Dott. Poloni Levio

Medico-Chirurgo

Spec. in Medicina del Lavoro

Check List
D.P.R. 626/'94 e successive modifiche

 

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Check list per individuare
i fattori di rischio

1. Aree di transito

Pavimenti

• Il pavimento dei corridoi/passaggi deve essere realizzato con materiali idonei alla natura delle lavorazioni.

• Il pavimento dei corridoi e dei passaggio deve essere regolare e uniforme.

• Il pavimento dei corridoi/passaggi deve essere mantenuto pulito in particolare da sostanze sdrucciolevoli.

• I dislivelli del pavimento dei corridoi e passaggi devono essere corretti con rampe di pendenza inferiore al 10%.

• Eventuali aperture nel pavimento e passaggi sopraelevati devono essere protetti con passaggi pedonali sicuri e segnalati.

Zone di passaggio

• Le zone di passaggio devono essere chiaramente delimitate.

• Le zone di passaggio devono essere mantenute libere da ostacoli con il divieto di deposito, la segnalazione o la rimozione dei materiali.

• Nelle zone di passaggio veicoli deve essere garantita sufficiente visibilità, con specchi riflettori e segnalatori.

• La larghezza delle porte lungo i corridoi/passaggi deve essere corretta con l’ampliamento delle porte esistenti e/o l’apertura di nuove porte di larghezza idonea.

• I passaggi utilizzati da veicoli devono permettere il transito dei pedoni senza pericolo.

• Le zone di transito vicino a installazioni pericolose devono essere segnalate e limitate ai soli addetti autorizzati.

Livello di illuminazione

• Il livello di illuminazione deve essere adeguato in ogni zona di passaggio, in modo che il livello di illuminazione non sia inferiore a 20 lux.

 

2. Spazi di lavoro

Pavimento

• Il pavimento/terreno degli spazi di lavoro deve essere adeguato alle condizioni d’uso (per resistenza, caratteristiche antisdruciolo, ecc.).

• Il pavimento/terreno degli spazi di lavoro deve essere regolare e uniforme.

• Il pavimento/terreno degli spazi di lavoro deve essere pulito e libero di sostanze sdrucciolevoli.

Spazi lavorativi

• Gli spazi lavorativi devono essere sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti.

• La superficie minima per lavoratore deve essere di almeno 2 mq e la cubatura di almeno 10 m3.

• L’altezza minima del soffitto deve essere di almeno 3 metri. Negli uffici con deroga l’altezza minima può essere pari a 2,7 m.

• La distanza minima tra i macchinari deve essere di almeno 0,8 metri.

• La superficie di lavoro deve essere libera da ostacoli sia a terra sia in altezza.

Attrezzature

• Lo spazio di lavoro deve essere ordinato e dotato delle attrezzature necessarie.

• Devono essere disposte aree specifiche per il posizionamento ottimale di materiali e attrezzature.

Interferenze

• Gli spazi lavorativi non devono essere soggetti a interferenze esterne per cadute o spandimenti di materiali.

Piattaforme

• Le piattaforme di lavoro devono avere sufficiente spazio libero in altezza e devono essere protette con parapetti sicuri.

Illuminazione

• L’illuminazione del posto di lavoro deve essere adeguata alle lavorazioni.

Aperture nel suolo

• Le aperture nel suolo o nel pavimento devono essere protette da coperture anticaduta od opportunamente segnalate.

Aperture nelle pareti

• Le aperture nelle pareti che presentano pericolo di caduta da quota superiore a 1 m devono essere chiuse o provviste di parapetto di altezza non inferiore a 0,9 m.

Porte

• Le porte dei locali di lavoro devono consentire una rapida uscita dei lavoratori verso l’esterno.

• Le porte dei locali di lavoro devono essere apribili dall’interno.

• Le porte dei locali di lavoro devono essere libere da impedimenti all’apertura.

• Le porte scorrevoli verticalmente e le saracinesche a rullo devono essere fornite di idoneo dispositivo di fermo in apertura.

• I locali sopraelevati in cui esistono rischi di incendio/esplosione devono disporre di due scale di accesso indipendenti.

• I locali di lavoro devono essere muniti di porte di larghezza adeguata e in numero sufficiente.

• La larghezza minima della porta nei locali ove si effettuano lavorazioni a rischio di incendio/esplosione deve essere pari a 1,20 m (con tolleranza in meno del 5%).

• Nei locali di lavoro e deposito le porte di uscita devono essere larghe 1,10 m e in numero di almeno 1 ogni 50 lavoratori.

• Nei locali ove siano presenti sino a 25 lavoratori la porta deve essere larga 0,90 m.

• Nei locali ove siano presenti lavoratori in numero compreso tra 26 e 50 deve esserci una porta larga 0,90 m che si apre verso l’esterno.

• Nei locali ove siano presenti lavoratori in numero compreso tra 51 e 100 deve esserci una porta larga 1,20 m (con tolleranza minima del 5%) e una porta larga 0,90 m entrambe con apertura verso l’esterno.

• Nei locali ove sono presenti più di 100 lavoratori devono esserci: una porta di 0,90 m. una porta di 1,20 m (toll. 5%), una porta di 1,20 m (toll. 5%) ogni 50 lavor. o frazione 10-50 calcol. in eccedenza a 100, tutte aperte verso l’esterno.

• Vicino al portone per la circolazione dei veicoli deve esserci un passaggio per i pedoni sicuro, visibile, segnalato e sgombro da ostacoli permanenti.

• Nel locale di lavoro devono esserci porte adibite ai due sensi di transito.

• Le porte adibite ai due sensi di transito devono essere trasparenti o munite di pannelli trasparenti e devono recare un segnale indicativo ad altezza d’occhi.

• Le porte trasparenti devono essere realizzate con materiali sicuri o sostituite con porte antisfondamento.

Porte scorrevoli

• Nel locale di lavoro devono esserci porte scorrevoli.

• Le porte scorrevoli laterali devono disporre di sistema di sicurezza e blocco che ne impediscano l’uscita dalle guide.

