Informazioni sulle polizze

 

 

 

Legge Bersani del 3 Aprile 2007

Un consumatore che stipula un nuovo contratto Rc Auto per un ulteriore veicolo acquistato della medesima tipologia (automobile con automobile, motorino con motorino), anche di proprieta' di un familiare convivente , ha diritto all'assegnazione della classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio sul veicolo gia' assicurato.
L'attestato di rischio conserva la sua validita' fino a 5 anni, anche in caso di interruzione dell'uso del veicolo. in caso di sinistro l'impresa di assicurazione non puo' variare in senso sfavorevole all'automobilista la classe di merito fino a quando non sara' accertata l'effettiva responsabilita'. Nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilita' principale, si prevede il computo pro quota in relazione del numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe.
Classe di merito valida cinque anni:
Se il contratto non viene rinnovato o viene sospeso per mancato utilizzo del veicolo, o comunque in tutti i casi in cui il rischio cessa (quindi il veicolo non viene piu' utilizzato, per vendita, rottamazione, etc.etc.), l'ultimo attestato di rischio conseguito, e quindi la classe di merito maturata, conserva validita' per cinque anni.
Si tratta di una assoluta novita' che modifica tutte le disposizioni precedenti fissate sia dalla legge che dall'ISVAP. In pratica diventa possibile mantenere l'ultima classe di merito maturata in tutti quei casi in cui tra la vendita (o la rottamazione, la sospensione della polizza, il furto denunciato, etc.) e il riacquisto di un nuovo mezzo decorrano non piu' di cinque anni (calcolati rispetto alla chiusura ed apertura dei contratti). Fino all'entrata in vigore di questa novita' (3 Aprile 07) la classe di merito si poteva mantenere per un anno, diciotto mesi in alcuni particolari casi, quindi la modifica e' sostanziale.

Mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo:

In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello gia' assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo gia' assicurato. Cio' a condizione che il secondo veicolo sia intestato alla persona fisica titolare della polizza assicurativa gia' esistente o ad un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare. Fino all'entrata in vigore di questa novita' (3 Aprile 07) questa era una facolta' che ogni compagnia concedeva solo per propria scelta, ma adesso e' legge e tutti i contratti, nuovi e vecchi, devono prevederla.

Che cos’è l’attestato di rischio?

L'attestato di rischio è un documento irrinunciabile per contrarre una nuova polizza. In esso viene riassunta la classe di rischio (o classe di merito), ossia l'identikit della propria condotta di guida sul veicolo da assicurare e rappresenta la storia dei sinistridel veicolo, o meglio del proprietario del veicolo
In esso è rappresentata la sinistrosità degli ultimi 5 anni con le classi di merito di provenienza e di assegnazione stabilite sulla base di regole scelte da ciascuna impresa; regole che premiano o penalizzano in modo diverso la situazione relativa alla sinistralità
autovetture è anche indicata la scala bonus-malus, cosiddetta CU o CIP, che è il parametro di riferimento comune tra le assicurazioni e consente il passaggio da un’impresa ad un’altra con il riconoscimento del profilo di rischio personale.
L’autovettura, che il proprietario assicura per la prima volta, viene inserita inuna classe di rischio iniziale corrispondente alla 14a classe CU; mentre per le annualità successive è possibile, sulla base delle informazioni contenutenell’attestato, trasferire il contratto alla scadenza, ad un’altracompagnia vedendo riconosciuta e valorizzata la sinistrosità pregressa.

 

 

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