RIORDINO DEI CICLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Con questo documento la Segreteria nazionale
della Cgil Scuola intende offrire all'organizzazione una prima
analisi del testo approvato dal Parlamento: resta ferma la
necessità di ulteriori e più dettagliate elaborazioni e
proposte che coinvolgano anche il lavoro delle Consulte ed
iniziative seminariali di approfondimento.
L'approvazione alla Camera della riforma dei cicli
scolastici segna un evento storico perché l'Italia ridefinisce,
dopo 76 anni, il proprio sistema nazionale di istruzione.
Il voto finale è arrivato dopo due anni e otto mesi dalla
presentazione del primo documento sulla riforma dei cicli. Il
lasso di tempo intercorso, oltre che testimoniare della
complessità dell'argomento, risente anche del fatto che
lattività parlamentare è stata accompagnata da una scarsa
iniziativa esterna, quasi che un processo di riordino complessivo
non riuscisse ad intercettare compiutamente una visibilità delle
forze più impegnate sul terreno dellinnovazione.
Sicuramente hanno anche pesato in questa situazione i decenni di
ritardo che il nostro Paese ha accumulato sul terreno
dellinnovazione legislativa che, nei pochi processi
attuati, si è limitato ad intervenire sulle singole
segmentazioni.
Il testo approvato alla Camera riguarda, al contrario, l'assetto
complessivo del sistema di istruzione, quindi interrompe
definitivamente la continuità con il modello gentiliano, nel cui
solco si iscrivevano tutte le precedenti ipotesi di riforma, non
ultima anche quella approvata nel 93 al
Senato: non si trattadi aggiustare, ammodernare o
rilanciare ma di riscrivere finalità e regole di un nuovo
sistema di istruzione e formazione.Questo primo passaggio
parlamentare colma un ritardo pesante rispetto agli altri paesi
stranieri che, nellarco degli ultimi 30 anni, hanno più
volte riformato il loro sistema scolastico.
Ora anche il nostro Paese può cogliere l'opportunità di una
riforma complessiva, che può valorizzare le diverse culture
pedagogiche che caratterizzano la scuola italiana, superandone le
separatezze, per consentire alle diverse professionalità di
sentirsi parte di un unico progetto.
La riforma dei cicli, infine, segna il completamento di un
complesso di riforme (autonomia scolastica, esami di stato,
innalzamento dell'obbligo, obbligo formativo) strettamente
connesse ad una riforma strutturale del sistema scolastico e che,
attraverso il riordino dei cicli, possono per intero dispiegarsi
dentro ad un quadro unitario di riferimento, senza il quale
avrebbero corso il rischio di mutare natura.
Ora è necessario che si completi rapidamente il
passaggio al Senato, sede nella quale la discussione dovrà fare
i conti con il tentativo dellopposizione di costruire uno
schieramento sociale per impedire qualsiasi riforma.
Non a caso questa iniziativa si intensifica proprio quando si
comincia a dimostrare con i fatti che la scuola pubblica è
riformabile e deve essere riformata per evitare lo sviluppo di un
processo di privatizzazione della formazione che farebbe
diventare il mercato il principale regolatore dei percorsi
scolastici di ognuno.
Come giudicare diversamente il comportamento di chi, alcuni anni
fa, ha raccolto firme per abrogare la pluralità dei docenti,
aspetto fondamentale della riforma della scuola elementare, ed
ora difende la nuova scuola elementare riformata, come se essa
rappresentasse la cultura scolastica del Polo e contrappone
strumentalmente la scuola di base allo sviluppo degli aspetti
qualitativi della riforma elementare?
La Cgil scuola
condivide la scelta di una legge quadro leggera che definisca la
cornice del provvedimento e gli elementi portanti: in tal modo si
rende possibile utilizzare proficuamente il tempo a
disposizione per i provvedimenti successivi e si prevede la
possibilità di assestamenti e modifiche nel corso del tempo,
senza dover ricorrere ogni volta a strumenti complessi e lunghi
come il ricorso alla legge.
Nel merito degli aspetti generali del testo approvato, è
positiva la scelta di un curricolo unitario e la riduzione delle
fratture di sistema (gli ordini e gradi gerarchicamente
sovrapposti) alle quali si può ricondurre buona parte della
selezione e dellinsuccesso scolastico. Inoltre è
importante che il percorso scolastico termini a 18 anni
eliminando un divario temporale con i giovani degli altri Paesi
sempre più penalizzante.
