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INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE

Decreto Ministero LL.PP.11/03/1988
_________________________

 NORMATIVA E LINEE GUIDA PER LE
RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE


Prospezioni Geognostiche

______________
 

Il vigente D.M.11/03/1988 detta le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Con successiva Circolare del Min.LL.PP.24/9/1988 n.30483 sono state emanate le istruzioni riguardanti le indagini di cui al D.M. 11/03/1988.
Le norme si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare sul territorio della Repubblica, così come disposto dall'art.1 della Legge 02/02/1974 n.64, ivi comprese le zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art.3, titolo II della citata Legge, nonché alle opere speciali di cui al punto D dell'art. 1 della stessa Legge (ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature).

All'art. A.2. del D.M. 11/03/88 si legge che "le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi indagini e prove".
I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una relazione geotecnica, parte integrante degli atti progettuali.
In caso di manufatti di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera terreno che ricadano in zone già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione: tali notizie e dati dovranno essere però desunti da indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti, specificando le fonti attraverso le quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisicomeccanica del sottosuolo (punto C.3. del D.M. 11/03/88).
Si ricorda in questa sede che le indagini di norma si articolano in tre fasi distinte:

- nella fase preliminare della progettazione il Progettista potrà far riferimento a informazioni di carattere geologico generale ed a dati geotecnici deducibili dalla letteratura;
- per il progetto di massima dovranno essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per valutare la stabilità di insieme della zona, prima e a seguito della costruzione dell'opera in progetto e per individuare i problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle soluzioni progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi anche per confrontare le soluzioni possibili;
-
per il progetto esecutivo le indagini devono essere dirette ad approfondire la caratterizzazione geotecnica qualitativa e quantitativa del sottosuolo per consentire la scelta della soluzione progettuale, di eseguire i calcoli di verifica e definire i procedimenti costruttivi.

Si fa notare che nella Legge 216 del 2/6/95 (legge Merloni bis interessante opere pubbliche o private con finanziamento pubblico superiore al 40%),nella quale si prevedono tre fasi di progetto ("preliminare", "definitivo" ed "esecutivo") la redazione del progetto preliminare assume un ruolo ed un'importanza maggiore di quanto non traspaia dal D.M. 11/03/88: la pubblica amministrazione, con gli eventuali supporti professionali esterni, ha infatti l'obbligo di effettuare indagini preliminari atte ad accertare la fattibilità tecnica, amministrativa ed economica degli interventi previsti.

Tranne il caso di richiesta di pareri preventivi, che non danno luogo a rilascio di concessione, si fa presente che in commissione edilizia arrivano sempre progetti definitivi e come tali devono essere corredati della documentazione geologica e geotecnica completa prevista dalla normativa. In merito ai contenuti della relazione geotecnica, questa dovrà affrontare tutte le problematiche che possono manifestarsi sia nelle fasi transitorie di costruzione (scavi di fondazioni o interrati sotto falda, drenaggi, stabilità dei fronti di scavo etc.), sia nella fase definitiva per l'insieme manufatto terreno (stabilità della fondazione, cedimenti etc.).

In sintesi la
relazione geotecnica avrà i seguenti contenuti ed elaborati grafici:

Necessari/ obbligatori:

  • Carta d'inquadramento geologico e geomorfologico

  • Planimetria con ubicazione delle indagini, a scala del progetto

  • Profili litologici e stratigrafici con correlazioni tra i diversi punti sondati e localizzazione delle falde idriche

  • Documentazione delle prove in sito e delle analisi di laboratorio

  • Caratterizzazione litologico-geotecnica del terreno fondazionale ed acquisizione dei parametri necessari per la scelta ed il dimensionamento delle fondazioni e per la previsione dei cedimenti.

