CAMERA DEI DEPUTATI N. 1653

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANZA, TASSONE, BASTIANONI, TERESIO DELFINO, FRON ZUTI, LUCCHESE, GRILLO, OSTILLIO, SCOCA, PEREIM

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

Presentata il 26 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! - Dopo un dibattito andato avanti quasi cinquanta anni, dopo un'interminabile serie di proposte di legge, di riforme parziali, di controriforme ideologiche, che ha caratterizzato le legislature dal 1948 ad oggi, sembra che oggi vi siano le condizioni per mettere fine allo scontro decennale sulla scuola secondaria superiore che ha avuto come soggetti principali la scuola, lo Stato, le regioni, e a partire dalla fine degli anni '70 anche il mondo imprenditoriale.

Questa proposta di legge quadro fa il punto delle convergenze, non solo di interessi e di aspettative, ma anche di teorie e di concezioni, che in questo ultimo periodo opinione pubblica, Governo e mondo imprenditoriale sembrano aver trovato, sia in relazione al prolungamento dell'obbligo scolastico sia in relazione al problema dei corsi post-secondari.

Solitamente, gli iter parlamentari di riforma della scuola procedono secondo una logica di carattere verticistico, che tiene conto poco o niente delle opinioni degli addetti ai lavori del panorama scolastico, in particolare degli insegnanti. Questo non avviene in questa proposta, poiché si è tenuto conto delle indicazioni sui problemi e sulle disfunzioni della scuola, dei suggerimenti culturali, del grado di consapevolezza e di sensibilità della categoria scolastica, attraverso ispirazioni provenienti dal mondo del sindacalismo scolastico autonomo che si riconosce nel Sindacato nazionale autonomo dei lavoratori della scuola (SNALS), sindacato di maggioranza relativa nella scuola italiana, non legato ad alcuna appartenenza ideologica, ma attento alle esperienze educative, professionali e didattiche, in un periodo storico particolarmente delicato qual è stato quello dell'ultimo ventennio.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la proposta va incardinata in una specifica filosofia della scuola. La scuola si propone la trasmissione - acquisizione dei saperi: trasmissione attuata in modi adeguati ai ritmi evolutivi dell'individuo e finalizzata a garantire l'uso personale e attivo -creativo dei saperi -abilità conquistati e posseduti. Solo offrendo questa interpretazione è possibile non proporre la massificazione e l'uniformità delle scelte scolastiche. In tale prospettiva, il periodo scolastico non è tanto un beneficio offerto dallo Stato quanto un lavoro produttivo e centrale per la vita civile, culturale e sociale del Paese.

La scuola in uno Stato democratico non può essere una scuola egalitaria: non può, per garantire l'eguaglianza delle opportunità, ridurre i momenti formativi a pure fotocopie di un solo modello, considerato " egalizzante " per dettato di legge. La scuola di uno Stato democratico deve invece ampliare l'area della società senza barriere, offrendo a tutti ed a ciascuno scelte reali sul piano culturale e professionale.

Questa proposta si pone sulla strada dell'affrontare le cose, i problemi reali, nel senso della cultura, della responsabilità professionale, della libertà di coloro che apprendono, di coloro che insegnano, di coloro che dirigono, di coloro che si avvalgono della scuola. Questa scelta supera il ventennale intestardimento ideologico sull'unicità -uniformità del biennio obbligatorio, per attestarsi su una ragionevole specificazione che consenta un serio orientamento iniziale, nel biennio, nonché un altrettanto serio curriculum disciplinare dei corsi successivi; che consenta un equi

librato aggiustamento tra parte comune delle abilità -conoscenze e loro diversificazione -estensione progressiva.

La scelta non è quella dell'uniformità e dell'effetto -massa; ma è quella di offrire un corretto rapporto formazione -informazione; apprendimento -produttività; studio ingresso nel lavoro. La stessa cultura generale e pre -professionale che si acquisisce negli anni scolastici, viene ad essere armonizzata con corsi post-secondari di integrazione, di tirocinio, di continuità aggiornativa, di conseguimento aggiuntivo di conoscenze altamente specialistiche.

