CAMERA DEI DEPUTATI N. 280

PROPOSTA Di LEGGE

d'iniziativa del deputato JERVOLINO RUSSO

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore

e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

Presentata il 9 maggio, 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! - Da vari anni, in Parlamento, si tenta di risolvere il problema dell'approvazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore, attualmente regolata da un complesso normativo assolutamente non adeguato a fornire ai giovani una preparazione culturale idonea alla realtà odierna.

Ancora più urgente è il problema della elevazione dell'obbligo scolastico da 14 a 16 anni, necessaria per realizzare in modo soddisfacente il diritto allo studio dei giovani, garantendo loro una preparazione di base culturale e professionale adeguata e di livello paragonabile a quella degli altri Paesi d'Europa.

Le numerose proposte di modifica, di iniziativa del Governo e dei singoli parlamentari, presentate nelle legislature precedenti, si sono arenate di fronte ad una serie di pregiudiziali di natura ideologica e politica. Nel corso dell' XI legislatura, è stato possibile realizzare al Senato, attraverso l'impegno delle forze politiche di maggioranza e di larga parte delle forze che allora erano all'opposizione, un lungo paziente lavoro che ha portato alla predisposizione di un testo varato dall'Assemblea di Palazzo Madama con una maggioranza superiore all'80 per cento.

All'atto della proclamazione dei risultati della votazione finale, il Presidente pro tempore del Senato, Giovanni Spadolini, dichiarò che si trattava di una riforma istituzionale di grandissima importanza e, in certo qual senso, prioritaria rispetto alle altre riforme perché solo offrendo ai giovani una adeguata preparazione culturale, è possibile porli in condizione di vivere appieno i diritti di cittadinanza che caratterizzano una democrazia partecipata.

L'esigenza di giungere ad una riforma della scuola secondaria superiore ed alla elevazione dell'obbligo scolastico è stata sottolineata come tappa strategica per lo sviluppo del Paese anche dall'accordo sul costo del lavoro concluso fra il Governo Ciampi e le parti sociali nel luglio del 1993 ed è parte importante del programma del Governo Prodi.

La progressiva attuazione dell'unità europea all'interno dell'Unione, rende ancora più necessario ed urgente questo provvedimento.

Purtroppo non è stato possibile giungere al varo definitivo della riforma nell'X1 legislatura sia per l'ostruzionismo della opposizione di destra, sia per la fine anticipata della legislatura. Nemmeno nella XII legislatura - anche per la sua breve durata - è stato possibile affrontare e risolvere il problema della scuola secondaria superiore e dell'innalzamento dell'obbligo scolastico.

Pare ora utile al proponente ripresentare il testo approvato in Senato nella XI legislatura. Su tale testo, certamente, sarà necessario operare delle modifiche e degli aggiornamenti (ad esempio, per quanto riguarda il collegamento fra autonomia e parità); però esso è a tutt'oggi l'unico testo che ha avuto il varo definitivo da uno dei due rami del Parlamento e, quindi, può offrire utili elementi di riflessione e di raffronto. Comunque, con la sua ripresentazione, il proponente vuole prima di tutto compiere un gesto politico che rilanci la necessità e l'urgenza dell'approvazione della riforma.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ART. 1-

(Finalità e obiettivi).

I. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso un orientamento e una formazione culturale che consentano l'acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di giudizio critico.

2. La scuola secondaria superiore favorisce altresì lo sviluppo delle capacità di interrelazione e l'acquisizione della piena consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla partecipazione alla vita democratica.

3. La scuola secondaria superiore garantisce la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.

4. La scuola secondaria superiore garantisce altresì la realizzazione di pari opportunità in relazione alle differenze di religione, di etnia, di condizione sociale ed economica.

5. Allo scopo di facilitare il prolungamento dell'obbligo scolastico, i primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) al consolidamento di conoscenze culturali umanistiche e scientifiche basilari;

b) all'acquisizione di prime conoscenze nelle grandi aree di professionalità e di ricerca;

c) alla promozione delle capacità di orientamento, alla responsabilizzazione dello studente rispetto alle scelte scolastiche e professionali ed al rafforzamento delle motivazioni.

 

6. I successivi anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;

b) ad una formazione culturale, scientificamente fondata, che favorisca in modo coerente sia il proseguimento degli studi sia l'inserimento nel mondo del lavoro.

