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Pdl 3952/A Riordino dei cicli scolastici
(Testo approvato il 22 settembre
1999 dall' assemblea della Camera dei Deputati
e trasmesso al Senato)
Art. 1
Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato
alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità
di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori,
in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e
le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e
le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà
territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola
dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di
scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la
denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di
formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge
24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n.144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al
quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento
del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni
di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione
Valle d'Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano
l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche
mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma
restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.
Art. 2
Scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla
educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei
bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni,
promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività,
apprendimento e operando per assicurare una effettiva
eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione
integrale dei bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta
formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le
bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di
frequentare la scuola dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti da un
lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la
scuola di base.
Art. 3
Scuola di base
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è
caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in
rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un
lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del
curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari
alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di
base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento
nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali
atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni
culturali successive.
3.Le articolazioni interne dalla scuola di base sono definite a
norma del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999 n.275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal
quale deve emergere anche una indicazione orientativa non
vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
Art. 4
Scuola secondaria
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola
nelle aree : aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e
tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di
consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le
competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e
incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di
arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti,
sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di
offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso
all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero
all'inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e
riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di
istruzione secondaria di secondo grado che assumono la
denominazione di "licei".
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo
curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo
all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione
di apposite iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di
una preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e
previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative
formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse
realtà sociali, culturali, produttive e professionali.
Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti
e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni,
sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica
istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al
comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante
il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono
essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di
inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei
servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti
con il sistema dell' istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) e con l'università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola
secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un
credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della
ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da
un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla
formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva
di segmenti della formazione professionale comporta
l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per
l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono
l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che
assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
Art. 5
Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione
degli adulti e formazione continua
1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a
norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n.196.
Art.6
Attuazione progressiva dei nuovi cicli
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo presenta al Parlamento un programma
quinquennale di progressiva attuazione della riforma.
Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi
specificamente riferiti alle singole parti del programma.
Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la
fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli
obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri
finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di
riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla
valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché
alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la
formazione degli organici di istituto con modalità tali da
consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle
singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la
riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola
secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio
delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano
per l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di
attuazione della presente legge. L'operatività di tale piano, ove
questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello
specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei
mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.
3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto
della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel
programma di cui al comma 1 anche ai fini dell'istituzione di
periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in
servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di
cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva
attuazione del programma stesso.
5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal
Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della
sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione
presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base
delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da
adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988 n. 400 in conformità agli indirizzi definiti dalle
Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito
delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati
dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati.
Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate
e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo
ordinamento.
Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,
concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le
modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297.
7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore
delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione
dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede
fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo
conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e
delle professionalità di ciascuno.
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento
degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in
deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n.341, con regolamento del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli
indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di
cui al comma 1.
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