MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Elezioni comunali, provinciali e regionali Pubblicazione n. 14 Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione ATTENZIONE Le operazioni di votazione si svolgono, sia nel primo turno di votazione che nel turno di ballottaggio: - la domenica, dalle ore 8 alle ore 22 - il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 [articoli 48, 51 e 52 del testo unico delle leggi per le elezioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni] Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - 2011 A V V E R T E N Z E Al fine di agevolare il delicato compito dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la particolare attenzione di quanti sono investiti delle funzioni medesime. Tali istruzioni vengono presentate in un'unica pubblicazione, sia nel caso che si svolgano solo elezioni comunali, sia nel caso che si svolgano solo elezioni provinciali, sia anche nel caso che si svolgano contemporaneamente elezioni comunali e provinciali. A beneficio dei presidenti e componenti degli uffici di sezione verranno evidenziati gli adempimenti del procedimento che hanno disciplina peculiare a seconda che si voti per le elezioni comunali o per quelle provinciali o per entrambe le consultazioni amministrative locali. Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio di sezio- ne, che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti, si raccomanda che: 1) ogni paragrafo dei verbali sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che delle istruzioni stesse costituiscono il fondamento; 2) i dati numerici da riportare nei verbali, relativi ai voti riportati dai candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, ai voti di lista e ai voti di prefe- renza, dopo che siano stati effettuati i necessari riscontri previsti nei rispettivi paragrafi, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici di livello superiore al seggio elettorale per le operazioni di loro competenza; 3) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato. Si confida che con l'ausilio di tali istruzioni tutte le operazioni elettorali verranno disimpe- gnate con regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale. Si evidenziano talune modifiche legislative, approvate negli ultimi anni in materia elettorale, riportate nella presente pubblicazione: a) legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, e relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, con cui si è previsto, fra l'altro: - l'introduzione dell'elezione a suffragio diretto del sindaco e del presidente della provincia contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, con eventuale turno di bal- lottaggio per l'elezione dei detti organi di vertice; - l'elezione dei consigli dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti con il sistema maggioritario e quella dei Comuni con popolazione superiore con il sistema proporzionale con premio di maggioranza; b) decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, con cui viene data attuazione alla direttiva comunitaria che prevede, per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea che risiedono in Italia, l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali. Tali cittadini di Paesi dell'Unione europea vengono iscritti da parte del Comune di residenza in apposite liste elettorali aggiunte e votano presso il seggio nella cui circo- scrizione territoriale risiedono, previa esibizione della tessera elettorale. Si ritiene opportuno far presente che, ogniqualvolta nelle presenti istruzioni si richiami il termine: "elettore", deve intendersi ricompreso anche il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia, ammesso, ai sensi del decreto legislativo suddetto, a votare per le elezioni comunali. Si rammenta che i 26 Stati che, oltre l'Italia, fanno parte dell'Unione europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Malta, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e, a seguito della legge 9 gennaio 2006, n. 16 e a decorrere dal 1° gennaio 2007, Bulgaria e Romania; c) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che ha riunito e coordinato tutte le vigenti disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi degli enti locali; d) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, che ha intro- dotto la tessera elettorale personale a carattere permanente, in sostituzione del certificato elettorale precedentemente consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione; e) decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 genna- io 2006, n. 22, che, all'art. 1, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, ha previsto e disciplinato il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione; f) decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, che ha fissato il divieto di introduzione all'interno delle cabine elettorali di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. PARTE PRIMA L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE 7 Capitolo I LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE § 1. - Composizione dell'uffcio elettorale di sezione e validità delle ope- razioni. In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, modificato dall'art. 8 della legge 21 marzo 1990, n. 53, un ufficio elettorale. L'ufficio è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario. A seguito dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha previsto un eventuale turno di ballottaggio ai fini dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, la nomina dei componenti dei seggi, di norma, è operata anche in relazione a detto secondo turno. Per la validità delle operazioni elettorali dell'ufficio devono trovarsi sem- pre presenti almeno tre membri dell'ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente (art. 25 del testo unico n. 570/1960). Nella dizione "operazioni elettorali" rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio e, per le elezioni comunali, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi una sola sezione, sino alla proclamazione degli eletti. § 2. - Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del testo unico n. 570/1960). L'art. 89 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giu- stificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'inse- diamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 206 ad euro 516. La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanino dall'ufficio prima che abbiano termine le operazioni elettorali. § 3. - Qualifca di pubblico uffciale. Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960). Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio si procede con giu- dizio direttissimo (art. 24, ultimo comma, del testo unico n. 570). 11 Capitolo III IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE § 8. - Funzioni del vicepresidente. Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scruta- tore al quale, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del testo unico n. 570/1960, ha affidato le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento (art. 24, secondo comma, del testo unico n. 570). L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio (art. 25 del testo unico n. 570). 12 Capitolo IV GLI SCRUTATORI § 9. - Nomina e sostituzione degli scrutatori. gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, dalla commissione elet- torale comunale (art. 4-bis del testo unico sull'elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni) o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commis- sario per la provvisoria amministrazione del comune, nel periodo compreso tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno precedenti quello della votazione (art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni). Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio, o ne sia mancata la nomina, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti, purché siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'ob- bligo (art. 47, secondo comma, del testo unico n. 570/1960). Nonostante la man- canza di una espressa norma, è da ritenere che, nel procedere alla sostituzione degli scrutatori assenti, il presidente deve accertarsi che per gli elettori chiamati non sussista alcuna delle cause di esclusione dalle funzioni di componente dell'ufficio di sezione, come previste dall'art. 23 del testo unico n. 570/1960 (1). Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengo- no sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette. Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la com- posizione dell'ufficio debba restare invariata quale era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti. (1) - Art. 23 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570: "Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione". Si noti bene però che il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120. § 10. - Compiti degli scrutatori. gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati nelle presenti istruzioni, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; debbono provvedere anche al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio. gli scrutatori hanno, poi, facoltà di assistere, su invito del tribunale o della sezione distaccata del tribunale, all'apertura del plico contenente le liste della sezione usate per la votazione (art. 62 del testo unico n. 570/1960 e art. 244 del decreto legislativo n. 51/1998). § 11. - Potestà consultiva degli scrutatori. gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta. Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, o di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 54, primo e secondo comma, del testo unico n. 570/1960), nonché nel caso che il presidente, con ordinanza motivata, intenda disporre lo sgombero della sala delle elezioni da parte degli elettori i quali abbiano già votato (art. 46, settimo comma, del testo unico n. 570). § 12. - Potere di decisione degli scrutatori. gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala delle elezioni, quando, come si è detto, tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta, giusta quanto dispone l'art. 46, quinto comma, del testo unico n. 570/1960. 14 Capitolo V IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE § 13. - Nomina del segretario del seggio. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elet- torale, dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente dell'ufficio di sezione (art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53). S'intende però che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'ufficio medesimo. Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento soprag- giuntogli, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente pro- cede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti-letto eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione. § 14. - Compiti del segretario del seggio. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazio- ne, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi e con le liste della votazione. § 15. - Verbali delle operazioni dell'uffcio elettorale di sezione [N.B.]. Alla base di tutto il procedimento elettorale sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli uffici elettorali di sezione. Poiché, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale, per le elezioni provinciali, e l'Adu- nanza dei presidenti delle sezioni o l'Ufficio centrale, per le elezioni comunali, compiono le operazioni di propria competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni dei seggi venga effettuata una fedele, precisa verbalizzazione. [N.B.] I verbali sono uno o due, ciascuno dei quali da compilare in doppio esemplare, a seconda che si svolga una sola elezione o si svolgano contemporaneamente sia le elezioni comunali che quelle provinciali. 18 Capitolo VII I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE ED I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI PRESSO LA SEZIONE § 19. - Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali presso la sezione. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i delegati delle liste dei candidati di cui all'art. 32, nono comma, n. 4, del testo unico n. 570/1960 hanno la facoltà di designare presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale due rap- presentanti della lista, da intendersi uno effettivo e l'altro supplente. La suddetta facoltà è stata estesa anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti dal terzo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per le modalità e i termini delle designazioni dei rappresentanti di lista per le elezioni comunali si osservano le disposizioni dell'art. 35 del testo unico n. 570/1960. In particolare, tali designazioni possono essere comunicate, entro il vener- dì precedente la elezione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmis- sione ai rispettivi presidenti di seggio (prima ipotesi); oppure possono essere comunicate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, o comunque prima dell'inizio della votazione (seconda ipotesi). Per la seconda ipotesi, il sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni, tenendo presente che: 1) la designazione dei rappresentanti non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (art. 32, nono comma, n. 4, del testo unico n. 570); 2) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali, assessori provinciali, presidenti dei consigli comu- nali, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali, segretari provin- ciali, funzionari incaricati dal sindaco, funzionari incaricati dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni). 23 Capitolo VIII LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO § 24. - Presentazione del presidente al sindaco. Anche prima della costituzione dell'ufficio, il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli si rechi nel Comune nel quale dovrà esplicare le sue funzioni e si presenti al sin- daco nelle ore antimeridiane del sabato, giorno dell'insediamento del seggio, perché possa attendere tempestivamente agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti. § 25. - Consegna, al presidente, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio. I. - Il presidente del seggio, a norma dell'art. 27 del testo unico n. 570, nel giorno di sabato, prima dell'insediamento del seggio, ha l'obbligo di rice- vere in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte tra i quali si segnalano in particolare: 1) il pacco delle schede di votazione per la elezione del consiglio comunale e/o il pacco delle schede di votazione per la elezione del consiglio provinciale, predisposti e sigillati dalla Prefettura - Ufficio territoriale del governo; 2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione (1); 3) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, nonché, eventualmente, le liste elettorali aggiunte dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta o delle province di Trento o di Bolzano e che, non avendo ancora matu- rato il periodo residenziale rispettivamente prescritto dalla legge (artt. 5, 6 e 6-bis del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come sostituiti dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 141; artt. 1-5 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituiti dal decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309), conservano il diritto di esercitare il voto, a seconda dei casi, per le elezioni comunali e/o per le elezioni provinciali (nonché per le elezioni regionali) nel comune di precedente residenza; 4) l'estratto o la copia della predetta lista da affiggere nella sala delle ele- zioni, autenticati dal sindaco e dal segretario comunale; (1) - Un bollo in più viene consegnato soltanto alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi al voto a domicilio; questo bollo in più deve essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi o al loro domicilio. § 28. - Custodia della sala della votazione. Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occor- renti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti della Forza pubblica. Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici elettorali in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo. § 29. - Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti- letto. - Intese del presidente della sezione con la direzione dei luoghi di cura per consentire l'accesso dell'uffcio distaccato della sezione mede- sima previsto dall'art. 44 del testo unico n. 570/1960. - Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio. Prima della costituzione del seggio, il presidente della sezione cui siano assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, d'intesa con PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE 33 Capitolo IX COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE § 31. - Insediamento dei componenti dell'uffcio elettorale di sezione. Alle ore 16 del sabato che precede il giorno di inizio delle operazioni di voto, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e, in base agli estratti dei verbali indicati nell'art. 27, n. 4, del testo unico n. 570/1960, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità per- sonale (art. 47, primo comma, del testo unico n. 570). Il presidente sceglie, quindi, lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vicepresidente. Nel caso che gli scrutatori non siano presenti o la nomina non sia avvenu- ta, il presidente, a norma dell'art. 47, secondo comma, del testo unico n. 570, li sostituisce nel modo indicato nel paragrafo 9 (pagina 12). L'art. 25 del testo unico n. 570 stabilisce che, per la validità delle opera- zioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente. Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 47, secon- do comma, del testo unico anzidetto perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio dovrà senz'altro essere costituito e potrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente. Questi, naturalmente, dovrà procedere appena possibile all'in- tegrazione dell'ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità del predetto art. 47. Nella stessa ora del sabato e contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo sia previsto dalla legge. § 32. - Ammissione dei rappresentanti delle liste e/o dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso la sezione. Il presidente chiama, infine, ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappre- sentanti dei gruppi dei candidati, qualora si svolgano elezioni provinciali, e/o i rap- presentanti delle liste dei candidati, qualora si svolgano elezioni comunali, in base alle designazioni consegnategli dal sindaco o alle designazioni che gli pervengono direttamente, e si accerta della loro identità e della regolarità della designazione, tenendo presenti le istruzioni di cui ai paragrafi 19 e 20 (pagine 00 e 00). Si tenga presente che, non facendo parte degli uffici elettorali, i rappresen- tanti possono presentarsi anche durante le operazioni degli uffici stessi purché, comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le modalità ed i termini indicati ai già citati paragrafi 19 e 20: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale. 35 Capitolo X OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE § 34. - Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente. Subito dopo la costituzione dell'ufficio, il presidente fa accertare ai com- ponenti dell'ufficio stesso l'arredamento della sala della votazione. Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo dei verbali. § 35. - Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto si recherà a raccogliere il voto dei degenti ivi ricoverati. Il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, compiute le operazioni di cui ai paragrafi prece- denti, deve, dopo averla concordata con la direzione sanitaria del luogo di cura, stabilire l'ora in cui si recherà, unitamente al segretario e ad uno scrutatore, designato dalla sorte, a raccogliere il voto dei degenti nel luogo di cura stesso. In pari tempo, deve essere programmato l'orario di raccolta del voto presso il domicilio degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, dandosene preavviso a questi ultimi e facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti laddove, nell'ambito della stessa sezione, l'ufficio distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura. § 36. - Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fno a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospe- daliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina. Il presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1996, n. 136, dopo aver preso gli accordi del caso con i direttori dei luoghi di cura o di detenzio- ne esistenti nell'ambito della circoscrizione, deve comunicare agli altri due componenti del seggio speciale l'ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti ricoverati in tali luoghi; o dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione; e, per le sezioni ospedaliere, degli elettori che sono impossibilitati a recarsi nella cabina. § 37. - Annotazioni da effettuare nelle liste degli elettori della sezione. Il presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal sindaco insie- me alle carte ed agli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei pre- detti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presenteranno a votare. 37 Capitolo XI AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE § 38. - Colore delle schede di voto. Le schede di voto sono di colore diverso a seconda del tipo di consultazione: in particolare, sono di colore azzurro (Pantone(r) process blue U) per le elezioni comunali e di colore giallo(Pantone(r) yellow U) per le elezioni provinciali. § 39. - Autenticazione delle schede: frma e timbratura - Operazioni da compiere. L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione. Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del giorno di sabato, alle ore 16 (art. 47 del testo unico n. 570/1960). Sulle schede stesse non deve assolutamente essere apposta alcuna numerazione. Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del presi- dente e degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione. Per la firma delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso illu- strate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'ufficio può allontanarsi dalla sala durante detta operazione (art. 47, nono comma, del testo unico n. 570). § 40. - Determinazione del numero delle schede da autenticare per le ele- zioni provinciali e/o le elezioni comunali. Per la firma delle schede di votazione, il presidente provvede, innanzi tutto, a determinare il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, ivi compresa, solo nel caso di svolgi- mento delle elezioni comunali, la lista elettorale aggiunta per i cittadini dell'Unione europea, istituita a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, e ivi com- prese, altresì, le liste elettorali aggiunte, a seconda dei casi, per le elezioni comunali e/o per le elezioni provinciali dei cittadini che hanno trasferito la residenza nella regione Valle d'Aosta o nelle province di Trento o di Bolzano e che ivi non hanno ancora maturato il periodo residenziale rispettivamente prescritto dalla legge. Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle sche- de da autenticare, si terranno presenti anche gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del testo unico n. 570/1960 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976 richiamati dall'art. 1, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 161/1976, compresi negli appositi elenchi che saranno stati consegnati dal sindaco al pre- sidente del seggio, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio. PARTE TERZA LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE 43 Capitolo XII LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE § 44. - Ricostituzione dell'uffcio elettorale di sezione la domenica mattina alle ore 8. Alle ore 8 del mattino di domenica, giorno per il quale è indetta l'elezio- ne, il presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. In proposito si richiama quanto precisato nei paragrafi 9 e 30, avvertendo che l'ufficio dovrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due com- ponenti del seggio oltre al presidente o al vicepresidente. Alla stessa ora il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alle sostituzioni di eventuali assenti con le modalità indicate ai paragrafi di cui innanzi. Constatata l'integrità dei mezzi di sigillatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala e ricostituito l'ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei gruppi dei candidati, nel caso di elezioni provinciali, e i rappresentanti di lista, nel caso di elezioni comunali, ove presenti. § 45. - Constatazioni da fare dopo l'insediamento dell'uffcio elettorale di sezione. Insediato l'ufficio elettorale, il presidente fa constatare ai componenti del seggio elettorale l'integrità dei sigilli che chiudono le urne, i plichi e le scatole contenenti le schede autenticate. Quindi, apre i plichi e le scatole e controlla le schede, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nelle scatole stesse la sera precedente. Le schede avanzate dalla autenticazione, poste, a seconda della elezione alla quale si riferiscono, nella Busta n. 4 [N.B.], servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori, i quali, pur avendo diritto di vota- re nella sezione, non sono iscritti nelle liste o, come può avvenire per gli elettori che votano ai sensi dell'art. 42 del testo unico n. 570/1960 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, richiamati dall'art. 1, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 161/1976, non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione. [N.B.] La Busta in questione sarà contrassegnata dal numero 4(C) o 4(P), a seconda che si voti per le elezioni comunali o per le elezioni provinciali. 45 Capitolo XIII OPERAZIONI DI VOTAZIONE § 46. - Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto. Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente procede alla con- segna al presidente del seggio speciale delle schede debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina. Il presidente prende nota nei verbali del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale. Unitamente alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale gli appositi verbali, il bollo, le liste aggiunte, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione. § 47. - Apertura della votazione. Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione. In particolare, tenute presenti le disposizioni di seguito riportate del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, il presidente avverte che l'elettore può esprimere un voto valido in uno dei seguenti modi: A) Per le elezioni comunali: I - Nelle sezioni dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elettore: a) può tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul contrassegno prescelto. In tal modo, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato (art. 71, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000); b) può tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sia sul contras- segno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, collegato alla lista votata. Anche in questo caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso collegata (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993); c) può tracciare, con la matita copiativa, un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso il voto si intende validamente espresso non solo per il candidato alla carica di sindaco, ma anche per la lista ad esso collegata (art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 132/1993); 57 Capitolo XIV CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE § 56. - Caso in cui si presenti un elettore fsicamente impedito nell'espres- sione autonoma del voto. A norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17). La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazio- ne del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e, in particolare, ora, del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha abrogato la legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 41, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960, come aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17). In particolare, come da disposizioni del Ministero dell'interno, l'ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circoscrive la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito": Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali". Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore. Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia eviden- te, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell'art. 41, settimo comma, del testo unico n. 570, deve essere rilasciato immediata- 79 Capitolo XVIII CHIUSURA DELLA VOTAZIONE § 83. - Operazioni di votazione sino alle ore 22 della domenica. - Sospen- sione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino del lunedì. Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22 del giorno di domenica. Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle imme- diate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 51, secondo comma, del testo unico n. 570/1960). Qualora, poi, si siano formate fuori dai locali del seggio lunghe "file" di elettori in attesa di poter votare, il presidente disporrà, se necessario, che sia la forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi presso il seggio o sue pertinenze, allo scopo di garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto. Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente sigilla le urne conte- nenti le schede votate e le scatole contenenti le schede autenticate, richiude in un unico plico [Busta n. 2(C), nel caso di svolgimento di elezioni comu- nali; Busta n. 2(P), nel caso di svolgimento di elezioni provinciali; e anche nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni provinciali e comunali] tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, nonché il bollo della sezione e le matite utilizzate per l'espressione del voto, apponendo la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori, degli elettori e dei rappresentanti di lista e/o dei gruppi di candidati che ne fac- ciano richiesta. ATTENZIONE: - LA MANCATA SIgILLATURA DELLE URNE E DELLE SCATOLE, LA MANCANZA DELLE FIRME DEL PRESIDENTE E DI ALMENO DUE SCRUTATORI SUI SIgILLI CHE CHIUDONO LE URNE E LE SCATOLE E LA MANCATA FORMAZIONE DEL PLICO IMPORTANO LA NULLITÀ DELLE OPERAZIONI ELETTORALI (ART. 51, QUARTO COMMA, DEL TESTO UNICO N. 570/1960). Infine, il presidente rinvia la votazione alle ore 7 del mattino del lunedì e, dopo la firma del verbale, fa sfollare la sala e procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrare. In proposito si richiamano le istruzioni del paragrafo 43. 