• Le porte scorrevoli verso l’alto devono disporre di un sistema di sicurezza e blocco che impedisca la ricaduta accidentale delle stesse.

Porte ad azionamento meccanico

• Le porte ad azionamento meccanico devono disporre di un arresto di emergenza e di azionamento anche manuale (se l’apertura automatica non può avvenire anche in mancanza di energia elettrica).

Porte di emergenza

• Nel locale di lavoro devono esserci porte di emergenza.

• Le porte di emergenza devono avere un’altezza minima di 2 m e larghezza minima conforme alla normativa antincendio.

• Le porte di emergenza non devono essere saracinesche a rullo, né scorrevoli verticalmente, né girevoli su asse centrale.

• Le porte di emergenza devono aprirsi nel verso dell’esodo con facilità.

• Le porte di emergenza devono essere chiaramente segnalate, dotate di illuminazione di sicurezza che entra in funzione anche in caso di mancanza di energia elettrica.

• Le porte e le vie di emergenza devono essere sgombre da qualsiasi ostacolo e devono consentire l’uscita rapida nel verso dell’esodo e in piena sicurezza dei lavoratori.

 

3. Scale

Scale fisse a gradini

• Devono esserci scale fisse a gradini.

• Le scale con almeno 4 gradini e i relativi pianerottoli devono disporre di parapetti sui lati aperti.

• I parapetti devono essere alti almeno 1 m, con fascia continua sul piano di calpestio alta 0,15 m e barre verticali.

• Le rampe delimitate da due pareti devono disporre di almeno un corrimano.

• Le pedate devono essere della stessa misura e devono avere lunghezza minima di 0,23 m se sono fisse (0,15 m se sono di servizio) e altezza massima di 0,2 m.

• Le pedate devono aver superficie uniforme e antisdrucciolevole.

• Le scale devono essere costruite in modo robusto e conforme alle modalità d’uso e devono essere in grado di resistere ai carichi massimi derivanti dall’affollamento in condizioni di emergenza.

Scale a pioli

• Devono esserci scale fisse a pioli.

• Se la lunghezza è superiore a 5 m e l’inclinazione superiore a 75°, la scala deve essere dotata di gabbia metallica anticaduta a partire da 2,5 m dal pavimento o dai ripiani.

• La parete della gabbia anticaduta opposta al piano dei pioli deve distare da questi meno di 0,6 m.

• I pioli devono distare almeno 0,15 m dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

• Ove la gabbia non sia realizzabile devono essere previsti dispositivi di protezione individuale anticaduta sostitutivi della gabbia e appositi sistemi di ancoraggio.

Scale portatili

• Devono essere presenti scale semplici portatili (a mano).

• Le scale manuali devono essere in buono stato, con pioli integri e del tipo a incastro sui montanti (per le scale in legno).

• Le scale manuali devono essere utilizzate solo in modo occasionale e correttamente (per raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori promulgati nel tempo).

• Le scale manuali devono essere innestate tra loro solo se dispongono di appositi adattatori di raccordo.

• Le scale manuali devono essere munite di idonei appoggi di base di testa antisdrucciolevoli (o in alternativa ganci di trattenuta che assicurino la stabilità).

• I carichi movimentati sulle scale manuali devono essere inferiori a 25 kg.

• Le modalità d’uso delle scale manuali devono essere corrette e in particolare deve essere previsto, qualora sussista pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri il piede.

• Le scale doppie a compasso devono avere lunghezza non superiore a 5 m e devono essere corredate di catena o altro dispositivo che ne impedisca l’apertura oltre il limite di sicurezza.

• Devono essere presenti scale portatili a elementi innestati (all’italiana o simili).

• La lunghezza della scala in opera non deve superare 15 m. salvo che le estremità superiori dei montanti siano assicurate a parti fisse.

• Le scale di lunghezza superiore a 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione.

• Non deve essere consentita la presenza di lavoratori sulle scale quando se ne effettua lo spostamento.

• Durante l’esecuzione dei lavori una persona a terra deve vigilare in modo continuo sulla scala.

Scale aeree

• Devono essere presenti scale aeree e ponti mobili sviluppabili.

• Le scale aeree a inclinazione variabile montate su carro devono essere munite di indicatore della messa a livello del carro.

• Le scale aeree a inclinazione variabile montate su carro devono essere munite di indicatore della elevazione massima e minima della volata.

• Le scale aeree a inclinazione variabile montate su carro devono essere munite di calzatoie e altri dispositivi per assicurare la stabilità del carro.

• Le scale aeree a inclinazione variabile montate su carro devono essere provviste di targa identificativa del costruttore, anno di fabbricazione e portata massima.

• Le scale a inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifica annuale.

4. Macchine

• La macchina deve essere dotata di marcatura Ce di conformità alla direttiva Ue sulle macchine.

• La macchina deve essere installata, utilizzata, mantenuta, riparata, regolata in maniera conforme alle istruzioni del manuale fornito a corredo della stessa.

• Gli operatori addetti alla macchina devono essere addestrati conformemente a quanto eventualmente richiesto dal manuale di istruzioni della macchina.

• Gli utensili che eventualmente possono essere montati sulla macchina devono essere conformi alle caratteristiche richieste per essi nel manuale di istruzioni della macchina.

• Gli elementi mobili delle macchine che intervengono nel lavoro devono essere completamente isolati per progettazione, costruzione e/o ubicazione.

Protezioni fisse

• Devono essere installate protezioni fisse che impediscono l’accesso a organi mobili se non in caso di manutenzione, sostituzione, ecc.

• Le protezioni fisse devono essere situate a sufficiente distanza dalla zona di pericolo.

• Le protezioni fisse devono essere collocate in modo che non si generino ulteriori pericoli.

• Le protezioni fisse devono eliminare il rischio di proiezione di oggetti, in caso questo esista.

Protezioni mobili

• Devono essere installate protezioni mobili delle macchine che impediscano l’accesso a organi mobili o protezioni fisse con idonee finalità.

• Le protezioni mobili, in caso di apertura, devono restare unite alla macchina.

