CAMERA DEI DEPUTATI N. 2493-bis

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORLANDO

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2493, deliberato dall'Assemblea il 10 marzo 1998)

PROPOSTA DI LEGGE

ART. l.

1. L'istruzione primaria e secondaria devono assicurare la crescita intellettuale e formativa dei giovani e favorire la cultura della democrazia e dei diritti umani. Essa, inoltre, deve trasmettere saperi e professionalità, sviluppando la capacità dei giovani di apprendere il metodo dello studio.

2. Il modello scolastico si ispira ad una cultura unitaria, che comprende sia le scienze umane sia quelle naturali e tecniche.

3. Nella prospettiva di una scuola europea armonizzata, l'arricchimento culturale e professionale dell'istruzione primaria e secondaria deve assicurare una formazione omogenea a quella dei Paesi membri dell'Unione europea, fornendo gli elementi fondamentali dell'identità culturale italiana e delle tradizioni locali, dei quali deve essere conosciuta la storia letteraria, artistica e scientifica nonché quella politica, anche nelle sue articolazioni nazionali e regionali.

4. Le competenze fornite dall'istruzione secondaria e post-secondaria costituiscono il principale strumento di promozione sociale e devono essere immediatamente utilizzabili a conclusione di ciascun ordine di studi, nel mondo del lavoro e delle professioni intermedie.

ART. 2.

 

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ART. 3.

1. Il modello del sistema scolastico nazionale integrato è articolato come segue:

a) tre anni di scuola materna di cui l'ultimo avente carattere obbligatorio, e coincidente con il quinto anno di età del bambino;

b) cinque anni di scuola elementare;

c) quattro anni di scuola media;

d) cinque anni di scuola secondaria superiore, di cui un anno propedeutico e finalizzato all'accertamento delle attitudini, un triennio a carattere qualificante e di perfezionamento, un anno terminale propedeutico al proseguimento degli studi all'università e nelle strutture scolastiche post-diploma, in coerenza con l'indirizzo seguito;

e) almeno un anno di scuola post-diploma per la formazione di professionalità intermedie, certificata con titolo abilitante, sulla base di intese con il mondo del lavoro e delle professioni, con le regioni e con le università.

ART. 4.

1. La scuola materna persegue il fine della preliminare formazione del bambino e dei suoi primi adattamenti alla realtà esterna. L'ultimo anno coincidente con il quinto anno di età del bambino è obbligatorio.

2. Gli insegnamenti sono condotti prevalentemente mediante l'attività ludica e l'animazione culturale e sono basati sull'attività motoria e sull'uso graduale delle principali forme di comunicazione e di espressione, anche al fine di favorire lo sviluppo del pensiero creativo.

ART. 5.

1. La scuola elementare è articolata in due cicli scolastici che, nel rispetto dei ritmi di sviluppo del bambino, garantiscono la prima alfabetizzazione culturale.

2. La pluralità degli insegnamenti, da sviluppare nell'arco di un quinquennio, è funzionale alla comprensione dei linguaggi disciplinari e garantisce la continuità educativa all'interno della scuola dell'obbligo, con particolare riferimento all'introduzione dell'informatica e della lingua angloamericana.

ART. 6.

l. La scuola media si pone come strumento di formazione generale e di educazione ai principi ed ai valori della società democratica e della civile convivenza. Essa si articola in un quadriennio le cui finalità sono di orientamento delle attitudini e degli interessi dell'alunno pre-adolescente, perseguiti prevalentemente attraverso gli insegnamenti delle lingue straniere, dell'informatica e delle nuove tecnologie. A conclusione del quadriennio è rilasciato un diploma di proscioglimento dall'obbligo scolastico.

ART. 7.

l. La scuola secondaria superiore è strutturata in un quinquennio, articolato in un primo anno orientativo e preparatorio alle specializzazioni formative successive, in un triennio di specializzazione e in un anno terminale di verifica delle competenze maturate.

2. Il primo anno obbligatorio della scuola secondaria superiore ha il fine di accertare lo sviluppo delle attitudini idonee alla tipologia degli studi intrapresi. Esso garantisce la utile mobilità della formazione conseguita, anche ai fini del passaggio ad altro indirizzo di studio nonché dell'accesso al sistema della formazione professionale.

ART. 8.

1. La scuola secondaria di secondo grado assicura, in ogni caso, una formazione coerente con i valori più universali della tradizione italiana ed una preparazione d'indirizzo che si articola su due livelli di competenza: la qualifica e la maturità.

