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Il punto sulle procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

Per la validità delle sanzioni disciplinari occorre, preliminarmente, provvedere alla affissione del codice disciplinare (ossia l’estratto del contratto collettivo e l’eventuale regolamento aziendale relativi alle sanzioni disciplinari) in luogo accessibile ai lavoratori, anche non pubblico (es. mensa, spogliatoio, ecc.). Se il codice disciplinare non è affisso in ciascun unità produtiva la sanzione è radicalmente nulla e non vi è possibilità di convalida.

Ogni infrazione rilevante ai fini disciplinari deve essere contestata tempestivamente (vale a dire che tra il fatto e la contestazione deve passare un lasso di tempo contenuto, sia pure quantificato in termine di giorni, soprattutto quando la fattispecie richiede ulteriori accertamenti).

La contestazione deve essere fatta per iscritto con lettera raccomandata AR (vedi allegato 1); il fatto (o i fatti) oggetto della contestazione deve essere individuato con la massima precisione e debitamente circostanziato sia in termini di tempo che di luogo. Se esistono dei testimoni è opportuno procurarsi una loro dichiarazione scritta o comunque un verbale da essi sottoscritto in cui si descrive, con la maggiore accuratezza possibile, la dinamica dell’evento.

Il lavoratore ha diritto a un termine a difesa che non può mai essere inferiore a cinque giorni dal ricevimento della contestazione, durante i quali può presentare le proprie giustificazioni per iscritto o verbalmente. In questo secondo caso, è opportuno che sia presente una terza persona in funzione di testimone e che si proceda alla redazione di un verbale che si farà sottoscrivere all’interessato, all’estensore e al testimone. Copia del verbale potrà essere rilasciata all’interessato.

Il lavoratore cui sia stato contestato un addebito disciplinare ha facoltà di scegliere se presentare le proprie giustificazioni o meno; nel primo caso, sarà facoltà del datore di lavoro tenerne conto ai fini della comminatoria della eventuale sanzione disciplinare. In ogni caso, se il datore di lavoro decide di applicare le sanzioni in presenza di giustificazioni del lavoratore, dovrà motivare la propria decisione, allegando le ragioni per le quali si ritenga di non accogliere le stesse.

Allegati si trovano due bozze di lettera di irrogazione della sanzione, a seconda se il lavoratore abbia o meno presentato le proprie giustificazioni, siano esse scritte o verbali.

Anche la lettera con la quale si comminano le sanzioni disciplinari deve essere inviata con raccomandata AR.

Il datore di lavoro che intenda procedere all’irrogazione della sanzione deve comunicarla al lavoratore entro 10 giorni da quando questi ha presentato le sue giustificazioni o, se non lo ha fatto, dalla scadenza del termine a difesa (cinque giorni dal ricevimento della prima lettera di contestazione). Qualora il datore di lavoro ometta di applicare la sanzione nel termine di dieci giorni, si intenderà che abbia accettato, implicitamente, le giustificazioni addotte dal lavoratore. Un eventuale esercizio tardivo del potere disciplinare sarebbe soggetto alla declaratoria di nullità, per intervenuta decadenza.

La tipologia delle sanzioni prevede cinque diversi "scalini", dal richiamo verbale - l’unico of course che non deve seguire la procedura della contestazione scritta e si esaurisce in un unico atto – al licenziamento disciplinare. L’art. 37 CCNL tipizza gli illeciti e le relative sanzioni; per comportamenti non previsti dalla norma contrattuale occorrerà applicare, per analogia, la fattispecie più appropriata.

E’ previsto l’istituto della recidiva, in cui incorre il lavoratore che sia incorso più volte in sanzjoni disciplinari, anche diverse, nell’arco di un biennio "mobile", ossia conteggiato a partire dalla data della contestazione. Il CCNL prevede quando il recidivo possa essere colpito da una sanzione più grave di quella astrattamente prevista per la fattispecie concreta.

Decorsi due anni, la sanzione disciplinare diviene inefficace ai fini della recidiva.

L’iter disciplinare (contestazione tempestiva del fatto, termine a difesa, irrogazione della sanzione) si deve seguire anche nel caso si intenda procedere a un licenziamento disciplinare, ferma restando, in questo caso, la facoltà del datore di lavoro di procedere a una sospensione cautelare (non disciplinare) dal lavoro. Nulla disponendo in merito il CCNL, si deve ritenere che durante il periodo di sospensione decorra comunque la normale retribuzione.