Tanto i corsi post-secondari, quanto i corsi integrativi ed i progetti mirati da realizzare da parte della scuola, d'intesa con le strutture della formazione professionale per chi chieda il proscioglimento dall'obbligo scolastico dopo il sedicesimo anno di età, sono improntati ad un rapporto serio tra capacitazione reale e diploma legale, tra scuola e mondo del lavoro. La scuola resta il luogo dell'interpretazione, del coordinamento, della programmazione e della verifica del mix forma z ione -lavoro. Altre scelte porterebbero alla distruzione della scuola di Stato, per dare alle agenzie esterne non tanto il diritto della sana competitività, quanto invece un pericoloso potere di surroga: l'anticamera di una possibile sopraffazione dei più deboli a vantaggio dei più forti, di un possibile squilibrio tra realtà territoriali economicamente forti del Paese e realtà deboli.

Questa proposta ci sembra pensata nella logica del futuro e dell'interesse generale e non dell'ideologia o dell'interesse particolare. Ci sembra insieme una risposta ai problemi dei giovani e della società nel suo complesso, della produttività, del mercato nazionale ed europeo. Ci sembra infine l'inizio di un nuovo riconoscimento professionale ai docenti, non intesi quali animatori o fratelli maggiori, ma quali insegnanti capaci di trasmettere una cultura umanizzante e insieme specificamente disciplinare.

Questa proposta non offre ricette. Offre invece una filosofia della scuola che si coniuga con le indicazioni programmatiche e di principio tipiche di una legge quadro.

La proposta di legge reca norme generali relative al settore in esame, con ampia delegificazione per quanto concerne la determinazione dei contenuti della riforma stessa. In particolare, la predetta delegificazione concerne, tra l'altro, la materia degli indirizzi e dei corsi, che verranno quindi determinati con atti successivi non aventi natura legislativa.

Pur nella considerazione che la proposta di legge in questione si rivolge alla scuola secondaria superiore, istituendo il biennio unitario, si ravvisa l'opportunità di prevedere norme per l'istituzione di corsi curriculari, di tipo opzionale, nella scuola media, per l'informatica, le lingue, e l'istruzione musicale.

Una disposizione ex novo concerne gli attuali Conservatori di musica. A questi, in attesa della loro trasformazione in Istituti superiori di musica, conformemente a un orientamento scientifico e culturale fin qui ampiamente consolidatosi, si accederà per concorso con il diploma di maturità di indirizzo musicale. Al termine degli studi nei Conservatori di musica, dovrebbe essere rilasciato un diploma post-secondario, secondo indirizzi per la cultura musicologica e per le professionalità artistico -strumentistiche.

In ogni caso, onde evitare la fin troppo facile accusa di voler sottrarre materie alla competenza del Parlamento, riteniamo che i princìpi debbano essere espressamente enunciati nel provvedimento in esame. Per quanto concerne le tipologie della scuola secondaria superiore, tenuto conto di quanto fin qui manifestato in ordine all'istruzione artistica e musicale, queste dovrebbero prevedere i seguenti indirizzi: linguistico -letterari, scientifici, tecnologici professionali, tecnico - economici, delle scienze pedagogiche e sociali, artistici musicologici - strumentistici. Inoltre, in relazione all'istituendo biennio, è espressa mente specificato nella proposta di legge che, al termine di esso con esito positivo viene rilasciato un apposito certificato d proscioglimento dall'obbligo scolastico. Il riconoscimento del valore del certificato sarà successivamente disciplinato nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi ed ai contratti collettivi di lavoro. Al termine del terzo anno degli istituti professionali e degli istituti d'arte viene rilasciato un diploma di scuola secondaria superiore di primo livello, denominato rispettivamente diploma di istruzione professionale polivalente e di istruzione d'arte polivalente. t di tutta evidenza che la materia del rilascio del titolo a conclusione degli studi non può essere delegificata, e pertanto il titolo rilasciato è espressamente indicato nella legge.