  • Valutazione della permeabilità dei terreni, localizzazione della/e falda/e idrica/che, escursione del livello piezometrico rispetto al piano campagna e alla tipologia dell'intervento

  • Valutazione del coefficiente di fondazione nelle zone sismiche Eventuali (in stretta collaborazione e previo scambio di informazioni con il Progettista):

  • Metodologie di scavo delle fondazioni, stabilità dei fronti di scavo

  • sistemi di drenaggio e relativo dimensionamento, valutazione dei cedimenti indotti, verifica al sifonamento, verifica del sollevamento e rottura del fondo in caso di scavi profondi

  • sistemi di impermeabilizzazione, protezione, aerazione, controllo dell'umidita per azione della risalita capillare

  •  tecniche di bonifica dei terreni, consolidamenti, miglioramenti

  • capacità portante ultima e tensione ammissibile del terreno di fondazione in ordine al tipo di fondazione più idoneo da adottare

  • entità e decorso nel tempo dei cedimenti prevedibili per azione del consolidamento sotto carico del terreno di fondazione

  • valutazione del coefficiente di sottofondo Kr per il dimensionamento delle opere di fondazione su terreno elastico alla Winkler

  • valutazione della portata di fondazioni profonde (palo singolo e palificate)

  • valutazione dei cedimenti di esercizio del palo singolo e delle palificate spinta delle terre (diagramma delle spinte) su opere di sostegno (muri, diaframmi, paratie)

  • valutazione dei moduli elastici del terreno e della roccia (coefficiente di Poisson, modulo di Young, modulo di taglio etc.) in caso di fondazioni di macchine vibranti attraverso prove dirette e di laboratorio o di prospezioni geofisiche e quant'altro necessario per fornire al Progettista un adeguato supporto, sempre che questo venga fornito con assoluta cognizione di causa.

La relazione geologica è invece prescritta per tutte le opere pubbliche e private da realizzare in:

·
  aree dichiarate sismiche ( Legge  02/02/1974 n. 64)
·
aree soggette a vincoli particolari (vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923), vincolo paesaggistico ex (L. 1497/39), con estensione L. 431/85 Galasso, L.R. 52/82 ed      altre) ed in ogni caso per le seguenti opere (sezioni E, F, G, H 1, L, M e 0 del D.M. 11/03/88):
- Sezione E:
manufatti di materiali sciolti (strade, rilevati, argini, terra armata o rinforzata);
- Sezione F:
gallerie e manufatti sotterranei (ivi compresi cantine e parcheggi sotterranei);
- Sezione G:
qualsiasi intervento che comporti la valutazione della stabilità del pendio e/ fronte di scavo;
- Sezione H: fattibilità geotecnica di opere su grandi aree (nuovi insediamenti urbani civili o industriali; ristrutturazione di insediamenti già esistenti; reti idriche  e fognarie, reti di sottoservizi di qualsiasi tipo; strade, ferrovie ed idrovie; opere marittime e difese costiere; aeroporti; bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d'acqua; sistemi di impianti per l'estrazione di liquidi o di gas dal sottosuolo; bonifiche e sistemazione del territorio; attività estrattive di materiali da costruzione)
;
- Sezione L discariche e colmate
;
- Sezione L: emungimenti da falde idriche
;
- Sezione M: consolidamento dei terreni
;
- Sezione 0: ancoraggi

In applicazione della L. 64/74 e della sezione H del D.M. 11/03/88 la Regione Toscana ha inoltre promulgato la L.R. n.21/84 e la Deliberazione n. 94/85 che prevedono indagini geologico-tecniche specifiche di supporto alla pianificazione urbanistica.
Nel campo idrologico idraulico l'intervento del geologo è inoltre richiesto nella valutazione del rischio idraulico del territorio ex D.C.R.T. n. 230/94.
La caratterizzazione morfologica, geologica ed idrogeologica del terreno è infine prevista per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quelli esistenti, così come detta il D.M. 10 Settembre 1990 n. 285 ("Approvazione del regolamento di polizia mortuaria") al Capo X, artt. 54 e segg..

 

I contenuti della relazione geologica, che costituiscono gli elementi indispensabili per la valutazione della compatibilità tra l'opera ed il contesto geologico-ambientale dovranno essere i seguenti:


