CAMERA DEI DEPUTATI N. 3883

PROPOSTA Di LEGGE

d'iniziativa del deputato ERRIGO

Legge quadro in materia di riordino dell'istruzione

Presentata il 18 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! - La presente proposta di legge riguardante il riordino dei cicli dell'iscrizione pre -universitaria con lineamenti per l'universitaria è da considerarsi in grado di gettare realisticamente le basi attorno cui costruire una sensata proposta realmente innovativa, adeguata agli spazi, ai tempi e alla nuova conformazione etno-sociale italiana; essa è coerente in sé e soprattutto investe tutto il servizio pubblico statale e privato. Tutto ciò affinché una nuova scuola da ricostruire ex novo sia fondata obiettivamente su criteri di libertà e di tolleranza.

Le ipotesi di lavoro a fondazione del progetto educativo sono state le seguenti:

a) la valenza di un flusso informativo deriva preliminarmente dalla sua riconoscibilità e successivamente dalla sua adattabilità;

b) la riconoscibilità e la adattabilità sono funzioni delle strutture mentali ricettive da potenziarsi mediante apposite metodologie quali curricula, organizzazione, materie, eccetera;

c) i tre momenti evolutivi spirituali fondamentali in grado di potenziare le strutture di cui alla lettera b), sono, in ordine progressivo temporale ed anche consequenziale:

1) il riflessivo (vedi la proposta del primo ciclo dell'inferiore);

2) il ricettivo (vedi la proposta del secondo ciclo dell'inferiore);

3) il meditativo (vedi la proposta della superiore).

Dalle tre ipotesi ne è scaturita la presente proposta di legge, che accoglie in parte i contenuti del recente disegno di legge del Ministero della pubblica istruzione, ed in parte quelli della proposta di legge n. 3390 del 10 marzo 1997.

La presente proposta di legge è composta da diciotto articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, considerando l'educazione, l'istruzione e la formazione come valori di preminente interesse nazionale in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione.

L'articolo 2 prevede un nuovo sistema di istruzione e formazione che si caratterizza per l'offerta lungo tutto l'arco della vita di percorsi formativi anche individualizzati che, valorizzando tutte le capacità, consentano alle persone di realizzare il proprio progetto di vita. Il sistema scolastico pubblico integrato garantisce ad ogni allievo valori ritenuti fondamentali, quali l'accrescimento della personalità, l'educazione permanente, il sostegno a soggetti in difficoltà, l'inserimento di tutti nella società e nel mondo del lavoro, nonché l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla vita democratica.

L'articolo 3 disciplina la scuola inferiore articolata in due cicli, rispettivamente di sette anni, di cui i primi tre non obbligatori, e di quattro anni.

L'articolo 4 descrive dettagliatamente il primo ed il secondo ciclo della scuola inferiore.

L'articolo 5 detta norme sulla scuola superiore, suddivisa in tre aree tipiche, ciascuna di due indirizzi, ed in quattro aree atipiche. Essa ha la durata di quattro anni e la funzione di consolidare le capacità acquisite nella scuola inferiore.

L'articolo 6 disciplina l'accesso alla università, che avviene al termine del secondo esame di Stato ' tra i diciotto ed i diciannove anni, attraverso un corso della durata di un anno che consente l'approfondimento di materie specifiche del proprio curriculum.

L'articolo 7 disciplina i corsi di studi universitari, della durata di quattro anni al termine dei quali è previsto un esame di Stato con tesi.

L'articolo 8 favorisce l'integrazione nel nuovo sistema scolastico dei portatori di handicap.

L'articolo 9 detta norme relative al ciclo superiore.

L'articolo 10 detta norme relative a tutti i cicli scolastici della scuola inferiore e della scuola superiore.

L'articolo 11 disciplina le certificazioni rilasciate in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo della scuola superiore, recanti indicazioni degli studi eseguiti nonché delle competenze acquisite.

L'articolo 12 dispone che la frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, del passaggio da un'area ad un'altra o da un indirizzo all'altro di studi e del passaggio alla formazione professionale.

L'articolo 13 disciplina i corsi di formazione superiore non universitaria, che si collocano nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa da parte delle regioni.

L'articolo 14 disciplina gli interventi di formazione degli adulti, anche nel quadro dell'attuazione degli indirizzi comunitari.

L'articolo 15 prevede piani di formazione e di riconversione professionale del personale docente finalizzati alla valorizzazione delle funzioni di organizzazione e di tutoraggio.

L'articolo 16 detta norme transitorie per la progressiva attuazione dei nuovi cicli di istruzione.

L'articolo 17 prevede la modifica della denominazione dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, riuniti in un unico Ministero, denominato " Ministero delle cultura ".

L'articolo 18 prevede i mezzi di copertura finanziaria della legge.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

ART. I.

(Finalità).

