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STATUTO DELLA PRO LOCO S. GIORGIO
DI CASTELLO, AGNOLA E PERA

ARTICOLO 1 - Costituzione - Sede - Finalità

E’ costituita un’Associazione denominata "Pro loco San Giorgio".

L’Associazione di durata indeterminata, ha lo scopo di riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico della località in giurisdizione, svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente le località: tutelare e porre in valore le bellezze naturali, artistiche, monumentali del luogo, sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica dell’ambiente e cercare motivo di richiamo del movimento turistico nazionale ed internazionale; promuovere il miglioramento di ogni attrezzatura interessante il soggiorno del turista, offrire servizi di informazione turistica, nonché promuovere iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive) con esclusione assoluta di ogni carattere politico, religioso o di lucro. L’anno sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è fatto obbligo redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

 

Articolo 2 - Soci

I Soci si suddividono in:

A) Onorari - la qualifica di "Socio Onorario" potrà essere attribuita dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo a persone che si siano particolarmente distinte nel campo della promozione turistica o nella vita civile. Il Sindaco è socio di diritto.

B) Sostenitori - la qualifica di Socio sostenitore potrà essere attribuita dal consiglio Direttivo a persone, Enti pubblici, Associazioni, Società di qualsiasi natura, i quali abbiano contribuito con opere o aiuti diversi allo sviluppo ed al potenziamento dell’attività sociale.

C) Ordinari - appartengono alla categoria di Socio Ordinari coloro che sottoscriveranno la quota associativa.

Le domande di ammissione a Socio Ordinario, debbono essere presentate al Consiglio Direttivo che decide sull’accoglimento della domanda.

Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda senza essere tenuto a rendere note le ragioni del rifiuto.

I Soci Ordinari, all’atto della domanda di ammissione, devono dichiarare di accettare integralmente gli obblighi sanciti dallo Statuto Sociale.

E’ sancita la intrasmettibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

E’ altresì sancita la non rivalutabilità della quota o del contributo associativo.

Tutti i soci hanno diritto di:

- utilizzare gli impianti e le strutture nei giorni, con gli orari e secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;

- presenziare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;

- Voto ad eccezione dei minorenni.

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- decesso del socio;

. Dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;

- per delibera di esclusione emanata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono considerate cause di esclusione dell’Associato:

- l’indisciplina e l’indegnità morale;

- la morosità nel pagamento dei contributi associativi.

Il Socio radiato può essere riammesso decorsi due anni dal provvedimento di esclusione.

 

Articolo 3 - Assemblee

Le assemblee possono essere ordinarie e Straordinarie.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata:

A) una volta all’anno ed entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio consuntivo e della relazione presentata dal consiglio direttivo;

B) ogni 3 anni per l’elezione del consiglio direttivo e del collegio dei Probiviri.

L’Assemblea Straordinaria viene convocata:

A) per le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri in caso di dimissioni.

B) ogni qualvolta venga ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le Assemblee vengono indette dal Consiglio Direttivo o su richiesta dei Soci che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, previa presentazione degli argomenti da inserire all’ordine del Giorno.

In questo ultimo caso il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea entro venti giorni dal ricevimento della domanda; detta Assemblea dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere saranno prese a maggioranza assoluta.

Le assemblee Straordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e le delibare siano approvate a maggioranza dei voti; sono valide in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e le delibere siano approvate dalla maggioranza.

Nel caso in cui andasse deserta anche la seconda convocazione, si procederà ad un ulteriore convocazione dell’assemblea Straordinaria in data da stabilirsi nei modi e termini sopraccitati.

Se anche questa Assemblea Straordinaria non raggiungesse il quorum per deliberare sia in prima che in seconda convocazione, si procederà ad un terza convocazione, dopo almeno due ore dalla convocazione della prima, in cui saranno valide le delibere prese a maggioranza dei voti con qualsiasi numero di Soci intervenuti.

Ogni socio ha il diritto ad un voto qualunque sia la sua qualifica nell’associazione, per tale motivo non sono ammesse deleghe.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è di competenza del Consiglio Direttivo e deve essere inviato, con la firma del presidente o di un suo delegato, agli aventi diritto a mezzo lettera, tramite fax o Internet, almeno cinque giorni prima della convocazione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e degli argomento posti all’ordine del giorno.