Consideriamo positivi, inoltre, i seguenti aspetti:
- lidea di una scuola costituita da cicli
lunghi che consentono di evitare le ripetitività
dellattuale segmentazione e, nello stesso tempo, di
aprire un intreccio fra gli stessi;
- il maggior connotato formativo rispetto al sistema
attuale;
- lo smantellamento del nucleo portante del modello
gentiliano (la discontinuità verticale ed orizzontale), il
riconoscimento della valenza formativa del lavoro (novità per la
cultura italiana) e la valorizzazione dell'intreccio
formazione-lavoro.
Da una riforma complessiva degli ordinamenti anche
per i docenti si aprono nuove prospettive di valorizzazione
professionale e si superano positivamente fratture conseguenti a
un modello di scuola rigidamente scandita nei suoi livelli.
Il Disegno di Legge riconosce dignità piena anche al
sistema della formazione, con laffermazione che la
frequenza positiva di segmenti della formazione
professionale costituisce un credito da poter far valere
per laccesso al sistema dellistruzione. In tal modo
si sancisce il definitivo abbandono dell'impostazione gentiliana,
che distingueva e separava la cultura alta dalla formazione per
il lavoro, a favore del riconoscimento di una formazione
culturale a tutto tondo, integrata, in cui anche al lavoro
si riconosce valore formativo.
La
scansione dei tempi di vita, di lavoro e di formazione degli
individui si è radicalmente modificata. Si è rotto il
rapporto sequenziale tra tempo per la scuola, tempo per la
formazione e tempo per il lavoro. Non ci sono più rotture tra
una attività e laltra, ma al contrario interruzioni,
intrecci, rientri fra le diverse attività. Per questo
è necessario, per un verso, elevare il livello culturale di
base per tutti, aumentare la qualità del sistema complessivo e,
per laltro, rendere fluidi i passaggi ed i rientri, per
riqualificarsi, rimotivarsi, riconvertirsi, anche per non essere
esclusi dal mercato del lavoro.
Lapprovazione definitiva al Senato della legge sul riordino dei cicli, inoltre, dovrà avere effetti positivi sullaltro tassello, la formazione professionale, di cui è essenziale vedere lalba della riforma, oltre che perché è necessario per la formazione professionale in sé, anche perché, la sua perdurante e non più sostenibile assenza, renderebbe il disegno riformatore di questo Governo sul sistema formativo incompiuto.
Sui
seguenti aspetti sono necessari ulteriori approfondimenti in sede
di regolamenti attuativi o di raccordo con altre disposizioni.
1) E' certamente positiva la riconferma dell'elevamento dell'obbligo scolastico che, raccordandosi con lintroduzione dellobbligo formativo a 18 anni, disegna un sistema che alza comunque la frequenza. La mancata indicazione dei 10 anni di obbligo risente della scelta effettuata sulla scuola dell'infanzia. Va considerato che la recente Legge 9/'99 eleva lobbligo scolastico a 10 anni, ridotti a 9 solo in sede di prima applicazione, rinviandone la messa a regime allapprovazione del generale riordino del sistema scolastico e formativo. Un coordinamento legislativo, oltre che una forma di coerenza politica, si rende quanto mai opportuna.
2)
Per quanto riguarda l'obbligo formativo, occorre porre mano alla
nuova disciplina sullapprendistato: il regime introdotto
dalla legge 196/'97 rimane positivo, ma con la norma
sullobbligo formativo fino a 18 anni occorrerà integrarlo,
prevedendo una distinzione di percorso per i contratti riferiti a
persone che hanno meno di 18 anni da quelli riferiti a chi ha
un'età superiore: le finalità sono diventate diverse ed è,
pertanto, necessario adeguare lo strumento.
3)
Sulla scuola dell'infanzia, oltre alle posizioni che esprimiamo
di seguito in sede di commento all'art.2, riteniamo auspicabile
che si intervenga anche sul complesso dei servizi per
linfanzia, magari con una legge ad hoc, in modo che il
collegamento tra questi e la scuola dellinfanzia diventi
reale in tutto il Paese.
4)
Per quanto riguarda lorientamento avremmo considerato
opportuno un po più di coraggio legislativo sul
significato orientativo ed orientante soprattutto del primo
biennio della secondaria. Da tempo si fa risalire, fra le altre
cause, il mancato successo scolastico fino allabbandono
proprio allassenza di una chiara opzione verso
unimpostazione di questo tipo. Sarà necessaria una più
chiara e marcata opzione in sede di regolamenti
attuativi: lorientamento non è unattività a
sé stante, non esaurisce la sua funzione nel biennio iniziale
della secondaria, ma sicuramente in quella fascia di età ne è
più marcata lesigenza.