1. L'educazione, l'istruzione e la formazione sono di preminente interesse nazionale, sono finalizzate alla valorizzazione ed alla crescita della persona e della società e si ispirano ai principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalle carte internazionali sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: esse corrispondono allo sviluppo temporale e consequenziale dei tre momenti psicologici principali agli effetti educativi: il riflessivo, il ricettivo, il meditativo o creativo.

2. Lo Stato valorizza le differenze e rispetta le identità di ciascuno, assicura a tutti pari opportunità di raggiungere un adeguato livello culturale, di acquisire capacità autonome di apprendimento e di giudizio critico e di sviluppare le abilità e capacità coerenti con le inclinazioni personali e quelle necessarie per inserirsi nella vita sociale e lavorativa.

3. Lo Stato appresta un sistema scolastico pubblico, relativo ad educazione, istruzione, formazione, comprensivo delle scuole e degli istituti a proprietà pubblica e delle scuole e degli istituti a proprietà privata.

4. L'autonomia delle istituzioni del sistema educativo, di istruzione e formativo è la condizione principale per il riconoscimento dei diritti e dei doveri degli allievi come dei dirigenti, dei docenti e dei non docenti.

5. L'autonomia è altresì uno strumento efficace mediante il quale l'attività didattica persegue la realizzazione di un progetto educativo, discerne le opzioni più congrue agli obiettivi prestabiliti e considera i risultati sulla scorta dei parametri oggettivi di rendimento.

6. L'applicazione delle disposizioni sulla autonomia, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dei decreti e regolamenti attuativi, deve favorire:

a) il coordinamento delle' iniziative di ciascuna unità operativa con quelle di altri soggetti pubblici e privati;

b) la corrispondenza dell'azione di istruzione e di formazione con le esigenze dei singoli e delle comunità;

c) la tutela della libertà di insegnamento nel quadro dei curricula nazionali;

d) il monitoraggio delle produttività del sistema educativo in relazione alla qualità dell'offerta e ai traguardi da raggiungere.

7. I genitori, nell'esercizio del loro diritto dovere di educare ed istruire i figli, collaborano con le istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma I.

8. Lo Stato garantisce ai genitori ed ai loro figli la libertà di scelta delle istituzioni preposte alla istruzione ed alla formazione e tutela il loro diritto ad usufruire delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per assecondarne la frequenza.

9. Le istituzioni a proprietà privata che fanno parte del sistema scolastico pubblico integrato e del sistema nazionale della formazione professionale sono riconosciute paritarie.

10. Le istituzioni paritarie sono tenute al rispetto delle norme concernenti:

a) gli ordinamenti generali, fatta salva la propria identità culturale e pedagogica;

b) l'utilizzazione del personale;

c) gli standard di istruzione e di formazione;

d) la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale anche per gli extra-comunitari e quelli derivanti da disabilità psico-fisiche;

e) i criteri di valutazione della qualità e del livello di istruzione e di formazione raggiunto;

f) la cooperazione nell'ambito della programmazione territoriale e del progetto educativo con altre istituzioni territoriali coinvolte nell'istruzione e nella formazione.

11. Lo Stato contribuisce al finanziamento di tutte le istituzioni riconosciute paritarie corrispondendo al gestore i contributi previsti dal comma 9 dell'articolo 10.

12. Alla emanazione delle norme di attuazione del presente articolo si provvede con apposita legge in materia di riconoscimento.

13. La prestazione intellettuale del docente è rivalutata come essenziale per la crescita individuale, della società e della nazione. Lo Stato provvede affinché qualsiasi istituto della scuola inferiore o della superiore o dell'università valorizzi, anche economicamente le risorse intellettuali costituite dal personale docente. Allo stesso modo devono essere valorizzate le prestazioni del personale scolastico dirigente, amministrativo, ausiliario e tecnico.

14. Gli istituti inferiori, di cui al comma 1 dell'articolo 3, gli istituti superiori di cui al comma 1 dell'articolo 9 e tutti gli altri istituti, anche parauniversitari ed universitari, assumono la forma giuridica di società per azioni. Essi sono -considerati a proprietà pubblica se il pacchetto di maggioranza assoluta è detenuto dalle regioni interessate; essi sono considerati a proprietà privata se il pacchetto di maggioranza assoluta è complessivamente detenuto da persone o associazioni private.

ART. 2.

(Sistema di istruzione e formazione).

l. La presente legge detta i principi fondamentali sull'istruzione impartita dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. Il sistema di istruzione e formazione si articola nel modo seguente:

a) scuola inferiore e superiore;

b) formazione professionale;

c) formazione superiore non universitaria;

d) istruzione superiore universitaria;

e) formazione continua.

3. Tutti i giovani hanno diritto all'istruzione e alla formazione fino al sedicesimo anno di età.

4. Il sistema di istruzione e formazione si caratterizza, per l'offerta, lungo tutto l'arco della vita, di percorsi formativi anche individualizzati che, valorizzando tutte le capacità, consentano alle persone di realizzare in modo consapevole e responsabile il proprio progetto di vita.

