di democratizzazione degli apparati in divisa;
perseguire in modo particolare il raggiungimento della giustizia ed equita' fiscali,promuovendo studi e proposte per una riforma del Corpo della Guardia di Finanza, che realizzi una vera polizia finanziaria altamente specializzata.Adeguata opera di sensibilizzazione della opinione pubblica e delle istituzioni dovra' essere svolta per l'approfondimento e la ridefinizione del ruolo e delle caratteristiche del Corpo, non esclusa la tematica della sua smilitarizzazione in ordine a funzioni, compiti e diritti sindacali;
promuovere iniziative volte ad orientare i giovani che intendono prestare o sono chiamati in servizio negli apparati di cui al primo comma del presente articolo, per tutelarne i diritti costituzionali, giuridici e sindacali, anche se in servizio di leva;
assistere e tutelare le persone associate in ogni questione inerente il rapporto d'impiego e non, fornendo consigli fondati sul parere di esperti, consulenti e professionisti specializzati;
promuovere, attraverso attivita' di carattere professionale, culturale, sportivo, artistico e turistico- sociale, la realizzazione di legami di amicizia e cooperazione fra gli appartenenti ai Corpi di Polizia e delle Forze Armate anche di altri Stati senza distinzione di razza, religione, sesso e grado;
indire ed organizzare convegni, seminari, conferenze, dibattiti, pubblicazione ed incontri di studio multidisciplinari, promuovendo inoltre iniziative ed interventi presso gli organi costituzionali, l'opinione pubblica, i mezzi d'informazione per il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione;
assicurare un flusso di informazione tra i soci e non, avvalendosi di un eventuale bollettino stampato in proprio, ovvero di proprio organo di informazione con possibilita' di prevedere ulteriori spazi informativi a cura delle sedi locali;
verificare la possibilita' di federarsi con associazioni aventi scopi e finalita' similari.

 

Art.3 - Soci.

Fermo restando la caratteristica di Associazione aperta si confida, in considerazione degli scopi di riforma istituzionale, nella fattiva partecipazione di:

appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza in servizio, in quiescenza e in congedo;

appartenenti ai Corpi di Polizia e delle Forze Armate in servizio, in quiescenza e in congedo;

familiari dei soggetti di cui alle lettere a. e b.;

cittadini che per specifiche competenze o professionalita' siano impegnati in attivita' operative o di studio volte al conseguimento di fini omogenei o analoghi a quelli dell'Associazione.

Requisiti essenziali per l'ammissione sono:

    1. non avere precedenti o pendenze di natura penale o fiscale che siano in contrasto con i principi e le finalita' dell'Associazione;


    2.
    non appartenere ad associazioni segrete e a logge massoniche di qualsiasi natura;

    3. la rinuncia a svolgere nell'ambito dell'Associazione qualsiasi forma di attivita' riconducibile a partiti politici.

I Soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Onorari, Benemeriti, Sostenitori e Simpatizzanti.

Il Regolamento Attuativo regola e disciplina sia le modalita' di partecipazione alla vita associativa, che i relativi diritti ed i doveri dei soci Onorari, Benemeriti, Sostenitori e Simpatizzanti.

 

Art.4 - Etica dei Soci - Sanzioni.

Il Socio che viola le norme del presente Statuto incorre secondo la gravita' della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- censura;

- sospensione;

- destituzione dall'eventuale carica;

- espulsione.

Le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri, contro le cui decisioni il socio o l'organismo che ha richiesto l'intervento del Collegio dei Probiviri puo' ricorrere al Collegio dei Garanti, la cui decisione e' definitiva.

Il Regolamento Attuativo disciplina la durata temporale minima e quella massima della sanzione della sospensione.

Il Consiglio Nazionale puo', su richiesta del socio sanzionato e ricorrendo giusti motivi, condonare o modificare benevolmente la sanzione.

 

Art.5 - Perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di Socio si perde:

    1. per dimissioni, dandone avviso in qualsiasi momento tramite raccomandata R.R.;


    2.
    perdita dei requisiti di cui all'art.3;


    3.
    per sanzione espulsiva a termine delle procedure indicate nell'art.4.

I Soci fondatori non possono essere esclusi dall'Associazione se non dal Congresso Nazionale con il voto motivato espresso dalla maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Nazionale, con le medesime modalita', puo' altresi' deliberare l'esclusione dei soci onorari.

 

Titolo II

 

Art.6 - Organi dell'Associazione Nazionale.

