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Le leggi: codice civile - artt. 1100-1116
Art. 1100 (Norme regolatrici)
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
Art. 1101 (quote dei partecipanti)
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti,
tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102 (Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il
partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri
partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Art. 1103 (Disposizione della quota)
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei
limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
Art. 1104 (Obblighi dei partecipanti)
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il
godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle
disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia
non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del
partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non
versati.
Art. 1105 (Amministrazione)
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli
atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti,
calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano
stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i
provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una
maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può
ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche
nominare un amministratore.
Art. 1106 (regolamento ed amministratore)
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato
un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a
un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
Art. 1107 (Impugnazione del Regolamento)
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il
regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per
gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione.
L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il termine
indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto
anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108 (Innovazioni ed altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del
valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non
pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente
gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei
partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di
costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove
anni. L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma,
qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o
per il miglioramento della cosa comune.
Art. 1109 (Impugnazione delle deliberazioni)
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione è gravemente
pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art.
1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del
provvedimento deliberato.
Art. 1110 (Rimborso di spese)
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha
sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111 (Scioglimento della comunione)
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità
giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se
l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in
comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi
causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci
anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento
della comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112 (Cose non soggette a divisione)
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise,
cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate (1).
(1) Si veda l'art. 11 della L. 14 agosto 1971, n. 817, sul vincolo trentennale di indivisibilità, a pena di nullità, dei fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice, da trascriversi nei pubblici registri
immobiliari, e sulla revocabilità di esso.
Art. 1113 (Intervento nella divisione ed opposizioni)
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie
spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato
un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento
dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni
immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta
prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della
trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione
abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione
dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna
ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le
persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo
anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
Art. 1114 (Divisione in natura)
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti
corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Art. 1115 (Obbligazioni solidali dei partecipanti)
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la
cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione. La somma
per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la
divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo
diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha
ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo
diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116 (Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria)
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non
siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
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