5. Il sistema scolastico pubblico integrato garantisce ad ogni allievo, qualunque sia la sua provenienza e sulla base di pari opportunità di partenza, una proposta educativa volta:

a) all'accrescimento della personalità;

b) all'istruzione e alla formazione iniziali;

c) all'educazione permanente e ricorrente;

d) al sostegno dei soggetti in difficoltà, quali portatori di handicap, elementi a rischio, elementi extracomunitari;

e) all'inserimento di tutti nella società e nel mondo del lavoro;

f) all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla vita democratica;

g) al recepimento ed alla comprensione di principi fondamentali quali la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza, l'equità e la tolleranza;

h) alla comprensione del rapporto paritario umanità-natura.

6. Il sistema scolastico pubblico integrato fornisce una solida cultura generale e una formazione professionale di base da completare e perfezionare in un tempo successivo, al termine del percorso scolastico.

ART. 3.

(Istituto inferiore).

1. La scuola inferiore ha la durata complessiva di undici anni e si articola in due cicli, rispettivamente, di sette anni, di cui i primi tre non obbligatori, e di quattro anni, articolati secondo quanto disposto dall'allegato A. La scuola inferiore inizia volontariamente a tre anni e obbligatoriamente a sei e si conclude a quattordici anni con un esame di Stato che permette l'accesso alla scuola superiore ovvero ad attività lavorative previ corsi di formazione di almeno due anni. Essa si articola nelle attuali scuole materne, elementari e medie che, accorpate, assumono la denominazione di " istituto inferiore ".

2. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia superato l'esame previsto al termine del quarto anno dei secondo ciclo. Chi non l'abbia superato è prosciolto dall'obbligo se dimostra di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico; in tal caso gli studi compiuti, le capacità e abilità acquisite sono certificati ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

3. In via transitoria, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'adempimento dell'obbligo scolastico può essere soddisfatto nella attuale scuola secondaria superiore, a partire da Ila prima classe.

4. Nella fase transitoria le istituzioni scolastiche possono applicare le disposizioni della presente legge anche al fine di progettare percorsi individualizzati che favoriscano l'adempimento dell'obbligo scolastico.

5. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, attuano gli interventi necessari a garantire il rispetto dell'obbligo scolastico.

 

ART. 4.

(Primo e secondo ciclo dell'istituto inferiore).

1. Il primo ciclo, attraverso il coerente sviluppo del proprio percorso, concorre alla formazione della persona nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Esso favorisce la formazione della personalità degli alunni promuovendone l'alfabetizzazione per l'acquisizione dei linguaggi e dei saperi 'Indispensabili, per lo sviluppo delle capacità critiche e di un atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento, per il riconoscimento e la condivisione dei valori fondanti la convivenza civile basata sulla libertà, sulla uguaglianza, sulla tolleranza, sull'equità, sulla fratellanza universale e sul concetto essenziale dell'equipollenza tra natura e umanità. Esso è basato sul momento evolutivo definito " riflessivo ".

2. Obiettivo del secondo ciclo è lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base e della dimensione relazionale, ed il consolidamento, l'approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze acquisite nonché la crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta coerenti con l'età degli alunni. Esso è basato sul momento evolutivo definito " ricettivo ".

3. Nel corso del primo e del secondo ciclo, al fine di promuovere efficaci azioni di compensazione e potenziamento, sono introdotti momenti di valutazione, l'ultimo dei quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, costituisce esame di Stato.

ART. 5.

(Istituto superiore).

1. La scuola superiore ha la durata di quattro anni e ha la funzione di consolidare e riorganizzare le capacità e le competenze acquisite nella scuola inferiore, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento lavorativo. Ad essa si accede previo superamento dell'esame della scuola inferiore, e si conclude con un esame di Stato. Essa è basata sul momento evolutivo definito "meditativo o creativo ".

2. La scuola superiore è suddivisa in tre aree tipiche, ciascuna di due indirizzi, ed in quattro aree atipiche:

a) la prima arca tipica è quella umanistica, suddivisa negli indirizzi: " classico " ed "antropologico ", la cui articolazione didattica è disciplinata dagli allegati 131 e 132;

b) la seconda area tipica è quella scientifica suddivisa negli indirizzi: " fisicochimico -matematico -informatico " e " naturalistico -ambientale ", la cui articolazione didattica è disciplinata dagli allegati B3 e B4;

c) la terza area tipica è quella tecnica, suddivisa negli indirizzi: " progettuale " ed "amministrativo ", la cui articolazione didattica è disciplinata dagli allegati B5 e B6;

d) la prima area atipica è costituita dall'artistica. Ad essa si accede previo superamento di un esame volontario e selettivo al termine di almeno il primo ciclo della scuola inferiore. La durata è di almeno dieci anni;

e) la seconda area atipica è quella professionale. Ad essa si accede previo superamento dell'esame di Stato al termine del secondo ciclo della scuola inferiore. t divisa in due bienni generale e di specializzazione al termine dei quali si sostiene l'esame di qualifica. Il secondo biennio è di specializzazione per il mondo del lavoro;

f) la terza area atipica è quella musicale. Ad essa si accede previo superamento di un esame volontario e selettivo; lo studio avviene in contemporanea con almeno parte del primo ciclo della scuola inferiore. La durata dei vari settori è quella normale;

g) la quarta area atipica è quella delle scuole speciali che sono originate dalle regioni su delega del Ministero della pubblica istruzione.