 1) Esame ed inquadramento dell'intervento nel contesto dello Strumento Urbanistico vigente (pericolosità e fattibilità già definite).
 2) Caratteri della successione litostratigrafica del sito per un ambito areale geologicamente significativo e per una profondità comunque non inferiore all'ambito rientrante nel concetto di "volume significativo" (profondità del terreno entro il quale si esercita l'influenza dell'intervento).
3) Definizione della distribuzione areale dei litotipi, il loro stato di alterazione, fessurazione e degradabilità nonché un primo giudizio qualitativo sulle loro caratteristiche geomeccaniche.
4) Caratteri tettonici generali e geostrutturali di dettaglio ai fini del comportamento fisico meccanico e dell'equilibrio statico nel caso di ammassi rocciosi, con particolare attenzione sia alle condizioni a "breve termine" durante la fase di costruzione dell'opera, sia a "lungo termine", a costruzione ultimata.
5) Lineamenti geomorfologici della zona e analisi dei processi morfogenetici con specifico riferimento ai dissesti in atto o potenziali ed alla loro tendenza evolutiva tenendo anche conto delle reali incidenze dell'intervento esaminando le condizioni di stabilità pre e post intervento.
6) Le condizioni idrogeologiche del sito, con particolare riguardo a:
a - schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea;
b - valutazione dei livelli piezometrici e della loro escursione stagionale
7) Le possibilità di inquinamento delle acque di deflusso e dei corpi idrici con riferimento a quanto specificato al punto 4), in relazione all'esecuzione di pozzi idrici di prelievo, di pozzi perdenti, di impianti di irrigazione, inumazione di cadaveri etc..

A corredo della relazione geologica saranno presentati i seguenti elaborati grafici:

  • Inquadramento geologico generale alla scala dello strumento urbanistico con eventuale sezione geologica esplicativa

  • Carta geomorfologica con rappresentazione dei processi morfologici in atto c/o potenziali

  • Carta geologico geotecnica di dettaglio in scala 1:500 1:2.000 con ubicazione delle prove in sito effettuate

  • Sezione/i significativa/e geologico geotecnica/ che di dettaglio in scala opportunamente grande (1: 100 1: 500) contenente la ricostruzione stratigrafica in base alle indagini eseguite ad hoc od esistenti.

In molti casi il geologo viene incaricato della redazione sia della relazione geologica, sia della relazione geotecnica, che vengono così a formare un unico elaborato nel quale la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione geologica del sito debbono essere reciprocamente coerenti: la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa.
In merito al tipo di indagine richiesta (relazione geologica , relazione geotecnica, relazione ai sensi dell'Art. C3 del D.M. 11/03/88) e limitatamente alle principali opere per cui è richiesto l'intervento del geologo a livello comunale, in ordine alla diversa tipologia dell'intervento edilizio si propone lo schema generale riportato nella tab.I che segue:
  


Tabella I (clicca ...!) - Relazione geologica e geotecnica


ll ruolo del Geologo nelle Commissioni Edilizie sarà in primis quello di vigilare che i progetti siano corredati delle relazioni secondo lo schema suindicato, all'atto dell'esame della Commissione Edilizia: infatti le indagini e relazioni fanno parte integrante degli atti progettuali (voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 61 del 24.2.1983) e come tali devono essere valutate contestualmente all'esame del progetto. Si ricorda anche che le Concessioni Edilizie rilasciate in mancanza della documentazione richiesta dal D.M. 11/03/88 sono illegittime e pertanto possono essere impugnate davanti al T.A.R. da terzi interessati.
Per quanto concerne i contenuti delle relazioni ed indagini, il Geologo C.E. deve entrare nel merito, non per controllarne la precisione dei calcoli o addirittura per "rifare" la relazione, ma, oltre che per verificarne la completezza degli allegati (carta geologica, sezione etc.) ed il rispetto dei criteri metodologici, essenzialmente per valutarne l'adeguatezza in relazione alla complessità del progetto e dellasituazione geologica locale ed eventualmente richiedere le necessarie integrazioni in ordin'e ad aspetti geologi e geotecnici non sufficientemente esplicitati o trattati.
 La relazione geologica c/o quella geotecnica deve essere chiara ed esauriente non solo Per il membro geologo della C.E., ma anche per gli altri membri: essa dovrà permettere una comprensione immediata del contesto geologico in cui si colloca l'intervento in progetto e delle interazioni reciproche. Se è il caso il geologo e la C.E. tutta possono disporre sopralluoghi, accessi, ispezioni e richiedere integrazioni e supplementi di indagine.
Il Geologo C.E. non deve accettare, le cosiddette relazioni "preliminari" o "di fattibilità", cioè non supportate da indagini specifiche, qualora esse siano fornite a corredo di interventi diretti che richiedano tali indagini (fabbricati civili ed industriali, scavi sotto falda, ampliamenti etc. secondo quanto indicato nello schema di Tab. I).
 