Sono Organi dell'Associazione Nazionale:


direttivi:

il Congresso Nazionale;

il Consiglio Nazionale;

esecutivi:

la Segreteria Nazionale;

il Presidente Onorario Nazionale;

di giurisdizione interna:

il Collegio dei Probiviri;

il Collegio dei Garanti;


di controllo amministrativo:

il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art.7 - Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale e' il massimo organismo deliberante dell'Associazione.

Esso viene convocato dal Consiglio Nazionale, che formula l'ordine del giorno, almeno ogni quattro anni e ogni qualvolta viene richiesto per iscritto da almeno 1/5 dei Soci.

L'Assemblea congressuale e' presieduta dal Presidente onorario uscente o, in mancanza, dal Presidente eletto dalla stessa Assemblea.

 

Art.8 - Composizione del Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale e' formato:

dai delegati eletti dalle Assemblee Regionali nel numero indicato nel Regolamento Attuativo;

dai Commissari incaricati formalmente nominati almeno trenta giorni prima della data di celebrazione del Congresso.

I delegati impossibilitati a presenziare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato.

Nessun delegato puo' cumulare piu' di due deleghe compresa la sua.

Il Congresso Nazionale e' altresi' formato dai seguenti organismi uscenti:

    1.Presidente Onorario dell'Associazione;


    2.
    Consiglio Nazionale;


    3.
    Segreteria Nazionale;


    4.
    Collegio dei Revisori dei Conti;


    5.
    Collegio dei Probiviri.


 
Art.9 - Compiti del Congresso Nazionale.

Sono compiti del Congresso Nazionale:

    1. elaborare le linee e gli orientamenti di massima dell'associazione alle cui applicazioni attuative sono tenuti tutti gli organismi e i soci;


    2.
    eleggere democraticamente, nelle modalita' previste dagli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 27 del presente Statuto:

il Presidente Onorario dell'Associazione;
la Commissione Verifica Poteri;
la Commissione Elettorale;
la Commissione Mozioni;
la Commissione Statuto;
il Consiglio Nazionale;
il Collegio dei Probiviri;
il Collegio dei Sindaci Revisori;

    3. nominare il Collegio dei Garanti.

Solo al Congresso compete di deliberare, con maggioranza qualificata di almeno 3/4 dei delegati, sullo scioglimento dell'Associazione.

 

Art.10 - Presidenza del Congresso.

L'Assemblea Congressuale e' presieduta dal Presidente Onorario dell'Associazione affiancato dalla Presidenza eletta dall'Assemblea stessa.

La Presidenza eletta e' composta da 4 membri ad esclusione dei componenti della Segreteria Nazionale.

 

Art.11 - Commissione Verifica Poteri.

La Commissione Verifica Poteri e' composta da tre delegati ed ha il compito di:


esaminare e convalidare le deleghe;
autorizzare l'eventuale trasferimento di delega.

 

Art.12 - Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale e' composta da 3 delegati e ha il compito di ricevere le candidature su una o piu' liste elettorali, controllarne la regolarita' e predisporre il materiale relativo alle votazioni.

Ha il compito di esaminare e decidere su tutte le vertenze riguardanti le votazioni per le elezioni degli organismi statutari.

Essa effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio o di conteggio dei voti palesi.

L'appartenenza alla Commissione Elettorale e' incompatibile con la candidatura a qualsiasi carica elettiva congressuale.

 

Art.13 - Commissione Mozioni.

La Commissione Mozioni e' composta da 3 delegati ed ha il compito di predisporre i documenti finali da sottoporre al voto dell'Assemblea Congressuale, sulla base delle tesi congressuali e recependo e coordinando le mozioni prodotte nel Congresso Nazionale e nelle Assemblee Regionali.

 

Art.14 - Commissione Statuto.

La Commissione Statuto e' composta da 3 delegati ed ha il compito di proporre anche sulla base dei contributi arrivanti dalle varie assemblee congressuali, eventuali modifiche statutarie.

 

Art.15 - Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale e' l'organo deliberante tra un congresso e l'altro.

Esso e' convocato dalla Segreteria, che ne formula l'ordine del giorno, almeno una volta l'anno e ogni qualvolta viene richiesto per iscritto da almeno 1/5 dei suoi componenti.

I lavori del Consiglio Nazionale sono presieduti dal Presidente Onorario, oppure perche' eletto dal Consiglio stesso come da art.9, ad esclusione dei membri della Segreteria Nazionale.

 

Art.16 - Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri e' l'organo a cui devono essere indirizzate le denunzie di comportamenti disciplinarmente rilevanti degli associati. Esplica la relativa istruttoria nel pieno rispetto del principio di difesa ed eroga le eventuali sanzioni nel rispetto delle norme di cui all'art.4.