3. In ogni area tipica vi è, comunque, un gruppo di materie comuni per ogni indirizzo, secondo quanto previsto dagli allegati da BI a 136.

ART. 6.

(Accesso all'università).

1. Al termine dell'esame di Stato della scuola superiore, è prevista la frequenza obbligatoria, presso gli istituti superiori, di un anno di assestamento, definito " anno zero ", che permette, approfondendo le materie specifiche del proprio curriculum, di accedere a:

a) gli studi universitari;

b) all'assistentato all'insegnamento nella scuola inferiore;

c) all'area speciale per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola inferiore, nella scuola superiore e nell'anno zero;

d) all'area speciale costituita da diplomi universitari della durata di due o tre anni.

2. L'area speciale per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole inferiori e nelle scuole superiori, è costituita da tre anni para -universitari ed in essa avviene l'approfondimento di materie specifiche, e in particolare di psicologia, pedagogia, metodologia, didattica, compresa la didattica speciale, comunicazione, e tirocinio di approfondimento negli istituti inferiori e superiori.

ART. 7.

(Frequentazione dell'università).

l. La durata dei corsi di studi universitari è normalmente di quattro anni, al termine dei quali è previsto un esame di Stato con la discussione di una tesi, il cui superamento consente direttamente:

a) l'esercizio della relativa professione

b) l'insegnamento nell'area speciale di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole inferiori ed alle scuole superiori;

c) l'insegnamento nell'area dei diplomi universitari, ovvero l'assistentato all'insegnamento universitario.

2. Per conseguire l'abilitazione definitiva all'insegnamento universitario, il neolaureato frequenta un corso di. specializzazione di durata annuale in laboratori appositi, al termine del quale è sottoposto ad una specifica valutazione, ed inoltre un ulteriore anno di autospecializzazione costituito da approfondimenti di filosofia, di pedagogia, di metodologia e didattica, anche speciale, di psicologia, comunicazione e teoria dei sistemi.

3. A decorrere dall'anno accademico in coso dalla data di entrata in vigore della presente legge, i professori universitari associati sono collocati nei ruoli degli ordinari e i ricercatori sono collocati nel ruolo degli associati. Gli attuali allievi dei corsi di dottorati di ricerca, al termine dei corsi, sono collocati nei ruoli di associato.

ART. 8.

(Integrazione dei portatori di handicap).

I. Nel sistema di istruzione e formazione si realizza l'integrazione dei portatori di handicap, con l'obiettivo di sviluppare le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e di garantire loro il raggiungimento della massima autonomia possibile, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Disposizioni relative al ciclo superiore).

1. Il ciclo superiore si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che assumono la denominazione di " istituti superiori ".

2. Nel secondo e nel terzo anno è garantita la possibilità di passare da un'area all'altra o da un indirizzo ad un altro mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche deliberate dal consiglio di classe dell'istituto di trasferimento, di intesa con il collegio dei docenti.

3. Una parte delle materie del terzo e quarto anno, fermo restando lo svolgimento negli istituti superiori delle materie fondamentali comuni, può essere realizzata, sulla base di specifica programmazione degli istituti, mediante attività o iniziative formative da realizzare anche presso altri istituti.

4. Nell'ultimo anno, ferme restando le materie fondamentali e di indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze lavorative formative e stage possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.

ART. 10.

(Disposizioni relative a tutti i cicli

scolastici della scuola inferiore e

della scuola superiore).

1. Il periodo degli studi della scuola inferiore e superiore va dal 1° ottobre al 31 maggio dell'anno successivo; gli esami di Stato si svolgono nel mese di giugno per il quadriennio del secondo ciclo della inferiore e nel mese di luglio per i quadrienni delle aree tipiche; per le aree atipiche sono stilati calendari specifici.

2. Ogni anno di corso della scuola inferiore e della scuola superiore di area tipica ad esclusione del quarto del secondo ciclo dell'inferiore e della superiore, è superato con il rilascio di un attestato di frequenza.

3. Tutte le classi contengono al massimo quindici allievi, italiani, comunitari od extracomunitari con conoscenza della lingua italiana, o dieci allievi nel caso di presenza di un alunno portatore di handicap o a rischio, certificato dalla commissione interna scolastica, o presenza di stranieri senza conoscenza della lingua italiana. La durata massima di ogni unità didattica è di quarantacinque minuti. Ogni docente, compreso quello di sostegno, ha un orario settimanale di trenta ore, di cui dieci di docenza, dieci di attività collaterali, quali programmazione, attività sperimentali ed integrative, preparazione di materiale didattico, partecipazione a consigli di classe, collegio docenti, o ad altri organi, e dieci di ricerca, suddivise in non meno di cinque giorni. Ogni assistente ha un orario settimanale di venti ore, di cui dieci di assistenza diretta alla docenza e dieci di tutoraggio, suddivise in non, meno di cinque giorni. Il direttore, il bibliotecario, il segretario e tutto il personale non docente, hanno un orario settimanale di trentasei ore, suddivise in non meno di cinque giorni. In caso di lavoro part-time, per tutto il personale docente, compreso quello di sostegno, l'orario settimanale non può essere inferiore alla metà di quanto stabilito dal presente comma.