Il Geologo C.E. può invece accettare relazioni preliminari fornite a supporto della richiesta di pareri preventivi o di presentazione di progetti preliminari di complessi civili ed industriali, depuratori etc. (in questo caso corredate da indagini in

sito c/o in laboratorio seppur di carattere minimale) facendo in ogni caso mettere a verbale che all'atto della presentazione del progetto definitivo (che necessariamente dovrà essere sottoposto al vaglio della Commissione Edilizia), questo dovrà essere corredato da indagini di dettaglio ai sensi del D.M. 11 /03/88.
Nel caso di relazioni redatte ai sensi del comma C.3. del D.M. 11/03/88 il geologo C.E. dovrà valutare se le indagini cui il Professionista (collega Geologo o Progettista) deve far obbligatoriamente riferimento siano sufficientemente vicine (concetto di Il adiacenza") o comunque estrapolabili alla situazione geologica in cui l'intervento in progetto si colloca.
Il geologo C.E. potrà richiedere integrazioni e supplementi di indagine anche nel caso di Variante ad un progetto già corredato di indagini specifiche, qualora la variante sia sostanziale.
Nel caso di esame di condoni edilizi ex L. n. 47/85 (nella quale la relazione geologica è richiesta "nei casi necessari" o di sanatorie, il geologo C.E. si comporterà secondo il seguente schema di massima:


A)
Edifici e manufatti in genere su pendio

1. Servizi essenziali per la collettività (centraline elettriche, telefoniche, ripetitori, opere di presa di acquedotti etc.).
2. Edifici totalmente abusivi il cui utilizzo implica un rischio per le persone.
3. Edifici totalmente abusivi non comportanti rischi diretti per le persone ma di consistenza tale da aver alterato le condizioni locali di stabilità c/o di creare rischio per gli edifici c/o le infrastrutture limitrofe.
4. Edifici parzialmente abusivi, ma di consistenza tale da ritenere che si configurino le condizioni di cui ai punti 2 e 3. 

Nei casi suddetti il geologo C.E. richiederà relazione geologica tesa a valutare la stabilità complessiva dell'insieme manufatto~terreno.

 B) Edifici in pianura

1 . Edifici totalmente o parzialmente abusivi su terreni consistenti, "stabili". In questo caso sarà sufficiente una relazione ai sensi del comma C.3. del D.M. 11/03/88 a firma del Progettista o di collega geologo.
2. Edifici su terreni poco consistenti e cedevoli, totalmente o parzialmente abusivi, dissestati, suscettibili di dissesti o di indurre dissesti su fabbricati o manufatti limitrofi. In questo caso sarà necessaria una relazione geologica e geotecnica volta alla ricostruzione della situazione stratigraficogeotecnica ed alla valutazione della possibile evoluzione della fenomenologia in atto, oltre che dell'influenza della costruzione sull'intorno geotecnicamente significativo.
Infine, nel caso siano prodotte relazioni geologiche, benché conformi alle presenti linee guida ma a firma di altre figure professionali, il geologo C.E. farà mettere a verbale la sua astensione dal voto, comunicando poi all'Ordine il nominativo del Professionista firmatario per le azioni del caso.

 

 

 MEZZI DI PROSPEZIONE GEOGNOSTICA

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE

 __________________

(D.M. 11/03/1988, punti B3, B4 e relative istruzioni in Circolare D.M.LL.PP. 24/09/1988 n.30483)

 Fermo restando il principio di assoluta discrezionalità del professionista nell'impostare e nello svolgere la propria indagine, ci è sembrato opportuno cercare di chiarire alcuni principi fondamentali nella programmazione delle indagini geognostiche, in modo da rendere più utile il nostro operato professionale e contestualmente rendere più agevole e oggettiva l'azione di verifica degli elaborati da parte del commissario edilizio. 

Estensione delle indagini

E' proprio nella fase della programmazione delle indagini che l'intervento del geologo è insostituibile in quanto rappresenta l'unica figura professionale in grado di ricostruire in maniera attendibile il quadro litostratigrafico locale e la prevedibile evoluzione morfogenetica dei luoghi d'intervento.

Le indagini devono essere sempre commisurate alle dimensioni, al tipo, alle caratteristiche strutturali, all'importanza dell'opera da realizzare ed alla complessità della situazione geologico stratigrafica del sito di intervento, nonchè allo stato delle conoscenze sulla zona in esame.