• Le protezioni mobili devono eliminare il rischio di proiezioni di oggetti. Ove ciò non sia possibile, si deve minimizzare il rischio e dotare il lavoratore di dpi adeguati (occhiali, visiere).

• Le protezioni mobili devono essere associate a meccanismi che controllano l’arresto e la messa in marcia della macchina in sicurezza.

Protezioni regolabili

• Devono essere installate protezioni regolabili che limitano l’accesso alla zona di operazioni in lavori che esigono l’intervento dell’operatore nelle loro vicinanze.

• Le protezioni regolabili devono essere automatizzate.

• Le protezioni regolabili manualmente devono potersi regolare facilmente e senza necessità di attrezzi.

• Le protezioni regolabili devono eliminare il rischio di proiezioni di oggetti, in caso questo esista. Ove ciò non sia possibile, diminuire il rischio e dotare il lavoratore di dpi adeguati (occhiali, visiere).

Dispositivi di protezione

• Devono essere predisposti dispositivi di protezione che impediscono il funzionamento degli elementi mobili mentre l’operatore può entrare in contatto con essi.

• I dispositivi di protezione devono garantire l’inaccessibilità agli elementi mobili ad altre persone non addette.

• I dispositivi di protezione devono essere regolati solo in base a un’azione volontaria.

• I dispositivi di protezione devono essere tali che la mancanza o il malfunzionamento di uno dei loro organi impedisce la messa in marcia o provoca l’arresto degli elementi mobili.

• Le macchine che emettono o prevedono l’uso di aeriformi o liquidi pericolosi per la salute devono essere dotate di idonei dispositivi di captazione.

• I motori delle macchine devono essere manovrabili nella messa in moto e nell’arresto con facilità e in sicurezza.

• Gli organi di azionamento e di arresto di motori e macchine devono essere chiaramente visibili e identificabili e costruiti in modo da resistere agli sforzi prevedibili.

• Gli organi di azionamento e di arresto di motori e macchine devono essere collocati al di fuori delle zone di pericolo e la loro manovra non deve comportare rischi supplementari o posizioni non ergonomiche.

• Gli organi di azionamento e di arresto di motori e macchine devono essere manovrabili solamente in modo intenzionale. Deve essere evitato l’avvicinamento a tali organi da parte dei lavoratori non direttamente interessati.

• L’operatore deve avere la possibilità di controllare, dalla sua postazione di manovra, le zone di pericolo conseguenti l’avviamento della macchina.

• L’interruzione e il successivo ritorno dell’energia elettrica non deve comportare il riavviamento automatico della macchina.

• Devono essere installati uno o più dispositivi di arresto di emergenza rapidamente accessibili (si escludano le macchine in cui detti dispositivi non riducono il rischio).

• I dispositivi di arresto di emergenza devono comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l’arresto nel più breve tempo possibile.

• Devono essere previsti attrezzature e dispositivi a corredo della macchina o di due parti pericolose che garantiscono l’esecuzione in sicurezza di operazioni di riparazione manutenzione o pulizia.

• Le macchine trasportabili devono essere trasportate e/o immagazzinate in modo sicuro.

• Gli elementi accessibili delle macchine devono essere il più possibile privi di elementi rugosi o di spigoli vivi che possono causare lesioni.

Illuminazione

• La macchina deve essere dotata di illuminazione localizzata in quelle zone o punti della stessa in cui l’illuminazione generale è insufficiente (es. organi interni ispezionati di frequente).

• Nell’illuminazione devono essere evitati intermittenze, abbagli, ombre ed effetti stroboscopici, quando questi possono causare un pericolo per il lavoratore.

Struttura

• I segnali, i monitor, i quadri di controllo di presentazione e visualizzazione delle informazioni inerenti la macchina devono essere rintracciati, identificati e interpretati in modo inequivoco.

• Gli organi di collegamento (viti, bulloni, giunzioni, ecc.) presenti sugli elementi in movimento delle macchine non devono presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati.

• Devono essere tratti di alberi che sporgono dalle macchine o dai supporti per più di 1/4 del loro diametro.

• I tratti di alberi che sporgono dalle macchine o dai supporti per più di 1/4 del diametro devono essere adeguatamente protetti con custodia che è fissata a parti non soggetti a movimento.

• Le macchine che presentano rischio di proiezione di parti di macchina o materiali devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all’urto o a trattenere gli elementi proiettati oppure devono essere provviste di idonee misure di scurezza.

• Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotamenti o vibrazioni che pregiudichino la loro stabilità e resistenza o quella degli edifici.

• Devono essere installati avvisi chiaramente visibili che fanno esplicito divieto di pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle macchine durante il moto.

• Per eventuali operazioni di pulitura, ingrassaggio, lubrificazione, registrazione, riparazione di organi durante il moto che sono necessarie per particolari motivi tecnici, devono essere adottate adeguate cautele e mezzi atti a evitare ogni pericolo e a garantire l’incolumità dell’operatore durante tali operazioni su organi in moto.

• I motori che per loro caratteristiche costituiscono pericolo per chi li avvicina devono essere installati in locali recintati o comunque protetti, e in ogni caso, si deve provvedere a proteggere le parti mobili del motore in conformità ai criteri di protezione di qualunque parte mobile di macchina.

• Nelle vicinanze dei motori che per loro caratteristiche costituiscono pericolo per chi li avvicina deve essere apposto un avviso di divieto di accesso ai non addetti.

• Esistono motori soggetti a variazioni di velocità che possono costituire un pericolo. In questo caso, il dispositivo automatico deve essere dotato di segnalatore del mancato funzionamento.

• Esistono organi per la trasmissione di moto (alberi, pulegge, cinghie, funi) che si trovano in tutto o in parte a un’altezza inferiore a 2 m dal pavimento o dalla piattaforma della postazione di lavoro. In questo caso, gli organi di trasmissione del moto devono essere protetti sino all’altezza di m 2, anche con barriera distanziatrice di caratteristiche adeguate alla normativa vigente.

• Deve essere installato un segnale acustico di messa in marcia per ogni inizio o ripresa di movimento di motori o trasmissioni inseribili.