4. All'inizio di ogni anno in corso, nel mese di settembre, si svolge obbligatoriamente nelle scuole superiori di area tipica, e facoltativamente per quella di area atipica, un modulo di formazione di centoquarantaquattro ore (trentasei settimanali), per fornire agli allievi una gamma di tecniche che consentono di gestire una serie di situazioni relazionali e strutturali in modo funzionale e sistematico, quali tecniche di lavoro di gruppo, project studying, psicologia della comunicazione, che prevedano, altresì, un intervento più approfondito relativo ai modelli cognitivi applicabili ad ogni situazione che richieda decisione e scelta in un'ottica di cambiamento attraverso elementi di teoria dei modelli e strutture, ed elementi di problem solving, ed un consolidamento teorico-base data la complessità del fenomeno " educazione " consistente in elementi di metodologia e didattica ed elementi di teoria dell'apprendimento. Al termine di ogni anno di corso, nel mese di giugno, si svolge obbligatoriamente nelle scuole superiori di area tipica e facoltativamente per quelle di aree atipiche, un modulo di formazione di centoquarantaquattro ore (trentasei settimanali) per trattare l'applicazione della didattica breve, come metodo ottimale atto a dominare processi culturali che evolvono con grande rapidità ed in cui la variabile tempo risulta determinante attraverso applicazioni di metodologia e didattica breve, laboratorio su argomenti tecnici e scientifici, ovvero umanistici, tecniche di public speaking.

5. I consigli di istituto, che assumono anche le competenze dei consigli di amministrazione delle società per azioni, assumono il corpo docente, il segretario o i vari segretari ed i bibliotecari, responsabili anche per l'area della multimedialità dotati delle' caratteristiche di cui al comma 7. I contratti, quinquennali, possono essere rinnovati. I trasferimenti avvengono solo previa assunzione dal nuovo istituto.

6. La carica di direttore dell'istituto corrispondente all'attuale preside, o direttore di circolo è biennale ed elettiva tra tutto il corpo docente interessato dotato delle caratteristiche di cui al comma 7. Ogni singolo istituto è libero anche nelle scelte del personale non docente.

7. I titoli di studio del personale sono i seguenti:

a) personale docente per la scuola inferiore e superiore: triennio di area speciale per l'abilitazione all'insegnamento. In caso di presenza di alunni portatori di handicap, o a rischio è necessaria la presenza di docenti di sostegno, muniti di specifico titolo, acquisito in apposito triennio di area speciale per l'abilitazione all'insegnamento;

b) assistente per la scuola inferiore e superiore: superamento dell'anno zero;

c) direttore: triennio di area speciale per l'abilitazione all'insegnamento più formazione in management aziendale;

d) segretario: anno zero più formazione in management aziendale;

e) bibliotecario: triennio di area speciale per l'abilitazione all'insegnamento più formazione specifica.

8. A decorre re dall'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i docenti inseriti negli elenchi dei provveditorati agli studi, o impegnati nelle scuole private riconosciute e parificate, sono inseriti nei ruoli ordinari. Per docenti in servizio con contratto a tempo determinato, l'inserimento nei ruoli ordinari avviene previa frequenza di un corso abilitante speciale di durata semestrale, da attivarsi con l'inizio dell'anno scolastico. A decorrere dall'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli istituti e le scuole private già esistenti, attive e non attive, sono parificati qualora ottemperino ai requisiti in materia di sicurezza e di didattica previsti dal presente comma. Per quanto attiene alla sicurezza è necessaria una dichiarazione giurata di un tecnico abilitato; per quanto riguarda la didattica è necessaria una dichiarazione rilasciata da un'apposita commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione, attraverso l'ufficio regionale di cui al comma 12. Il Ministro della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento attuativo del presente comma, relativo al riconoscimento dei criteri in materia di sicurezza e di didattica.

9. Ogni singolo istituto è dotato di autonomia finanziaria ed è esente da imposta sul reddito. Il 50 per cento delle spese è coperto dal contributo del Ministero della pubblica istruzione: il rimanente 50 per cento è coperto dalle quote di iscrizione e da elargizioni private o di enti locali territoriali. Le elargizioni compiute da privati sono deducibili dall'imponibile ai fini dell'applicazione della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche.

