Testo unificato della
commissione LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELLISTRUZIONE Art. 1 |
Testo approvato dalla Camera LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELLISTRUZIONE Art.1 (Sistema educativo di istruzione e formazione) 1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi delletà evolutiva, delle differenze e dellidentità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti delluomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali adeguate allinserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali. |
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dellinfanzia, nella scuola di base e nella scuola secondaria. |
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dellinfanzia, nel ciclo primario che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume da denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n.196, e dalla legge 17 maggio 1999, n.144. |
3. Lobbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età. |
3. Lobbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età. |
4. Lobbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui allarticolo 68 della legge n. 17 maggio 1999 n. 144. | 4. Lobbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui allarticolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144. |
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza lintegrazione delle persone in situazione di handicap a norma delle legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni. | 5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza lintegrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni. |
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle DAosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano lattuazione dellelevamento dellobbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche. | |
Art. 2 (Scuola dellinfanzia) 1. La scuola dellinfanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative. |
Art.2 (Scuola dellinfanzia) 1. La scuola dellinfanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dellorientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine. |
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dellofferta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dellinfanzia. | 2. La Repubblica assicura la generalizzazione dellofferta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dellinfanzia. |
3. La scuola dellinfanzia realizza i necessari collegamenti da un lato con la famiglia e il complesso dei servizi allinfanzia, dallaltro con la scuola di base. | 3. La scuola dellinfanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi allinfanzia, dallaltro con la scuola di base. |
Art. 3 (Disposizioni relative alla scuola di base) 1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dellinfanzia e dallaltro al ciclo dellistruzione secondaria. |
Art.3 (Scuola di base) 1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dellinfanzia e dallaltro alla scuola secondaria. |
2. La scuola di base persegue i seguenti obiettivi: acquisizione e sviluppo delle abilità di base, con particolare riferimento ai campi linguistico, logico, matematico, artistico; apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la dimensione relazionale degli alunni e ad offrire agli stessi le coordinate spaziali e temporali delle comunità di riferimento nonché la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile; crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta, coerenti con letà degli alunni; progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline; consolidamento dei saperi di base; attività sistematiche di orientamento che prevedano una varietà di proposte selettive e coordinate di approfondimento di temi , anche collegati con gli aspetti culturali e scientifici della realtà contemporanea, per consentire una scelta fondata sulla pari dignità delle opzioni culturali del ciclo secondario. Le articolazioni interne del ciclo primario sono definite a norma del regolamento sullautonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche adottato in attuazione dellarticolo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59. | 2. La
scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del
curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti
disciplinari alle singole discipline, persegue le
seguenti finalità: a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base; b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi; c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile; e) consolidamento dei saperi di base anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive. |
3. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dellarea e dellindirizzo. | 3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 |
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dellarea e dellindirizzo. | |
Art. 4 (Disposizioni relative al ciclo secondario) 1. Il ciclo dellistruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate allaccesso allistruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero allinserimento lavorativo. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, tendenzialmente in numero inferiore agli attuali. |
Art.4 (Scuola secondaria) 1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competeze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate allaccesso allistruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero allinserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
2. Il ciclo dellistruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei". | 2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei. |
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dellindirizzo e lobbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo allaltro anche di indirizzo diverso, mediante lattivazione di apposite iniziative didattiche deliberate dal consiglio di classe finalizzate allacquisizione di una preparazione adeguata al nuovo indirizzo. | 3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dellindirizzo e lobbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo allaltro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante lattivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate allacquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. |
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dellofferta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. | 4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dellofferta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati alle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
5. A conclusione del periodo dellobbligo scolastico di cui al comma 3 dellarticolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. | 5. A conclusione del periodo dellobbligo scolastico di cui al comma 3 dellarticolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. |
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. | 6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o allestero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dellistruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con lUniversità. |
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare, comporta lacquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da unarea o da un indirizzo di studi allaltro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta lacquisizione di crediti che possono essere fatti valere per lingresso nellistruzione. | 7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria annuale o modulare, comporta lacquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da unarea o da un indirizzo di studi allaltro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta lacquisizione di crediti che possono essere fatti valere per laccesso al sistema dellistruzione. |
8.
Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono
lesame si Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997
n. 425, che assume la denominazione dellarea o
indirizzo. |
8. Al
termine della secondaria, gli studenti
sostengono lesame di Stato di cui alla legge 10
dicembre 1997, n.425, che assume la denominazione
dellarea e dellindirizzo. |
9. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma dellarticolo 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144.
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Art.5 (Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua) 1. Listruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dellarticolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144
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Art. 5 (Attuazione progressiva dei nuovi cicli) 1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
della pubblica istruzione presenta al Parlamento, per
lacquisizione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, un piano quinquennale di
progressiva attuazione della riforma. Esso comprende, tra
laltro, un progetto generale di riqualificazione
del personale docente, finalizzato anche alla
valorizzazione delle specifiche professionalità
maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i
criteri generali per la formazione degli organici di
istituto con modalità tali da consentire
lattuazione dei piani di offerta formativa da parte
delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali
per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di
base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per
la valorizzazione dello studio delle lingue e per
limpiego delle tecnologie didattiche; un piano per
ladeguamento delle infrastrutture.
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Art.6 (Attuazione progressiva dei nuovi cicli) 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo
presenta al Parlamento un programma quinquennale di
progressiva attuazione della riforma. Le Camere
adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione,
una deliberazione che contiene indirizzi specificamente
riferiti alle singole parti del programma. Il programma
è corredato da una relazione che ne dimostra la
fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati
rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli
eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali
riduzioni di spesa ai fini dellapplicazione delle
disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende,
tra laltro, un progetto generale di
riqualificazione del personale docente, finalizzato anche
alla valorizzazione delle specifiche professionalità
maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i
criteri generali per la formazione degli organici di
istituto con modalità tali da consentire l'attuazione
dei piani di offerta formativa da parte delle singole
istituzioni scolastiche; i criteri generali per la
riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e
della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la
valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego
delle tecnologie didattiche; un piano per
ladeguamento delle infrastrutture.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano lorganizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste degli interessi dei titoli e delle professionalità di ciascuno. 8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dallarticolo 3, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n.341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1. |