Lo studio geotecnico deve essere esteso alla parte di sottosuolo interessata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il comportamento del manufatto stesso (concetto di volume significativo).

Il volume significativo ha forma ed estensione diverse a seconda del problema in esame e va individuato caso per caso, in base alle dimensioni dell'opera ed alla natura e caratteristiche dei terreni del sottosuolo.

La presenza nel sottosuolo di terreni particolarmente scadenti (depositi torbosi, sottoconsolidati, limi e sabbie molto sciolti etc.) o di terreni molto resistenti (roccia, depositi ghiaiosi ciottolosi ben addensati) modifica, in modo sostanziale lo spessore del volume significativo. Che non può pertanto essere ridotto ad un elemento puramente geometrico come viceversa appare da una lettura approssimativa delle norma A.G.I. 

Indagine geognostica

 Nel proprio elaborato il professionista dovrà specificare, sulla base di quanto citato nel paragrafo precedente, numero, tipologia, livello di approfondimento e qualità delle indagini ritenute necessarie e sufficienti per una esauriente caratterizzazione del sito di intervento.

L'indagine dovrà essere commisurata all'importanza dell'opera e al livello di conoscenza della situazione geologica, stratigrafica e geotecnica locale.

Il numero di accertamenti effettuati dovrà consentire tramite la correlazione tra i vari punti, di risalire ad una attendibile ricostruzione stratigrafica del sottosuolo. Se l'indagine geognostica è stata limitata ad una sola verticale, tale scelta dovrà essere giustificata da una documentata omogeneità stratigrafica.

Nella Tabella Il si propone un quadro riassuntivo che lega la finalità dell'indagine, ai tipi di prospezione geognostica più idonei allo scopo.

La Tab. III invece classifica schematicamente e sempre a scopo orientativo i mezzi di indagine più appropriati in relazione alla complessità della situazione geologicostratigrafica del sito di intervento (crescente da sinistra verso destra) ed alla complessità dell'intervento (crescente dall'alto verso il basso).

Lo schema, in quanto tale, ha il solo scopo di indirizzare la scelta delle indagini più appropriate specie di chi è ai primi passi nella difficile professione di geologo, senza per questo volerne sminuire le capacità di valutazione: la conoscenza dei luoghi e del problema in studio potranno di volta in volta rendere preferibili o necessarie anche tipologie d'indagine diverse da quelle indicate. In ogni caso, si ribadisce, la scelta del mezzo di indagine e l'ampiezza dell'indagine dovranno essere adeguate e commisurate all'importanza dell'intervento ed alla natura e complessità della situazione geologico-stratigrafica locale. Indagini geognostiche basate unicamente su rilievi di tipo sismico o geoelettrico non potranno essere utilizzate per risalire ad una caratterizzazione geotecnica del sottosuolo (come invece purtroppo si vede proporre da alcuni produttori di attrezzature geofisiche).
 

Tali metodologie costituiscono un validissimo elemento di supporto e correlazione con altri mezzi d'indagine diretta (sondaggi, prove penetrometriche, saggi etc.), ma da
 

sole, (a meno che non siano finalizzate alla valutazione dei parametri elastici dei terreni, nel qual caso sono ampiamente accettate) possono indurre errori di valutazione anche grossolani, principalmente in dipendenza del grado di umidità del materiale investigato.

Altro abuso frequente è quello che viene fatto del penetrometro dinamico leggero, che in alcune situazioni (es. argilla plastica, sabbia sciolta, terreno con trovanti, etc.), non essendo in grado di effettuare una misura corretta, porta a dei risultati errati se non addirittura forvianti.

L'uso del penetrometro dinamico leggero deve pertanto essere limitato ad alcuni casi il cui contesto geologico permetta la misura corretta della resistenza dinamica.

In ogni caso tale strumentazione consentirà di risalire ad una caratterizzazione geotecnica solo "qualitativa" del sottosuolo che, in alcuni casi semplici , o in situazioni logistiche e di inaccessibilità per altri mezzi di indagine, o sulla base della propria esperienza in sito, può essere considerata accettabile.

Tabella II (clicca...!) - Prospezíoni geognostiche

 

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Copyright ©2003 Michele Meo

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