Esso e' composto da 3 membri scelti tra i soci che rispondono a requisiti di capacita' investigativa e giuridica.

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente e le sue decisioni sanzionatorie sono valide se assunte dalla maggioranza dei componenti.

 

Art.17 - Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' l'organo a cui e' affidato il controllo della correttezza contabile relativa al funzionamento di tutti gli organi dell'Associazione.

Il Collegio e' formato da

nr. 3 membri effettivi;
nr. 1 membro supplente.

Fra i membri effettivi il Collegio elegge il Presidente.

 

Art.18 - Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti emette il giudizio definitivo, in sede di gravame, sulle sanzioni irrogate dal Collegio dei Probiviri su ricorso inoltrato dai soggetti di cui all'art.4.

Il suo pronunciamento e' inappellabile salvo il potere di condono da parte del Consiglio Nazionale come da art.4.

Esso e' composto da 3 membri scelti tra i soci che rispondano a requisiti di professionalita' giuridica specifica, di provata capacita' autonoma di giudizio, di imparzialita' e di riconosciuto prestigio.

Il Collegio dei Garanti nomina al suo interno un Presidente e le sue decisioni sono valide se assunte dalla maggioranza dei componenti.

 

Art.19 - Composizione del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale e' composto da:

n.20 membri in quanto eletti dal Congresso nel rispetto dei principi dell'art.27 del presente Statuto e delle modalita' fissate dal Regolamento attuativo;
i segretari responsabili degli organismi regionali;
tre soci fondatori eletti tra gli stessi.

 

Art.20 - Compiti del Consiglio Nazionale.

Sono compiti del Consiglio Nazionale:

discutere e deliberare per le attuazioni dei mandati congressuali e sulle questioni generali pertinenti alle finalita' dell'Associazione;
approvare il Regolamento Attuativo per lo svolgimento dei congressi e quale normativa che presieda in costanza l'attivita' dell'Associazione;
decidere sulle quote associative e sulle loro ripartizioni tra la struttura nazionale e quelle territoriali, attraverso l'automatica canalizzazione delle risorse dal centro verso la periferia;
approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
eleggere:

il Segretario Generale ed il Vice Segretario;

la Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale sentito il Vice Segretario;

due tesorieri con pari ruolo;

condonare eventualmente le sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, ha il potere di porre la sfiducia alla Segreteria Nazionale. La proposta di sfiducia deve essere sostenuta da almeno la meta' piu' uno dei componenti effettivi il Consiglio e, per avere efficacia, deve essere altresi' deliberata con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti effettivi; nel qual caso il Consiglio Nazionale convoca entro 60 giorni il Congresso Nazionale.

 

Art.21 - Presidenza dell'Associazione.

Il Presidente Onorario rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni esterne e presiede tutte le iniziative dell'Associazione ad esclusione di quelle di competenza della Segreteria Nazionale.

 

Art.22 - Segreteria Nazionale.

In quanto organo esecutivo, la Segreteria Nazionale ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale, assicurando la direzione delle attivita', la gestione unitaria dell'Associazione e i contatti permanenti con gli organi periferici.

La Segreteria Nazionale funziona collegialmente e si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi componenti.

Il numero dei componenti e' fissato dal Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi in giudizio. In caso di assenza dalla carica o impedimento tale rappresentanza e' attribuita al Vice Segretario o ad altro componente della Segreteria.

Nel caso in cui il Segretario Generale rassegni le dimissioni, la Segreteria Nazionale e' dichiarata dimissionaria. Il Consiglio Nazionale, entro 30 giorni, e' tenuto a provvedere alla sua sostituzione.

Nel caso in cui, con l'atto di dimissioni il Segretario ponga delle questioni meritevoli di approfondimento, il Consiglio Nazionale e' tenuto - entro il termine stabilito al comma precedente - a sentire e vagliare le motivazioni addotte dal Segretario Generale ed a provvedere in conformita'.

 

Titolo III

 

Art.23 - Sedi Regionali.

Sono organi delle Sedi Regionali:

direttivo: - l'Assemblea dei Soci;
esecutivo: - la Segreteria Regionale;
di controllo amministrativo: - il Collegio dei Revisori dei Conti.

 Art.24 - Assemblea Regionale dei Soci.

L'Assemblea e' composta da tutti i soci residenti nella Regione risultanti iscritti almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea dei Soci ha il compito di:

    1. promuovere iniziative territoriali che, in armonia con le finalita' statutarie e con le deliberazione degli organismi nazionali, realizzino la volonta' dei Soci;


    2.
    eleggere, nel rispetto dell'art.27 del presente Statuto e delle modalita' fissate dal Regolamento Attuativo:

i Delegati al Congresso Nazionale nella misura stabilita dal Regolamento Attuativo;
il Segretario Regionale;
la Segreteria Regionale;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
due Tesorieri.