81 Capitolo XIX LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE § 85. - Premessa. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo da tutte le carte e gli oggetti non più necessari (art. 53, primo comma, del testo unico n. 570/1960). In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero. § 86. - Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni provinciali e/o le elezioni comunali. [N.B.] I. - L'ufficio determina, innanzi tutto, il numero degli elettori che hanno votato nella sezione per l'elezione del consiglio provinciale (art. 53, primo comma, n. 2, del testo unico n. 570/1960 e art. 26, primo comma, n. 2, della legge 8 marzo 1951, n. 122). A tale scopo il presidente accerta: 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato. In tale numero andrà ricompreso quello dei votanti tra gli elettori che sono iscritti nelle liste aggiunte per le elezioni provinciali perché hanno trasferito la residenza nella regione Valle d'Aosta o nelle province di Trento e Bolzano ma non hanno ancora ivi maturato il periodo residenziale rispettivamente prescritto dalla legge. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda sia stata deposta nell'urna, si troverà apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 49, terzo comma, del testo unico n. 570); 2) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570), o ad attestazione del sindaco (art. 32-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come inserito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40) secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali (1); [N.B.] Le istruzioni che seguono vengono impartite nella ipotesi di concomitante svolgimento delle elezioni provinciali e di quelle comunali, restando inteso che qualora si svolga una sola consultazione le istruzioni stesse troveranno applicazione nella parte che interessa. (1) - Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) in quanto gli elettori medesimi risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione. PARTE QUARTA LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 91 Capitolo XX LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO § 90. - Ordine di svolgimento delle operazioni di scrutinio: inizio dello scrutinio per le elezioni provinciali e successivamente per le ele- zioni comunali. Il presidente dà quindi inizio alle operazioni di scrutinio che, nel caso di concomitante svolgimento delle elezioni comunali e di quelle provinciali, vengono effettuate prima per le elezioni provinciali e succes- sivamente per le elezioni comunali (art. 26, primo comma, n. 2, legge 8 marzo 1951, n. 122). § 91. - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scru- tinio. Il presidente, prima di aprire l'urna contenente le schede votate, provvede a ripartire tra i componenti del seggio i compiti per lo svolgimento delle ope- razioni di scrutinio. Innanzitutto, procede all'estrazione a sorte tra gli scrutatori, escluso il vicepresidente, di colui che dovrà estrarre le schede dall'urna (artt. 63, primo comma, e 68, primo comma, del testo unico n. 570/1960). Degli altri scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di vicepresidente, e del segretario, il presidente forma, poi, due gruppi distinti che seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati. Si tenga presente che l'art. 25 del testo unico n. 570 - a norma del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'ufficio - va coordinato opportunamente con le disposizioni relative allo scrutinio contenute nei successivi articoli del medesimo testo unico, e cioè con gli artt. 63, per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e 68, applicabile, quest'ultimo articolo, oltre che per i Comuni con popolazione supe- riore a 15.000 abitanti, anche per l'elezione dei consigli provinciali, a norma dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 122/1951. In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente o del vicepresidente; dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna; almeno di un altro scrutatore e del segretario, che prendono nota dei voti, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio; nonché di un terzo scrutatore, che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate. 93 CAPITOLO XXI TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO § 92. - Termini per le operazioni di scrutinio. Una volta che il presidente abbia dato inizio alle operazioni di scruti- nio, queste debbono proseguire senza alcuna interruzione. Le operazioni di scrutinio stesse devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132). § 93. - Eventuale sospensione delle operazioni di scrutinio. Nella eventualità che, in caso di elezioni provinciali o di coinciden- za di elezioni provinciali e comunali, si versi, per qualsiasi motivo, nella impossibilità di ultimare le operazioni di scrutinio, il presidente deve sospendere le operazioni stesse (art. 26 legge n. 122/1951; art. 22, comma 6, decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico delle leggi per l'elezione del Senato; art. 73, secondo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati). La sospensione può verificarsi sia durante lo scrutinio per la elezione del consiglio provinciale sia durante quello per la elezione del consiglio comunale. In ogni caso, il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna o delle urne contenenti le schede non spogliate nonché della scatola o delle scatole nelle quali vengono riposte le schede spogliate. Sulle urne e sulle sca- tole vengono apposti cartelli portanti, oltre all'indicazione del collegio, del Comune e della sezione, nonché quella della elezione di cui trattasi, anche la scritta: "Schede non spogliate" e "Schede già spogliate". Quindi raccoglie in uno o in due distinti plichi tutti gli altri docu- menti relativi alle operazioni elettorali sospese. Ai plichi sono apposti il bollo della sezione e le indicazioni già pre- scritte per le urne e per le scatole, nonché le firme del presidente, di due scrutatori e, a loro richiesta, dei rappresentanti dei gruppi e delle liste di candidati e degli elettori presenti. Quindi il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute. 95 Capitolo XXII SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO § 94. - Principio di salvaguardia della validità del voto. Il principio di salvaguardia della validità del voto trova espressa previsione negli articoli 64 e 69 del testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tali norme stabiliscono che la validità dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione o di schede che presen- tino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Dalla chiara formulazione normativa e dal costante orientamento della giurisprudenza in materia emerge la individuazione di un principio, da ritenersi assolutamente fondamentale e da tenere debitamente presente nelle operazioni di scrutinio, di "favor voti". Alla stregua di tale principio, il voto, ancorché non espresso nelle forme tipiche stabilite dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile. Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovino, al di fuori di questa, altra ragione o spiegazione, essendo estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto. Pertanto, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impedisca- no l'agevole identificazione. Parimenti, non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione raf- forzativa del suffragio, le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compi- lazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore. Il principio affermato dagli articoli 64 e 69 del testo unico n. 570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà manife- stata dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effet- tuare le loro scelte, anche a coloro, cioè, che non siano in grado di apprendere 137 Capitolo XXVIII SANZIONI PENALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DEI SEGGI § 144. - Sanzioni penali previste per i componenti degli uffci elettorali. Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà tuttavia opportuno che i presidenti delle sezioni, all'atto della costituzione dell'uffi- cio, nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio perché assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti gli uffici elettorali per infrazioni alle norme della legge elettorale. gli articoli del testo unico n. 570/1960, sui quali sarà opportuno che venga richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99. § 145. - Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e di scrutinio. Sanzioni penali sono sancite dagli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 del testo unico n. 570/1960 anche a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio. 138 Capitolo XXIX AZIONE PENALE § 146. - Chi può promuovere l'azione penale. È compito precipuo del presidente dell'ufficio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge che rivestano estremi di reato. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 46 del testo unico n. 570/1960, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio, degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato. Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di fare rapporto al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel cennato testo unico n. 570, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del codice di procedura penale). In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'ufficio elettorale, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente, che lo sostituisce. Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti delle liste o dei gruppi dei can- didati, dovranno provvedere a richiedere l'intervento della competente Autorità giudiziaria oppure a sollecitare il presidente o il vicepresidente perchè proceda- no a fare il prescritto rapporto. Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali. Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezio- ni, rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione potrà procedere alla relativa denuncia. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE Capo V Della votazione Sezione I. Disposizioni generali Art. 37. La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio. (1) - Comma così sostituito dall'art. 4, comma 10, della legge n. 271/91. (2) - Denominazione così variata a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244. (3) - L'art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, ha stabilito che: "Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune". DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 150 Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto (1). Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle princi- pali sanzioni penali previste dal presente Testo Unico. Art. 38. Non possono essere ammessi nella sala delle elezione se non gli elettori che presentino il certificato (2) di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone. Art. 39 (3). Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune (4). (1) - Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 62. (2) - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole "il certificato" devono intendersi sostituite con le seguenti "la tessera elettorale". (3) - Vedasi anche l'art. 1, lettera d), del decreto-legge n. 161/1976. (4) - Vedasi anche l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 151 Art. 40. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché‚ gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato (1) di iscri- zione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione. gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale. Art. 41. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedi- mento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o, in mancanza di un altro elettore, che sia stato volon- tariamente scelto come accompagnatore, purché‚ l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica (2). Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale (3) è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito (4). I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato eletto- rale (3), per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta. L'accompagnatore consegna il certificato (3) dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'ac- compagnatore. (1) - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole "del certificato" devono intendersi sostituite con le seguenti: "della tessera elettorale". (2) - Le parole: "in un qualsiasi Comune della Repubblica" sono state inserite (al posto delle parole: "nel Comune" presenti nel testo originario dell'articolo) dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17. (3) - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certifi- cato elettorale devono intendersi fatti alla tessera elettorale. (4) - Per l'annotazione sulla tessera elettorale, vedi anche l'art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 152 Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non pos- sono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati. Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elet- tore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché‚ in esenzione da qual- siasi diritto od applicazione di marche (1). L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inse- rita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizio- ni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare [della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni] (2) (3). Art. 42 (4). I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché‚ siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo gior- no antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione] (5), risultanti dal certificato elet- torale (6), deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso. (1) - gli ultimi 2 commi dell'art. 11 sono stati così sostituiti dall'art. 9, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271. (2) - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17. (3) - Ora: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (4) - Si veda anche l'art. 1, lettera e), del decreto-legge n. 161/1976. (5) - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezio- nale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale. (6) - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole "risultanti dal certi- ficato elettorale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "risultante dalla tessera elettorale". DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 153 Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede: a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presi- dente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a). Art. 43 (1). Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti. gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che vota- no soltanto per una delle due elezioni. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono acce- dere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente. Art. 44 (1). Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segre- tario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati (1) - Vedasi anche l'art. 1, lettera e), del decreto-legge n. 161/1976. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 154 designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista. Art. 45. (Omissis) (1) Art. 46. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti di Forza pubblica e della Forza arma- ta per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato. La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala del- l'elezione. Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle imme- diate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al pre- sidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne fac- ciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali. (1) - L'art. 45, che disciplinava l'ammissione al voto dei ricoverati nei luoghi di cura, è stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; in materia, vige, ora, l'articolo 10 del suddetto D.P.R. n. 299/00. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 155 Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scru- tatori, può con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della vota- zione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede , siano allontanati dalla cabine, previa restituzione delle schede, e siano riam- messi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ulti- mo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale. Art. 47. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (1), il presidente invita, inoltre, i rap- presentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni. Quando tutti od alcuni scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare e dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero pro- gressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione. (1) - Le parole "nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" devono intendersi implicitamente abrogate dall'art. 16, comma 3, della legge n. 53/90, che ha previsto la presenza dei rappresentanti di lista in occasione di tutte le elezioni comunali. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 156 Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda (1) ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scru- tatore. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel ver- bale del numero indicato sul bollo imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda (2). Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco. Durante le operazione di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto (3) del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza (2). Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingres- so, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dal- l'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi pre- cauzionali (2). Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi (2). È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (2). (1) - La disposizione deve intendersi abrogata. (2) - Comma introdotto dall'art. 3 della legge 25 maggio 1993, n. 160. (3) - Le parole: "alle ore otto" sono state così modificate dall'art. 1, comma 10, della legge 16 aprile 2002, n. 62. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 157 Art. 48. Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione (1), il presidente constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendente- mente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifiche eccessivo affollamento della sala (2). Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti docu- menti: a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di foto- grafia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione; b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, pur- ché munita di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale (3), saranno indicati gli estremi del documento. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, appo- nendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua respon- sabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabi- lite dall'art. 95. L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposi- ta colonna della lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54. (1) - Parole così modificate dall'art. 1, comma 11, della legge 16 aprile 2002, n. 62. (2) - gli originari commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 48 sono stati così sostituiti dall'art. 3, comma 3, della legge 25 maggio 1993, n. 160. (3) - Denominazione così variata a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 158 Art. 49. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, [leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna accanto al nome dell'eletto- re. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda] (1). L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata [e anche chiusa nei Comuni con oltre 5.000 abitanti] (2). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] (3) e pone la scheda stessa nell'urna. Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero] (3), di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata. Art. 50. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale. (1) - Si riporta il testo dell'art. 49, primo comma, come parzialmente abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Per gli adempimenti successivi al riconoscimento dell'elet- tore, vedi anche l'art. 12 del suddetto D.P.R. n. 299/00. Le parole riportate tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate per l'abolizione dell'appendice sulle schede di votazione. (2) - Le parole tra parentesi quadra devono ritenersi abrogate poiché gli attuali modelli di schede di votazione non prevedono alcuna chiusura. (3) - La disposizione deve intendersi abrogata. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 159 Art. 51. La votazione deve proseguire fino alle ore 22. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio: 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori; 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno succes- sivo; 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscri- vere. [Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (1)] possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati; 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. [Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (1)] è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese. La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse e la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali. Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente. (1) - Le parole "nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" devono intendersi implicitamente abrogate dall'art. 16, comma 3, della legge n. 53/90, che ha previsto la presenza dei rappresentanti di lista in occasione di tutte le elezioni comunali. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 160 Art. 52. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichara riaperta la votazione. La votazione deve proseguire sino alle ore 15 (1); gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare. Art. 53. Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione (2) e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente: 1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale (3) nonché da quella di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali (4). Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere (5) vidima- te in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali (4) con facoltà a qua- lunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del circondario (6) che ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o] (7) il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del circondario (8). Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compi- mento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verba- le, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese. (1) - Parola così sostituita a norma dell'art. 1, comma 12, della legge 16 aprile 2002, n. 62. (2) - A norma dell'art. 11, comma 1, della legge n. 81/93, le operazioni di votazione si svol- gono dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì. (3) - Denominazione così variata a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244. (4) - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. (5) - Le parole "a pena di nullità della votazione" sono state soppresse dall'art. 7 della legge 8 marzo 1989, n. 95. (6) - Le parole "Pretore del circondario", ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 58/91, devono intendersi sostituite con le seguenti: "Tribunale o sezione distaccata del Tribunale competente". (7) - La disposizione deve intendersi abrogata. (8) - Le parole "Pretore del circondario", ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 58/91, devono intendersi sostituite con le seguenti: "Tribunale o sezione distaccata del Tribunale competente". DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 161 Art. 54. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbal- mente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidi- mati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggel- lata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario. Sezione II Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (1) Art. 55 (2). Sezione III Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (3) Art. 56 (4). Art. 57 (5). (1) - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00. (2) - L'art. 55 prevedeva le modalità di espressione del voto da parte dell'elettore: esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Le modalità di votazione nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti sono ora stabilite dall'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132. (3) - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (4) - L'art. 56 prevedeva le modalità di espressione del voto di lista da parte dell'elettore: esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Le modalità di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono ora stabilite dagli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132. (5) - I primi tre commi dell'art. 57, che prevedevano le modalità di espressione del voto di preferenza da parte dell'elettore, sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81. Le modalità di espressione del voto di preferenza, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore a tale soglia demografica, sono ora stabilite, rispettivamente, dall'art. 71, comma 5, e dall'art. 73, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché dall'art. 5 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 162 Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti (1). Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati (1). Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle. Capo VI Dello scrutinio e della proclamazione Sezione I Disposizioni generali. Art. 60. (Omissis) (2) (1) - In base agli articoli 71, comma 5, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00, l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale. (2) - L'art. 60, che disciplinava l'ipotesi di ammissione di una sola lista, è stato implici- tamente abrogato in seguito all'entrata in vigore dell'art. 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267/00. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 163 Art. 61. Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti. Art. 62. Il Pretore (1) invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il ter- mine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura (1) ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Sezione II Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (2) Art. 63. Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore. gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54. Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti. Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale. (1) - Ora: Tribunale o sezione distaccata del Tribunale, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 51/98. (2) - Limite di popolazione attualmente in vigore ai sensi degli articoli 71, 72 e 73 del de- creto legislativo n. 267/00. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 164 Art. 64. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual- volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede: 1) che non sono quelle di cui agli allegati A e B (1) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48; 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppu- gnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; (Omissis) (2) Art. 66. Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibi- lità, denunziati contro alcuno dei candidati. Il presidente, infine dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 75 (3). Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. (1) - Per il riferimento agli allegati vanno tenute presenti le modifiche apportate dal D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132. (2) - Il n. 3 e l'ultimo comma dell'art. 64, nonché l'art. 65 sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge n. 81/93. (3) - L'art. 75 è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 267/00. In materia, ora, vige l'art. 41, comma 1, del suddetto decreto legislativo. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 165 L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato con bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma; se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente. Art. 67. Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualun- que incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 75 (1). Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale. Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggio- ranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi. Sezione III Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (2) Art. 68 (3). 1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occora, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita (1) - L'art. 75 è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 267/00. In materia, ora, vige l'art. 41, comma 1, del suddetto decreto legislativo. (2) - Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00. (3) - L'articolo è stato così sostituito dall'art. 15 della legge n. 53/1990. Vedasi anche, in funzione integrativa della presente disposizione, l'art. 14 del D.P.R. n. 132/93. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 166 la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'or- dine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. 2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. 4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. 5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. 6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corri- spondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col nume- ro degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. 7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'art. 54. Art. 69. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual- volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente. Sono nulli i voti contenuti in schede che: 1) non sono quelle di cui gli allegati C e D (1) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48; 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugna- bile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. (1) - I modelli delle schede di votazione per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono previsti dalle tabelle C e E (per il primo turno) e D e F (per l'eventuale ballottaggio) allegate al D.P.R. n. 132/93. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 167 Art. 70. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma. (Omissis) Capo IX Delle disposizioni penali (1) (2) Art. 86. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo, con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità. (1) Si veda anche l'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663. (2) L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Capo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ammontare stesso delle pene pe- cuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento na- zionale ...). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 168 Art. 87. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qua- lunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164. Art. 87-bis (1). 1. Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candi- datura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 88. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribu- zioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elet- tori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. Art. 89. Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segreta- rio, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da euro 206 a (1) - Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 169 euro 516. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo. Art. 90. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimen- to delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti mede- simi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (1). Art. 91. Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Uf- ficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediata- mente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. Si procede con giudizio direttissimo. Art. 92. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introdu- ce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiama- to all'ordine dal presidente, non obbedisca. (1) - Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera a), n. 1, della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali). La stessa legge n. 61/2004, all'art. 1, comma 2, lettera a), n. 1 e 2, ha sostituito il terzo comma e abrogato il quarto comma dell'art. 90 del presente testo unico; successivamente, però, il predetto terzo comma dell'art. 90, così come sostituito dalla legge n. 61/2004 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 394 dell'8-23 novembre 2006. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 170 Art. 93. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di can- didatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale (1) o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candi- datura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (2). Art. 94. Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Art. 95. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisi- camente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio eletto- rale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065. Art. 96. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni con- trari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla procla- mazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. (1) - L'art. 1, comma 2, lettera b), n. 1, della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali) ha abrogato le parole "ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazio- ne di candidatura" presenti in questo punto del testo originario dell'art. 93, primo comma, ed ha inserito il secondo comma. (2) - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera b), n. 2, della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 171 Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale contravviene alle disposizio- ni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (1). Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. In tali casi il colpevole sarà immedia- tamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065. Art. 97. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale (2), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 2.065. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali (2), è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a euro 2.065. Art. 98. Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale (3) o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. Art. 99. L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309. [Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'ap- pendice della scheda] (3). (1) - Comma inserito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 53/90. (2) - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi fatto al registro nel quale devono essere annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti. (3) - Il comma deve intendersi abrogato, attesa l'abolizione dell'appendice sulle schede di votazione. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 172 Art. 100. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione. Art. 101. Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile. Art. 102. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né‚ maggiore di dieci anni. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per i reati più gravi non previsti dal presente Testo Unico. (Omissis) (1) (Omissis) (1) - La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma (che dichiarava non applicabili ai reati elettorali le norme sulla sospensione condizionale della pena e sulla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) con la sentenza n. 121 del 23 luglio 1980. LEggE 10 agosto 1964, n. 663. 173 LEggE 10 agosto 1964, n. 663. Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provin- ciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962. (Pubblicata nella Gazzetta Uffciale del 14 agosto 1964, n. 199) (Omissis) Art. 3. Le norme previste dall'articolo 95 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali (1). (Omissis) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 174 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'eletto- rato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. (Pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 106 del 28 aprile 1967) Art. 1. (1) Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3. (Omissis) Art. 32-bis. (2) Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscri- zioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudi- ziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta. Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezio- ne elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente, in sostituzione del certificato elettorale (3). Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione (4). Art. 32-ter. (5) 1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di con- vocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato elettorale, se già consegnato (6). (1) - Articolo così sostituito dall'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39. (2) - Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40. (3) - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole "del certificato elet- torale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "della tessera elettorale". (4) - Si veda anche l'art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. (5) - Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15. (6) - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "del certificato elettorale, se già consegnato" devono intendersi sostituite con le seguenti: "della tessera elettorale, se già consegnata". DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 175 2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore. 3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione (Omissis). LEggE 30 aprile 1981, n. 178 183 LEggE 30 aprile 1981, n. 178. Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali. (Pubblicata nella Gazzetta Uffciale n. 122 del 6 maggio 1981) Art. 1. Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1), si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali. Art. 2. Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponi- bile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito. (Omissis) (1) - L'articolo 119 del D.P.R. n. 361/57, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 53/90, e dall'art. 1 del decreto legislativo n. 534/93, recita: "1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresen- tanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa". Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 69/92, tale ultimo comma dev'essere inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi com- pensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. LEggE 8 marzo 1989, n. 95 184 LEggE 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (1) di seggio elettorale e modifica all'ar- ticolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Pubblicata nella Gazzetta Uffciale n. 64 del 17 marzo 1989) Art. 1 (2) 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti. 2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere elettore del comune; b) avere assolto gli obblighi scolastici. Art. 2 1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore. Art. 3 (3) 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre. (1) - A questo punto del testo originario del titolo erano presenti le parole "e di segretario", poi soppresse dall'art. 3, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). (2) - Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Dispo- sizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale). Il comma 2 dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha inoltre stabilito che: "In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge [4 maggio 1999], nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989". (3) - Articolo, già modificato dall'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente modificato dall'art. 9, com- ma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che al comma 4 del presente articolo, ha premesso le parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,". LEggE 8 marzo 1989, n. 95 185 2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comuna- le, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi. 4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione. 5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che inten- dono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. 6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale. Art. 4 (1) 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio. (1) - Articolo, già sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, poi modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che, al comma 1 del presente articolo, ha aggiunto, in fine, le parole: "entro il mese di febbraio". LEggE 8 marzo 1989, n. 95 186 2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco. Art. 5 (1) 1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato perio- dicamente. 2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requi- siti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commis- sione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi. 4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissio- ne elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia. 5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e del- l'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo. (1) - Articolo, già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, mediante la sostituzione del comma 4. LEggE 8 marzo 1989, n. 95 187 Art. 5-bis Abrogato (1). Art. 6 (2) 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede: a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio; c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b). 2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'una- nimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per un nome (3) e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. 3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve (1) - Articolo, aggiunto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente abro- gato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120. (2) - Articolo, già sostituito prima dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente così sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato, al secondo periodo del comma 2, dall'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22. (3) - Le parole "un nome" hanno sostituito le parole "due nomi", ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gen- naio 2006, n. 22. LEggE 8 marzo 1989, n. 95 188 essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno prece- dente le elezioni. Art. 7 Omissis (1) Art. 8 1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. (1) - L'art. 7 ha modificato l'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezio- ne degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. LEggE 21 marzo 1990, n. 53 189 LEggE 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. [Pubblicata nella Gazzetta Uffciale n. 68 deI 22 marzo 1990] Art. 1. 1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. 2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, a. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20. 3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo: a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge; b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo; c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva; d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non defini- tiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960; e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comun- que denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze. 5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stesssi in precedenza segnalati, perchè, sentita la commis- sione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico a. 570 del 1960, che siano in LEggE 21 marzo 1990, n. 53 190 possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale. 6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perchè propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professioni- sti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960. 7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiede- re, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residen- za, professione, arte o mestiere. 8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richie- denti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello. 9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscri- zione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale. Art. 2. 1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sce- glie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. (Omissis) Art. 9. 1. (Omissis). 2. gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assog- gettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. (Omissis) Art. 11. LEggE 21 marzo 1990, n. 53 191 1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal se- guente: (1) "Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali discipli- nate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referen- dum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referen- dum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa" (2). (Omissis) Art. 14. (3) 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifica- zioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle preture (4), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i (1) - L'art. 119 è stato così successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 534/93. (2) - Il comma 2 dell'art. 119 dev'essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 del medesimo art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: si veda l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali). (3) - L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, modificato dall'art. 4, comma 2, legge 30 aprile 1999, n. 120. (4) - Ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo n. 51/98, la parola "preture" deve intender- si sostituita con le seguenti "sezioni distaccate dei tribunali". LEggE 21 marzo 1990, n. 53 192 vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.] (1). 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Art. 15. 1. (Omissis). 2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'ar- ticolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge. Art. 16. 1. (Omissis). 2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rap- presentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 (2) abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio. (Omissis) (1) - L'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le modalità di autenticazione sono ora disciplinate dall'art. 21, comma 2, del citato D.P.R. (2) - Il limite di popolazione vigente è 15.000 abitanti, ai sensi degli artt. 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/00. LEggE 15 gennaio 1991, n. 15 193 LEggE 15 gennaio 1991, n. 15. Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti. (Pubblicata nella Gazzetta Uffciale n. 16 del 19 gennaio 1991) Art. 1. 1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eli- minazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipa- zione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allo- cata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale (1), di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (2). 2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi unino- minali per l'elezione della Camera dei Deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'e- lezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deam- bulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei Deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto (3). 3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune. 4. gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio. 5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale. (1) - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, le parole: "al certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le parole: "alla tessera elettorale". (2) - Comma modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276. (3) - Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge n. 276/93. LEggE 15 gennaio 1991, n. 15 194 Art. 2. 1. gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elet- tori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di compo- nente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale. 2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regola- mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (1). 3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta alme- no una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza. (Omissis) (1) - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, è stato abrogato dal- l'art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ed il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui all'allegato A del medesimo D.P.R. n. 503/96, che viene riportato nella pagina seguente. LEggE 15 gennaio 1991, n. 15 195 Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). Figura e bordo in colore bianco Fondo azzurro LEggE 5 febbraio 1992, n. 104 196 LEggE 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Uffciale n. 39 del 17 febbraio 1992) (Omissis) Art. 29. Esercizio di diritto al voto 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiun- gimento del seggio elettorale. 2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanita- rie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15. 3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzio- ne di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale (1) dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito. (Omissis) Art. 44. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1) - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 le parole: "Sul certificato elettorale", devono intendersi sostituite con le seguenti: "Sulla tessera elettorale". LEggE 25 marzo 1993, n. 81 198 g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popo- lazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti; i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popo- lazione com presa tra 1.000 e 2.000 abitanti (1). 2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. 3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune. 4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenti- cazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'ar- ticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari (2). 5. (Omissis) (3). 6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 mag- gio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata. Art. 4. Fissazione della data di svolgimento delle elezioni 1. L'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo (4) giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai (1) - Il comma 1 è stato così sostituito dal comma 2 dell'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 120. (2) - Attualmente sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120. (3) - Il comma 5 dell'art. 3 è stato abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267/00. (4) - La parola "cinquantacinquesimo" è stata così modificata dall'art. 8, comma 1, lett. b), della legge 30 aprile 1999, n. 120. LEggE 25 marzo 1993, n. 81 199 prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempi- menti di loro competenza previsti dalla legge". (Omissis) (1) Art. 10. Elezione dei consigli circoscrizionali (Omissis) (2) 3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Art. 11. (3) Durata delle operazioni di voto e di scrutinio 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comu- nale, per il presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle aminstrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della dome- nica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo. 2. Dichiarata chiusa la votazione il presidente del seggio, dopo aver pro- ceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede. (Omissis) Art. 36. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1) - gli articoli 5, 6, 7 e 7-bis sono stati abrogati dal decreto legislativo n. 267/00. Vigono, ora, in materia di sistema elettorale dei comuni gli articoli 71, 72 e 73 del suddetto decreto legi- slativo n. 267. (2) - I primi due commi dell'art. 10 sono stati abrogati dall'art. 274 del decreto legislativo n. 267/00. In materia, vige, ora, l'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 267. (3) - L'articolo 11 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge 16 aprile 2002, n. 62. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 234 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'ag- giornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120. (Pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 249 del 24 ottobre 2000) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale"; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai princìpi e criteri diret- tivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmen- te il certificato elettorale; Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale; Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abroga- zioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie; Visto l'articolo 17, comma 2, delbla legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999; Sentito il garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000; Visto il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 235 Titolo I DISPOSIZIONI SULL'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE Art. 1 Istituzione della tessera elettorale 1. In conformità ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale. 2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria. Art. 2 Caratteristiche della tessera elettorale 1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto (1)e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni. (1) - Le tabelle A, B, C e D sono state modificate, dapprima, con il provvedimento che si riporta qui di seguito. Decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 Modificazioni ai modelli di tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000 IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale, a carattere permanente, avente le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ai modelli suddetti al fine di consentire un migliore adattamento alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni e rimuovere difficoltà di carattere tecnico nella personalizzazione dei singoli esemplari del documento che potrebbero ritardarne la consegna agli elettori; Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale; Decreta: I modelli della tessera elettorale descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Pre- sidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, sono modificati in conformità al testo indicato nelle tabelle A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2000 Il Ministro: BIANCO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 236 2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare: a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito; b) luogo e data di nascita; c) indirizzo; d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione; e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione (1). 3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che Successivamente, la tabella B è stata sostituita da quella allegata al provvedimento che di seguito pure si riporta. Decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2003 Modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003 IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 che riporta i vigenti modelli di tessera elettorale, descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso; Visti gli articoli 25, 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificati dalla legge costi- tuzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige al fine di adeguare tale modello alle modifiche normative introdotte dalla suddetta legge costituzionale n. 2/2001; Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale; Decreta: Il modello della tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige descritto nella tabella B, allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000, è sostituito dal modello riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2003 Il Ministro: PISANU (1) - L'indicazione del collegio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ri- portata nel modello di tessera elettorale di cui alla Tabella A (1ª parte) allegata al presente decreto, è ora di fatto inoperante, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, al di fuori del collegio uninominale della Camera nella circoscrizione Valle d'Aosta e di quelli del Senato nella stes- sa Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, non è più prevista la costituzione di collegi unominali nel restante territorio nazionale. I modelli di tessera elettorale da rilasciare nelle predette regioni del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta sono stabiliti dalle succesive tabelle B e C allegate al presente decreto. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 237 si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. 4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decre- to. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispet- tive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto pre- scritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto. 5. gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'in- terno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali (1), tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigen- ti degli uffici elettorali comunali. 6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno (2). Art. 3 Consegna della tessera elettorale 1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione. 2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ulti- mo sia conosciuto. 3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa. 4. gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo (1) - La vigente esatta denominazione dell'ufficio competente si evince dall'art. 3 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno). (2) - Vedasi nota 1 a pag. 235. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 238 restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40. Art. 4 Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale 1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a conse- gnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza. 2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'in- dirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera eletto- rale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto. 3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo. 4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare. 5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabi- lità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato. 6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. 7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elet- torale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esauri- mento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto. Art. 5 Protezione dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal pre- sente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza perso- nale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legi- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 239 slativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (1). 