10. Analoghe disposizioni sono adottate per gli istituti universitari o para-universitari, mediante apposito decreto.

11. Per gli allievi le cui famiglie dichiarano un reddito netto non superiore a lire 40 milioni annui, la quota di iscrizione è coperta per il 50 per cento dal Ministero della pubblica istruzione. Per le famiglie che dichiarano un reddito netto tra 40 e 60 milioni di lire annui, il contributo del Ministero della pubblica istruzione è ridotto in misura proporzionale. Gli importi di cui al presente comma sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione secondo le variazioni intervenute nel costo della vita.

12. Ogni regione è dotata di un ufficio di coordinamento degli istituti scolastici, preuniversitari ed universitari, presenti nel territorio, in collegamento con il Ministero o i Ministeri competenti.

13. Ogni istituto può costituire o gestire una casa editrice ed un centro di ricerche.

ART. 11.

(Certificazioni).

1. Le certificazioni rilasciate in seguito al superamento dell'esame di Stato conclusivo della scuola superiore recano l'indicazione degli studi seguiti nonché delle competenze, capacità e abilità acquisite.

2. Analoga certificazione è rilasciata in seguito all'esito favorevole della valutazione, eventuale e volontaria, compiuta al termine di ogni segmento annuale del percorso di istruzione.

ART. 12.

(Crediti formativi).

1. La frequenza positiva di qualsiasi segmento annuale della scuola comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, del passaggio da un'area ad un'altra o da un indirizzo all'altro di studi e del passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale può comportare l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'ingresso nella scuola superiore.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati il valore, in termini di credito, di ciascun segmento dell'istruzione e della formazione e l'istituzione di un libretto formativo personale nel quale sono annotati i percorsi formativi, i crediti, le esperienze culturali e formative acquisite nella scuola e, autonomamente, le capacità e le abilità accertate.

ART. 13.

(Corsi di formazione superiore

non universitaria).

1. Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa da parte delle regioni, anche gli istituti superiori possono partecipare, singolarmente o tra loro consorziati, all'attivazione di un autonomo sistema di formazione superiore non universitaria non in continuità rispetto alla scuola secondaria.

2. Le leggi regionali disciplinano il rilascio e il valore della qualifica conseguibile nel quadro delle normative europee.

3. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i criteri per la determinazione del valore che le università possono attribuire ai corsi di formazione superiore non universitaria quali crediti formativi per gli studi universitari.

ART. 14.

(Formazione degli adulti).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono disciplinati gli interventi di formazione degli adulti, anche nel quadro dell'attuazione degli indirizzi comunitari.

2. Tutte le istituzioni scolastiche, anche sulla base di richieste o di intese con gli enti locali, organizzano, da sole o consorziate tra loro, apposite offerte formative, anche per . il conseguimento della licenza dell'obbligo e del diploma, destinate agli adulti.

3. Gli istituti superiori possono istituire corsi di aggiornamento e di approfondimento per gli abilitati alle professioni per l'esercizio delle quali non è richiesto il diploma di laurea. Tali corsi sono organizzati con modalità compatibili con l'attività lavorativa dei partecipanti.

 

ART. 15.

(Piani di formazione e di riconversione).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini di cui all'articolo 482 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono attivati appositi corsi di formazione dei personale docente finalizzati oltre che alla valorizzazione delle funzioni di organizzazione e di tutoraggio, anche alla riconversione sulle nuove materie di insegnamento.

2. Il personale docente in servizio al momento in cui è data attuazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, alle disposizioni della presente legge relative al riordino dei cicli dell'istruzione, ha diritto al mantenimento della sede fino alla definitiva assegnazione, che si realizza mediante assunzione quinquennale, tenendo conto in via prioritaria dei titoli, dell'anzianità di insegnamento, delle professionalità, degli interessi e delle richieste di ciascuno.

3. La valutazione dei titoli professionali costituisce elemento essenziale nella valutazione del docente. Ogni docente della scuola inferiore e della scuola superiore è tenuto all'autoformazione ed alla ricerca ed alla pubblicazione delle proprie ricerche. La pubblicazione delle ricerche costituisce titolo di valutazione, come la docenza in altri o specifici corsi, per ogni anno, il numero delle lauree o diplomi conseguiti, il numero delle specializzazioni ed ogni altra documentazione atta a validare l'effettivo merito conseguito nella preparazione specifica didattica e di ricerca, anche non a scopo didattico e che comunque lo qualifichi professionalmente sul campo. Non costituiscono titoli professionali di valutazione quelli attinenti -la condizione familiare.

4. Le valutazioni di cui al comma 3 sono attribuite, in via provvisoria, a comitati regionali, istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Terminate le valutazioni, è stilato un unico elenco a carattere nazionale. Analoghi criteri di valutazione sono applicati al personale non docente.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro degli affari esteri, emana specifiche disposizioni per il riconoscimento, agli effetti dell'insegnamento, dei titoli non conseguiti nel territorio italiano.

ART. 16.