ART. 2.

(Collaborazione tra soggetti istituzionali).

l. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e risorse finanziarie, collaborano nel realizzare un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione secondaria superiore mediante accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria superiore. Gli accordi individuano:

a) una efficace ed adeguata distribuzione degli indirizzi di studio;

b) le modalità di armonizzazione tra l'offerta di istruzione secondaria superiore e l'offerta di formazione professionale, anche post-secondaria;

c) le modalità di utilizzo integrato delle risorse e di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e formativo e la realtà socio-economica del territorio;

d) le modalità di attuazione di progetti extracurricolari di orientamento scolastico;

e)concrete azioni di prevenzione della dispersione e di supporto alla effettiva attuazione dell'obbligo di istruzione, anche mediante interventi volti a rimuovere i fattori di svantaggio sociale, economico e culturale;

f) i servizi necessari per l'attuazione del diritto allo studio e dell'integrazione scolastica;

g) i criteri per l'attivazione e il finanziamento dei progetti mirati, disciplinati dall'articolo 10, e di progetti di settore;

h) le modalità di cooperazione e di collaborazione fra i diversi soggetti scolastici, formativi, istituzionali e socia4i;

i) gli interventi programmati di edilizia scolastica e di ammodernamento delle strutture esistenti.

2. Agli accordi di programma di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per il Ministero della pubblica istruzione gli accordi di programma di interesse regionale, sono promossi per il tramite dell'ufficio scolastico regionale; gli accordi di programma di interesse provinciale o subprovinciale sono promossi dall'ufficio scolastico provinciale nel quadro degli accordi regionali. Gli uffici scolastici regionale e provinciale acquisiscono le proposte e i pareri dei consigli scolastici distrettuali per la elaborazione delle ipotesi di accordo.

4. In deroga all'articolo 27 della citata legge n. 142 del 1990, gli accordi di programma di interesse regionale sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione e dal presidente della regione e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 2' serie speciale.

5. Le regioni nell'ambito delle proprie competenze disciplinano le modalità del raccordo regionale e provinciale permanente con la scuola.

ART. 3.

(Autonomia degli istituti di istruzione

secondaria superiore).

I. Gli istituti di istruzione secondaria superiore sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia organizzativa, finanziaria e didattica.

2. Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi a carico degli studenti e delle esenzioni e approva il bilancio.

3. Il consiglio di' istituto, su proposta del collegio dei docenti, delibera:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero, di sostegno e di valorizzazione degli studenti capaci e meritevoli, nonché su provvedimenti destinati all'attuazione del diritto allo studio;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

4. Qualora il consiglio di istituto ritenga di non poter accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione delle opportune modifiche. In assenza di tali modifiche, trascorsi venti giorni, il consiglio di istituto delibera in materia, con esclusione delle questioni attinenti alla libertà didattica.

5. Ove il collegio dei docenti non provveda a formulare proposte nelle materie di sua competenza, il consiglio d'istituto ne sollecita la presentazione.

6. Il consiglio di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside che la presiede e da altri quattro membri, cui possono essere aggiunti due componenti esterni con chiare competenze tecnico-professionali in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso. La giunta, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 9, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione degli accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con la regione, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

7. Il collegio dei docenti, nell'ambito delle competenze indicate al comma 3, lettere a), b) e c), e previa consultazione con gli studenti eletti nei consigli di classe, propone:

a) l'eventuale ampliamento del piano curricolare degli studi con progetti che non comportino una variazione dell'orario scolastico superiore alle tre ore settimanali e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

b) le modalità di strutturazione e attuazione dell'area di orientamento;

c) le modalità di strutturazione e attuazione delle aree di progetto;

1 d) la scelta delle aree complementari da attivare nel triennio nel rispetto degli obiettivi indicatì dall'articolo 7;

e) la struttura dell'organizzazione didattica secondo modalità orarie e funzionali adeguate agli obiettivi didattici;

f) l'effettuazione nel triennio di esperienze all'interno di strutture culturali, produttive e di ricerca, garantendone la rispondenza agli obiettivi didattici.

8. Il comitato degli studenti, composto da due rappresentanti per ciascuna classe, può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al consiglio di istituto in relazione a:

a) i criteri di formazione delle classi;

b) i criteri di definizione degli orari;

c) le funzioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) ed f).

