PAGINA DELLA REGOLA

 

 

REGOLA DELLE CONFRATERNITE DE' DISCIPLINATI

PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

TERZA PARTE

Delle Processioni.

Cap. X.

Ogni anno nelle tre Domeniche, che immediatamente seguitano dopo l'Ottava di Pasqua, tutt'ì Fratelli di tutte le Compagnie de' Disciplini della Città, la mattina per tempo si congregaranno in quella Chiesa che sarà loro deputata dal Vescovo, dove udita la Messa, e fattosi un breve Sermone a proposito da qualche religioso approvato, come di sopra, posti tutti in Processione sotto i suoi Confaloni anderanno a visitare per ciascuna Domenica quelle Chiese, che il Vescovo ordinerà ritornando sempre al luogo, donde si sono partiti, e nell'andare, e ritornare diranno sempre i Sette salmi, e tutte tre le volte dopo il ritorno congregati tutti in Chiesa, faranno la disciplina; nelle Terre, Ville fuori della Città, dove non sarà comodità di far unione di più Compagnie insieme, ciascuna Compagnia farà le sopradette Processioni da per se, andando a quelle Chiese, ovvero Oratorj, che saranno più comodi, ovvero, non essendovi Chiesa, né Oratorio comodo, andando intorno alla sua Terra, secondo ordinerà il suo Curato. Le quali Processioni si facciano con intenzione di pregare Nostro Signore, che estirpi ogni eresia, che conservi in pace li Principi Cristiani, ed accresca la sua Santa Fede, che ci conservi i frutti della terra, che difenda, e guardi il Popolo da Carestia, Peste, e Guerra. Andando alle altre comuni Processioni del Clero (al che siano tenuti tutte le volte, che dal Vescovo saranno chiamati) vadano dicendo il loro Uffizio della mattina ovvero le Litanie, ovvero cantando alcun inno, e simili Orazioni a proposito della Festa, o de' casi, per li quali si faranno le Processioni secondo che sarà ordinato loro dal Vescovo. Ed attendano di procedere con modestia, gravità, e divozione, senz'alcun segno d'atto indecente, avendo avanti agli occhi la gloria di Dio Nostro Signore, e la buona edificazione dei prossimo. Circa all'andare avanti o dietro osservino l'ordine, che sarà dato loro dal Vescovo.

 

 

Degli Ufficiali, e prima del Priore, e Sotto-Priore.

Cap. XI.

Avrà ciascuna Compagnia per governo un Capo, il quale sia chiamato Priore, a cui i Fratelli renderanno quell'ubbidienza, e riverenza, che si conviene. Il suo Ufficio sarà di conservare la Compagnia insieme unita col vincolo della santa pace, e fraterno amore; di fare, che si osservi diligentemente la Regola, di trar via ogni disordine, e confusione. Nel consigliare sia prudente, nel riprendere sedato; nell'esortare fervente; nel castigare discreto; nel conversare modesto, ed affabile. Il Sotto Priore terrà il luogo del Priore, ed amministrerà il suo Ufficio in sua assenza.

 

 

Del Maestro de' nuovi Fratelli.

Cap. XII.

Il Maestro de' nuovi fratelli avrà cura d'ammaestrar quelli, che si ricevono nella Dottrina Cristiana, nel dir l'Ufficio, nel Canto, e Cerimonie, nell'osservanza della Regola, e d'indurli a far una Confessione Generale, e finalmente con ogni diligenza indirizzarli per la via delle sante virtù, e pietà Cristiana, esortandoli, e correggendoli con amorevoli riprensioni, e caritative penitenze, andando egli avanti col suo buon esempio.

 

 

Del Regolator dell'Uffízio.

Cap. XIII.

Il Regolator dell'Uffizio avrà cura di compartire ogni mese quelle parti dell'Uffizio, che in Coro avranno da intuonare, cantare, o dire secondo che a lui piacerà; e che l'Uffizio si dica correttamente, appuntatamente, e con debito ordine, secondo i tempi, e con pie cerimonie, e di notare quelli, che mancheranno di venire alla Compagnia, ovvero che verranno tardi, e per tal effetto si tenga nell'Oratorio una Tavoletta di legno con i suoi biroli, per notare quelli, che mancheranno come di sopra.

 

 

Del Sagrestano.

Cap. XIV.

