Dott. Poloni Levio

Medico-Chirurgo

Spec. in Medicina del Lavoro

Sintesi
D.P.R. 626/'94 e successive modifiche

 

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La protezione degli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori è un diritto-dovere di tutti 

   Tra i compiti dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di lavoro vengono stabiliti (L.R. 54182) il controllo e il coordinamento degli accertamenti sanitari periodica (ASPP) svolti dai Medici Competenti. Con ciò viene inteso che lo SPISAL deve vigilare sia sul rispetto degli obblighi che prevedono la sorveglianza sanitaria per determinate categorie di lavoratori (esposti a rischio professionale) sia sulla qualità (appropriatezza ed efficacia dei singoli atti medici). Una precondizione a questa attività è la regolare trasmissione al Servizio della relazione sanitaria periodica. Sottolineo ciò in quanto alcune aziende sono state invitate dal proprio Medico competente a soprassedere a tale invio ricevendone invece successivamente formale richiesta da parte dello S.P.I.S.A.L..

   L’applicazione del D.Lgs. 626/94 è uscita ormai dalla fase di rodaggio per cui ci si attende da tutti i colleghi un adeguato riscontro funzionale ed anche professionale dei compiti che tale legge affida a loro.

   La precisa identificazione della posizione professionale dei Medico Competente definita dal 626 (e ancor prima dal D.Lgs. 277/91) ha l'ovvia finalità di garantire prestazioni qualificate ed omogenee. Capita tuttavia di registrare ancora interventi scadenti, superficiali quando non addirittura palesemente errati.

   E’ da chiarire sin da subito che si sta parlando di casi accaduti per i quali potevano essere individuate specifiche responsabilità quali ad esempio :

- audiometrie non eseguite in esposti a 100 dBA (il Ddl non aveva avvertito dell'introduzione di nuove macchine ma un sopralluogo più ravvicinato nel tempo avrebbe permesso di individuarle dato che erano riportate nel documento di valutazione),

- radiografie non eseguite in esposti a silice,

- soci esposti a rischio ma non visitati (il Ddl ha riferito che questa era stata l'indicazione del medico competente),

- quindicenne giudicato 'idoneo' per lavori che esponevano ad amianto (il medico ha riferito che non aveva prestato attenzione alla data di nascita).

   Con questa nota si intende quindi analizzare alcune situazioni che si sono presentate e svolgere nel contempo considerazioni che vogliono rappresentare atti di indirizzo generale.

1) Obbligatorietà della visita medica preventiva e periodica per lavoratori esposti a rischio professionale

   Frequentemente giungono relazioni mediche che attestano di aver sottoposto a visita e anche ad accertamenti integrativi lavoratori per i quali non è individuabile uno specifico rischio professionale (diverso dall'infortunio, s'intende). Sono tali ad esempio i rappresentanti, gli autisti, gli impiegati tecnici, gli addetti al controllo qualità, a meno che non venga esplicitamente segnalato a quale rischio doverli ascrivere. E' possibile che venga concordato a livello aziendale che sia preferibile un controllo sanitario “erga omnes" ma devono essere chiariti, al datore di lavoro e ai lavoratori tutti, le finalità e i limiti di tale approccio. Al datore di lavoro va anche precisato quali sono i lavoratori che la normativa italiana prevede siano soggetti a sorveglianza sanitaria (DPR 303/156, DPR 124/165, D.Lgs. 277/191, D.Lgs. 626/94 o altre disposizioni specifiche). Diversamente va proposto al lavoratore l'accertamento sanitario richiedendo il consenso scritto.

    Si verificano talora casi di lavoratori che rifiutano di sottoporsi a visita medica. La questione trova soluzione nell'art. 5 comma 2 del 626 che recita "in particolare i lavoratori: ... si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (punto 8)..." In alternativa il dipendente potrà essere adibito a mansioni che non comportano tale obbligo. Questo va chiarito al lavoratore di modo che sia consapevole che il rifiuto potrebbe comportare il cambio di mansione o, in alternativa, la possibilità di licenziamento per giusta causa.

2) Individuazione dei fattori di rischio

   Non si ritengono accettabili definizioni quali: polveri metalliche, vapori, fumi, colle o, addirittura infortuni. Pur non esigendo la caratterizzazione chimica dei singoli prodotti impiegati (salvo il caso dei metalli) è necessario che venga almeno indicata la classe di appartenenza: ad esempio solventi aromatici, fumi di saldatura di acciaio inox, resine epossidiche, ecc. Ciò, oltre a permettere una corretta individuazione dei rischi, ha riflesso sulla periodicità degli accertamenti e sulla congruenza degli esami integrativi. Anche l'esposizione a rumore va correlata alle fasce di Leq. riscontrate nella valutazione fonometrica ex D.Lgs. 277/91. Si sottolinea inoltre che i documenti di valutazione dei rischi dovrebbero contenere indicazioni sull'esposizione a rumore e sulle modalità di contenimento della stessa.

   Nei confronti dei rischi presenti in azienda il medico competente ha il doppio ruolo di essere colui che viene informato ma anche colui che detta le integrazioni necessarie per i possibili interventi di prevenzione e per la corretta informazione del Ddl e dei lavoratori.

3) Monitoraggio biologico

   Troviamo consueta per alcuni Colleghi la determinazione dei cadmio urinario e/o ematico in lavoratori orafi di ditte che da parecchi anni non utilizzano più tale metallo nelle leghe di saldatura (sostituito eventualmente dall'indio). Già in passato si era data indicazione, anche alle Aziende, di una procedura di sorveglianza sanitaria transitoria per le Aziende che avevano sostituito il Cd con l'In veniva raccomandata la prosecuzione del monitoraggio biologico fino al rientro nel range della normalità (5 µg/gr creatinina) dei valore della cadmiuria. E' opportuno in ogni caso prendere visione della scheda di sicurezza della lega di saldatura.