L'Assemblea dei Soci e' convocata dal Segretario Regionale, in accordo con la Segreteria Regionale, almeno tre volte l'anno od ogni qual volta lo richieda per iscritto almeno 1/5 dei Soci iscritti.

 

Art.25 - Segretario Regionale.

I Segretari Regionali, oltre a quanto previsto dall'art.24 dello Statuto, hanno il compito di convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e di rappresentare l'Associazione nella Regione.

 

Art.26 - Segreterie Regionali.

In quanto organi esecutivi, le Segreterie Regionali svolgono compiti di coordinamento finalizzati a:

attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e le direttive degli organismi nazionali;
valutare e stimolare la formazione di organismi provinciali quali strutture di decentramento organizzativo.

 

Titolo IV

 

Art.27 - Democrazia Associativa.

L'Associazione realizza le proprie finalita' ed organizza la propria attivita' ispirandosi ai principi della democrazia rappresentativa, garantendo il pluralismo e le differenze delle idee e delle opinioni per lo svolgimento di un libero e sereno dibattito interno.

Tutte le cariche direttive ed esecutive sono elettive; le elezioni per il rinnovo delle suddette cariche devono aver luogo entro i sei mesi successivi ai tempi stabiliti pena la loro decadenza.

Nelle elezioni degli organi direttivi ed esecutivi a tutti i livelli si applica il sistema del voto segreto su lista unica o su piu' liste composte da un numero di candidati superiore di 1/3 dei membri da eleggere nell'organismo. Tutti i soci sono candidabili qualora sostenuti da almeno il 5% degli elettori.

Le modalita' di voto e di espressione delle preferenze sono fissate dal Regolamento Attuativo.

Il voto su documenti, ordini del giorno e mozioni e' palese, fatto salvo il diritto del ricorso al voto segreto qualora lo richiedano almeno i 4/5 degli aventi diritto.

Ove non sia diversamente disposto dal Regolamento Attuativo, le riunioni degli organi dell'Associazione si intendono valide qualora risultano presenti la meta' piu' uno dei componenti l'organismo e le delibere sono valide se adottate dalla maggioranza semplice dei presenti.

Le cariche che risultassero vacanti tra un congresso e l'altro sono colmate con l'ingresso nell'organismo dei primi non eletti della lista di candidati aventi diritto.

Nel caso si verifichi l'esaurimento dei candidati idonei a colmare le vacanze come da comma precedente, gli organismi dell'Associazione si intendono validamente costituiti fintanto che la loro composizione numerica conti almeno sulla presenza dei 2/3 degli aventi diritto.

Al di sotto di tale soglia si procede negli organismi competenti a nuove elezioni, fatta eccezione per il Consiglio Nazionale nel cui caso viene automaticamente convocato il Congresso Nazionale.

 

Art.28 - Patrimonio e risorse finanziarie.

Le finanze e il patrimonio dell'associazione Nazionale sono costituiti dalle quote sociali, determinate annualmente dal Consiglio Nazionale, nonche' dai beni mobili e immobili che comunque le pervengono per acquisti, donazioni legali e successioni, ovvero delle somme accantonate a qualsiasi scopo.

La Segreteria Nazionale e gli Esecutivi Regionali sono tenuti a presentare annualmente ed entro il 31 marzo i bilanci consuntivi e preventivi, accompagnati dalle relazioni dei Revisori dei Conti a livello nazionale, e dai Tesorieri a livello territoriale.

In mancanza di cio', la Segreteria Nazionale e gli Esecutivi Regionali sono considerati decaduti.

I bilanci vanno resi pubblici. La devoluzione del patrimonio allo scioglimento dell'Associazione avverra' a favore di enti morali senza scopo di lucro.

 

Titolo V

 

Art.29 - Norma finale.

Una volta approvato dal Congresso, lo Statuto e' modificabile solo dal successivo Congresso.

Il Regolamento Attuativo dello Statuto e' necessariamente armonico e coerente con i dettati dello Statuto stesso ed ha validita' permanente tra un Congresso e l'altro, salvo sua modifica da parte del Consiglio Nazionale.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, vigono le leggi dello Stato e altre normative giuridiche o amministrative in quanto applicabili e compatibili.

 

Bologna, 19 novembre 1994

 

Cosi' come modificato dal Congresso Nazionale in Venezia. Addi' 27 del mese di gennaio 1996.

 

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