(Attuazione progressiva dei nuovi cicli).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è data immediata attuazione agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento un piano per la progressiva attuazione delle disposizioni della presente legge relative alla ristrutturazione dei cicli dell'istruzione, che partendo dall'esigenza di dare graduale attuazione al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, tenga conto in particolare dell'attuale organizzazione scolastica, e dell'esigenza di definire preventivamente gli obiettivi di studio dei singoli anni scolastici; in particolare, nel piano sono contenute le soluzioni transitorie per gli alunni già iscritti alla scuola inferiore e per gli alunni residenti in località nelle quali non è ancora generalizzata la scuola dell'infanzia, la distribuzione temporale degli interventi, la formazione del personale docente e dirigente, le iniziative per l'eventuale ricollocazione del personale anche con riguardo all'individuazione dei requisiti necessari per l'insegnamento nelle -diverse fasi della nuova scuola. La completa attuazione della presente legge, con l'emanazione delle relative disposizioni, deve comunque avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. L'effettiva attuazione del piano è verificata dal Parlamento al termine di ogni anno successivo alla sua presentazione, sulla base di una apposita relazione.

4. All'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, ovvero mediante regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 17.

(Nuova denominazione).

1. I Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono riuniti in un unico " Ministero della cultura ".

2. Il presente articolo entra in vigore tre anni dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

I. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 1998, 1999 e 2000, con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. A decorrere dall'anno 2001 si provvede, annualmente, con apposito stanziamento, il cui ammontare è determinato con la legge finanziaria in relazione allo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge ai sensi del comma 2 dell'articolo 16.

 

 

Allegato A

(Articolo 3, comma 1)

SCUOLA INFERIORE

 

ORARIO SETTIMANALE PER ANNO DI CORSO

 

1' CICLO

2' CICLO

ANNO DI CORSO

MATERIA

 

                         

Educazione fisica nuoto danza

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Educazione artistica e musicale

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Igiene ed educazione sessuale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Elementi di religione

1

1

1

1

       

Storia delle religioni

1

1

1

1

Elementi di matematica

3

3

3

3

   

Analisi logica

 

3

3

2

 

Matematica

 

3

3

3

2

Logica ed informatica

1

1

Lingua italiana

3

3

3

3

3

3

3

   

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

3

1° lingua straniera

   

3

3

3

3

3

         

1° lingua e letteratura straniera

2

2

2

2

2° lingua straniera

3

3

3

3

   

2° lingua e letteratura straniera

2

2

2

2

Elementi di lingua latina e greca

2

2

2

2

Educazione civica ed elementi di storia

1

3

3

3

3

   

Storia universale

2

2

2

2

Elementi di storia della filosofia

 

2

Elementi di geografia

2

2

2

2

   

Geografia e geografia economica

2

2

2

2

Elementi di economia politica

 

1

Educazione tecnica

2

2

2

2

Elementi di scienze naturali fisiche e chimiche

1

1

1

1

   

Scienze naturali fisiche e chimiche

3

3

3

3

TOTALE ORE SETTIMANALI

10

10

14

26

26

26

26

32

32

32

32

 

 

Allegato B.1

(Articolo 5, comma 2)

SCUOLA SUPERIORE

AREA UMANISTICA - INDIRIZZO CLASSICO

ORE SETTIMANALI PER ANNI DI CORSO

ANNO DI CORSO

         

MATERIA

*Educazione fisica nuoto e danza

4

4

4

4

* Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

* 1° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* 2° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* Storia delle religioni

2

     

* Informatica

3

     

* Geografia ed etnologia

2

     

* Economia politica

3

     

* Analisi critica della storia antica

2

     

Analisi critica della storia medioevale moderna e contemporanea

 

3

3

3

Elementi generali di arte

2

     

Estetica e storia dell'arte

 

3

3

3

Filosofia e pedagogia

 

4

4

4

Diritto e filosofia pratica

 

2

2

2

Elementi di lingua latina e greca

3

     

Lingua e letteratura latina

 

3

3

3

Lingua e letteratura greca

 

3

3

3

Scienze naturali fisiche e chimiche

1

1

1

1

Scienze naturali, biologiche, geologiche e ecologia

1

1

1

1

Scienze e tecniche

1

1

1

1

Matematica superiore

1

1

1

1

Musica e storia degli strumenti

1

2

2

2

         

TOTALE ORE SETTIMANALI

36

36

36

36

* Materie comuni.

 

Allegato B.2

(Articolo 5, comma 2)

SCUOLA SUPERIORE

AREA UMANISTICA - INDIRIZZO ANTROPOLOGICO

 

 

ORE SETTIMANALI PER ANNI DI CORSO

ANNO DI CORSO

MATERIA

         

*Educazione fisica nuoto e danza

4

4

4

4

* Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

*1° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* 2° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* Storia delle religioni

2

     

* Informatica

3

     

* Geografia ed etnologia

2

     

* Economia politica

3

     

* Analisi critica della storia antica

2

     

Analisi critica della storia medioevale moderna e contemporanea

 

3

3

3

Elementi generali dell'arte

2

     

Disegno e storia dell'arte

 

4

4

4

Filosofia e pedagogia

 

4

4

4

Psicologia metodologia e didattica

 

3

3

3

Sociologia

 

2

2

4

Elementi di lingua latina e greca

2

     

Scienze naturali fisiche e chimiche

1

1

1

1

Scienze naturali, biologiche, geologiche e ecologia

1

1

1

1

Scienze e tecniche

1

1

1

1

Matematica superiore

1

1

   

Probabilità e statistica

1

1

2

 

Musica e storia degli strumenti

1

3

3

3

TOTALE ORE SETTIMANALI

36

36

36

36

* Materie comuni.