   I saldatori a banco dell'industria orafa vengono spesso inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria con riferimento ai punti 19 f e/o 25 d della tabella allegata all'art. 33 dei DPR 303/56. Si ribadisce a tal proposito quanto indicato nel manuale "Prevenzione nel comparto orafo" prodotto dal Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Vicenza, non ritenendo necessaria la visita medica in assenza di cadmio dato che in questa operazione non si verificano emissioni significative di gas nitrosi o di ossido di carbonio.

   Non è sostenibile, come da taluno affermato, l’utilizzo della cadmiuria come "detector" di eventuali impieghi "clandestini". Sono parimenti da proscrivere la determinazione dei tiocianati urinari e la citologia dell’escreato, il primo per la dubbia significatività, il secondo per il discutibile valore preventivo. Su questi argomenti sarà utile comunque confrontarci.

4) Lavoratori esposti a rumore

   L'ipoacusia è la patologia professionale maggiormente riscontrata e spesso lo S.P.I.S.A.L. esegue indagini per stabilire eventuali responsabilità penali da parte delle Aziende. L’esame audiometrico è un accertamento obbligatorio che va praticato con la cadenza fissata dal D.Lgs. 277 sulla base dell'entità dell'esposizione a rumore del singolo lavoratore. L'inadempienza è sanzionata anche a carico dei Medico Competente. Si ricorda che l'allegato VII dei D.Lgs 277 prevede anche le modalità di esecuzione dell'esame e le caratteristiche della strumentazione utilizzata. E' chiaro che il test deve essere effettuato o dal medico o dal personale sanitario qualificato.

5) Visite degli ambienti di lavoro

   Delle due visite annuali (una per le aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti, per le agricole e zootecniche fino a 10, per le altre fino a 200 addetti) dovrà rimanere traccia nella documentazione aziendale. Diversamente ci si chiede come può essere testimoniato l'assolvimento di tale obbligo .

6) Riunione periodica (art. 11/626)

   La partecipazione dei Medico Competente non è discrezionale (ci viene segnalato che qualche volta il medico non ha avuto tempo). Anche qui, oltre a sottolineare il significato "strategico" di questa presenza nelle risoluzioni di politica aziendale per la salute e la sicurezza, deve essere steso verbale delle sedute (previsto dallo stesso 626).

7) Significato degli accertamenti sanitari. Informazione ai lavoratori

   La quotidiana attività di vigilanza nei luoghi di lavoro offre su questo tema una realtà sconsolante. E' poco diffusa la pratica di una adeguata relazione con i lavoratori in merito al significato degli accertamenti svolti e sulle conclusioni che ne vengono tratte. Non si sta solo parlando delle problematiche riguardanti il rapporto medico - paziente in genere (medico, tra l'altro, non "di fiducia" dei lavoratore) ma di un obbligo al quale bisogna rispondere e che è peraltro sanzionato penalmente. Il lavoratore ha il diritto di ricevere informazioni certe, qualificate e comprensibili.

8) Esecuzione delle visite mediche

   Si deve dire che non raramente i lavoratori lamentano visite sbrigative, fatte su una sedia o in piedi. Riteniamo che, oltre alle motivazioni legate alla dignità professionale, esistano aspetti deontologici che comportano la necessità di garantire al lavoratore un ambiente adeguato, confortevole e riservato ove poter dialogare con il medico ed essere visitato in modo decoroso e pertinente. Non stiamo suggerendo una unità mobile attrezzata ma solamente un lettino da visita e un lavandino a disposizione.

9) Soci titolari di azienda

   Dal punto di vista della responsabilità penale i soci di società risultano vicendevolmente obbligati. Anche per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria essi debbono essere sottoposti a visita medica laddove esercitino mansioni che presentano un rischio professionale normato.

10) Lavoratori esposti a silice cristallina

   La silicosi non è una patologia scomparsa nel panorama delle malattie professionali. La sorveglianza sanitaria degli esposti (disciplinata dal DPR 1124/65) prevede l'esecuzione di radiografie al torace eseguite con tecnica standardizzata e confrontabile (ILO-BIT). La silice cristallina è stata inoltre classificata (anche se provvisoriamente) con fase di rischio R 49 ("può provocare il cancro per inalazione"). Anche se esistono posizioni discordanti sulla materia è ben adottare la condotta più cautelativa verso il lavoratore. Andrà pertanto applicato il titolo VII dei 626 (protezione da agenti cancerogeni) con particolare riferimento agli articoli 69 - 70 - 71.

11) Tutela della lavoratrici madri

   La compatibilità tra mansione lavorativa e stato di gravidanza (fino a comprendere per certe situazioni i sette mesi dopo il parto) è già da tempo disciplinata dalla L. 1204/71. Con il più recente D.Lgs. 645/96, che recepisce una Direttiva Europea concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, il datore di lavoro deve considerare, nell'ambito dei processo di valutazione dei rischi. gli aspetti particolari legati alla salute e sicurezza di questa categoria di dipendenti. Riteniamo che tale compito debba successivamente vedere coinvolto anche il Medico Competente (nei casi, ovviamente, in cui questa figura è presente) per la corretta individuazione delle lavorazioni vietate e la predeterminazione degli eventuali spostamenti di mansione.

 

-Estratto da una nota dello SPISAL ULS di Vicenza-

 

 

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Aggiornato il: 13 gennaio 2002