2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma precedente sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento. Art. 6 Nomina di un commissario 1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comu- ne, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario. Art. 7 Impossibilità di consegna della tessera 1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsia- si motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione. Art. 8 Sperimentazione della tessera elettorale elettronica 1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'intro- duzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente. 4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'in- (1) - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e D.P.R. 318/1999) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 240 terno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica. Titolo II MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI ALLA NORMATIVA SULLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE, CONSEGUENTI ALLA ISTITUZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE PERMANENTE Art. 9 Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. Art. 10 Voto dei degenti nei luoghi di cura 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli eletto- ri ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero. 2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Art. 11 Annotazione del voto assistito 1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompa- gnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presi- dente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto (1). (1) - Ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 sono disciplinate le moda- lità di esercizio, in occasione delle elezioni amministrative, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). In particolare, l'ultimo comma del citato articolo - comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità) - prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 241 Art. 12 Annotazione dell'esercizio del voto 1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scruta- tore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. Art. 13 Ammissione al voto dei detenuti 1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare: "1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seg- gio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti". Art. 14 Norma di chiusura 1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimen- to al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di cia- scuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. "Art. 41, ultimo comma: L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o co- dice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni". DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 242 Art. 15 Norme abrogate 1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamen- te alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 245 DECRETO-LEggE 1 aprile 2008, n. 49 254 DECRETO-LEggE 1 aprile 2008, n. 49. (*).(1). Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie. (Pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 80 del 4 aprile 2008) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbi- namento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consul- tazioni elettorali e referendarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'in- terno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. 2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazio- ne del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elet- tore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso. 3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla (*)(1) - Convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96. DECRETO-LEggE 1 aprile 2008, n. 49 255 tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro. 4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'ar- resto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblica- zione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011 257 DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011 Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2011 IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'ar- ticolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70; Visto l'articolo 27, quarto comma, del testo unico delle leggi per la com- posizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; Visto il precedente decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1980, recante la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la vota- zione e delle cassettine per timbri elettorali; Visto l'articolo 1 e relativo allegato del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2011, che ha abrogato il suddetto decreto ministeriale; Considerato che risulta necessario emanare un nuovo decreto per la deter- minazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per i timbri elettorali; Decreta: Art. 1. 1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell'interno ai sensi dell'ar- ticolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A al presente decreto. 2. Le cassettine per timbri previste dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostratore delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una boccettina di inchiostro. DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011 258 Allegato A L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri. Il coperchio dell'urna - recante una fessura per l'introduzione delle schede - ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato. Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive. Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta "MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER gLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI"; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione. Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva. Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio. Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna. INDICE 291 Avvertenze....................................................................... Pag. 3 PARTE PRIMA L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE Capitolo I La composizione dell'ufficio elettorale di sezione § 1. Composizione dell'uffcio elettorale di sezione e validità delle opera- zioni. ............................................. " 7 § 2. Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti. ...... " 7 § 3. Qualifca di pubblico uffciale. ............................... " 7 Capitolo II Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione § 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'uffcio elettorale di sezione. " 8 § 5. Compiti del presidente dell'uffcio elettorale di sezione. ........... " 8 § 6. Potestà di decisione del presidente dell'uffcio elettorale di sezione. .. " 8 § 7. Poteri di polizia del presidente dell'uffcio elettorale di sezione. ..... " 9 Capitolo III Il Vicepresidente dell'ufficio elettorale di sezione § 8. Funzioni del vicepresidente. ................................. " 11 Capitolo IV gli scrutatori § 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori. ........................ " 12 § 10. Compiti degli scrutatori. ................................... " 13 § 11. Potestà consultiva degli scrutatori. ........................... " 13 § 12. Potere di decisione degli scrutatori. ........................... " 13 292292 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione Capitolo V Il segretario dell'ufficio elettorale di sezione § 13. Nomina del segretario del seggio. ............................ Pag. 14 § 14. Compiti del segretario del seggio. ............................ " 14 § 15. Verbale delle operazioni dell'uffcio elettorale di sezione. .......... " 14 Capitolo VI Il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 § 16. Costituzione del seggio speciale. ............................. " 16 § 17. Il segretario del seggio speciale. .............................. " 16 § 18. Compiti del seggio speciale. ................................. " 16 Capitolo VII I rappresentanti delle liste ed i rappresentanti dei gruppi dei candidati presso la sezione § 19. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali presso la sezione. ............................. " 18 § 20. Designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezio- ni provinciali presso la sezione. .......................... " 19 § 21. Requisiti dei rappresentanti delle liste e dei gruppi dei candi- dati presso la sezione. ................................. " 21 § 22. Facoltà dei rappresentanti delle liste e dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso la sezione. .......................... " 21 § 23. Sanzioni per i rappresentanti delle liste e dei gruppi dei candidati presso la sezione. .................................... " 22 Capitolo VIII Le operazioni preliminari all'insediamento del seggio § 24. Presentazione del presidente al sindaco. ................... " 23 § 25. Consegna, al presidente, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio. ..................... " 23 § 26. Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'uffcio elettorale di sezione. ................. " 26 § 27. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali acces- sibili mediante sedia a ruote. ........................... " 29 § 28. Custodia della sala della votazione. ........................... " 29 I N D I C E 293 § 29. Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. - Intese del presidente della sezione con la direzione dei luoghi di cura per consentire l'accesso dell'uffcio distaccato della sezione medesima previsto dall'art. 44 del testo unico n. 570/1960. - Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio. .......................................... Pag. 29 § 30. Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fno a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventi- va. - Intese del presidente del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione.. ........................................ " 30 PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE Capitolo Ix Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione § 31. Insediamento dei componenti dell'uffcio elettorale di sezione. ...... " 33 § 32. Ammissione dei rappresentanti delle liste e/o dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso la sezione ..................... " 33 § 33. Persone che possono entrare nella sala della votazione. ............ " 34 Capitolo x Operazioni preliminari all'autenticazione delle schede § 34. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente. ...................................... " 35 § 35. Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto si recherà a raccogliere il voto dei degenti ivi ricoverati. ......... " 35 § 36. Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fno a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto; e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina ............................................. " 35 § 37. Annotazioni da effettuare nelle liste degli elettori della sezione .. " 35 294 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione Capitolo xI Autenticazione delle schede di votazione § 38. Colore delle schede di voto. ................................ Pag. 37 § 39. Autenticazione delle schede: frma e timbratura - Operazioni da compiere .......................................... " 37 § 40. Determinazione del numero delle schede da autenticare per le ele- zioni provinciali e/o le elezioni comunali .................. " 37 § 41. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare. ...... " 38 § 42. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione .... " 38 § 43. Rinvio delle operazioni alle ore 8 del mattino della domenica e cu- stodia della sala ..................................... " 39 PARTE TERZA LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE Capitolo xII Le operazioni preliminari all'apertura della votazione § 44 - Ricostituzione dell'uffcio elettorale di sezione la domenica mattina alle ore 8. .................................................... " 43 § 45. - Constatazioni da fare dopo l'insediamento dell'uffcio elettorale di sezione ................................................. " 43 Capitolo xIII Operazioni di votazione § 46. - Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto .................................. " 45 § 47. - Apertura della votazione .............................. " 45 § 48 - Ammissione degli elettori alla votazione .................. " 49 § 49. - Identifcazione degli elettori ........................... " 51 § 50. - Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, ovvero della sen- tenza o dell'attestazione del sindaco. ..................... " 52 § 51. - Consegna delle schede e della matita all'elettore ed invito a non sovrapporre le schede. ................................ " 54 § 52. - Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze ......................................... " 54 I N D I C E 295 § 53. - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. ........................................ Pag. 55 § 54. - Espressione del voto da parte dell'elettore all'interno della cabina e riconsegna delle schede e della matita al presidente del seggio. . " 55 § 55. - Rilevazione e comunicazione dell'affuenza alle urne ......... " 56 Capitolo xIV Casi speciali che possono verificarsi nel corso della votazione § 56. - Caso in cui si presenti un elettore fsicamente impedito nel- l'espressione autonoma del voto ........................ " 57 § 57. - Caso in cui si presenti a votare un elettore portatore di handicap " 60 § 58. - Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco . ................... " 60 § 59. - Caso in cui votano nella sezione gli elettori indicati nell'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (presidente del seggio; scrutatori; segretario; rappresentanti dei gruppi e/o delle liste dei candidati presso la sezione; uffciali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico) . ........................... " 61 § 60. - Caso in cui, per le elezioni provinciali, si presentino a votare gli eletto- ri di cui all'art. 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifcazioni (militari delle Forze armate; appartenenti a Corpi mi- litarmente organizzati per il servizio di Stato; appartenenti alle Forze di polizia; appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco). . " 62 § 61. - Caso in cui votano nella sezione elettori non deambulanti . .... " 63 § 62. - Caso in cui, per le elezioni provinciali, si presentino a votare i navi- ganti (marittimi ed aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modi- fcazioni) . ......................................... " 64 § 63. - Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal pre- sidente sia deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza od igno- ranza, la deteriora . .................................. " 64 § 64. - Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.. ............... " 64 § 65. - Caso in cui l'elettore indugia artifciosamente nell'espressione del voto ............................................. " 65 § 66. - Caso in cui l'elettore consegna al presidente di seggio una scheda mancante del bollo della sezione o della frma dello scrutatore. ......... " 65 § 67. - Caso in cui l'elettore non restituisca la scheda consegnatagli dal presidente. ........................................ " 66 § 68. - Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita utilizzata per l'e- spressione del voto.. .................................. " 66 296 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione Capitolo xv Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura § 69. - Operazioni di votazione compiute nell'uffcio elettorale di sezione isti- tuito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto ("sezione ospedalie- ra"), a norma dell'art. 43 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. . Pag. 67 § 70. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto. - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell'uffcio distaccato della sezione, a norma dell'art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. .......................... " 68 § 71. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fno a 199 posti-letto. - Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. .......................... " 69 § 72. - Operazioni di votazione, nei luoghi di cura con almeno 200 posti- letto, per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospeda- liera Seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 ................................ " 70 Capitolo xVI Votazione dei detenuti aventi diritto al voto § 73. - Votazione dei detenuti... .............................. " 72 § 74. - Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia pre- ventiva. - Raccolta del voto degli elettori ivi presenti da parte del seggio speciale, a norma degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 ........................... " 72 Capitolo xVII Votazione degli elettori presso il loro domicilio § 75. - Elettori in particolari condizioni di infermità. Domanda di ammis- sione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedi- menti del sindaco del comune... ........................ " 74 § 76. - Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare... ........... " 75 § 77. - Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. - Annotazioni nelle liste sezionali. - Autenticazione delle schede.. .................. " 75 I N D I C E 297 § 78. - Raccolta del voto domiciliare da parte dell'uffcio distaccato di sezione... .......................................... Pag. 76 § 79. - Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate... ........ " 76 § 80. - Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'e- spressione del voto e del numero della tessera elettorale. - Tratte- nimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune.. .......................................... " 77 § 81. - Annotazioni nelle liste sezionali. - Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. - Verbalizzazione. - Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare... ................ " 77 § 82. - garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riserva- tezza dell'elettore.. .................................. " 78 Capitolo xVIII Chiusura della votazione § 83. - Operazioni di votazione sino alle ore 22 della domenica - So- spensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del mattino del lunedì ................................... " 79 § 84. - Riapertura della votazione alle ore 7 del mattino del lunedì - Chiu- sura della votazione alle ore 15 del lunedì stesso.. ........... " 80 Capitolo xIx Le operazioni di riscontro dopo la votazione § 85. - Premessa .......................................... " 81 § 86. - Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni provinciali e/o le elezioni comunali... ......... " 81 § 87. - Formazione del plico contenente le liste della votazione ed i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti e sua trasmissione, da parte dei presidenti di seggio, per il tramite del Comune .......................................... " 84 § 88. - Controllo delle schede residue relative alle elezioni provinciali e/o alle elezioni comunali. - Formazione dei relativi plichi e trasmis- sione di essi, da parte dei presidenti di seggio, per il tramite del Comune... ......................................... " 86 § 89. - Inizio delle operazioni di scrutinio. ...................... " 86 298 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione PARTE QUARTA LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO Capitolo xx Le operazioni preliminari allo scrutinio § 90. - Ordine di svolgimento delle operazioni di scrutinio: inizio dello scrutinio per le elezioni provinciali e successivamente per le elezio- ni comunali... ...................................... Pag. 91 § 91. - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio .......................................... " 91 Capitolo xxI Termini per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio § 92. - Termini per le operazioni di scrutinio... ................... " 93 § 93. - Eventuale sospensione delle operazioni di scrutinio... ......... " 93 Capitolo xxII salvaguardia della validita' del voto § 94. - Principio di salvaguardia della validità del voto... ........... " 95 § 95. - Sovrapposizione di schede e salvaguardia della validità del voto . " 96 § 96. - Principio della non riconoscibilità del voto ................ " 96 § 97. - Principio della univocità del voto e fattispecie di nullità o di validi- tà e attribuibilità del voto... ........................... " 98 Capitolo xxIII Le operazioni di scrutinio per la elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale § 98. - Inizio dello scrutinio per le elezioni provinciali... ........... " 101 § 99. - Vari modi di esprimere il voto per le elezioni provinciali... .... " 101 § 100. - Spoglio e registrazione dei voti per le elezioni provinciali.. ... " 102 § 101. - Casi di nullità. - Schede bianche relative alle elezioni provinciali " 103 § 102. - Voti contestati per le elezioni provinciali.. ................ " 105 § 103. - Operazioni di controllo dello spoglio per le elezioni provinciali " 106 § 104. - Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti per le elezio- ni provinciali ...................................... " 106 § 105. - Risultato dello scrutinio per le elezioni provinciali... ........ " 106 § 106. - Chiusura del verbale - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio per le elezioni provinciali ................. " 106 I N D I C E 299 § 107. - Chiusura delle operazioni dell'uffcio di sezione e riconsegna del materiale, nel caso di svolgimento solo delle elezioni provinciali. Pag. 107 § 108. - Eventuale sospensione delle operazioni di scrutinio, nel caso di svolgimento solo delle elezioni provinciali ................ " 108 Capitolo xxIV Le operazioni di scrutinio per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 Abitanti § 109. - Inizio dello scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti .......................................... " 109 § 110. - Vari modi per esprimere il voto nei Comuni con popolazion sino a 15.000 abitanti .................................... " 109 § 111. - Spoglio e registrazione dei voti nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ................................... " 109 § 112. - Casi di nullità - Schede bianche nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ................................... " 110 § 113. - Schede e voti contestati nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti .......................................... " 112 § 114. - Operazioni di controllo dello spoglio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti .............................. " 113 § 115. - Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti .................................... " 113 § 116. - Chiusura del verbale. - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti " 114 § 117. - Riconsegna del materiale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti .................................... " 115 § 118. - Compiti dell'adunanza dei presidenti di sezione nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti aventi più di una sezione elet- torale: richiamo .................................... " 115 Capitolo xxV Le operazioni di scrutinio per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 Abitanti aventi una sola sezione § 119. - Attestazione nel verbale dei risultati dello scrutinio nei Comuni aventi una sola sezione ............................... " 117 § 120. - Proclamazione del sindaco nei Comuni aventi una sola sezione " 117 § 121. - Assegnazione dei seggi alla lista nei Comuni aventi una sola sezione" ........................................ 117 § 122. - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale nei Comuni aventi una sola sezione ........................ " 118 § 123. - Determinazione del quorum dei votanti e dei voti validi nel caso in cui sia stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati nei Comuni aventi una sola sezione ..................... " 118 § 124. - Chiusura del verbale e formazione dei plichi nei Comuni aventi una sola sezione .................................... " 119 300 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione Capitolo xxVI Le operazioni di scrutinio per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 Abitanti § 125. - Inizio dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti .................................... Pag. 120 § 126. - Vari modi di esprimere il voto nei Comuni con popolazione supe- riore a 15.000 abitanti .............................. " 120 § 127. - Spoglio e registrazione dei voti nei Comuni con popolazione supe- riore a 15.000 abitanti ............................... " 120 § 128. - Casi di nullità. - Schede bianche nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ........................... " 121 § 129. - Voti contestati nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. ......................................... " 124 § 130. - Operazioni di controllo dello spoglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ........................... " 124 § 131. - Rispondenza numerica tra schede spogliate e votanti nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti .............. " 125 § 132. - Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti .................................... " 125 § 133. - Chiusura del verbale. - Formazione dei plichi con i verbali e con gli atti dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti .................................... " 125 § 134. - Riconsegna del materiale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ................................... " 126 Parte quinta OPERAZIONI DI BALLOTTAggIO Capitolo xxVII Le operazioni di ballottaggio § 135. - Premessa ......................................... " 129 § 136. - Composizione dell'uffcio elettorale di sezione nel turno di ballot- taggio ............................................. " 129 § 137. - Designazione dei rappresentanti dei gruppi o delle liste di candi- dati presso la sezione ................................ " 129 § 138. - Limiti e divieti al trattamento di dati personali da parte degli scrutatori o dei rappresentanti dei gruppi o delle liste di candidati ..... " 130 § 139. - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini... ....................................... " 130 I N D I C E 301 § 140. - Apertura della votazione di ballottaggio ................. Pag. 131 § 141. - Rilevazione e comunicazione dell'affuenza alle urne ........ " 131 § 142. - Spoglio e registrazione dei voti nel turno di ballottaggio ..... " 132 § 143. - Validità o nullità, riconoscibilità ed univocità del voto nel turno di ballottaggio .................................... " 132 Parte sesta DISPOSIZIONI PENALI Capitolo xxVIII Sanzioni penali relative alle operazioni dei seggi § 144. - Sanzioni penali previste per i componenti degli uffci elettorali " 137 § 145. - Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e di scrutinio .................... " 137 Capitolo xxIx Azione penale § 146. - Chi può promuovere l'azione penale... ................... " 138 DISPOSIZIONI LEgISLATIVE CONCERNENTI LE OPERAZIONI DEgLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE LEggE 8 marzo 1951, n. 122 Norme per la elezione dei Consigli provinciali (stralcio) ....... " 141 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (stralcio) .................. " 143 LEggE 10 agosto 1964, n. 663 Modifcazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Re- pubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962 (stralcio) ........................ " 173 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettora- to attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (stralcio) " 174 302 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione LEggE 23 aprile 1976, n. 136 Riduzione dei termini e semplifcazione del procedimento eletto- rale (stralcio) ...................................... Pag. 176 DECRETO-LEggE 3 maggio 1976, n. 161 Modifcazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al pro- cedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e co- munali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (stralcio) ..... " 179 LEggE 13 marzo 1980, n. 70 Determinazione degli onorari dei componenti gli uffci elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (stralcio) ... " 180 LEggE 30 aprile 1981, n. 178 Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali (stralcio) ........ " 183 LEggE 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone ido- nee all'uffcio di scrutatore di seggio elettorale e modifca dell'arti- colo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ..... " 184 LEggE 21 marzo 1990, n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore effcienza al procedimento elettorale (stralcio) ................................... " 189 LEggE 15 gennaio 1991, n. 15 Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulan- ti (stralcio) ....................................... " 193 LEggE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (stralcio) .......................... " 196 LEggE 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del con- siglio comunale e del consiglio provinciale (stralcio) .......... " 197 I N D I C E 303 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132 Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio) .......... Pag. 200 DECRETO LEgISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197 Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di eser- cizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (stralcio) .................... " 220 LEggE 5 febbraio 1998, n. 22 Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italia- na e di quella dell'Unione europea (stralcio) ................ " 222 LEggE 30 aprile 1999, n. 120 Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, non- ché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (stralcio) " 223 DECRETO LEgISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio) " 224 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a ca- rattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 ...................................... " 234 DECRETO-LEggE 3 gennaio 2006, n. 1 Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'am- missione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (stralcio) ............................. " 251 DECRETO-LEggE 1° aprile 2008, n. 49 Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie ............. " 254 DECRETO-LEgISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare (stralcio) ..................... " 256 DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011 Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali ....................... " 257 304 Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione ALLEgATO A Modalità di espressione del voto per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Esemplifcazioni ........ " 259 ALLEgATO B Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del con- siglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abi- tanti . Esemplifcazioni ................................ " 267 ALLEgATO C Modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del con- siglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Esemplifcazioni ..................................... " 279 (T102013/101) Roma, 2011 - Istituto Poligrafco e Zecca dello Stato S.p.A. - S.