Detto avviso deve essere reso pubblico mediante affissione all’albo murale societario.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Il Segretario dell’assemblea verrà eletto di volta in volta dall’assemblea stessa su proposta del presidente della medesima e potrà anche essere persona estranea all’associazione. Il Presidente dell’Assemblea, prima della trattazione degli argomenti posto all’ O.d.G. Nominerà se del caso tre scrutatori che dovranno controllare le operazioni di voto e precisarne i risultati. Delle delibere assembleari sarà redatto verbale che verrà trascritto nel libro "verbali assemblee".

Il verbale verrà firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

 

Articolo 4 - Consiglio Direttivo

I Soci che intendono candidarsi alla carica di Consigliere devono avere un’anzianità di tesseramento sociale di almeno un anno e sono tenuti a presentare la loro candidatura per iscritto almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Tali candidature, in ordine alfabetico, vengono esposte almeno tre giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea. Prima dell’effettuazione delle votazioni, il Presidente dell’Assemblea deve dare lettura in ordine alfabetico di tutti i nominativi che hanno presentato la propria candidatura.

Il consiglio direttivo, formato da tre a nove membri viene eletto dall'assemblea ordinaria triennale, previa determinazione del numero dei Consiglieri stesi. Nessun compenso è dovuto ai consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo durano i carica tre ani e sono rieleggibili.

Il consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Economo.

 

Articolo 5 - Poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti su tutte le questioni amministrative e sociali dell’Associazione. I caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decide in merito all’accettazione dei soci, convoca le Assemblee, decide su eventuali collaborazioni da parte di persone qualificate otto il profilo tecnico, legale ed amministrativo e fissa le modalità e le condizioni che ne regolano i rapporti.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione ed a lui potranno essere delegati dal Consiglio Direttivo tutti o parte e i poteri attribuiti allo stesso. Convoca, ogni volta che lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo o quando venga richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno. Delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale in ogni riunione. Il Verbale sarà approvato e trascritto nel libro "Verbali del Consiglio". Detto verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non presenziasse a tre riunioni consecutive, verrà ritenuto dimissionario con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si intende d’autorità decaduto quando la metà più uno dei Consiglieri si rendesse dimissionaria. Si dovrà quindi procedere immediatamente alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza dei Consiglieri che non costituiscono la maggioranza di quelli originariamente eletti, dovrà essere chiamato, in sostituzione, il Socio primo fra i non eletti. In mancanza potrà essere chiamato un socio maggiorenne.

La prima Assemblea successiva ratificherà o meno tale chiamata. Il cooptato, dopo la ratifica, resterà in carica fino alla scadenza dei consiglieri originariamente eletti.

 

Articolo 6 - Quote sociali

I Soci onorari sono esenti dal versamento elle quote sociali e godono di tutti i diritti previsti per gli altri soci.

I Soci Sostenitori versano una quota sociale libera con un importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo e godono di tutti i diritti previsti per gli altri soci.

I Soci ordinari versano un a quota associativa annuale stabilita, di volta in volta dal Consiglio Direttivo ed il rapporto associativo dura per tutto l’anno e godono di tutti i diritti previsti per gli altri soci.

La quota associativa deve essere versata entro non oltre la fine del mese di settembre, pena il decadimento di tutti i diritti acquisiti come socio.

I Soci dimissionari devono darne avviso al consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata almeno entro un mese prima della scadenza dell’anno sociale.

Nel caso in cui le dimissioni del sodalizio venissero inoltrate tardivamente o non vengono affatto comunicate, il socio è tenuto a corrispondere egualmente la quota associativa per l’anno in corso.

 

Articolo 7 - Collegio dei probiviri

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto o comunque attinente ai rapporti tra Associazione e Soci, verrà demandata ad un collegio arbitrale denominato "Collegio dei Probiviri", formato da tre membri, essi soci e non, nominati dall’assemblea.

Il "Collegio dei Probiviri", che dura in carica per tre anni, giudica in modo inappellabile a seguito di denunce o domande scritte e firmate.

 

Articolo 8 - Patrimonio

Il Patrimonio dell’associazione sarà costituito da eventuali fondi di riserva conseguenti all’eccedenza di bilancio, eventuali contributi di Enti, Associazioni, privati, eventuali donazioni o lasciti da proventi di gestione o iniziative permanenti od occasionali.

 

Articolo 9 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea Straordinaria all’uopo convocata, con le modalità previste dal presente Statuto. L’Assemblea nominerà due o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio sociale dovrà essere devoltuto ad altra Associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di alla L. 662 del 23/12/1996 art. 3 comma 190, successive modifiche e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Per quanto non contemplato, si dovrà dare riferimento al Codice Civile.

Per informazioni e contatti: proloco@castello-di-carro.it

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