PAGINA DELLA REGOLA

 

CIRCOLARE CEI

SECONDA PARTE

Allegato A

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti

 

Circolare n. 111                                                                                          Roma, 20 Aprile 1998

 

OGGETTO: Enti di culto cattolico e di culti diversi dal cattolico - Semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento ed alle connesse vicende giuridiche.

 

 

CULTO CATTOLICO                                                      Riconoscimento giuridico degli enti.

 

 

Documentazione a carattere generale

 

1. Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:

-         generalità del rappresentante legale;

-         natura giuridica dell'ente;

-         denominazione e sede;

-         elencazione della documentazione allegata.

 

2. assenso della competente Autorità ecclesiastica al riconoscimento giuridico:

-         può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte

-         non occorre qualora l'Istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica

 

3. decreto di erezione canonica o di approvazione - se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana;

N.B.: per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico, potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano.

 

In relazione alla tipicità degli enti la documentazione anzicennata dovrà essere integrata come di seguito indicato

 

CONFRATERNITE

Riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto.

 

- Verbale dell'organo deliberante, da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento dei fine prevalente o esclusivo di culto

- Documenti comprovanti l'esistenza dell'ente al 7/6/1929

- Statuto

- Prospetti economici analitici e relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente e sottoscritti dal legale rappresentante

- Dettagliata relazione storico illustrativa relativa alle vicende dell'ente e dell'attività svolta dall'origine fino a data attuale, indicante il numero dei confratelli

- Parere della Regione da esprimersi entra il termine massimo di 60 gg.

 

N.B. - per quanto riguarda le acquisizioni che vanno a costituire patrimonio di quegli enti per i quali permane accertamento patrimoniale, vedi pag. 2 della circolare

 

 

 Allegato B

 

CONFRATERNITA DI ……………………..

 

STATUTO

 

Art. 1

La Confraternita …………….…………….. , avente sede in …………………………. é un'associazione pubblica di fedeli eretta con decreto del Vescovo di ………………………… in data …………………………. -.

Essa è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine di culto riconosciuto con decreto del ………………………… in data …………………… ed è iscritta al n. …………… nel registro persone giuridiche del Tribunale di ……………………………. -.

 

Art. 2

La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.

Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;

b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso;

e) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;

d) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;

e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in fortne varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.

La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

 

Art. 3

La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di …………………. -. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.

 

Art. 4

Possono far parte della Confraternita come confratelli i fedeli di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo statuto.

Sono soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della confraternita.

 

Art. 5

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato con la commendatizia di un confratello, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal Priore.

 

Art. 6

I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.

 

Art. 7

I soci cessano di appartenere alla Confraternita:

a) per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento della quota annuale;

b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.

 

Art. 8

Gli organi della Confraternita sono:

l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.

Gli officiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Provveditore, il Camerlengo.

 

Art. 9

L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta dei Consiglio Direttive, di un decimo dei confratelli o dell'Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.

Ogni confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri confratelli. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.

 

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore e dai quattro officiali della Confraternita, tutti eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno degli officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.

 

Art. 11

Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.

Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall'Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

 

Art. 12

Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva il libro dei soci e dei verbali.

Il Provveditore cura la sede e i beni della Confraternita.

Il Camerlengo ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.

 

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 128 1, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

 

Art. 14

Il Cappellano, nominato dall'Ordinario diocesano a sua discrezione, ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

 

Art. 15

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni dei libro quinto dei codice di diritto canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. 16

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

 

Art. 17

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della diocesi di ……………….. può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del dritto canonico e le leggi italiane in quanto applicatili agli enti ecclesiastici.

 

********************************************