In
sede di regolamento, inoltre, dovrà essere esplicitata e
precisata maggiormente la possibilità di passare da un modulo
allaltro: perché questi passaggi non siano penalizzanti
per chi li deve compiere occorre attrezzare un vero e
proprio servizio, con la previsione di risorse professionali
oltre che temporali specifiche; insomma un reale diritto,
esigibile ordinariamente. Del resto, occorre tener presente
che, con limpostazione approvata alla Camera, la
scelta degli indirizzi viene anticipata anziché posticipata
rispetto alla situazione attuale: occorre, quindi, la garanzia
piena dei passaggi.
5)
La riduzione degli attuali indirizzi della secondaria superiore (
circa 120 - 130) diventa unopzione obbligata per tutta una
serie di ragioni, non ultima la necessità di non frammentare in
specialismi un percorso scolastico non direttamente e
necessariamente finalizzato al lavoro: se lIFTS, infatti,
è il nuovo segmento post-secondario, ordinario nel nostro
sistema formativo, direttamente correlato alle scelte di lavoro
delle persone, perdono di senso le differenziazioni
attualmente presenti nella secondaria. Non va dimenticato, fra
laltro, lalto grado di confusione che si ingenera
nelle famiglie e nei giovani al momento di scegliere tra
indirizzi nominalmente diversi, o allo stesso modo tra indirizzi
nominalmente analoghi, al cui interno poche sono le discipline
comuni. Si tratta quindi di un obiettivo da perseguire con questa
svolta.
Alcuni altri contenuti presenti nel testo approvato
non ci convincono. Riteniamo, però, che sia giunto il momento di
dare completezza al percorso di riforma, già avviato con
precedenti provvedimenti, in un'ottica processuale positiva: da
tempo, come CGIL scuola, ci siamo convinti, anche sulla base
delle esperienze maturate in altri paesi europei, che sulla
scuola occorre impostare le riforme sul principio di un processo
in continuo fieri, suscettibile di correzioni ed interventi
progressivi, che possono determinare anche la revisione di parti
dell'impianto inizialmente definito.
Ma perché ciò avvenga, occorre mettere un punto
fermo alla partenza di questo processo, ciò anche ai fini di una
valutazione degli esiti di un cambiamento strutturale.
Riteniamo, quindi, non più sopportabile per la
nostra scuola l'attuale situazione di stallo e, nell'auspicare
l'approvazione definitiva della legge quadro in tempi rapidi,
riteniamo che il Senato in sede di approvazione definitiva possa
assumere, anche attraverso i regolamenti attuativi, impegni
politici significativi di superamento dei limiti riscontrati.
Ogni riforma per realizzarsi deve puntare sul protagonismo delle
risorse professionali di quanti vi operano. Questo è ancora più
vero per la scuola. Inevitabilmente ogni processo di riforma,
oltre che consenso o dissenso, crea anche ansia negli operatori
ed elementi plausibili di perplessità. Di questi bisogna tenere
seriamente conto assumendo orientamenti in grado di rispondere ai
tanti interrogativi che in questi giorni si accavallano.
Dovrà, quindi, essere interesse e compito specifico del
sindacato di categoria analizzare le implicazioni che la riforma
comporta, sia sul piano occupazionale che su quello
professionale, sviluppando un dibattito di merito con i
lavoratori e un confronto serrato con i soggetti
istituzionalmente preposti alle definizione legislativa e
regolamentare della riforma e alla sua concreta attuazione.
Innanzitutto vanno assunti ulteriori impegni per affermare che
alla prevedibile riduzione degli attuali posti di organico,
derivante dalla riduzione complessiva di un anno del percorso
scolastico ( che risulterà in parte compensata
dallampliamento complessivo dellintervento scolastico
in termini di frequenza ed in termini di nuovi campi di
intervento), non dovrà conseguire la riduzione del personale ma
un suo utilizzo qualificato, mediante:
E chiaro per noi che nessuna ipotesi
dequalificata potrà trovare margini, così come va scongiurato
il rischio di un cambio delle età dei ragazzi a cui si è
insegnato fino ad ora, tenendo ferme, come riferimento,
esclusivamente le opzioni individuali di ciascuno.
Sullarticolato occorre favorire un approccio globale, lunico, ad avviso della Cgil Scuola, che consente di evitare atteggiamenti meramente difensivi di punti di vista importanti ma parziali e di non essere risucchiati in una dimensione di puro paragone fra vecchi e nuovi ordinamenti.
Nella riforma
prospettata troviamo molto delle migliori esperienze che scuola
materna, scuola elementare, scuola media e scuola secondaria
hanno fatto in questi anni: la modifica dell'attuale situazione
non può quindi comportare la scomparsa delle competenze e delle
professionalità sviluppatesi in questi decenni.