Allegato B.3

(Articolo 5, comma 2)

SCUOLA SUPERIORE

AREA SCIENTIFICA - INDIRIZZO FISICO-CHIMICO-MATEMATICO-INFORMATICO

 

ORE SETTIMANALI PER ANNI DI CORSO

ANNO DI CORSO

MATERIA

         

*Educazione fisica nuoto e danza

4

4

4

4

* Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

*1° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* 2° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* Storia delle religioni

2

     

* Informatica

3

     

* Geografia ed etnologia

2

     

* Economia politica

3

     

* Analisi critica della storia antica

2

     

Analisi critica della storia e Storia della filosofia

 

4

4

4

Elementi generali di arte

2

1

1

1

Scienze naturali fisiche e chimiche

3

     

Scienze naturali, biologiche, geologiche e ecologia

 

4

4

4

Matematica superiore

4

4

4

 

Fisica superiore

 

4

4

4

Chimica

 

5

5

 

Chimica - Fisica

     

8

Elettronica

1

2

2

3

TOTALE ORE SETTIMANALI

36

36

36

36

* Materie comuni.

 

Allegalo B.4

(Articolo 5, comma 2)

SCUOLA SUPERIORE

AREA SCIENTIFICA - INDIRIZZO NATURALISTICO-AMBIENTALE

 

ORE SETTIMANALI PER ANNI DI CORSO

ANNO DI CORSO

MATERIA

         

*Educazione fisica nuoto e danza

4

4

4

4

* Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

*1° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* 2° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* Storia delle religioni

2

     

* Informatica

3

     

* Geografia ed etnologia

2

     

* Economia politica

3

     

* Analisi critica della storia antica

2

     

Analisi critica della storia e Storia della filosofia

 

4

4

4

Elementi generali di arte

2

1

1

1

Scienze naturali fisiche e chimiche

3

     

Scienze naturali, biologiche, geologiche e ecologia

 

9

11

13

Matematica superiore

2

2

2

 

Fisica superiore

 

4

2

 

Chimica organica

 

4

4

 

Chimica - Fisica e biochimica

     

6

Elettronica

3

     

TOTALE ORE SETTIMANALI

36

36

36

36

* Materie comuni.

 

Allegato B.5

(Articolo 5, comma 2)

SCUOLA SUPERIORE

AREA TECNICA - INDIRIZZO PROGETTUALE

 

ORE SETTIMANALI PER ANNI DI CORSO

ANNO DI CORSO

MATERIA

         

*Educazione fisica nuoto e danza

4

4

4

4

* Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

*1° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* 2° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* Storia delle religioni

2

     

* Informatica

3

     

* Geografia ed etnologia

2

     

* Economia politica

3

     

* Analisi critica della storia antica

2

     

Analisi critica della storia e Storia della filosofia

 

4

4

4

Elementi generali di arte

2

1

1

1

Scienze naturali fisiche e chimiche

3

     

Scienze naturali, biologiche, geologiche e ecologia

 

2

2

2

Matematica superiore

2

3

2

 

Fisica e Fisica superiore

1

1

2

 

Chimica e Chimica-fisica

1

2

1

 

Disegno automatico

1

3

3

3

Materie specifiche per specializzazione

 

8

9

14

TOTALE ORE SETTIMANALI

36

36

36

36

* Materie comuni.

Allegato B.6

(Articolo 5, comma 2)

 

SCUOLA SUPERIORE

AREA TECNICA - INDIRIZZO AMMINISTRATIVO

 

ORE SETTIMANALI PER ANNI DI CORSO

ANNO DI CORSO

MATERIA

         

*Educazione fisica nuoto e danza

4

4

4

4

* Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

*1° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* 2° lingua e letteratura straniera

3

2

2

2

* Storia delle religioni

2

     

* Informatica

3

     

* Geografia ed etnologia

2

     

* Economia politica

3

     

* Analisi critica della storia antica

2

     

Analisi critica della storia e Storia della filosofia

 

4

4

4

Elementi generali di arte

2

1

1

1

Scienze naturali fisiche e chimiche

3

     

Scienze naturali, biologiche, geologiche e ecologia

 

2

2

2

Matematica superiore

2

     

Matematica attuariale

1

     

Fisica e tecnologie produttive

 

3

3

 

Chimica e tecnologie produttive

2

2

   

Materie specifiche per specializzazione

 

12

14

17

TOTALE ORE SETTIMANALI

36

36

36

36

* Materie comuni.