Il Sagrestano avrà cura della cera, olio, Paramenti, Calici, e d'ogni altra cosa appartenente alla Chiesa, ovvero Oratorio, d'apparecchiare, ovvero di far apparecchiare a suoi tempi le cose, che dovranno apparecchiarsi nella Festa della Compagnia. Procurerà che la Chiesa sia adornata secondo la forma, e spesa, che sarà prescritta dall'Ordinario, come di sopra; terrà detta Chiesa, o sia Oratorio ben netti da ogni immondizia; e farà altri servizi per bisogno d'esso Oratorio, o Chiesa, secondo l'ordine, che sarà a lui dato dal Priore. Nel principio del suo Officio riceverà in consegna per Inventario il tutto, e nel fine ne renderà conto, e tal consegna si faccia dal Priore, Sagrestano, e Sindaci vecchi, e non darà alcuna cosa consegnatagli in prestito a chi si voglia senza licenza del Capitolo. Il Priore gli assegni uno de' Fratelli, che l'aiuti nel suo officio, se sarà bisogno.

 

 

Del Depositario.

Cap. XV.

Il Depositario riceverà, e terrà appresso di se in governo tutte le limosine, ed entrate della Compagnia, facendo di tutto debita scrittura; né sborserà alcun danaro senza un mandato sottoscritto dal Priore, e dal Cancelliere. la Cassa dei danari avrà due Chiavi diverse, e l'una delle quali terrà appresso di se, e l'altra il Priore.

 

 

Del Cancelliere.

Cap. XVI.

Il Cancelliere terrà conto in un libro di tutte l'entrate, e carichi della Compagnia, farà memoria di tutti gl'instromenti, che alla giornata si faranno in nome di essa, e noterà quelli, che già saranno fatti, ed insieme tutte le scritture a lei appartenenti, ed ordinazioni, che dal Capitolo si faranno, e l'elezione degli Ufficiali, i nomi, ed i cognomi de' Fratelli, quando entrano nella Compagnia, quando si stabiliscono, e quando muoiono. Sarà anco cura del Cancelliere di ricordare a' suoi tempi al Capitolo i carichi della Compagnia, acciò non si lascino addietro; ma si eseguiscano, come si deve. E sarà ben fatto, che ciascuna Compagnia abbia una particolare Tavoletta, dove ordinatamente siano descritti, e notati tutt'i legati, e carichi suoi co' giorni, nei quali si avranno da eseguire, e con le cose, che si avranno da fare; e tal Tavoletta si potrà tenere nel luogo, dove si farà il Capitolo, o nell'Oratorio attaccata al muro, acciò meglio si possa tenere a memoria da' Fratelli.

 

 

De' Procuratori.

Cap. XVII.

Li Procuratori, che potranno essere due, o tre, avranno cura di attendere alle liti, e negozj della Compagnia, e di spender per li bisogni, che ordinariamente a quella occorrono. Ma nelle cose straordinarie e d'importanza non faranno cosa alcuna senza licenza dei Capitolo, al quale nel fine dei loro Ufficio renderanno conto del maneggio avuto, e delle spese fatte.

 

 

Degl'Infermieri.

Cap. XVIII.

Saranno due Infermieri pii, e solleciti, l'impresa de' quali sarà di visitar caritativamente i Fratelli infermi, ed il procurare o per mezzo della Compagnia, o d'altri, che siano con carità sovvenuti nelle necessità spirituali, e temporali, facendo loro tutti que' servizi, che in simili casi i buoni, ed amorevoli Fratelli devono fare. E particolarmente nel tempo dei transito siano loro assistenti, aiutandoli al ben morire con Orazioni, e pie esortazioni; procurando, che a tempo ricevano i Sacramenti della Chiesa; e che essendo lor portata la Santissima Eucarestia, gli altri Fratelli con l'Abito, e con il lume acceso l'accompagnino cantando il Miserere, ed altre Orazioni a proposito. Passato l'infermo da questa vita, sarà da tutti accompagnato alla Sepoltura, e diranno poi tre volte almeno per l'Anima sua l'Officio de' Morti, senza però apparati di pompe funebri, non essendo questo Ufficio loro.

 

 

Degli Assistenti al Banco.

Cap. XIX.

Saranno due Fratelli, i quali tutte le Feste la mattina, ed il dopo desinare, mentre dura la Congregazione, avranno da stare assistenti al Banco in Chiesa a ricevere le limosine, che saranno offerte, ed avranno custodia della Chiesa, non lasciando entrar nell'Oratorio alcuna donna, nel qual tempo potranno dire l'Offizio tra loro con voce bassa, e legger alcun libro divoto, acciò suppliscano in Chiesa a quello, che faranno nell'Oratorio.