E inoltre necessario, e a questo lavoreremo anche con
specifiche iniziative, che la discussione sulle tante deleghe
attuative coinvolga compiutamente la categoria.
Dal canto nostro lavoreremo perché tutto il personale sia
protagonista di questo processo. Riteniamo necessario un grande
sforzo di elaborazione culturale per definire la nuova fisionomia
della scuola italiana e pensiamo che un importante contributo in
questa direzione possa venire anche dal mondo della ricerca
pedagogica e disciplinare e dall'associazionismo professionale.
Per quanto riguarda il
nostro posizionamento nel dibattito, da un lato è giusto
rivendicare una nostra autonomia di giudizio ed evitare
identificazioni con la proposta, dall'altro non possiamo esimerci
da un ruolo attivo che comunque ci compete. Ciò implica un
sindacato attrezzato da un punto di vista culturale ad affrontare
questo tipo di discussione. I notevoli cambiamenti che
l'attuazione della proposta comporta devono, inoltre, vedere un
sindacato in grado di riappropriarsi del proprio ruolo rispetto
ai temi specifici di categoria, passando dalla prassi delle
affermazioni alle elaborazioni. Ciò è indispensabile anche
per acquisire il consenso della categoria. Dovremo essere
attrezzati a gestire le novità, in grado cioè di offrire
garanzie e percorsi condivisi rispetto, in particolare, ai
seguenti temi: formazione del personale, mobilità,
organizzazione del lavoro e della didattica, orario,
articolazione della funzione docente ed ATA, inquadramenti,
difesa ed espansione di posti di lavoro qualificati contro ogni
subordinazione all'esubero. Su alcuni di questi temi già
l'attuale contratto offre indicazioni utili da sviluppare
ulteriormente.
Strategico è il problema della valorizzazione del personale e
prioritari saranno i cambiamenti da apportare all'organizzazione
del lavoro e della didattica per consentire il passaggio dalla
didattica degli insegnamenti alla didattica degli obiettivi e
delle competenze professionali individuali e collettive.
Ciò, infine, non può non avere una ricaduta su riconoscimenti
anche di carattere economico. Per altro, se ben gestita, la
riforma della scuola può essere un utile strumento per la
ricollocazione delle risorse e lo sviluppo di processi di
mobilità professionale.
Questi fatti implicano che, per quanto riguarda il Ministero, si
sviluppi una logica progettuale e non ci si limiti ad una mera
gestione dell'esistente.
Per realizzare compiutamente la riforma e per
offrire tutti gli strumenti al personale assumeranno particolare
rilievo le scelte sugli investimenti finanziari. Da questo punto
di vista, nellart.6, laffermazione di un
reinvestimento di tutte le risorse nel comparto è un primo passo
significativo che coglie un impegno contenuto nella dichiarazione
congiunta sottoscritta al momento della firma del contratto
integrativo. Non è sicuramente sufficiente e, pertanto, dovranno
essere individuate risorse ulteriori per garantire la massima
qualificazione della fase attuativa della riforma.
La discussione, e le scelte relative, sul versante dei saperi e
dei tempi della scuola diventano non solo un obiettivo primario
ma determinante per rendere compiuto e coerente il nuovo
ordinamento. Potremmo dire che decidere su questo versante
significa dare contenuto didattico e formativo al nuovo assetto
del sistema.
Preliminarmente vanno ripensati i curricola in continuità tra i
diversi cicli che devono essere visti in una logica modulare.
Inoltre occorre andare verso la riduzione dell'orario
obbligatorio dei discenti che non è una variabile
indipendente del successo formativo.