• Deve essere esposto un cartello indicatore richiamante l’obbligo di segnalazione acustica di messa in marcia e le relative modalità, accanto agli organi di comando della macchina.

• Deve essere adottata una protezione sul posto di lavoro atta a trattenere in caso di rottura cinghie e funi poste sopra passaggi o porti di lavoro, in funzione delle dimensioni e della velocità delle stesse.

• Gli ingranaggi o gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici. Nel caso di ruote ad anima piena, devono essere protetti con schermi ricoprenti le sole dentature fino alla loro base.

• Esistono coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non superiore a 2 m dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, in questo caso le coppie di coni e cilindri di frizione devono essere la zona di imbocco protetta o devono trovarsi in posizione inaccessibile.

• Le coppie di puleggia fissa-folle devono essere costruite/mantenute in modo da non trasmettere moto dalla folle alla fissa per attrito/contatto. Il passaggio della cinghia dalla folle alla fissa e viceversa deve essere assicurato contro spostamenti accidentali della cinghia.

• L’albero di trasmissione deve essere sezionabile in tronchi corrispondenti a ciascun ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di rapida e facile manovra.

• Le cinghie momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per riparazioni o altro non devono poggiare sugli alberi di trasmissione né devono essere a contatto con elementi in moto.

• Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine dotate di organi introduttori o scaricatori devono essere dotate di idonei ripari atti a evitare il contatto del lavoratore con tali organi.

• Le macchine con organi a movimento alternativo devono essere installate in modo che esista uno spazio libero di almeno cm 50 nel senso del movimento alternativo, tra l’estremità di corsa e altri ostacoli o pareti, completamente inaccessibile dal punto di vista dell’utilizzo o del transito.

• Le macchine non azionate da propri motori ma da trasmissioni principali o secondarie devono essere provviste di dispositivi di innesto che consentono l’azionamento e l’arresto indipendentemente dalla trasmissione o dalle altre macchine azionate.

• Esistono macchine complesse cui sono addetti più operatori dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili dal punto di manovra. In questo caso, la messa in moto della macchina deve essere preceduta da un segnale acustico convenuto.

Operatore

• L’operatore deve essere stato formato e addestrato nella conduzione della macchina.

• Deve esistere un manuale di istruzioni in cui si specifica come realizzare in modo sicuro le distinte operazioni sulla macchina: messa a punto, funzionamento, manutenzione, pulizia, ecc.

• I rischi residui della macchina, che permangono dopo aver adottato i mezzi di protezione, devono essere segnalati con pittogrammi facilmente leggibili e comprensibili da parte dell’addetto e di altro personale.

• Il lavoro sulla macchina deve essere effettuato nel modo più sicuro e confortevole per l’addetto.

• Deve essere possibile utilizzare la macchina o realizzare operazioni di manutenzione, pulizia, ecc. senza necessità di movimenti o posture forzati.

• Deve essere evitata per quanto possibile o comunque minimizzata l’esposizione dell’addetto a rumore, vibrazioni, effetti termici, ecc. quando si utilizza la macchina; in mancanza di ciò provvedere a fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuali conformi alle normative vigenti.

• Il ritmo di lavoro dell’operatore non deve essere legato a una successione di cicli automatici.

• In operazioni con rischio di proiezioni di oggetti, non eliminato dalle protezioni esistenti, devono essere adottati dispositivi di protezione individuale.

 

5. Attrezzi manuali

• Gli attrezzi manuali devono essere di tipologia appropriata al lavoro da svolgere.

• Gli attrezzi manuali devono essere di qualità soddisfacente.

• Gli attrezzi manuali devono essere in buono stato di pulizia e conservazione.

• Gli attrezzi manuali devono essere numericamente sufficienti in funzione del processo produttivo e del personale.

• Gli attrezzi manuali devono essere riposti ordinariamente in luoghi appositi (scaffali, armadi, ecc.)

• Gli attrezzi manuali taglienti o appuntiti devono essere riposti con idonee protezioni contro il pericolo di taglio o lacerazioni.

• Gli attrezzi manuali durante l’impiego in postazioni sopraelevate devono essere adeguatamente fissati contro il rischio di caduta.

• Gli attrezzi devono essere adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro (infiammabilità, esplosività, contaminazione, ecc.).

• Devono essere effettuati i controlli periodici per gli attrezzi per i quali sono previsti dalla normativa. In questo caso si deve sospendere l’uso degli attrezzi in attesa della verifica.

• Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di oggetti devono essere muniti di dispositivi di sicurezza.

• Gli attrezzi manuali che comportano pericolo di emanazione di sostanze devono essere muniti di dispositivi di ritenuta e/o di estrazione che garatisaono protezione contro il pericolo di emanazione di sostanze.

• Le condizioni di illuminazione devono consentire l’uso sicuro degli attrezzi manuali. Si devono predisporre idonei sistemi di illuminazione, aumentando il numero e/o la potenza delle fonti luminose.

• Quando appropriato gli attrezzi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza.

Utilizzo

• Le modalità di utilizzo degli attrezzi manuali devono essere corrette.

• L’utilizzo degli attrezzi manuali non deve richiedere sforzi eccessivi o movimenti bruschi.

• Deve essere prevista l’utilizzazione di mezzi di protezione personale per il lavoro con attrezzi potenzialmente pericolosi.

• L’uso dell’attrezzatura di lavoro deve essere riservato a lavoratori all’uopo incaricati.

• In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione il lavoratore interessato deve essere qualificato e autorizzato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

• Gli attrezzi devono essere corredati di manuale d’uso facilmente consultabile e comprensibile.

• I lavoratori devono essere informati e formati sull’uso degli attrezzi in condizioni normali o in situazioni anormali prevedibili.

 

6. Manipolazione manuale di oggetti

• Se durante le normali operazioni lavorative è richiesta la manipolazione manuale di oggetti che comportano rischio di caduta, i lavoratori devono essere dotati di idonei sistemi di protezione individuale (elmetto, calzature di sicurezza, ecc.) e gli oggetti, ove possibile, di sistemi di agganciamento.