 

 

Del tempo, che hanno da durare in ufficio gli Uffiziali, e quali, e quando si hanno da eleggere.

Cap. XX.

Tutti li suddetti Uffiziali avranno da durare in officio un anno, eccetto gli Assistenti al Banco, che dureranno un mese solo e saranno eletti dal Priore. E chi sarà stato Priore un anno, non possa essere di nuovo eletto al medesimo officio, se non passati due anni, ed il medesimo s'osservi dal Sotto Priore, il quale però possa esser eletto al fine dei suo officio per Priore, se così parerà bene alla Compagnia né possa esser eletto alcuno per Priore, se non saprà leggere, e non avrà almeno venticinque anni compiti, e non avrà perseverato con buon esempio nella Compagnia quattro anni continui. L'elezione del Priore, Sotto-Priore, e Maestro de' Nuovi si faccia a ballotazione, ovvero a voci secrete alla presenza del Confessore della Compagnia, ovvero d'un altro Sacerdote deputato dal Vescovo, e quello sia eletto, che avrà avuto la maggior parte delle voci in suo favore. Gli altri Uffiziali siano eletti all'arbitrio di questi tre, dichiarando, che un parente non possa dar voce all'altro; e che fra tutti gli Uffiziali non si possano eleggere due, che siano parenti insieme. E tal elezione si farà nella Festa di tutt'i Santi, e nella prima Domenica dell'Avvento entreranno tutti possesso dell'officio.

 

 

Dell'Autorità degli Ufficiali.

Cap. XXI.

In appresso ai sopradetti Uffiziali finchè dureranno in officio (eccetto gli Assistenti al Banco) sarà tutta l'autorità, e governo della Compagnia. Sicché essi soli, o almeno i due terzi di loro potranno trattare, ordinare, e far assolutamente quel tanto, che giudicheranno esser in beneficio della Compagnia, e non altrimenti, ma all'elezione degli Uffiziali, ed al ricevere de' Fratelli, avrà da concorrere l'universal Compagnia.

 

 

Delle Pene.

Cap. XXII.

E perché il timor della pena suole alle volte ritirare gli uomini dal male, ed indurti al bene, dove non opera l'amore della virtù; per provveder alli disordini, che potriano nascere nelle Compagnie, ed acciocché le buone Compagnie non siano disturbate, e corrotte dalli mali Fratelli, si costituiscono l'infrascritte pene.

- Chi subornerà alcuno per far dar la voce a se, o ad altri, per la prima volta sia privo della voce attiva e passiva per due anni, per la seconda sia cancellato dalla Compagnia;

- Chi senza legittima causa, o senza avvisare il Confessore, ovvero il Priore, perderà una volta la solita Comunione, faccia la disciplina in presenza degli altri nell'Oratorio, ovvero stia fuori dell'Oratorio per un mese all'arbitrio del Priore; Chi la perderà due volte continue, se gli raddoppi la pena; Chi la perderà tre volte, sia cancellato;

- Chi porterà pugnale, o spada senza licenza, sia sospeso dalla Compagnia per due mesi: se non vorrà deporre l'armi, sia cancellato;

- Chi sarà pertinace in non voler obbedire al Priore, ovvero gli dirà grave ingiuria, sia cancellato;

- Chi bestemmierà Dio, o la Beata Vergine, o dirà altra atroce bestemmia, sia cancellato;

- Chi porterà odio, e non vorrà far pace, ovvero perdonare, dopo la seconda ammonizione, sia cancellato;

- Chi mancherà tre volte continue di venire alla compagnia senza legittimo impedimento, e non avendo avvisato il Priore, sia cancellato;

- Chi anderà alle taverne senza necessità, faccia tre discipline nell'Oratorio, o stia fuor d'esso per un mese, e non emendandosi, sia cancellato;

- Chi commetterà peccato di fornicazione, o d'adulterio, o altro peccato di carne, sia cancellato;

- Chi farà giuramento falso in giudicio, sia cancellato;

- Chi moverà lite senza licenza del Confessore, o del Priore, stia fuori della Compagnia, finché l'avrà finita avendo ragione, avendo il torto sia cancellato;

- Chi ruberà, o in altro modo darà danno notabile al Prossimo, sia cancellato;

- Chi senza legittimo impedimento, e senza avvisar il Priore, mancherà di venire alle Processioni, stia per un mese di sotto a tutt'i Fratelli, ovvero faccia una volta la disciplina in mezzo all'Oratorio all'arbitrio dei Priore: se mancherà due volte, gli sia raddoppiata la pena, se tre volte continue, sia cancellato.

