I TRUSTS DI DIRITTO ITALIANO E LE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI L. N.130/99

di Patrizia DIBARI, avvocato in Bari

Farò riferimento alla proposta di legge n. 6547 sulla disciplina del trust, presentata alla Camera dei deputati il giorno 11 novembre 1999, la quale all’art. 10 introduce una modifica alla L. 130/99, che disciplina la cartolarizzazione dei crediti.

Con tale modifica si intende inserire i trusts di diritto italiano quali "veicoli" utilizzabili al fine di partecipare a singole operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

Si realizza aggiungendo la lettera b-bis al comma primo dell’art. 7 L. 130/99 sulla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

La proposta è in linea con la volontà del legislatore italiano rivolta ad incentivare tali operazioni assicurandone maggiore garanzia.

(Si vedano, infatti, i recenti provvedimenti legislativi sulla cartolarizzazione dei crediti INPS di cui alla L. n. 448/98, mod. dal D.L. n. 308/99 e sulla cartolarizzazione del TFR di cui al D.Lgs n. 299/99).

Si tratta di operazioni di finanziamento che consentono all’impresa cedente di ricorrere a fonti di finanziamento alternative al sistema creditizio e reperire più velocemente maggiori disponibilità di risorse (Contarini, Boll.Trib. 21 1999 pag. 1581).

La dottrina prevalente colloca la cartolarizzazione dei crediti nell’ambito delle operazioni finanziarie e la definisce "tecnica della cartolarizzazione dei crediti in base alla quale la massa dei crediti di una impresa viene acquistata da un soggetto per mezzo di risorse finanziarie ottenute da investitori, i quali ricevono in cambio titoli di partecipazione emessi da tale soggetto" (Lupoi, Trusts pag. 187)

Il vocabolo "cartolarizzazione" traduce il termine giuridico inglese "securitization", ma si precisa che il lemma inglese non ha significato univoco, poiché nei paesi di tradizione giuridica inglese, esso indica, in senso lato, la creazione di strumenti finanziari destinati ad essere collocati presso gli investitori professionali o presso il pubblico (Frignani, Trusts ed attività fiduciarie pag. 19).

La legge n. 130/99, che disciplina le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, individua tali operazioni in quelle che si realizzano: "mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti, sia futuri, individuabili in blocco, se si tratta di una pluralità di crediti" (art. 1).

I crediti sono ceduti a titolo oneroso da parte del cedente a favore del cessionario, il quale li acquista verso corrispettivo (art. 1).

La cessione può avvenire pro soluto o pro solvendo, cioè il cedente può garantire o meno l’esigibilità dei crediti ceduti, poiché la legge non stabilisce nulla a riguardo.

Per finanziare l’acquisto dei crediti il cessionario o altra società, emetterà titoli rappresentativi del credito (art. 1).

Le somme corrisposte dal debitore ceduto devono essere destinate in via esclusiva dalla società cessionaria o altra società, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi (art. 1).

A sua volta, il cessionario deve avere ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti (art. 3).

Come si può dedurre da questo breve excursus, il legislatore ha imposto quale requisito che il cessionario dei crediti debba essere una società avente per oggetto esclusivo della propria attività la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazioni.

Alla predetta società è imposto il vincolo di destinazione delle somme corrisposte dai debitori ceduti al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi.

Anche in tale ambito, emerge la preoccupazione del legislatore italiano, come già con la legge del 1983 sui fondi comuni di investimento aventi per oggetto crediti di cui al D.L.vo n. 58/98 e con la disciplina delle gestioni patrimoniali individuali ed i fondi pensione, fino alla Legge n. 130/99 sulla cartolarizzazione, di affermare la necessità della separatezza tra il patrimonio del gestore ed il patrimonio oggetto di gestione e la separatezza tra ciascun patrimonio gestito e tutti gli altri patrimoni oggetto di gestione.

In tale contesto, si inserisce la proposta di legge n. 6547 sulla disciplina del trust con la quale si prevede di aggiungere la lettera b-bis al primo comma dell’art. 7 della L. 130/99, in base alla quale i trusts di diritto italiano verrebbero utilizzati al fine esclusivo di partecipare a singole operazioni di cartolarizzazione. In tal modo si riconosce legittimità ed ammissibilità ai trusts interni i quali verrebbero istituiti a fianco delle società specializzate e dei fondi comuni di investimento aventi ad oggetto crediti.

La cessione dei crediti ai Trusts così istituiti, consentirebbe appieno la separazione del patrimonio, costituito dal pool di crediti acquistati, oggetto della operazione di cartolarizzazione.

In tal modo si realizzerebbe, al meglio, la volontà del legislatore sulla destinazione esclusiva nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti a tutela degli investitori.

Il Trust diverrebbe un veicolo con funzione speciale che non potrebbe svolgere alcun’altra attività al di fuori dell’acquisto di un portafoglio di crediti e della cartolarizzazione degli stessi.

In tal maniera si proteggerebbero gli investitori perché il patrimonio in Trust (il pool di crediti acquistato) non potrà essere distratto da altre attività o dato in garanzia di obbligazioni sorte da altre attività.

Contestualmente si faciliterebbe la "segregazione del patrimonio", sul quale devono poter contare gli investitori per il soddisfacimento delle ragioni di credito derivanti dai titoli da loro acquistati (Frignani, Foro it. 1995 Pag. 294 e ss.).