Il testo in esame, infine, reca indicazioni per quanto concerne la spesa, e i modi per farvi fronte. Ogni politica di sviluppo non potrà avere successo se non punterà alla riqualificazione della scuola. Le spese di investimento per la crescita cultura dei giovani sono la migliore risposta alle crisi ricorrenti in materia economica, che non potranno essere risolte con meri interventi congiunturali, che non guardino alle effettive direttrici di crescita del Paese, quelle che solo una riformata politica della scuola può assicurare.

 

PROPOSTA DI LEGGE

ART. l.

(Finalità).

1. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere il pieno sviluppo della personalità degli studenti attraverso una formazione culturale che consenta l'acquisizione di competenze generali e particolari, la formazione civile e sociale e l'elevazione professionale.

2. L'istruzione obbligatoria, prolungata a complessivi dieci anni, si assolve o mediante frequenza positiva dei primi due anni della scuola superiore o mediante progetti mirati da realizzare nella scuola secondaria di primo o secondo grado d'intesa con le strutture della formazione professionale. Sulle modalità di proscioglimento dall'obbligo per chi abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età e sull'attuazione di progetti mirati all'orientamento scolastico e professionale sono previste nella presente legge norme particolari.

3. La formazione specifica attuata nella scuola secondaria superiore va armonizzata con l'interesse generale della collettività ad un effettivo sviluppo democratico della convivenza civile nel pieno rispetto delle diversità individuali ed è correlata ai bisogni formativi della comunità nella prospettiva dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nonché in riferimento a ulteriori processi di formazione, nell'ambito della scuola, in collaborazione con le regioni ed il sistema produttivo, e nell'ambito dell'università.

4. L'istruzione secondaria superiore è finalizzata allo sviluppo della personalità degli studenti, attraverso l'orientamento specifico, la formazione culturale generale e particolare, la promozione di peculiari capacità professionali di base.

5. La scuola secondaria superiore garantisce la realizzazione di pari opportunità culturali, educative e formative per tutti gli studenti senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di condizione . sociale ed economica.

6. Allo scopo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1, 2, e 3, la scuola secondaria superiore promuove concrete azioni di sostegno, di recupero e di perfezionamento, anche attraverso moduli integrativi dei piani di studio.

ART. 2.

(Collaborazione tra soggetti istituzionali).

1. Nell'ambito delle norme generali sull'istruzione secondaria superiore, il sistema scolastico statale coordina la sua attività con quella delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, adottando di intesa iniziative dirette ad assicurare un'offerta formativa completa, integrata ed aperta alle realtà sociali.

2. Lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi formativi sono realizzati mediante periodiche intese generali tra il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza dei presidenti delle regioni. Le suddette intese generali si concludono con appositi protocolli che costituiscono norme di indirizzo per l'intero sistema di istruzione secondaria superiore.

3. In attuazione delle intese di cui ai commi 1 e 2 i Dipartimenti regionali del Ministero della pubblica istruzione e le regioni definiscono periodicamente - accordi di programma sulle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta formativa attraverso la definizione di bacini di utenza territoriali, provinciali e distrettuali, che garantiscano un'equilibrata distribuzione delle opportunità scolastiche;

b) programmazione ed attuazione, con il contributo delle parti sociali ed economiche, di programmi finalizzati a realizzare modelli integrati di formazione, anche successivi al conseguimento di qualifica professionale o di diploma, con particolare riguardo a corsi post-secondari di perfezionamento culturale e di specializzazione professionale;

C) programmazione ed attuazione a livello regionale, provinciale e sub-provinciale, di programmi integrati nelle materie dell'orientamento scolastico e professionale, di interventi di prevenzione della dispersione scolastica. di recupero di ritardi, della valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, della formazione continua di giovani e adulti, anche diplomati.