Se alcuna Compagnia ricuserà d'andare alle tre Processioni Generali, ed alle altre ordinate dal Vescovo, sia punita all'arbitrio d'esso. E finalmente chiunque commetterà altro grave errore, sia punito con pena proporzionata. E l'autorità di correggere, e gastigar i Fratelli con le suddette, ed altre pene, stia presso il Priore solo, ovvero in sua assenza al Sotto-Priore, eccetto che quando si avrà da cancellare alcuno, la cancellazione si faccia col parere, e consenso del Capitolo. Essendo alcuno per sua colpa cancellato dalla Compagnia, perda l'Abito e sia applicato alla Scuola, né sia admesso in altra. E quelli, che contrafarà, sia privo dell'andare alle Processioni per un anno, e tale ammissione sia nulla. Nissuna Compagnia possa di nuovo ricevere chi sarà cancellato, se non passato un anno; e se non vedrà in lui manifesta emendazione, e giudicandosi esser bene riceverlo, sia ricevuto per nuovo. Finalmente, acciocché i presenti ordini non siano posti in obblivione, e negletti, ma conservati nella memoria, ed eseguiti: ciascun Fratello ne terrà presso di se una copia, e la leggerà, ovvero farà leggere, almeno una volta il mese. E parimenti tutt'i Priori almeno quattro volte l'anno la facciano leggere in presenza di tutte le loro Compagnie, insieme col Breve dell'indulgenze concesse da Papa Gregorio XIII.

 

A queste, e simili Compagnie, si degni il Signore di conceder grazia d'esser nel numero di quei buoni, e fedeli servi, che essendo stati in poche cose fedeli, sono ricevuti nell'eterno gaudio del Lor Signore, e constituiti sopra molti beni.

 

 

Modo di far orazione in comune.

 

Dilettissimi in Cristo Gesù, Padri, e Fratelli:

 

perché in questa Divino Uffizio noi abbiamo lodato il nostro Creatore con quella pura, e divota elevazione di mente, che si deve, pregaremo umilmente la sua infinita misericordia, che si degni di perdonarci tutti gli errori, che in ciò abbiamo commessi.

Pater noster. Ave Maria.

 

Faremo ancora Orazione per li nostri Fratelli absenti, che il Signore doni loro la sua Divina grazia, sicchè liberi da' lacci, ed impedimenti dei mondo possano con la mente tranquilla camminare nella via del suo santo servizio, ed essere solleciti a venire insieme con noi a lodare, e glorificare Sua Divina Maestà.

Pater noster. Ave Maria.

 

Pregaremo per il prospero, e tranquillo stato della Santa Chiesa Cattolica,    per il Sommo Pontefice, per il Collegio de' Cardinali, Vescovi, e Prelati, e per tutto il Clero, acciocché ripieni di carità, e di celeste lume, reggano santamente il Popolo Cristiano; onde segua la salute dell'Anime, l'aumento, ed esaltazione della Fede.

Pater noster. Ave Maria.

 

Parimenti per li Principi Cristiani, e particolarmente per l'Eccellentissimo Nostro N. e sua Famiglia, ed universalmente per tutt'i Magistrati, che il Signore indirizzi la mente loro col suo Spirito, e li disponga a reggere con giustizia, e clemenza, ed a mantenere la pace, ed unione in tutt'i Popoli a loro soggetti.

Pater noster. Ave Maria.

 

Dimandaremo ancora alla sua Divina Misericordia la fertilità della terra, la salubrità dell'aria, ed altre cose necessarie per uso di questa vita in servizio di Sua Divina Maestà.

Pater noster. Ave Maria.

 

Pregaremo in appresso per gli'infermi, afflitti, carcerati, viandanti, e pellegrini, che il Signor Iddio conceda a ciascuno quel, che sia a salute dell'anima, e del corpo.

Pater noster. Ave Maria.

 

Faremo finalmente orazione per l'Anime de' Fedeli Defonti, ed insieme col Profeta divotamente diremo:

Antiph.:

Si iniquitates.

Psalm.:

De profundis clamavi ad te Domine, etc.

In fine:

Si iniquitates observaveris Domine, Domine, quis sustinebit?

 

Kyr. Kyr. Kyr.

 

 

 

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