9. Il consiglio d'istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside in materie determinate.

10. Per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Ai bilanci degli istituti sono allegati i bilanci delle aziende o degli enti autonomi ad essi collegati.

11. In sede di contrattazione collettiva si provvede ad individuare i criteri di flessibilità dell'orario e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzandone la professionalità, al fine di renderli funzionali alla attuazione della presente legge.

12. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;

b) le tasse scolastiche;

c) i contributi a carico degli studenti del triennio;

d) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;

e) i contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;

f) finanziamenti per progetti mirati per progetti di settore attivati in base ai criteri fissati dagli accordi di programma di cui all'articolo2;

g) finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;

h) donazioni, legati ed eredità.

13. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione di legati e donazioni di valore fino a lire cento milioni è soggetta alla sola autorizzazione del provveditore agli studi, previa acquisizione, per i beni mobili ed immobili, della valutazione dell'ufficio tecnico del comune in cui ha sede l'istituto o, in mancanza, dell'ufficio tecnico della provincia.

14. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di legati si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di avviso ai successibili, di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni.

15. Le donazioni in favore degli istituti di istruzione secondaria superiore sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire cento milioni.

16. t istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, un fondo nazionale di riequilibrio, pari a lire un miliardo, a decorrere dall'anno 1997, per il finanziamento di azioni volte ad incrementare la qualità del servizio scolastico in zone svantaggiate o ad alto rischio di devianza giovanile. Ad esso affluisce anche il 10 per cento degli introiti in denaro di cui al comma 12, lettere d) ed h). Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al presente comma.

ART. 4.

(Efficacia qualitativa e quantitativa e servizio

per la realizzazione del sistema nazionale

di verifica e valutazione).

l. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, da approvare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il servizio per la realizzazione del sistema nazionale di verifica e valutazione, cui sono attribuiti i compiti:

a) di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi;

b) di sottoporre a verifica la rispondenza dei piani di studio e dei programmi della scuola secondaria superiore alle trasformazioni sociali, culturali, scientifiche, produttive e professionali;

c) di valutare l'efficacia dei processi formativi riferiti all'intero sistema scolastico nazionale nonché alle singole unità scolastiche;

d) di valutare l'efficacia dei programmi di prevenzione della dispersione scolastica e di recupero degli svantaggiati, nonché l'efficacia degli interventi di orientamento e valorizzazione delle capacità dello studente;

e) di fornire dati comparativi con gli altri sistemi scolastici europei e di individuare gli elementi che consentano di valutare la congruità degli sbocchi, anche al fine del reciproco riconoscimento dei diplomi.

2. Il servizio per la realizzazione del sistema nazionale di verifica e valutazione si articola a livello nazionale e periferico e può avvalersi degli strumenti del sistema informatico del Ministero della pubblica istruzione, della collaborazione delle università e degli enti e istituti di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, nonché dell'apporto del sistema produttivo.

A RT. 5.

(Piano straordinario di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla base delle valutazioni e delle verifiche di cui all'articolo 4 e nel rispetto dei protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali, predispone un piano straordinario di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente, contenente gli indirizzi generali e le indicazioni finanziarie.

2. Il piano è finalizzato a sviluppare:

a) le competenze professionali necessarie per sostenere e sviluppare i progetti, i programmi e gli interventi previsti nella presente legge;

b) le capacità professionali funzionali alle esigenze di autonoma organizzazione delle istituzioni scolastiche e i rapporti con la realtà socio-economica di riferimento, anche attraverso iniziative di autoaggiornamento;

c) le capacità relazionali necessarie per instaurare un dialogo educativo con lo studente, per valorizzare' personalità, inclinazioni e capacità degli studenti stessi attraverso interventi sia di prevenzione del disagio e dello svantaggio scolastico sia di riconoscimento dell'eccellenza.

3. Il piano provvede altresì alla riconversione ad altro insegnamento dei docenti in mobilità per soppressione della disciplina di titolarità o contrazione delle relative cattedre.

4. Gli uffici scolastici regionali, sulla base degli indirizzi formulati nel piano di cui al comma 1, predispongono ed attuano, in collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) con le risorse loro assegnate dal Ministero della pubblica istruzione e con eventuali integrazioni da parte delle autonomie locali, programmi di aggiornamento del personale della scuola sul territorio regionale. I programmi di aggiornamento possono costituire oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 2.

5. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, nell'ambito del piano di cui al comma 1, all'attuazione di iniziative di aggiornamento a carattere nazionale per il personale direttivo e docente e ad interventi di aggiornamento a distanza, anche in convenzione con università ed enti pubblici e privati.

6. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio i singoli istituti di istruzione secondaria superiore, nell'ambito della autonomia organizzativa, di cui all'articolo 3, possono individuare modalità di organizzazione modulari dell'orario scolastico e delle attività didattiche tali da consentire periodici cicli di aggiornamento degli insegnanti.

CAPO Il

ART. 6.

(Ordinamento della scuola

secondaria superiore).

l. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e si articola in licei e in istituti professionali e d'arte. Per ogni tipo di liceo e di istituto si prevedono uno o più indirizzi.

2. Le tipologie e gli indirizzi dei licei e degli istituti professionali e d'arte si ispirano alle grandi aree tematiche di cui all'articolo 7, comma 3,-e sono individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro si avvale a tal fine anche della collaborazione di esperti di progettazione scolastica e di rappresentanze qualificate del mondo della ricerca, delle professioni, del terziario avanzato, delle attività produttive; per i relativi oneri si provvede a carico dei capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi alle spese per studi e consulenze.

3. Gli indirizzi degli istituti sono individuati con il contributo delle regioni.

4. Gli istituti professionali e d'arte offrono la possibilità di acquisire, al terzo anno, un diploma di scuola secondaria superiore di primo livello, che costituisce anche titolo utile per l'eventuale conseguimento di livelli di qualifica professionale regionale, in base a quanto previsto negli accordi di programma con le regioni competenti a rilasciare le qualifiche professionali. Al termine del quinto anno si consegue la maturità, che dà accesso agli studi universitari e ai corsi post-secondari.

5. Al fine di potenziare le caratteristiche degli istituti professionali e d'arte e di realizzare la coerenza con le esigenze culturali, produttive e occupazionali dei territorio, lo Stato e le regioni, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 2, individuano:

a) le aree complementari, afferenti ai diversi indirizzi dell'istruzione professionale e dell'istruzione d'arte;

b) particolari indirizzi professionali;

c) le forme e le modalità atte a favorite l'effettuazione, all'interno dei piani -di studio, di periodi di tirocinio e di esperienza professionale;

d) la durata dei moduli della formazione professionale regionale istituiti in corrispondenza delle uscite dagli istituti e il valore dei relativi titoli di studio ai fini del conseguimento delle qualifiche professionali regionali.

6. Lo Stato e le regioni individuano altresì i segmenti dell'istruzione professionale da attuarsi in collaborazione tra la scuola e le strutture della formazione professionale anche mediante convenzioni.

7. Nella, prima applicazione della presente legge i decreti di cui al comma 2 sono emanati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 7.

(Piani di studio e criteri di progettazione

dei curricula).

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 i piani di studio si fondano su una progettazione curricolare che individua gli obiettivi formativi complessivi del percorso quinquennale, articolato, in una logica di continuità, in cicli biennale e triennale.

2. 1 piani di studio sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. 1 piani di studio, orientati in funzione dell'indirizzo culturale specifico di ogni tipo di liceo o di istituto, perseguono obiettivi di solida formazione culturale complessiva e assumono come riferimenti essenziali le seguenti aree:

a) linguistica, letteraria, artistica;

b) storica, giuridica, economica;

c) matematica, scientifica, tecnologica.

4. I piani di studio individuano:

a) gli obiettivi generali e specifici del corso di studi, con l'indicazione dei risultati da perseguire in termini di insegnamento, dì apprendimento e di acquisizione di capacità;

b) gli insegnamenti generali, quelli di indirizzo e le aree complementari, un'area di orientamento nel biennio e un'area di progetto nel triennio;

c) i programmi di insegnamento, consistenti nella individuazione dei nuclei fondativi delle singole discipline e degli obiettivi interdisciplinari e disciplinari;

d) le modalità ed i criteri di verifica e di valutazione;

e) il numero minimo e massimo di ore settimanali per ciascun anno e il monte annuale orario minimo di insegnamento delle singole discipline nonché dell'area di orientamento del biennio e dell'area di progetto del triennio.