• Gli oggetti devono essere puliti e non scivolosi.

• La forma e le dimensioni degli oggetti devono essere tali da facilitarne l’utilizzo.

• Gli oggetti devono essere di idonei sistemi per l’afferramento in condizioni di sicurezza.

• Gli oggetti devono avere base di appoggio stabile.

• Gli oggetti devono essere provvisti, ove possibile, di sistema di agganciamento o anticaduta.

• Lo sforzo fisico richiesto per la manipolazione di oggetti durante le normali operazioni di lavoro deve essere modesto.

• Gli oggetti devono essere di dimensioni e forma tali da facilitarne la manipolazione. Occorre rivedere ove possibile l’organizzazione del lavoro fornendo sistemi di sollevamento meccanico. Altrimenti, si deve suddividere in più portate i carichi troppo pesanti e riequilibrare il carico quando questo risulti instabile e mal distribuito.

• Gli oggetti devono essere manipolati senza movimenti bruschi del corpo e senza torsioni del tronco, senza assumere posizioni instabili ecc.

• La manipolazione degli oggetti deve avvenire in spazi di lavoro sufficienti, in assenza di ingombri e di pavimentazione ineguale e, ancora, in condizioni di temperatura, umidità, circolazione d’aria adeguate, ecc.

• Gli oggetti devono essere movimentati per brevi periodi e per brevi distanze o lasciando adeguati periodi di riposo.

• Se durante le normali operazioni di lavoro è richiesta la manipolazione di oggetti o loro residui di lavorazione che comportano rischio di tagli, lacerazioni, ecc. Occorre dotare gli addetti di idonei dispositivi di protezione individuale (guanti per protezione meccanica con caratteristiche antitagli e antiabrasione, tute, ecc.) e gli oggetti ove possibile di involucri protetti.

• Il personale esposto a rischio di tagli e lacerazioni deve utilizzare guanti di protezione o altri dispositivi di protezione individuali idonei.

• Lo smaltimento di oggetti o parti di essi che siano taglienti o appuntiti deve essere effettuato in sicurezza.

• Il personale deve essere stato addestrato all’utilizzo corretto degli oggetti.

• Il livello di illuminazione deve essere adeguato al lavoro che si deve effettuare. Occorre prevedere idonei sistemi di illuminazione aumentando il numero e/o la potenza delle sorgenti luminose. Inoltre, ove necessario, idonei sistemi mobili di illuminazione.

• Se durante le normali operazioni di lavoro è richiesta la manipolazione di oggetti o loro residui che comportano rischio di emissione di sostanze nocive, polverulenti, ecc. occorre rivedere ove possibile l’organizzazione del lavoro fornendo sistemi di movimentazione meccanica che proteggano gli addetti all’inalazione di sostanze nocive; altrimenti bisogna fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale.

• Gli addetti devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale e/o altri sistemi di supporto in modo da minimizzare gli effetti derivanti dalla manipolazione di oggetti che comportano rischio di tagli, lacerazioni, cadute, sforzi fisici eccessivi.

 

7. Immagazzinamento di oggetti

• I materiali devono essere immagazzinati in luoghi idonei a tal fine.

• Gli spazi previsti devono essere di dimensioni sufficienti all’immagazzinamento.

• Gli spazi utilizzati per l’immagazzinamento devono essere chiaramente delimitati e segnalati.

Modalità

• Se l’immagazzinamento deve essere effettuato mediante impilamento dei materiali uno sopra l’altro:

l’altezza della pila di materiali deve essere tale da considerarsi stabile;

la forma e le caratteristiche di resistenza dei materiali devono essere tali da permettere l’impilamento;

la pavimentazione deve essere resistente, orizzontale e omogenea.

Bancali

• Se i materiali devono essere immagazzinati in pallets (bancali):

i bancali devono essere in buono stato di conservazione. Si deve provvedere alla sostituzione dei bancali allorquando risulti un’usura eccessiva o non sia possibile la risistemazione adeguata degli esistenti.

• I carichi devono essere sicuri e fermi sui bancali.

• Devono essere adottate misure per evitare l’impilamento diretto dei bancali già carichi.

• Deve essere previsto un limite massimo di carico per ogni pallet in funzione delle caratteristiche dello stesso e dei materiali da caricarvi.

Materiali lineari

• Se i materiali di forma lineare/allungata quali sbarre, travi, bombole, etc. devono essere immagazzinati in senso verticale appoggiati sul pavimento:

devono essere utilizzati sistemi per la stabilizzazione di tali materiali (separatori, catene, ecc.).

Supporti

• Se i materiali devono essere immagazzinati su supporti:

le caratteristiche dei supporti devono essere tali da facilitare l’immagazzinamento e l’utilizzo dei materiali impilati.

• Gli estremi degli elementi di forma lineare immagazzinati orizzontalmente devono essere protetti.

Scaffalature

• Se i materiali devono essere immagazzinati in scaffalature:

le scaffalature devono essere stabili;

le scaffalature devono essere protette frontalmente contro possibili urti;

le scaffalature devono avere forma e caratteristiche di resistenza adeguate ai materiali che vi si immagazzinano.

8. Impianti elettrici

• Gli impianti elettrici devono essere costruiti e manutentati in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con elementi sotto tensione.

• Gli impianti elettrici devono essere costruiti e manutentati in modo da prevenire i rischi di incendio e di scoppi derivanti da eventuali anormalità nel loro esercizio.

• Le macchine e gli apparecchi elettrici devono recare l’indicazione delle caratteristiche costruttive, della tensione, dell’intensità e tipo di corrente. In questo caso, occorre sospendere l’uso dell’apparecchiatura, procedere a collaudo e apporre l’apposita targhetta.

• L’isolamento dei conduttori in ogni punto dell’impianto deve essere adeguato alla tensione.

• Le parti metalliche degli impianti e delle protezioni contro il contatto accidentale devono essere collegate a terra.

• Devono essere predisposti tappeti e pedane isolanti di idonee dimensioni per la manovra dei quadri, delle apparecchiature e delle macchine elettriche qualora le caratteristiche dell’impianto o dell’ambiente lo richiedano.

