TRUSTS INTERNI E IL DISEGNO DI LEGGE N. 3236 IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

di Patrizia DIBARI, avvocato in Bari

 

Prendo spunto dal disegno di legge in materia di conflitti di interesse per soffermarmi a parlare dei trusts interni e delle motivazioni che inducono il legislatore italiano a predisporre una normativa specifica in materia di trusts.

Con il disegno di legge n. 3236, attualmente all’esame del Senato, i promotori, dopo aver previsto una incompatibilità di carattere soggettivo con l’esercizio della carica pubblica (Presidente del Consiglio dei Ministri, ministri, sottosegretari e commissari straordinari ecc.), prevedono un’altra di carattere oggettivo riferita ai settori economici, che danno luogo a conflitti di interesse con l’esercizio delle funzioni pubbliche. In ordine a questa propongono il ricorso al Trust (per disciplinare le situazioni di conflitti di interesse).

Obbligano i titolari di cariche di governo nell’esercizio delle loro funzioni ad astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente i propri interessi, poiché devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici in virtù dell’ufficio ricoperto (art. 1).

Obbligano i predetti ad esercitare le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti ai sensi dell’art. 4/3 comma lettera a) b), secondo criteri ed in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto (art. 5)

Considerano sempre rilevanti le attività economiche concernenti i mezzi privati di Comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l’interessato abbia la titolarità o il controllo anche per interposta persona (art.4/3comma lett. b).

Indicano quindi, la soluzione all’art. 7: "quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 4 comma 3, entro 45 giorni dalla data di assunzione della carica l’interessato decide l’alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un trust istituito a norma della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l’Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della L. 364 del 16.10.1989".

Gli interessati comunicano la decisione all’Autorità garante del Mercato e della Concorrenza.

La scelta contenuta nel disegno di legge in esame è in favore dei Trusts Interni.

Attribuisce legittimità ed ammissibilità ai trusts interni.

Dà atto altresì, della volontà del legislatore italiano di rendere operativo l’istituto del trust in Italia per le sue peculiari caratteristiche, come, infatti, qualcuno, afferma: "il Trust consente di ampliare il ventaglio delle scelte negoziali a disposizione dei privati per la realizzazione degli scopi ai quali il trust può essere funzionale" (audizione del direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d’Italia, Dott. Bruno Bianchi – seduta del 14/7/1999).

Nello stesso senso sono i pareri espressi dall’Autorità garante del Mercato e della Concorrenza e della Consob formulati in favore dei "Trusts interni".

Gli stessi non mettono in dubbio la legittimità e l’ammissibilità dei trusts interni, anzi, incoraggiano il conferimento dei beni in trust operante nell’U. E., ivi compreso il nostro paese, e regolati secondo leggi di ordinamenti che lo disciplinano, compresi nella convenzione citata.

Da parte di questi si precisa che: lo strumento più idoneo ad eliminare il conflitto di interessi è il Trust per le caratteristiche dell’istituto, il quale, garantendo in ogni caso l’effettivo trasferimento della proprietà del patrimonio e la conseguente separatezza gestionale, appare una soluzione preferibile a quella dell’alienazione dei beni. (ABI 26.10.1999 Questioni legali).

Altri poi rilevano quanto: "sarebbe stato strano che la gestione dei patrimoni di figure istituzionalmente elevate, facenti parte del Governo e di altri enti pubblici, dovesse avvenire di fatto in base a norme di diritto non italiano" (audizione del direttore centrale per la vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d’Italia, Dott. Bruno Bianchi – seduta del 14/7/1999).

Passiamo ora ad una disamina, semplicemente descrittiva della struttura del trust nel disegno di legge in commento, in merito alla quale, per certi versi, potrebbero sorgere dubbi circa la sua compatibilità rispetto a quella generale prevista nella Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 ratificata con L. 16 ottobre 1989 n. 364.

Si prevede che i soggetti interessati possano decidere: l’alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un trust. (Art. 7 comma 1)

Si prevede che il trust sia istituito a norma della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento adottata a l’Aja il 1° Luglio 1985, ratificata ai sensi della Legge 16 ottobre 1989 n. 364. (Art. 7comma 1)

Dall’esame delle disposizioni poi, si evidenzia che il legislatore ha previsto una forma di automatismo allorchè il soggetto non abbia provveduto a "disfarsi" delle attività che creano il conflitto di interesse con l’esercizio della carica pubblica rivestita.

Infatti si prevede che:" Le attività economiche non alienate nel termine di 45 giorni sono comunque trasferite ad un trust." (Art. 7 comma 1)

Alcuni giustificano l’automatismo in ragione degli interessi generali sottostanti alla previsione dell’apposita disciplina in materia di conflitti di interesse.

Gli stessi auspicano tale scelta perché potrebbe offrire maggiori garanzie, per cui al ricorrere di determinate circostanze sia la legge a determinare lo strumento idoneo. (ABI 26.10.1998 Questioni legali)

A prescindere da queste considerazioni, il dato certo è che la scelta del legislatore è volta a preferire il ricorso al trust in luogo dell’alienazione, per la quale sussiste il timore dell’alienazione simulata, come si evince proseguendo nella lettura dell’art. 7 comma 1: "informa altresì la medesima autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l’alienazione simulata".

Il Trustee

è denominato gestore ed è scelto all’interno di una lista predisposta dall’autorità garante della concorrenza e del mercato tra gli iscritti all’albo dei gestori.

Possono essere nominati due gestori che agiscono congiuntamente.

(art. 7 comma 1)

L’iscrizione all’albo dei gestori comporta per il Trustee l’obbligo di accettare l’incarico conferitogli ( art. 7 comma 4).

Nel caso in cui sia la legge a decidere il trasferimento delle attività è prevista una forma di adesione del Trustee (art. 7 comma 3).

E’ tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all’interessato alcuna comunicazione, neanche sulla natura e l’entità dei disinvestimenti effettuati, salvo comunicare, tramite l’Autorità Garante, ogni 90 giorni il risultato economico complessivo dell’amministrazione (art. 7 comma 1/art. 8 comma 2)

Ha l’obbligo di accertare il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

Deve agire nel rispetto dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. (art. 8 comma 2)

La Durata dell’incarico al Trustee coincide con la permanenza in carica dell’interessato (art. 8 comma 5)

Alla data della cessazione dalla carica deve rendere all’interessato il conto della gestione (art. 8 comma 5).

Soggetti interessati

sia quando dispongano in merito al trasferimento delle attività economiche ad un trust ai sensi dell’art. 7 citato, sia in caso che disponga la legge, non possono avere partecipazione e controllo in alcun modo dell’attività del gestore (art. 7 comma 1)

Non possono, altresì, chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l’entità dell’attività di gestione (art. 8 comma 2)

Essi ricevono ogni 90 giorni il risultato economico complessivo dell’amministrazione, per il tramite dell’autorità, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio che non può superare il miliardo di lire (art. 8 comma 3).

Le istruzioni fornite e gli atti di disposizioni effettuati dall’interessato durante lo svolgimento dell’attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 12 (art. 8 comma 4)

Le controversie concernenti l’attività del gestore sono regolate, quanto alla giurisdizione, dalla disposizione dell’art. 17 terzo comma della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con la legge 21 giugno 1971 n.804 (art. 7 comma 6)

Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza ed alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell’attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti (art. 7 comma 7).

Si tratta ovviamente di una proposta legislativa che deve essere ancora definita.

Quello che si intendeva evidenziare era la legittimità ed ammissibilità dei trusts interni nel nostro paese attraverso l’esame del disegno di legge di legge commentato che se approvato andrà ad incidere in ambito istituzionale.