5. Gli insegnamenti generali sono individuati con l'obiettivo di realizzare una equilibrata formazione culturale.

6. Gli insegnamenti di indirizzo sono individuati sulla base dell'identità e specificità culturale e professionale, del corso di studi e sono finalizzati a conseguire padronanza di linguaggi, metodi e conoscenze riferiti a grandi aree di professionalità o di ricerca.

7. Le aree complementari sono individuate con l'obiettivo di rendere possibile per lo studente la costruzione di un percorso formativo individualizzato. .

8. L'area di orientamento prevista nei piani di studio del biennio favorisce, attraverso didattiche differenziate e interventi individualizzati, il rafforzamento di motivazioni, orientamento e competenze di base. L'area si -sviluppa per progetti modulari e flessibili destinati a gruppi di studenti.

9. L'area di progetto, che può coinvolgere più insegnamenti, prevista nei piani di studio del triennio è intesa a promuovere nello studente capacità di cooperazione e progettazione, e a concretizzare nella organizzazione didattica le caratteristiche interdisciplinari di ogni campo professionale.

10. Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalla legge dello Stato, i piani di studio e i programmi di insegnamento devono essere articolati in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura delle singole minoranze.

11. Il Ministro della pubblica istruzione provvede periodicamente all'aggiornamento degli indirizzi e dei piani di studio sulla scorta delle verifiche fornite dal sistema nazionale di verifica e valutazione.

12. La modifica delle dotazioni organiche del personale docente conseguente alle innovazioni introdotte dai piani di studio di cui al presente articolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 8.

(Elevazione dell'obbligo di istruzione).

l. A decorrere dall'anno scolastico 1996-1997, la durata dell'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni e conseguentemente è esteso a dieci anni il diritto di fruire gratuitamente del servizio scolastico.

2. L'obbligo d'istruzione si assolve mediante la frequenza positiva dei primi due anni di scuola secondaria superiore.

3. A comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzíone obbligatoria previste nella presente legge o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

ART. 9.

(Diplomi e certificazioni).

I. Al termine del quinquennio della scuola secondaria superiore gli studenti sostengono un esame di rnaturità in esito al quale è rilasciato un diploma che dà accesso agli studi universitari ed ai corsi di specializzazione post-secondari. Le università, tenuto conto delle norme previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine' di favorire il passaggio degli studenti che abbiano conseguito la maturità verso corsi di diploma o di laurea non coerenti con gli studi effettuati, predispongono nell'ambito della propria autonomia attività didattiche propedeutiche integrative dei curricula.

2. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, è rilasciato un apposito certificato. Coloro che ne abbiano interesse possono chiedere che il certificato sia integrato con i risultati dello scrutinio. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, è rilasciata apposita attestazione.

3. Al termine del terzo anno degli istituti professionali e degli istituti d'arte è rilasciato un diploma di scuola secondaria superiore di primo livello, denominato rispettivamente diploma di istruzione professionale polivalente e di istruzione d'arte polivalente, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 2 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento, per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Al termine dei primo quinquennio di applicazione della presente legge, con apposito decreto del Presidente della Repubblica si provvederà alla definizione giuridica del valore dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, ad una nuova regolamentazione della licenza della scuola media di primo grado e ad una ridefinizione delle modalità di espletamento dell'esame di licenza elementare.

CAPO III

ART. 10.

(Orientamento scolastico e progetti mirati

al potenziamento dell'offerta formativa).

I. L'azione di orientamento svolta negli istituti secondari superiori, nell'ambito dei piani di studio di cui all'articolo 7, è potenziata mediante l'attuazione di iniziative realizzate in orario extracurricolare, volte a rilevare i fabbisogni formativi di ogni studente, nell'intero ciclo dell'istruzione secondaria, per favorire:

a) l'orientamento scolastico e professionale;

b) la motivazione e la rimotivazione all'apprendimento.

2. Per soddisfare i fabbisogni rilevati, con l'obiettivo di raggiungere entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un livello percentuale di diplomati della scuola secondaria superiore non inferiore all'80 per cento degli appartenenti alle classi di età interessate, sono attuati progetti mirati al potenziamento dell'offerta formativa che individuino percorsi personalizzati, modulari e flessibili, che possano essere fruiti da gruppi di studenti. Tali progetti devono essere in particolare finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) rafforzamento di conoscenze e di capacità e acquisizione di competenze per una prima formazione professionale di base orientata al lavoro;

b) rientro di giovani e di adulti, anche non inseriti nei sistemi formativi, nella scuola secondaria superiore o accesso ai corsi di formazione professionale regionale;

c) recupero. di eventuali ritardi, abbandoni e difficoltà;

d) conseguimento della licenza media, anche per gli studenti già prosciolti dall'obbligo di istruzione.