Art.1(Sistema educativo di istruzione e formazione)
1.Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi delletà evolutiva, delle differenze e dellidentità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti delluomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali adeguate allinserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali. | |
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dellinfanzia, nel ciclo primario che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume da denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n.196, e dalla legge 17 maggio 1999, n.144 | E un comma molto
importante perché inserisce pienamente la scuola
dellinfanzia nel sistema di istruzione. La formazione professionale entra a pieno titolo nel sistema educativo. Ci pare un fatto importante perché riconosce una specificità ad entrambi i componenti i due sistemi di formazione. Occorre, nei provvedimenti attuativi, delineare le reciproche specificità, i diversi ruoli e finalità, i punti di integrazione evitando separazioni artificiali. Questi problemi dovranno essere affrontati, in particolare, nel momento in cui si definiscono le caratteristiche del liceo tecnico-tecnologico. Su questi punti, a partire dalle caratteristiche del triennio post -obbligo, intendiamo aprire una riflessione al nostro interno. Inoltre, la previsione del comma 2 deve tradursi in una profonda ristrutturazione del sistema di FP in grado di elevarne la qualità e la competenza in tutto il territorio. Su tutto ciò occorre un impegno preciso del Governo, finalizzato a rendere reale e concreta la costruzione di un sistema formativo in grado di integrare scuola e lavoro. Da parte nostra siamo impegnati ad aprire un confronto serrato, unitamente alla Confederazione, con i Ministeri competenti per dare soluzione ai problemi conseguenti al processo di ristrutturazione, ridando fiducia e serenità ad un settore da troppi anni sotto tiro ma privo di attenzione adeguata. |
3. Lobbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età. | |
4. Lobbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui allarticolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144 | L'estensione
dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di
età costituisce un elemento di importante novità,
sancito dal patto del dicembre 1998 e dall'approvazione
del collegato alla Finanziaria del maggio scorso, in
quanto consente la crescita culturale e professionale
anche dei giovani tradizionalmente espulsi dal sistema
scolastico. La presenza di più percorsi formativi richiede la necessità di chiarire l'offerta autonoma del post-obbligo scolastico e del post-obbligo non scolastico e i livelli di raccordo e di possibile integrazione e le necessarie modifiche/integrazioni al regolamento sull'apprendistato. |
5. Nel sistema educativo
di istruzione e di formazione si realizza
lintegrazione delle persone in situazione di
handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n.104, e
successive modificazioni. |
|
6. Le province autonome di Trento e
di Bolzano e la regione Valle DAosta, nel rispetto
delle norme statutarie, disciplinano lattuazione
dellelevamento dellobbligo scolastico anche
mediante percorsi integrati di istruzione e formazione,
ferma restando la responsabilità delle istituzioni
scolastiche. |
Art.2 (Scuola dellinfanzia)
1. La scuola dellinfanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dellorientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine. | Averlo
richiesto per tanto tempo, ora che il risultato è
acquisito, non produce particolari commenti tanto era
giusto: il termine scuola materna è superato e noi siamo
contenti. La scuola dellinfanzia entra a pieno titolo nel sistema di istruzione e si supera così ogni residuo legislativo sul suo ruolo assistenziale. Tale scelta consente, tra l'altro, di promuovere ed assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative attraverso interventi, rivolti a tutti i bambini e le bambine, in grado di ridurre ogni forma di svantaggio iniziale, valorizzando la precocità dell'intervento. E un fatto sicuramente positivo. Per quanto ci riguarda il nostro orientamento era, e rimane, quello dellavvio dellobbligo allultimo anno di scuola dellinfanzia in una sede pubblica. |
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dellofferta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dellinfanzia. | Questo comma
ha un valore fortemente impegnativo (
garantisce a tutti
) anche alla luce degli
impegni assunti dal Ministro al termine della Conferenza
nazionale sulla scuola dellinfanzia. Con una
corretta applicazione di questo comma, siamo in presenza
di un obbligo di fatto. Sarà necessario, dopo
lapprovazione definitiva, lavorare concretamente
perché ciò avvenga senza alcuna subalternità della
scuola pubblica nei confronti della scuola privata
proprio in considerazione del fatto che, al comma 1, i
diritti dei bambini e delle bambine vengono indicati in
modo molto preciso. Il primo diritto consiste nel non
essere costretti a frequentare scuole delle quali non si
condivide lorientamento. Determinanti ed
indispensabili saranno, in questa prospettiva, gli
indicatori di qualità e la definizione di criteri minimi
validi a livello nazionale in una situazione che
attualmente si presenta molto variegata, quali: il
calendario scolastico, il tempo scuola minimo giornaliero
ed i percorsi didattici, l'organizzazione del lavoro, la
compresenza. |
3. La scuola dellinfanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi allinfanzia, dallaltro con la scuola di base. | Molto
rilevanti gli emendamenti approvati in aula, sia per
quanto riguarda il fugare ogni rischio di primina o di
scuola preparatoria ad un ciclo successivo, e quindi
senza autonomia ed unitarietà, sia per il
riferimento ai servizi dellinfanzia, ragionamento
che apre nuovi scenari anche sul ruolo e la funzione dei
nidi e sulla necessità di una continuità fra questi due
segmenti. Nota a margine: giustamente in questo articolo si parla di bambini e bambine. In quelli successivi si parla indistintamente di alunni, studenti, cittadini come se, col crescere delletà, sparisse lidentità di genere. |
Art.3 (Scuola di base)
1.La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dellinfanzia e dallaltro alla scuola secondaria. | Come è noto
le parole non sono neutre, per questa ragione avremmo
preferito il termine cicli al termine scuola. Ciò vale
anche per larticolo successivo. Con il termine
scuola si rischia di proporre
allimmaginario della scuola unottica statica
ed uniforme di percorso scolastico, ben diversa dal
termine cicli che, invece, ne avrebbe connotato il
dinamismo interno e, in un qualche modo, la
loro flessibilità visto il percorso di crescita
individuato. Lassetto proposto (7 anni unitari) è condivisibile, risponde anche alle nostre osservazioni, perché il superamento delle scansioni interne, inizialmente previste, fa prevalere la dimensione unitaria della scuola primaria senza per questo comportare unidea di uniformità. |
2.