• L’impianto deve essere dotato di idonee protezioni contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione.

• L’impianto deve essere dotato di protezioni contro le sovratensioni.

• L’impianto deve essere dotato di protezioni contro i sovraccarichi.

• Deve essere verificata la necessità di proteggere l’impianto elettrico contro le scariche atmosferiche.

• L’impianto deve essere dotato di protezioni contro le scariche atmosferiche, ove ne sia stata verificata la necessità.

• Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento devono essere posizionati in idonei quadri elettrici chiusi.

• Gli impianti di distribuzione di energia elettrica devono essere protetti con adeguato dispositivo in relazione al sistema di distribuzione, contro i contatti indiretti.

• Le macchine, i trasformatori e i condensatori elettrici devono presentare le parti nude in tensione chiuse in involucro esterno.

• Le macchine, i trasformatori e le apparecchiature funzionanti a tensione > 1000 V devono essere dislocati in locali o recinti muniti di porte di accesso chiudibili a chiave, salvo quando non si tratti di motori accoppiati a macchine operatrici e non accessibili se non al personale autorizzato.

• Le porte dei locali e recinti di cui sopra devono essere tenute chiuse a chiave quando nei luoghi possano transitare estranei.

• I trasformatori elettrici in olio, allorquando il contenuto è superiore a 500 kg, devono essere dotati di idoneo pozzetto o vasca sottostanti.

• I trasformatori elettrici in olio non devono contenere Pcb/Pct.

• I condensatori di potenza superiore a 1 KVA devono essere dotati di dispositivi di eliminazione della carica residua, salvo quando sono stabilmente collegati alla macchina rifasata.

• Le batterie di accumulatori elettrici vanno collocate in locali ventilati, privi di altre macchine e apparecchi elettrici o termici, corredati di impianti di illuminazione idonei per luoghi pericolosi, di porta chiusa richiamante e di segnaletica di sicurezza.

• Le derivazioni a spina devono essere provviste d’interruttori a monte per permettere l’inserimento e il disinserimento a circuito aperto.

Apparecchi mobili

• Se esistono macchine e apparecchi elettrici mobili e portatili:

le macchine e apparecchi elettrici mobili e portatili devono essere alimentati esclusivamente a bassa tensione (<400 V c.A. e < 600 V c.c.);

le macchine e apparecchi elettrici mobili e portatili usati all’aperto devono essere alimentati a tensioni non superiori a 220 V;

le macchine e apparecchi elettrici mobili e portatili in luoghi umidi o entro grandi masse metalliche devono essere alimentati a tensioni inferiori a 50 V;

le macchine e apparecchi elettrici mobili e portatili devono disporre di involucro metallico collegato a terra dotato di isolamento supplementare di sicurezza verso le parti in tensione;

le macchine e apparecchi elettrici mobili e portatili devono essere dotati di interruttore incorporato di facile e sicura manovra.

• Se esistono lampade elettriche portatili:

le lampade elettriche portatili devono avere impugnatura in materiale isolante, non igroscopico, parti in tensione protette e gabbia di protezione della lampadina;

le lampade elettriche portatili in luoghi umidi o presso grandi masse metalliche devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 V e contenute in involucro di vetro.

Collegamenti

• Le linee di contatto per trazione elettrica devono essere in regola con il dpr 547/55 capo VII.

• I collegamenti elettrici verso terra delle parti metalliche devono essere realizzati con conduttori in rame di sezione non inferiore a 16 mm2 (50 mm2 se di ferro).

• I tratti visibili dei collegamenti di cui sopra devono avere sezione non inferiore a 6mm2 o alla sezione dei conduttori del circuito elettrico.

• I conduttori di terra devono essere saldati o imbullonati alle parti metalliche e protetti contro danneggiamento e deterioramento.

• I dispersori per la presa di terra devono essere realizzati in modo da garantire una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori fino a 1.000 V.

• Le tubazioni gas, aria, acqua e simili non devono essere utilizzate come dispersori per le prese di terra.

• Gli impianti di messa a terra devono essere verificati con intervalli non superiori a due anni.

• Le installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o d’incendio devono essere realizzate in modo idoneo.

• Gli schemi degli impianti elettrici e le istruzioni d’uso devono essere aggiornati e disponibili per i lavoratori.

• Devono essere vietati i lavori su parti in tensione. Si deve formare e informare il personale manutentivo sulle modalità di lavoro e segnalare chiaramente le parti in tensione.

• Nel caso di lavori su macchine elettriche si deve aprire preventivamente il circuito di alimentazione e si deve apporre idonea indicazione di lavori in corso e divieto di manovra.

• Gli impianti elettrici devono essere stati progettati, realizzati e manutentati da soggetto abilitato.

• Gli impianti elettrici devono essere stati realizzati secondo le norme Cei o altre norme di regole d’arte.

• Gli interventi sugli impianti elettrici devono svolgersi in accordo a procedure scritte per i permessi di lavoro.

• Deve essere presente, ove necessario, il disegno con la classificazione delle aree ai fini dei rischi di esplosione e incendi.

 

9. Apparecchi a pressione

• Gli impianti e le loro parti soggetti a pressione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità all’uso cui sono destinati.

• Gli impianti a pressione devono essere conformi ai regolamenti speciali emessi da Ancc/Ispesl, laddove applicabili.

• Gli impianti a pressione devono essere stati regolarmente collaudati prima della messa in esercizio.

• Gli impianti a pressione devono essere manutentati e ispezionati con frequenza adeguata.

• Gli impianti a pressione devono essere dotati dei dispositivi di protezione (valvole di sicurezza, dischi di rottura) dimensionati opportunamente.

• Il personale addetto agli impianti a pressione deve possedere i necessari requisiti e certificati emessi dagli organi competenti.

• Il personale addetto agli impianti a pressione deve essere informato sui rischi e adeguatamente formato per una gestione in sicurezza.

• Deve essere esplicitamente vietata la manovra e la manutenzione degli impianti a pressione al personale non specificatamente autorizzato.