3. La partecipazione ai progetti mirati costituisce, ai sensi dell'articolo 111 credito formativo sia per la prosecuzione degli studi sia per l'accesso ai corsi di formazione professionale.

4. Le iniziative ed i progetti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati o per iniziativa autonoma delle scuole, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie o per effetto degli accordi di programma. Essi sono. attivati con deliberazione dei consigli di istituto, sentiti i collegi dei docenti e i consigli di classe interessati e sono realizzati mediante convenzioni con le strutture di formazione professionale e con altre istituzioni educative e formative presenti sul territorio, individuate nell'ambito degli accordi di programma.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con le regioni, emana un decreto che individua le tipologie base delle iniziative è dei progetti di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la loro valutazione quali crediti formativi per il proseguimento negli studi e lo schema tipo cui debbono conformarsi le convenzioni di cui al comma 4.

6. Nel quadro dell'istruzione obbligatoria l'attivazione dei progetti mirati può essere realizzata anche sulla base delle richieste delle famiglie o degli interessati.

ART. 11

(Passaggi rientri valutazione dei crediti formativi

e corsi per lavoratori studenti e

adulti).

l. I passaggi da un corso di studi all'altro nei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore si effettuano in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio e all'esito positivo dello svolgimento di un progetto didattico avente ad oggetto le materie del corso di destinazione non comprese in quello di provenienza. Nel corso del triennio il passaggio a diverso corso di studi si effettua in seguito all'esito positivo di prove di idoneità.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza a corsi di formazione professionale o attraverso un'attività di lavoro debitamente attestati, o abbiano partecipato ai progetti mirati di cui all'articolo 10, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono accedere. Tali prove sono ridotte, rispetto al normale esame di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e ' al livello della qualifica professionale posseduta, che rappresentano crediti formativi. Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano assolto all'obbligo scolastico e a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico ai sensi della presente legge.

3. 1 corsi e le prove di idoneità di cui ai commi 1 e 2 sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto emanato d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con le regioni, stabilisce il valore di credito formativo da attribuire alle qualifiche professionali rilasciate dalle regioni ai fini del rientro nel sistema scolastico.

5. AL2 scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza ai corsi di istruzione secondaria - superiore sono istituiti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, appositi corsi, con orari compatibili con le esigenze dei frequentanti.

6. Possono essere istituiti corsi di istruzione secondaria superiore a distanza, anche con l'utilizzo di strumenti informatici.

7. 1 corsi di cui ai commi 5 e 6 hanno contenuti culturali e professionali equivalenti a quelli ordinari e assicurano anche in relazione alle esperienze di lavoro compiute dagli studenti lavoratori il conseguimento dei medesimi obiettivi formativi.

8. Il collegio dei docenti dei corsi di cui ai commi 5 e 6 può esonerare gli studenti dalla frequenza all'insegnamento di educazione fisica e sportiva, nonché, in tutto o in parte, dalle attività pratiche previste dal piano di studi.

9. 1 criteri per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui ai commi 5 e 6 per l'adattamento dei relativi contenuti e delle metodologie alle esigenze e finalità specifiche sono individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Gli istituti professionali e d'arte possono, nell'ambito degli accordi di programma, partecipare a iniziative di riconversione dei lavoratori con particolare riferimento alle esigenze di elevazione culturale degli stessi.

ART. 12.

(Riconoscimento degli studi

effettuati all'estero).

I. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce i criteri e le modalità secondo cui gli studenti delle scuole secondarie superiori possono recarsi in altri Stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e, tornati in Italia, continuare e completare gli studi.

ART. 13.

(Corsi post-secondari di perfezionamento

e di specializzazione).

1. I corsi post-secondari di approfondimento e specializzazione, riservati a coloro che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore, sono attivati nell'ambito degli accordi di programma fra Stato e regioni di cui all'articolo 2 anche in relazione a proposte formulate dai soggetti di cui all'articolo 5, secondo comma,' lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dagli ordini professionali. I piani di studio dei corsi prevedono, di norma, esperienze pratiche da effettuare presso aziende produttrici di beni o servizi o presso studi professionali. I rapporti fra soggetti interessati sono regolati da specifiche convenzioni.