2. 1 diplomi di maturità, conseguiti al termine del quinquennio, hanno valore di esame di Stato e consentono la prosecuzione degli studi nelle strutture scolastiche post-diploma, l'accesso agli studi universitari omogenei all'indirizzo seguito, l'inserimento in attività lavorative, l'accesso ai pubblici concorsi nonché l'esercizio delle professioni previste dagli ordinamenti.

ART. 9.

l. D'intesa con le regioni, alla scuola secondaria superiore è riconosciuta la facoltà di rilasciare, altresì, titoli di abilitazione all'esercizio di professioni intermedie, coerenti con gli studi compiuti; titoli parimenti abilitanti possono essere rilasciati a seguito della frequenza di corsi post-diploma che comportino una preparazione specifica di settore.

2. Ai fini dell'attivazione dei corsi di cui al comma 1, è data facoltà alla scuola superiore di promuovere le più ampie intese con gli enti territoriali minori e con le università, anche allo scopo di prevedere eventuali crediti formativi per i successivi studi universitari.

ART. 10.

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso una radicale ristrutturazione del sistema scolastico che deve prevedere:

a) il riordinamento degli indirizzi e la rideterminazione degli orari di insegnamento e delle materie di tutti i tipi di scuola, da effettuare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione invia lo schema di decreto per il parere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed alle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi inutilmente due mesi dall'invio, il parere si intende reso;

b) alla determinazione dei programmi, stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

c) all'emanazione di ogni altro provvedimento o atto di natura didattica od amministrativa che consenta il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1

ART. 1l.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, istituisce, acquisito il parere vincolante del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il sistema nazionale di verifica e valutazione, cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) sottoporre a periodica verifica la rispondenza dei piani di studio e dei programmi alle trasformazioni sociali, culturali, scientifiche, produttive e professionali, proponendo gli adeguamenti necessari;

b) valutare l'efficacia dei risultati del processo formativo, proponendo gli standard comuni, i potenziamenti e gli adeguamenti necessari delle strutture ad esso preposte, anche sul piano delle risorse umane, culturali e finanziarie aggiuntive.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione individua, altresì, gli strumenti e le risorse umane e finanziarie necessarie all'attuazione del sistema nazionale di cui al medesimo comma.

ART. 12.

l. Il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla base di apposite valutazioni e verifiche, predispone un piano pluriennale di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente, delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di attuare le disposizioni della presente legge.

ART. 13.

l. L'assunzione dello status di studente comporta il pieno coinvolgimento del giovane nella vita della scuola, di cui diventa componente ad ogni effetto. Lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività scolastica, sportiva e ricreativa, prevede sempre la partecipazione del giovane, ai vari livelli di responsabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1 deve essere, pertanto, assicurata l'apertura e la fruibilità degli edifici scolastici e delle relative attrezzature, affinché la scuola assuma le caratteristiche di una comunità sociale in cui il giovane trova il suo primario centro di interesse.

3. Gli anni di frequenza della scuola secondaria superiore sono utili ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, secondo criteri e modalità fissati dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 14.

1. A istituito a livello nazionale un centro di orientamento scolastico e professionale dotato di una banca dati sulle opportunità lavorative a livello regionale. Ai dati del centro possono accedere le singole unità scolastiche, con l'obbligo di assicurare ai giovani un servizio di informazione circa le offerte di lavoro esistenti nell'ambito regionale e nazionale al fine di agevolare l'inserimento dei giovani stessi nel mondo del lavoro.

2. Le unità scolastiche, attraverso un'apposita rete informatica, sono in collegamento diretto con gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti locali territoriali e non, le aziende e le imprese economiche e non, le associazioni di categoria nonché i sindacati dei lavoratori presenti sul territorio provinciale.

ART. 15

1. Agli studenti capaci e meritevoli è assicurato il diritto allo studio mediante la concessione di prestiti d'onore, erogati sulla base di apposite modalità di controllo e di accertamento del possesso delle condizioni richieste.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme in deroga alla legislazione vigente in materia di lavoro dipendente, comprese le garanzie assicurative, al fine di consentire agli studenti di età superiore a sedici anni, al termine delle lezioni scolastiche, la frequenza di corsi di formazione -lavoro presso le imprese.

ART. 16.

1. Al fine di favorire la piena attuazione delle finalità educative ed il perfezionamento delle conoscenze linguistiche e tecnico-professionali, anche in relazione alla mobilità lavorativa, sono realizzati scambi con altri Paesi, in particolare con quelli dell'Unione europea, con possibilità di automatico riconoscimento degli studi effettuati in istituti scolastici di ogni ordine e grado corrispondenti.

ART. 17.

l. Il regolamento di attuazione della presente legge è adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.