• Deve essere predisposto il registro dei controlli e delle revisioni degli impianti a pressione conforme alla vigente normativa.

• Il personale addetto agli impianti deve disporre di idonea strumentazione per verificarne il corretto funzionamento.

 

10. Reti e apparecchi distribuzione gas

Gas tossici

• Se esistono recipienti e reti di distribuzione di gas pericolosi:

i recipienti devono essere immagazzinati all’aperto o in locali in uso esclusivo o in locali dotati di idonea ventilazione;

i recipienti devono essere immagazzinati e usati lontano da sorgenti di calore e in aree delimitate, nel rispetto delle distanze di sicurezza di legge.

• Il personale che opera a contatto con gas tossici o corrosivi deve disporre dei dispositivi di protezione individuale adeguati.

Locali di utilizzazione

• Se esistono locali dove si immagazzinano e/o si utilizzano gas:

il locale di immagazzinamento deve essere dotato d’impianto antincendio.

• Le installazioni elettriche nei locali di immagazzinamento del gas devono essere conformi alle norme Cei.

• Nei locali ove esistono gas tossici o corrosivi deve essere installato un sistema di rilevamento e allarme delle perdite.

• Nei locali ove esistono gas tossici o corrosivi devono essere predisposti sistemi di contenimento delle fughe e di abbattimento.

• I locali in cui si utilizzano gas tossici e corrosivi devono essere adeguatamente ventilati.

Reti di distribuzione

• Se esistono reti di distribuzione gas:

le tubazioni di distribuzione gas devono essere ubicate in zone protette da urti esterni e segnalate;

le tubazioni e gli accessori fuori terra devono essere adeguatamente colorati e contrassegnati con segnaletica di sicurezza.

• I componenti della rete di distribuzione devono essere privi di grassi e altri materiali incompatibili con il gas.

• Le tubazioni di distribuzione gas devono essere regolarmente manutentati e non devono presentare segni di corrosione o di danneggiamento.

Bombole

• Se esistono bombole di gas:

le bombole di gas devono essere posizionate e trattenute adeguatamente.

• La movimentazione delle bombole di gas deve essere effettuata con idonei carrelli dotati di sistemi di fissaggio. Occorre formare e informare il personale sull’importanza di queste procedure di trasporto.

• I recipienti mobili di gas, compresi quelli già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l’indicazione di pieno o vuoto, se non già evidente.

• Le bombole di gas immagazzinate, ivi incluse quelle vuote, devono essere dotate di cappuccio di protezione e di valvola bloccata chiusa.

• Le bombole di acetilene, ossigeno e materiali analoghi devono essere dotate di valvola di arresto fiamma.

• Ciascuna bombola deve essere chiaramente identificata, corredata di fascia colorata di contrassegno e di simbologia appropriata.

Custodia

• I contenitori e la rete di distribuzione devono essere realizzati in conformità delle vigenti norme Uni.

• La produzione, custodia, conservazione di gas tossici deve essere stata autorizzata secondo quando previsto dal rd 147 del 1927.

• Deve essere predisposto un programma di informazione e formazione del personale sui pericoli che possono derivare dai gas utilizzati.

• Devono essere stati effettuati collaudi e revisioni periodiche previsti dalla normativa.

 

11. Apparecchi di sollevamento

• Deve essere assicurata la stabilità del mezzo e del carico in tutte le condizioni d’uso.

• Sui mezzi di sollevamento deve essere segnalata chiaramente la portata massima ammissibile nelle varie condizioni d’uso.

• I ganci devono essere provvisti di dispositivi di chiusura di sicurezza e di indicazione della portata massima ammissibile.

• I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere dotati di idonei sistemi di frenatura.

• I mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di arresto automatico in mancanza di energia elettrica.

• I mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi acustici e luminosi di segnalazione se interferiscono con aree di lavoro e di passaggio.

• Gli organi di avvolgimento delle funi o catene devono essere muniti di idonei dispositivi di sicurezza che evitino la fuoriuscita o l’esercizio oltre le posizioni limite prestabilite.

• I diametri delle funi, dei tamburi e delle pulegge devono essere conformi a quanto previsto negli art. 177/178 del dpr 547/55.

• Funi e catene devono essere conformi ai coefficienti di sicurezza previsti dall’art. 179 del dpr 547/55.

• Funi e catene vanno verificate trimestralmente.

• Funi e catene devono essere dotate di idonei dispositivi atti a impedire lo scioglimento dei trefoli.

• I carichi devono essere adeguatamente imbracati per prevenire la caduta e lo spostamento. Si deve formare e informare il personale su tali procedure.

• I posti di manovra devono essere raggiungibili senza pericolo, dotati di protez. per l’operatore e tali da consentire la perfetta visibilità nella zona di azione, munendoli se necessario di specchi.

• Gli organi di comando devono essere collocati in posizione agevole, sono protetti contro l’avviamento accidentale e dispongono di idonee indicazioni delle manovre a cui servono.

• Le modalità di impiego degli apparecchi devono essere riportate in avvisi chiaramente leggibili.

• Le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi non devono comportare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori: qualora sia impossibile è previsto l’allontanamento preventivo delle persone.

• Gru, argani, paranchi e simili devono rispettare i criteri di costruzione, montaggio, uso previsti negli artt. 187/194 del dpr 547/55.

• Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare criteri di costruzione, montaggio, impiego definiti agli art. 195-207 del dpr 547/55.

• Gli apparecchi devono essere dotati di libretto di macchina in cui sono registrati gli interventi di verifica e manutenzione, effettuati in conformità con la normativa specifica vigente.

• I lavoratori devono essere formati e informati sull’uso sicuro degli apparecchi.

• I mezzi di sollevamento devono essere appropriati alla forma e volume dei carichi e alle condizioni di impiego e devono essere utilizzati in modo rispondente alle loro caratteristiche.

 

12. Mezzi di trasporto

• Deve essere assicurata la stabilità del mezzo e del carico in tutte le condizioni d’uso.