ART. 14.

(Sperimentazione).

l. Le sperimentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono attuate nel rispetto delle disposizioni che regolano l'autonomia delle unità scolastiche.

2. Le sperimentazioni relative alla scuola secondaria superiore di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 sono finalizzate a sostenere i processi di innovazione del sistema formativo. Tali sperimentazioni possono essere realizzate nei limiti delle risorse finanziarie annualmente previste nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e sono eventualmente concertate con gli altri Dicasteri competenti e con le regioni, in relazione alle specifiche finalità di ciascuna sperimentazione.

3. Le nuove sperimentazioni di norma si realizzano sulla base di almeno uno dei seguenti principi:

a) riguardare progetti aventi rilevanza distrettuale, regionale o nazionale;

b) riferirsi a progetti tematici che abbiano rilevanza in particolari aree del Paese;

c) coinvolgere diversi ordini e gradi di istruzione.

4. Le sperimentazioni realizzate in attuazione del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 non possono essere rinnovate se non per un ciclo di studi, a conclusione del quale debbono essere valutate anche al fine -di diffonderne i risultati.

ART. 15

(Istituzioni scolastiche

ad ordinamento speciale).

I. Sono fatte salve le istituzioni scolastiche ad ordinamento speciale, diversificate per durata, orari, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio, che rispondono a particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a "specifiche attività produttive presenti nel territorio. Tali istituzioni sono riconosciute con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Nuove istituzioni scolastiche ad ordinamento speciale possono essere istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 16.

(Norme particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le scuole in lingua slovena e per la regione Valle d'Aosta).

I. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e di formazione professionale anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

2. Ferme restando le competenze legislative ed amministrative regionali in materia di istruzione stabilite dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione, all'attuazione della presente legge in Valle d'Aosta, all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche esigenze regionali si provvede in conformità delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione e sulla base di intese fra la regione e il Ministero della pubblica istruzione. Le intese nelle materie disciplinate dalla presente legge sono promosse dal Ministero o dalla regione a seconda che si tratti di iniziativa d'interesse nazionale ovvero di interesse regionale'.

3. Restano ferme le disposizioni particolari riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena.

ART. 17.

(Norme finali).

L Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alla riconsiderazione dei compiti e delle attribuzioni degli organi collegiali e d'istituto, ivi compresi quelli del preside, in coerenza con l'ampliamento dell'autonomia e delle responsabilità collegiali e individuali.

2. Fino all'emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni relative al consiglio di istituto, al collegio dei docenti e ai presidi non modificate dalla presente legge.

3. 1 diplomi rilasciati dalla scuola magistrale, dall'istituto magistrale e dal liceo artistico in base alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità.

4. All'adozione di disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione e l'esecuzione della presente legge si provvede, ove non diversamente disposto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Governo è autorizzato ad aggiornare, per esigenze di coordinamento, per un periodo di tre anni dalla data dì entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle leggi concernenti 11struzione adottato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, e della legge 26 aprile 1993, n. 126.

ART. 18

(Norme finanziarie).

I. Per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa a carico dello Stato dì lire 33 miliardi per il 1996 e di lire 100 miliardi a regime.

2. Le minori entrate derivanti dall'applicazione. dell'articolo 3, comma 12, lettera b), sono valutate in lire 73,5 miliardi per il 1996, lire 63 miliardi per il 1997 e lire 58,5 miliardi a regime. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3 sono valutate in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1997.

3. Per l'attuazione del servizio per la realizzazione del sistema nazionale di verifica e valutazione di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi annue a decorrere dal 1996.

4. Per l'attuazione del piano straordinario di aggiornamento di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 1996 e di lire 144 miliardi per il 1997.

5. Per l'attuazione dell'articolo 7 è autorizzata una maggiore spesa di lire 16 miliardi nel 1996, lire 60 miliardi nel 1997 e lire 84 miliardi annue a decorrere dal 1998.

6. Per l'attuazione dell'articolo 8 è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 26,5 miliardi per il 1996, lire 125 miliardi per il 1997 e lire 278 miliardi annue a decorrere dal 1998.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 274 miliardi per il 1996, lire 516 miliardi per il 1997 e lire 543,5 miliardi a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996 1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.