4. Gli accordi di programma di interesse provinciale e sub-provinciale, in attuazione degli accordi di cui al comma precedente, sono definiti annualmente tra il provveditore agli studi, la provincia, il comune capoluogo di provincia ed i comuni centri dei bacini di utenza territoriale, al fine di articolare ulteriormente sul territorio della provincia le linee generali di integrazione tra il sistema dì istruzione e quello della formazione professionale regionale.

ART. 3.

(prolungamento dell'obbligo e rientri nel sistema scolastico attraverso progetti mirati all'arricchimento dell'offerta formativa).

l. Al fine di rispondere in modo positivo ai fabbisogni formativi di ogni studente, per favorirne l'orientamento scolastico e professionale, la motivazione e la rimotivazione all'apprendimento, il conseguimento di un esito mirato per gli studenti che intendano uscire dal sistema scolastico, sono attivati corsi mirati al proscioglimento dall'obbligo:

a) nell'ambito della scuola media, per gli studenti che abbiano superato il quindicesimo anno dì età, mediante specifici moduli integrativi ai piani di studio, aperti anche ad attività preprofessionali, attuate in convenzione con strutture apposite della formazione professionale nell'ambito di accordi quadro nazionali e di specifiche programmazioni regionali, tra Ministero della pubblica istruzione e presidenti delle regioni;

b) nell'ambito del primo biennio della scuola secondaria superiore, mediante specifici corsi di studio, anche sulla base delle richieste delle famiglie o degli interessati, che prevedano la valutazione dei crediti formativi in base al giudizio positivo sul profitto delle discipline presenti nei piani di studio e consentano la frequenza di quote orarie relative a formazione professionale scuola -lavoro, secondo gli accordi quadro nazionali e le specifiche programmazioni regionali di cui alla lettera a).

2. Per coloro che siano già stati prosciolti dall'obbligo, possono essere istituiti:

a) nei limiti delle disponibilità finanziarie, appositi corsi pomeridiani o serali;

b) corsi di istruzione secondaria superiore a distanza, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e multimediali, per lavoratori -studenti ed adulti;

c) corsi ed accertamenti relativi ai crediti formativi per i passaggi e per i rientri nel sistema scolastico, in base all'esito positivo di apposite prove di idoneità.

3. In relazione ai commi 1 e 2 debbono essere previsti contenuti culturali e professionali equivalenti a quelli ordinari, al fine di raggiungere i medesimi obiettivi formativi e di assicurare, rispettivamente, il migliore esito per il proscioglimento dall'obbligo d'istruzione, nonché il conseguimento di attestati di qualifica e di titoli di diploma, aventi valore legale, così come previsto dall'articolo 7.

4. Nella scuola secondaria di primo grado, in aggiunta ai corsi curriculari, è consentita l'istituzione di corsi per l'informatica, di istruzione musicale e per l'insegnamento di una seconda lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprie ordinanze, disciplina le modalità applicative.

ART. 4.

(Ordinamento della scuola secondaria superiore).

1. La scuola secondaria superiore è di durata quinquennale e si struttura in due anni iniziali, sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione, ed in un successivo triennio. I piani di studio sono organizzati in modo da favorire la coerenza e l'organicità dell'intero percorso quinquennale, pur essendo strutturati in modo da favorire una progressiva contrazione degli insegnamenti generali rispetto a quelli di indirizzo.

2. Le tipologie della scuola secondaria superiore prevedono licei ed istituti di pari dignità culturale e formativa, articolati in indirizzi. Le differenti istituzioni sono specificamente finalizzate agli studi linguistico -letterari, scientifici, tecnico -economici, tecnologico professionali, delle scienze pedagogiche e sociali, artistici e musicologico - strumentistici , in coerenza con gli obiettivi di orientamento e di promozione della formazione culturale e sociale, e di preparazione tecnica e professionale dei giovani.