La scuola di base, attraverso un progressivo
sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio
dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue
le seguenti finalità: a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base; b) apprendimento di nuovi mezzi spressivi; c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile; e) consolidamento dei saperi di base anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive |
Sette anni di
scuola primaria, caratterizzati da un percorso educativo
lineare e unitario,permettono lo sviluppo di un percorso
formativo rispettoso dei tempi di apprendimento di
ciascuno, in grado di introdurre discontinuità
caratterizzate non da rotture traumatiche, ma da momenti
di valutazione formativa, capaci di favorire il successo
scolastico. Ciò potrebbe meglio consentire, inoltre, di ampliare e caratterizzare più efficacemente l'area dell'orientamento. Va battuta ogni ipotesi di semplificazione della necessità, sicuramente molto impegnativa dal punto di vista culturale e professionale, di definire la scuola di base come un luogo veramente nuovo ed originale, altro dalle attuali elementari e medie, o di accorciamento di uno dei due segmenti attuali o di una elementarizzazione che banalizzi le competenze o una precoce licealizzazione con specialismi precoci. Da questo punto di vista la riflessione nel regolamento attuativo dovrà partire da una valorizzazione delle migliori esperienze della scuola elementare e media. Ovviamente il ciclo di base aprirà una serie di problemi sul personale che noi consideriamo, allinterno di una fase applicativa di grande rilievo, come lapertura di una serie di opportunità per tutto il personale docente, sia nella direzione di superare fratture ormai anacronistiche sia di favorire una mobilità verso la scuola secondaria.Il prossimo rinnovo contrattuale dovrà poi affrontare concretamente i problemi di inquadramento. |
3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dellarea e dellindirizzo. | E
positivo che la scansione sia affidata ad un
provvedimento nazionale e non alle singole scuole. Il lasso di tempo utilizzato per la definizione del provvedimento attuativo (che positivamente unifica la scansione interna della scuola di base con limpianto curricolare) dovrà essere utilizzato proficuamente per riempire di contenuti questo impianto. Manca una coerenza fra un esame di stato, conclusivo della scuola di base, ed una certificazione, conclusiva dell'obbligo scolastico nella scuola secondaria. Sarebbe opportuno che il ciclo di base si concludesse con una verifica, anziché con un esame di stato, a carattere fortemente orientativo e con una certificazione sulle "competenze" acquisite in questo segmento, utile per il completamento dell'obbligo scolastico. |
Art.4(Scuola secondaria)
1.La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate allaccesso allistruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero allinserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. | La scelta
operata di definire cinque aree e di prefigurare una
diminuzione degli attuali indirizzi si muove nell'ottica,
ribadita più volte dalla CGIL Scuola, di ridurre gli
specialismi e la frammentazione disciplinare. Ovviamente una scelta di accorpamento forte dovrà riguardare anche gli indirizzi. |
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei. | La
denominazione liceo colloca su un piano paritario le aree
nelle quali si articola la scuola secondaria evitando la
riproposizione di gerarchie improprie ricavate dalle
denominazioni. |
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dellindirizzo e lobbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo allaltro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante lattivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate allacquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. | Si riconosce
la cesura tra biennio e triennio, determinata dalla fine
d'obbligo scolastico al quindicesimo anno di età; in
questo modo non si finalizzano gli anni del biennio
al solo proseguimento degli studi nel ciclo di istruzione
secondaria. Va però riaffermato, a conclusione
dellobbligo, il valore legale del titolo finale. Manca, invece, una chiara definizione dell'area dell'orientamento in continuità con la scuola di base. Per altro, la delicatezza del periodo 12-16 anni non solo attribuisce importanza particolare all'orientamento ma anche alla necessità che sia impostato correttamente anche dal punto di vista organizzativo Per i primi due anni del ciclo secondario si parla, infatti, della possibilità di passaggi da un modulo all'altro, anche di indirizzi diversi, ma dentro un quadro che deve garantire la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum Questo aspetto potrebbe essere recuperato al momento del riordino e riduzione degli indirizzi. Sarebbe stato preferibile che il biennio del ciclo secondario, conclusivo della scuola dell'obbligo, avesse una funzione di orientamento ed accredito per cui, portati a compimento gli obiettivi della scuola dell'obbligo, cui fa riferimento il documento sui saperi essenziali, si conseguisse un credito formativo in termini di cultura di base e di orientamento rispetto ai percorsi formativi o di istruzione successivi. |
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dellofferta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati alle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. | Lintreccio
tra sapere e saper fare deve rappresentare una
potenzialità in più, un recupero più pieno
dell'operatività e dell'orientamento, che non può
essere delegato alla sola richiesta dei genitori, ma che
costituisce il frutto di un progetto della scuola in