Il lavoratore può impugnare la sanzione, nei venti giorni dalla sua applicazione, chiedendo la convocazione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato, nominando contestualmente il proprio arbitro e invitando il datore di lavoro a nominare quello di propria fiducia entro 10 giorni dal ricevimento della impugnativa. La nomina ha efficacia sospensiva nei confronti della sanzione, eventualmente non ancora applicata ma solo comunicata (es. sospensione differita nel tempo o multa da applicare in un periodo di paga successivo).

In questo caso, il datore di lavoro, nei dieci giorni può scegliere se nominare il proprio arbitro, accettando la procedura arbitrale (arbitrato irrituale) oppure adire l’autorità giudiziaria, con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. Nel caso in cui non effettui la scelta nel termine di 10 giorni, la sanzione disciplinare irrogata è caducata di ogni effetto.

Il lavoratore può, in alternativa, chiedere la convocazione della commissione per il tentativo obbligatorio di conciliazione e, in caso di mancato accordo, adire l’autorità giudiziaria. In questo caso, però, la legge non dispone la sospensione obbligatoria della sanzione.

(carta intestata) Allegato 1

 

 

Egr. Signore/Gentile Signora

_______________________

_______________________

_________ _______________________

 

RACCOMANDATA AR

Alessandria, lì

 

Oggetto: contestazione disciplinare.

Ai sensi dell’art. 7, legge 300/1970, con la presente Le contestiamo quanto segue:

-

- deve seguire una puntuale, esatta, precisa e il più possibile circostanziata descrizione dei fatti

- astenersi dall’emettere giudizi, anticipare la sanzione, condannare o stigmatizzare il

- comportamento, ecc. La contestazione deve essere asettica

-

Rileviamo inoltre che nei due anni precedenti, Le sono state applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

-

- omettere il paragrafo se non vi sono precedenti

-

Ella ha cinque giorni di tempo dal ricevimento della presente per fornire le Sue eventuali giustificazioni.

Distinti saluti.

(carta intestata) Allegato 2a

con giustificazioni

 

Egr. Signore/Gentile Signora

_______________________

_______________________

_________ _______________________

 

RACCOMANDATA AR

Alessandria, lì

 

Facciamo seguito alla nostra del _____________ da Lei ricevuta in data _____________ con la quale Le abbiamo contestato quanto segue:

-

- riprendere pedissequamente quanto contestato nella prima lettera

-

Rileviamo che in data _____________ Ella ha presentato per iscritto/verbalmente le Sue giustificazioni, che la scrivente non ritiene di poter accettare per le seguenti ragioni:

-

- breve motivazioni delle ragioni ostative

-

Rileviamo inoltre che nei due anni precedenti, Le sono state applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

-

- omettere il paragrafo se non vi sono precedenti

-

Pertanto, in forza dei fatti contestati, delle ragioni suesposte e alla luce della recidiva in cui Ella è incorso/a, ci vediamo costretti ad applicare nei Suoi confronti la sanzione disciplinare del:

- richiamo scritto

- multa non superiore a 4 ore di retribuzione

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 4 giorni

- licenziamento per giusta causa con effetto immediato e senza preavviso

La invitiamo per il futuro ad attenersi a uno scrupoloso rispetto dei Suoi doveri contrattuali e formuliamo l’auspicio di non dover procedere in futuro ad ulteriori procedimenti disciplinari.

Distinti saluti.

(carta intestata) Allegato 2b

senza giustificazioni

 

Egr. Signore/Gentile Signora

_______________________

_______________________

_________ _______________________

 

RACCOMANDATA AR

Alessandria, lì

 

Facciamo seguito alla nostra del _____________ da Lei ricevuta in data _____________ con la quale Le abbiamo contestato quanto segue:

-

- riprendere pedissequamente quanto contestato nella prima lettera

-

Rileviamo inoltre che nei due anni precedenti, Le sono state applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

-

- omettere il paragrafo se non vi sono precedenti

-

Pertanto, in forza dei fatti contestati e alla luce della recidiva in cui Ella è incorso/a, ci vediamo costretti ad applicare nei Suoi confronti la sanzione disciplinare del:

- richiamo scritto

- multa non superiore a 4 ore di retribuzione

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 4 giorni

- licenziamento per giusta causa con effetto immediato e senza preavviso

La invitiamo per il futuro ad attenersi a uno scrupoloso rispetto dei Suoi doveri contrattuali e formuliamo l’auspicio di non dover procedere in futuro ad ulteriori procedimenti disciplinari.

Distinti saluti.