3. Tipologie, indirizzi, piani di studio, programmi, orari degli insegnamenti, procedure e criteri relativi alla verifica e alla valutazione nonché all'esame di maturità, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono soppressi i preesistenti ordinamenti speciali. Nuovi ordinamenti speciali possono essere istituiti, ove necessario, secondo le modalità previste dalla presente legge, con riguardo alle finalità individuate nell'articolo 1, comma 3. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare, in relazione ai corsi e alle istituzioni post-secondarie di istruzione artistica e di scienze musicologiche e di conservatorio musicale:

a) i criteri e le norme di accesso, di verifica e di valutazione finale;

b) l'adattamento degli ordinamenti, dei programmi e dei piani di studio rispetto ai preesistenti livelli finali dei Conservatori di musica ed agli Istituti superiori di istruzione artistica fino alla riforma organica degli Istituti musicali;

c) lo stato giuridico del personale.

ART. 5.

(Corsi post-secondari di perfezionamento e di specializzazione - Istituzioni ad ordinamento speciale).

1. A coloro che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore sono riservati corsi post-secondari di perfezionamento e di specializzazione, nonché l'accesso agli Istituti superiori di scienze musicologiche, ai Conservatori di musica ed agli Istituti superiori di istruzione artistica.

2. Corsi di approfondimento della preparazione culturale, scientifica e tecnologica di base possono essere istituiti presso tutte le tipologie di scuola secondaria superiore, sulla base di specifiche norme quadro emanate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Essi danno luogo a rilascio di un diploma scolastico post-secondario.

3. I corsi di specializzazione professionale sono effettuati negli istituti scolastici sulla base di accordi di programma con le regioni, in base agli appositi protocolli, alle intese ed ai programmi inter-istituzionali, di cui all'articolo 2. Tali corsi prevedono il rilascio di un attestato di frequenza e di merito da parte dell'istituzione scolastica e di una qualifica di perfezionamento professionale da parte della regione.

4. I corsi di cui commi 2 e 3 prevedono la costituzione di crediti formativi riconoscibili ai fini dei percorsi universitari coerenti, definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed il Consiglio universitario nazionale (CUN).

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, adotta ordinamenti speciali per gli Istituti superiori di scienze musicologiche e i Conservatori di musica e per gli Istituti superiori di istruzione artistica di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 4.

ART. 6.

(Diplomi e certificazioni).

1. Al termine del quinquennio della scuola secondaria superiore gli 'studenti sostengono un esame di maturità, in esito al quale viene rilasciato un diploma che dà accesso agli studi universitari ed ai corsi di perfezionamento e di specializzazione post-secondari, secondo criteri di affinità e congruità.

2. I criteri di affinità e congruità di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per quanto concerne l'accesso ai corsi di perfezionamento e di specializzazione post-secondari, mentre per quanto concerne l'accesso agli studi universitari gli stessi sono definiti con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il CUN.

3. Le università, tenuto conto delle norme previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine di favorire il passaggio degli studenti che abbiano conseguito la maturità verso corsi di diploma o di laurea non coerenti con gli studi effettuati, predispongono nell'ambito della propria autonomia esami integrativi.

4. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione, terminando con esito positivo il biennio secondario superiore, è rilasciato un apposito certificato. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 4, è rilasciata apposita attestazione dalle scuole pubbliche.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento, per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

6. Al termine del terzo anno degli istituti professionali e degli istituti d'arte è rilasciato un diploma di scuola secondaria superiore di primo livello, denominato rispettivamente diploma di istruzione professionale polivalente e di istruzione d'arte polivalente.

ART. 7.

(Piano generale di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente).

l. Il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla base delle valutazioni e delle verifiche di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali, predispone un piano generale di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente, contenente gli indirizzi generali e le indicazioni finanziarie.

