Dott. Poloni Levio

Medico-Chirurgo

Spec. in Medicina del Lavoro

Tutela in gravidanza
D.P.R. 626/'94 e successive modifiche

 

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Normativa relativa alla tutela della gravidanza, del puerperio e dell’allattamento.

La tutela della gravidanza è assicurata da tre norme fondamentalmente: la L. n. 1204/71, il D.P.R. n. 1026/76 e il D.P.R. n. 645/96, che si rimandano ad una loro attenta lettura.

Gli obblighi del datore di lavoro e delle figure professionali individuate dal D.P.R. 626/94 (cui si collega il D.P.R. 645/96 per quanto riguarda l’operatività e altri aspetti come quelli sanzionatori) sono importanti e da valutare attentamente in quanto ad una superficiale lettura della 645/96 non si evince chiaramente che il tutto deve aver inizio da una valutazione dei rischi professionali ambientali fatta ad hoc nei riguardi dello stato di gravidanza. Non è sufficiente, come sembrerebbe, avere effettuato la valutazione dei rischi o per mansione o per reparto operativo dell’Azienda con tutte le considerazioni cui conseguono; si devono invece aggiungere le osservazioni opportune riferite allo stato di gravidanza come se ciò fosse una condizione di parziale idoneità o persino di inidoneità.

Si dovrà quindi inserire una valutazione scritta, riferita o a mansione o a reparto, in cui  un ipotetico fattore peggiorativo K faccia della gravidanza uno stato di ridotta capacità lavorativa.

Non esiste peraltro una formula matematica che permetta di raggiungere lo scopo: quindi l’ SPP e il Medico Competente dovranno elaborare il documento considerando lo stato di gravidanza e il puerperio da un lato e l’allattamento dall’altro come situazioni di disagio psicofisico e conseguentemente suggerire (meglio pensare a “impartire”) delle norme di “esclusione” o “non esclusione” da quella specifica mansione e operazione lavorativa.

E’ ovvio che se dalla disamina dei rischi così studiati non si scorge la possibilità di collocare la gravida in una situazione di “protezione” (cioè non è possibile cambiare la mansione o ridurre i potenziali pericolosi) si dovrà procedere con la richiesta dell’anticipo del congedo di maternità.

E’ da sottolineare a questo punto che stiamo parlando di una gravidanza fisiologica, cioè non complicata da eventi patologici, situazione questa “normata” da altri provvedimenti legislativi.

Le leggi in oggetto elencano in allegati le situazioni lavorative rischiose: sembrerebbero ben connotate, purtroppo alcune di queste situazioni sono talmente generiche (come la “fatica mentale”) da essere presenti praticamente in tutti gli ambienti di lavoro, quindi la loro valutazione diventa molto delicata e limitante per la possibilità di trovare rimedi alternativi.

Una volta preparato in questo modo il documento dei rischi aziendali (cosa importante in quanto la sua carenza è sanzionata dal D.P.R. 626/94), i provvedimenti individuati dallo stesso documento dovranno scattare nel momento in cui la dipendente avvisa, ovviamente per iscritto, il datore di lavoro del suo stato.

Suggerisco di verificare che il collegamento tra i vari uffici presenti nell’Azienda (Uff. Personale, Uff. del Direttore, Uff. del Datore di Lavoro, Uff. dei Capo Reparti, ecc.) sia ben strutturato onde evitare che la segnalazione di gravidanza che venga fatta all’ufficio personale, ad. es., non rimanga congelata là e non transiti oltre. Sembra banale ma questo può succedere specialmente nelle grosse aziende in cui ogni ufficio si comporta rigidamente per le sue competenze e non va oltre con il flusso informativo.

Suggerisco ancora che il Datore di Lavoro prepari in collaborazione con l’SPP e il Medico Competente un documento da consegnare alla dipendente al momento della conoscenza dello stato di gravidanza in cui sia ben chiaro l’ordine di servizio: ciò è di estrema importanza in quanto l’ordine verbale non è tenuto in conto dagli organi di vigilanza (leggi Ispettorato del Lavoro) e solo la sua presenza salvaguarda legalmente il Datore di Lavoro e la lavoratrice nell’aspetto sanitario. Inoltre con la presenza dell’ordine scritto la lavoratrice potrebbe essere sanzionata se non segue le regole impartite in quanto viola le norme di sicurezza ed espone il datore di lavoro a procedimenti sanzionatori.

