Atti Parlamentari Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5098

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI NAPOLI, MALGIERI, BUTTI, LANDOLFI, BENEDETTI VALENTINI

Disposizione per l'elevamento dell'obbligo di istruzione

Presentata il 13 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! - In Congo, Sud Africa, Gabon, Venezuela, Bahamas, Guyana, Giordania, Kirghistan, Corea del nord, Australia e Usa i ragazzi sono tenuti ad istruirsi obbligatoriamente per dieci anni. Il limite sale a Gi anni nel Suriname, in Azerbaidjan, Moldova, Israele, Kazakhistan, Malesia, Sri Lanka, Olanda, Gran Bretagna, Nuova Zelanda. Si attesta a e isole Barbados, nell'emirato del Baharein, e, per l'Europa, in Germania e Belgio. In Europa, in fatto di durata dell'istruzione obbligatoria, l'Italia è al livello soltanto della Albania e della Macedonia. Tutti gli altri Paesi, compresa la Grecia che non è entrata nell'Unione europea hanno almeno l'obbligo di istruttoria a nove anni.

Appare pertanto inderogabile che anche nel nostro Paese si giunga al varo della legge per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione da otto a dieci anni a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000.

Tale riforma non è più rinviabile, pena l'approfondirsi del distacco del nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei, nonché l'accentuarsi sempre più preoccupante della separazione tra scuola e società.

La proposta di legge che presentiamo fa propria questa urgenza, proponendo l'elevazione dell'obbligo di istruzione con le modalità del relativo assolvimento e la pari dignità tra tutte le tipologie di preparazione conseguite.

Non possiamo vedere nell'elevazione dell'obbligo l'occasione per una riforma su basi livellatrici dell'intera scuola media superiore, o almeno dei suoi primi due anni. L'elevazione di altri due anni della scuola dell'obbligo non può e non deve costituire il pretesto per l'individuazione di un nuovo biennio a carattere marcatamente unitario, giacché equivarrebbe solo a procrastinare la dequalificazione dei licenziati della attuale scuola media e metterebbe il sedicenne "scolarizzato" del futuro nella condizione di disporre di una formazione generale o, a seconda dei casi, generica, che lo renderebbe atto solo a proseguire gli studi o ad accettare un lavoro dequalificato.

Il prolungamento della scuola dell'obbligo dovrà, invece, favorire una più armonica formazione della personalità dell'alunno, per permettere a tutti l'acquisizione di una solida cultura di base e consentire a ciascuno il migliore sviluppo delle innate capacità e abilità.

La presente proposta di legge prevede, pertanto, un biennio diversificato: i normali bienni propedeutici agli studi della scuola media superiore ed un biennio " scuola superiore del lavoro " che consente ai giovani scelte responsabili e consapevoli oltreché congeniali alle proprie attitudini e capacità per l'inserimento nel mondo lavorativo.

La scuola superiore del lavoro dovrà rappresentare una struttura integrati va tra lo studio e le esperienze di apprendistato lavorativo, e questo in una fase storica in cui il problema della disoccupazione giovanile ha assunto dimensioni ed aspetti drammatici. La flessibilità degli orari e dei programmi consentirà di ancorare questo tipo di scuola al territorio e alle sue tradizioni professionali e artigianali, privilegiando sia la ripresa di alcune attività che rappresentano il patrimonio più genuino di civiltà della provincia italiana, sia lo sviluppo delle nuove professionalità.

Oggi il mercato del lavoro richiede figure professionali specifiche e personale in grado di gestire contemporaneamente più risorse. La formazione professionale è diventata un mezzo importantissimo per avvicinarsi più rapidamente al mondo del lavoro e delle grandi aziende.

La presente proposta di legge, pensata nella logica dell'interesse generale, ci sembra insieme una risposta ai problemi dei giovani e della società nel suo complesso, della produttività, del mercato nazionale ed europeo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

ART. 1

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'istruzione obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è gratuita.

2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola secondaria superiore o dei due anni di scuola superiore del lavoro o di corsi biennali di formazione.

3. A comunque prosciolto dall'obbligo di cui al comma 2 chi dimostra di avere assolto agli obblighi di istruzione scolastica per almeno dieci anni o ha comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato

5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 3 è rilasciata una apposita attestazione.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine i corsi della scuola secondaria di primo grado possono assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo di istruzione anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da realizzare presso le strutture di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.

CAPO II.

SCUOLA SUPERIORE DEL LAVORO

ART. 2.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

ART. 3.

1. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo di istruzione e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della nazione.

ART. 4.

1. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della scuola media.

ART. 5.

1. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

ART. 6.

1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

b) due lingue straniere;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltà contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico;

f) elementi di geografia e di economia;

g) nozioni di scienze della comunicazione;

h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

i) attività ginnico-sportiva;

l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro

2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

ART. 7.

1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni devono svolgere un periodo di apprendistato da effettuare a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali devono garantire comunque la utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale sono riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche sia del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

4. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a totale carico dello Stato.

ART. 8.

1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

2. Per quanto riguarda le discipline teoriche l'orario di insegnamento è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, e da un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

3. A seconda delle esigenze del corso l'orario di insegnamento può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.

4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

5. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

ART. 9.

1. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

ART. 10.

1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico - psico -pedagogico con funzioni di consulenza.

2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

ART. 11.

1. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

ART. 12.

1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

ART. 13.

1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

2. A coloro che superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa l'iscrizione alle università o ad istituti universitari.

3. A coloro che non superano la prova di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

ART. 14.

(Norme finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1998, in lire 67.591 milioni per l'anno 1999 e in lire 281.158 milioni a decorrere dall'anno 2000,'si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della pubblica istruzione per lire 5.000 milioni e lire 105.158 milioni, rispettivamente per gli anni 1998 e 2000, ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 67.591 milioni per l'anno 1999 e lire 176.000 milioni per l'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.