2. Il piano di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere la partecipazione attiva di tutto il personale della scuola al conseguimento degli obiettivi della riforma. In particolare, il suddetto piano è mirato a:

a) sviluppare le competenze professionali necessarie per sostenere e realizzare i progetti, i programmi e gli interventi previsti dalla presente legge;

b) incentivare la crescita delle capacità professionali funzionali alla qualificazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e didattica degli istituti di istruzione secondaria superiore;

c) promuovere la conoscenza delle tecniche relazionali necessarie per valorizzare personalità e capacità degli studenti, anche attraverso interventi di prevenzione del disagio e dello svantaggio scolastico.

3. Il piano provvede altresì alla riconversione ad altro insegnamento o ad altra funzione educativa dei docenti in mobilità per soppressione della disciplina di titolarità o contrazione delle relative cattedre.

4. I Dipartimenti scolastici regionali, sulla base degli indirizzi formulati nel piano di cui al comma 1, predispongono ed attuano, nel limite delle risorse disponibili, programmi di aggiornamento del personale della scuola sul territorio regionale. 1 programmi di aggiornamento possono costituire oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 2.

5. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, netl'ambito del piano di cui al comma 1, all'attuazione di iniziative di aggiornamento a carattere nazionale per il personale direttivo e docente nonchè ad interventi di aggiornamento a distanza, anche in convenzione con università ed enti pubblici e privati.

ART. 8.

(Scambi educativi con altri Paesi e riconoscimento degli studi effettuati all'estero)

l. Al fine di favorire il più ampio sviluppo formativo dei giovani e il progredire delle conoscenze linguistiche e tecnicoprofessionali anche in relazione alla successiva mobilità lavorativa sono promosse per l'istruzione secondaria superiore forme di esperienza interscolastica ed interculturale con altri Paesi e, in particolare, con quelli dell'Unione europea.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, emanato di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce i criteri e le modalità secondo cui gli studenti delle scuole secondarie superiori possono recarsi in altri Stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e, tornati in Italia, continuare a completare gli studi, e i criteri di equipollenza degli anni di studio e dei titoli di studio conseguiti all'estero.

ART. 9.

(Sperimentazione).

1. Le iniziative di sperimentazione sono attuate nel rispetto delle disposizioni che regolano l'autonomia didattica delle singole scuole secondarie superiori e vengono inserite nel progetto educativo di istituto.

2. Le sperimentazioni, finalizzate a sostenere i processi di innovazione del sistema formativo in relazione alle specifiche esigenze del contesto locale, possono essere realizzate, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di personale, anche in collaborazione con altre istituzioni scolastiche.

3. Qualora i progetti di sperimentazione comportino l'attribuzione di risorse finanziarie o professionali aggiuntive, essi devono essere approvati dal Provveditore agli Studi, previo parere vincolante del consiglio scolastico provinciale.

ART. 10.

(Norme particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le scuole in lingua slovena e per la regione Valle d'Aosta).

1. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e di formazione professionale anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

2. Ferme restando le competenze legislative ed amministrative regionali in materia di istruzione, stabilite dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione, all'attuazione della presente legge in Valle d'Aosta, all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche esigenze regionali si provvede in conformità delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione e sulla base di intese fra la regione e il Ministero della pubblica istruzione. Le intese nelle materie disciplinate dalla presente legge sono promosse dal Ministero o dalla regione a seconda che si tratti di iniziativa d'interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

3. Restano ferme le disposizioni particolari riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena.

ART. 11.

(Norme di attuazione e abrogazioni).

l. All'adozione di disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione e l'esecuzione della presente legge si provvede, ove non diversamente disposto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Governo è autorizzato ad aggiornare, per esigenze dì coordinamento, per un periodo dì tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Sono abrogate le leggi e cessano di avere efficacia i regolamenti incompatibili con la presente legge.

ART. 12.

(Norme finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1064 miliardi per il triennio 1996-1998, di cui lire 161 miliardi per il 1996, lire 363 miliardi per il 1997, e lire 540 miliardi 1998, si provvede mediante un piano di investimento straordinario previsto nelle leggi finanziarie degli stessi anni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.