rapporto alla individualizzazione dei percorsi. La programmazione di attività formative, all'interno di un coerente progetto educativo, da realizzare presso altri istituti o enti di formazione professionali, deve essere un'opzione disponibile per l'insieme delle ragazze e dei ragazzi e non solo per quelli in difficoltà rispetto ai saperi formali, tenuto conto del fatto che alla fine del biennio gli studenti dovranno scegliere tra diverse opzioni. Rafforzamento delle motivazioni, costruzione di una conoscenza che assegni pari dignità al pensiero teorico, creativo ed operativo, l'intreccio indispensabile tra sapere e saper fare, costituiscono parte integrante ed inscindibile di ogni singolo curricolo disciplinare, e devono trovare una collocazione di rilievo nell'ambito della programmazione generale di ogni indirizzo. Le prime conoscenze e l'approccio con la realtà professionale passano anche attraverso un'offerta integrata con la formazione professionale. Questa opportunità deve essere offerta a tutti gli alunni per la realizzazione egli obiettivi del nuovo obbligo scolastico.. Rafforzamento delle motivazioni, costruzione di una conoscenza che assegni pari dignità al pensiero teorico, creativo e operativo, prime conoscenze della realtà professionale passano attraverso un offerta integrata con la formazione professionale, che deve essere data a tutti gli alunni per la realizzazione degli obiettivi del nuovo obbligo scolastico. Questa previsione, che rimanda alle scelte autonome delle singole scuole, deve essere rafforzata nei provvedimenti applicativi |
5. A
conclusione del periodo dellobbligo scolastico di
cui al comma 3 dellarticolo 1 è rilasciata una
certificazione attestante il percorso didattico svolto e
le competenze acquisite. |
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6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o allestero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dellistruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con lUniversità. | Lesperienza degli stage diventa unopportunità ordinaria del lavoro scolastico. Positivamente si prevede un collegamento con i percorsi post secondari: ifts e Università. |
7. La
frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola
secondaria annuale o modulare, comporta
lacquisizione di un credito formativo che può
essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli
studi eventualmente interrotti, nel passaggio da
unarea o da un indirizzo di studi allaltro o
nel passaggio alla formazione professionale.
Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della
formazione professionale comporta lacquisizione di
crediti che possono essere fatti valere per laccesso
al sistema dellistruzione. |
E' positivo che ad un sistema a canne dorgano nel quale è difficile passare da un indirizzo allaltro, se non ricominciando da capo, o rientrare in formazione considerando come utili i percorsi maturati in altre esperienze, si favorisca (mediante un sistema di crediti) il rientro nel sistema di istruzione e la mobilità dalla formazione professionale verso la scuola |
8. Al termine della secondaria,
gli studenti sostengono lesame di Stato di cui alla
legge 10 dicembre 1997, n.425, che assume la
denominazione dellarea e dellindirizzo. |
Art.5 (Istruzione
e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e
formazione continua)
1.Listruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dellarticolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 | Con la
proposta di riforma dei cicli scolastici presentata dal
Governo, per la prima volta, leducazione degli
adulti entra nel sistema scolastico italiano come una
delle sue articolazioni ordinarie. Non è un caso che altri paesi, che hanno ridisegnato il proprio sistema educativo, come la Spagna, abbiano inserito nelle loro leggi una parte specifica relativa alleducazione degli adulti, nella consapevolezza del ruolo sempre più importante che tale settore gioca nello sviluppo sociale ed economico di ogni paese e della sua stretta connessione con il sistema scolastico. Non si tratta di un atto formale. In questo modo si riconosce, finalmente, che, nella società della conoscenza, la formazione permanente non può essere considerata un segmento a sé stante, ma deve essere riconosciuta come lo scenario dentro cui agiscono il sistema di istruzione e quello della formazione. |
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998,n.112 | Continuiamo a ribadire il nostro dissenso su questa parte che pure è modificata rispetto al testo precedente. Il nodo delleducazione degli adulti si riferisce anche allacquisizione del titolo dellobbligo o a titoli di studio in corsi serali, quindi in settori di scuola di Stato. Inutile ripetere che rimaniamo lunico Paese che non ha una Legge sullistruzione degli adulti e che non è pensabile che il settore (alfabetizzazione; corsi sperimentali delle 150 ore; corsi serali) sia governato con norme di carattere amministrativo. E un settore decisivo per entrare in Europa non solo su basi monetarie e per portare ad una scolarità positiva gli adulti, considerato che il 50% ha come titolo di studio la licenza di scuola elementare e che una parte ancora consistente non possiede alcun titolo di studio finale. Sfumata lipotesi di un Decreto legislativo, prevista nel testo originario presentato dal Governo, riteniamo che, mediante un impegno assunto dal Senato, la norma possa essere introdotta in un collegato alla Finanziaria. |
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n.196. |
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Art.6 (Attuazione progressiva dei nuovi
cicli)
1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo presenta al Parlamento un programma
quinquennale di progressiva attuazione della riforma.
Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi
specificamente riferiti alle singole parti del programma.
Il programma è corredato da una relazione che ne
dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi
individuati rispetto agli obiettivi, compresa la
valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o
delle eventuali riduzioni di spesa ai fini
dellapplicazione delle disposizioni di cui al
comma 2. Il programma comprende, tra laltro, un
progetto generale di riqualificazione del personale
docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle
specifiche professionalità maturate, nonché alla sua
eventuale riconversione; i criteri generali per la
formazione degli organici di istituto con modalità tali
da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa
da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri
generali per la riorganizzazione dei curricoli della
scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi
quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e
per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per
ladeguamento delle infrastrutture. |
Condividiamo
che i tempi siano più distesi e che siano previsti una
fase di preparazione, la presentazione di un programma
quinquennale, di un piano di fattibilità, così come è
positivo che si preveda una verifica parlamentare alla
fine di ogni triennio. Si apre, in questo modo, per la categoria, il sindacato e lassociazionismo una fase importante nella quale esprimere i propri orientamenti e posizioni.
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2. Il
programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità
di attuazione della presente legge.
Loperatività di tale programma, ove questo rilevi
oneri aggiuntivi, è subordinata allapprovazione
dello specifico provvedimento legislativo recante
lindicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la
relativa copertura. |
Il programma quinquennale, definito lassetto ordinamentale, rappresenta il secondo cuore della riforma |
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | Con questo
comma si realizza un obiettivo contenuto nella
dichiarazione congiunta sottoscritta fra Ministro e
Organizzazioni sindacali della scuola al momento della
firma del contratto integrativo. Condivisibile la previsione dello strumento dei periodi sabatici per la qualificazione degli insegnanti in servizio. Più che il solo strumento, più volte rivendicato, riteniamo importante che il tempo venga assunto come una variabile determinante per la qualità dellintervento sugli insegnanti superando così il rischio che laggiornamento fuori orario di servizio venisse inteso come la soluzione organizzativa da praticare. |
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso. | Si tratta di
una legge autocorrettiva come ha recentemente
scritto Tullio De Mauro.
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5.
Leffettiva attuazione della presente legge è
verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio
successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla
base di una apposita relazione presentata dal Ministro
della Pubblica Istruzione. 6. Allattuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dellart.17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nellambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norma di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norma abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui allarticolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui allarticolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. |
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7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano lorganizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste degli interessati, dei titoli e delle professionalità di ciascuno. | Questo comma
detta principi entro i quali si dovrà esercitare la
contrattazione. Lultima parte del comma, e la
menzione fatta in precedenza dei corsi di riconversione,
contengono un ambito che la contrattazione dovrà
ritenere vincolanti: nessuna migrazione allinterno
dei cicli ma un forte legame con le scelte personali e
con le esperienze acquisite. Insomma, come anticipato
anche nel nostro contratto, lutilizzo del personale
inteso come valorizzazione dei propri progetti
professionali. |
8. I titoli universitari ed i
curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti
della scuola di base sono individuati, anche in deroga a
quanto disposto dallarticolo 3, comma 2 della legge
19 novembre 1990, n.341, con regolamento del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica adottato sulla base degli indirizzi generali
definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al
comma 1. |
La formazione universitaria, che
rappresenta una risorsa strategica, deve fare i conti con
il nuovo assetto del sistema di istruzione. In
questa fase, come previsto anche nel documento congiunto
fra Ministro della Pubblica Istruzione e Sindacati
scuola, siamo impegnati ad attivare un tavolo di
confronto con lUniversità per affrontare tutti i
problemi derivanti dalla prima applicazione della
formazione universitaria in modo da portare a regime
quanto prima il ruolo dellUniversità nella
formazione dei docenti. |
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