Tutto ciò è inoltre previsto nelle norme che sottolineano l’importanza della “formazione e informazione” dei dipendenti; quindi per soddisfare questi requisiti specifici si potrebbe arrivare alla consegna al momento dell’assunzione della dipendente o durante le riunioni periodiche della sicurezza un documento in forma semplificata con aggiunte le precauzioni da seguire in caso di gravidanza.

Questo “Ordine di Servizio” coinvolge anche il Medico Competente in quanto ha la stessa valenza del giudizio di inidoneità o parziale idoneità che nasce dopo aver espletato le visite mediche e gli accertamenti complementari periodici. La conoscenza dei rischi presenti nell’Azienda permette al Medico Competente di dare il suo fondamentale contributo in questo giudizio la cui conseguenza potrebbe essere l’allontanamento della dipendente fino a sette mesi dopo il parto.

L’organo di vigilanza preposto al controllo di tali argomenti è l’Ispettorato del Lavoro che viene avvisato della situazione dal Datore di Lavoro o dalla stessa dipendente: consiglio di evitare l’intervento dei rappresentanti sindacali eventualmente presenti in Azienda: il loro intervento quasi per definizione, è tutt’altro che collaborativo! 

Per esperienza aggiungo che l’azione dell’Ispettorato del Lavoro è piuttosto rigida e permette poche deroghe o correzione a eventuali inadempienze. Lo S.P.I.S.A.L., ad es., dopo un sopralluogo, impartisce delle direttive e degli interventi correttivi da espletare in termini di tempo abbastanza consoni e reali e solo in presenza di reticenze da parte del datore di lavoro si attiva con comportamenti punitivi. Nell’Ispettorato del Lavoro invece ho notato un atteggiamento più sanzionatorio e una evidente rigidità di posizioni!

Cosa importante è che l’Azienda non deve essere tentata di ricorrere alla richiesta dell’anticipo del congedo per maternità in modo indiscriminato per non aver “noie” organizzative: l’individuazione di occupazioni alternative e consone allo stato gravidico deve puntare alla massima precisione e realizzazione. Poiché, alla fine dei conti, è l’ambiente lavorativo dove si svolge una determinata mansione che determina i rischi, l’individuazione della nuova situazione alternativa si traduce in un cambio radicale di struttura fisica dove si svolge il lavoro: l’Azienda dovrà essere in grado di offrire spazi idonei allo stato di gravidanza! Una volta che questi spazi dove potranno essere collocate un numero X di gravide saranno saturati, allora si potrà procedere con la domanda di anticipo.

Sono consapevole delle reazioni che ciò potrebbe dare: sensazione di essere discriminate e di subire un diverso e immotivato comportamento verso uno stesso stato fisico; ciò si tradurrebbe in conflitti interni e relazionali. A ciò si ovvia con una precisa informazione e formazione sulle normative e sui rischi e sulla valutazione fatta ad personam: molto importante sarà quindi il colloquio da programmare di volta in volta con il Medico Competente che spiegherà i motivi delle scelte operate.

Bisogna tener conto per capire questi ultimi concetti che vengono impiegati patrimoni economici comuni per sostenere l’onere della tutela della gravidanza. Lo stesso Ispettorato del Lavoro può negare la concessione se questa viene eseguita senza fondati motivi di impossibilità di alternative lavorative; potrebbe incombere una verifica da parte dello stesso Ispettorato per impedire una ipotetica truffa!

 

Spero di aver dato un piccolo contributo per districarsi in questa normativa che presenta aspetti misconosciuti da tutti, anche per una carenza che sento sempre più marcata nella mia esperienza di Medico del Lavoro: mancanza di una informazione pronta e puntuale sulle norme di legge che coinvolgono tutte le figure professionale che operano sul tema della sicurezza sul lavoro. Suggerisco a tutti di attivarsi sia con mezzi informatici (abbonamenti OnLine con editori specializzati come la IPSOA, Tutte Norme, ecc.) o con studi professionali che diano tali servizi e garanzie. Io personalmente ho seguito per ovvi motivi di praticità e economici la via informatica e in realtà ricevo puntualmente e-Mail sulle novità normative; purtroppo le leggo con occhio da medico ed è normale che la mia lettura non sia all’altezza di giuste interpretazioni e limitata nelle conclusioni; comunque almeno vengo a conoscenza di nuove situazione che dovranno essere successivamente valutate negli aspetti legali e operativi da altri professionisti.

 

                                                                                                                          Dr. Levio Poloni

 

 

 

 

                                 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                 

 

 

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Aggiornato il: 13 gennaio 2002