• Sui mezzi di trasporto deve essere indicata la portata massima ammissibile nelle varie condizioni d’uso.

• I ganci devono essere provvisti di dispositivi di chiusura di sicurezza e di indicazione della portata massima ammissibile.

• I mezzi di trasporto devono essere provvisti di idonei sistemi di frenatura.

• I mezzi di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di arresto automatico in mancanza di energia elettrica.

• I mezzi di trasporto devono essere provvisti di dispositivi acustici e luminosi di segnalazione quando interferiscono con aree di lavoro e di passaggio.

Funi e catene

• Gli organi di avvolgimento delle funi o catene devono essere muniti di idonei dispositivi di sicurezza che evitino la fuoriuscita o l’esercizio oltre le posizioni limite prestabilite.

• I diametri delle funi, dei tamburi e delle pulegge devono essere conformi a quanto previsto negli art. 177/178 del dpr 547/55.

• Funi e catene devono rispettare i coefficienti di sicurezza previsti dall’art. 179 del dpr 547/55.

• Funi e catene devono essere sottoposte a verifiche trimestrali.

• Funi e catene devono essere dotate di idonei attacchi e di dispositivi atti a impedire lo scioglimento dei trefoli.

Carico

• I carichi devono essere imbracati per prevenire la caduta e lo spostamento. Si deve formare e informare il personale su tali procedure.

Uso

• I posti di manovra devono essere raggiungibili senza pericolo, dotati di protezioni per l’operatore e tali da consentire la perfetta visibilità nella zona di azione.

• Gli organi di comando devono essere collocati in posizione agevole, devono essere protetti contro l’avviamento accidentale e devono disporre di idonee indicazioni delle manovre a cui servono.

• Le modalità di impiego degli apparecchi devono essere riportate in avvisi chiaramente leggibili. Si deve formare il personale addetto sul corretto uso degli stessi.

• I lavoratori devono essere formati sull’uso sicuro degli apparecchi.

• La velocità dei mezzi di trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche del percorso, la natura del carico e le possibilità di arresto del mezzo.

• Il percorso all’interno delle aziende non deve comportare rischi di investimento e collisione. Occorre rivedere i percorsi interni all’azienda in questa ottica, proteggere eventualmente punti che presentano rischio elevato di collisione con apparecchiature, mezzi, persone, ecc.

• I mezzi e apparecchi di trasporto devono rispettare i criteri di velocità e percorso, difese terminali e nei piani inclinati, attacco e distacco, blocco e quant’altro previsto negli artt. 215-232 del dpr 547/55.

• I lavoratori devono essere correttamente addestrati all’uso sicuro dei mezzi di trasporto.

• Deve essere predisposto un programma di manutenzione periodico dei mezzi di trasporto.

• Le zone di transito devono essere adeguatamente segnalate.

• Deve essere predisposto un luogo specifico per la sosta dei veicoli quando non utilizzati.

• I mezzi di trasporto devono essere appropriati alla forma e volume dei carichi e alle condizioni di impiego e devono essere utilizzati in modo rispondente alle loro caratteristiche.

 

13. Rischi di incendio ed esplosione

Locali con prodotti infiammabili

• Se nei locali in cui sono presenti materie e prodotti infiammabili o esplodenti:

devono esistere scintille, fiamme libere, apparecchiature che possano dar luogo a surriscaldamento, l’abbigliamento dei lavoratori deve essere tale da non dar luogo a fonti di innesco. Occorre dotare gli addetti di indumenti di protezione con caratteristiche antistatiche, abbinati a calzature antistatiche; non deve effettuarsi accumulo di materie combustibili (carta, legno, ecc.).

• I locali in cui sono presenti materie e prodotti infiammabili devono avere pavimento non isolante.

• Gli impianti di riscaldamento e l’insolazione non devono essere in grado di innescare le sostanze infiammabili ed esplosive. Occorre provvedere a raffreddare i locali evitando eccessivo surriscaldamento e insolazione.

• I lubrificanti delle macchine devono essere tali da non dar luogo a reazioni pericolose con materiali esplodenti o infiammabili.

Vapori infiammabili

• Gli spazi chiusi (locali o recipienti) in cui possono essere presenti vapori infiammabili devono essere protetti da valvole e sfiati di esplosione.

• Le valvole e sfiati di esplosione non devono provocare rischi per i lavoratori all’atto del funzionamento.

• Nei locali in cui possono cumularsi vapori infiammabili o esplosivi devono essere predisposti idonei sistemi di aspirazione e ventilazione.

• Devono essere adottate le misure necessarie a evitare miscelazione di prodotti che possono dar luogo a gas/vapori infiammabili.

Apparecchiature con prodotti infiammabili

• Le apparecchiature che contengono polveri infiammabili devono essere adeguatamente protette mediante sfiati di esplosione, sistemi di inertizzazione, o altri analoghi.

• Le apparecchiature che contengono gas, vapori e polveri esplosive o infiammabili devono essere elettricamente interconnesse ed equipotenziali.

Precauzioni d’uso

• I depositi di prodotti infiammabili ed esplosivi devono essere separati dai depositi di sostanze tossiche, asfissianti, infettanti e corrosive e adeguatamente segnalati.

• I frigoriferi che contengono sostanze infiammabili devono essere antiscoppio.

• Nei locali di lavorazione deve essere presente la quantità di prodotti infiammabili ed esplosivi in uso giornaliero minima compatibilmente con le esigenze di produzione. Occorre formare e informare il personale sull’importanza di tali procedure.

• Eventuali sversamenti di prodotti infiammabili ed esplosivi devono essere assorbiti e asportati o lavati immediatamente. Occorre fornire agli addetti tutte le procedure e i kit per l’assorbimento, l’asportazione e il lavaggio delle superfici.

• I travasi di prodotti infiammabili ed esplodenti devono avvenire di norma in circuito chiuso.

• I travasi di prodotti infiammabili ed esplodenti che non possono essere realizzati in circuito chiuso devono avvenire in locali dotati di aspiratori e sistemi di ventilazione. Occorre dotare i recipienti di aspiratori a collare.

• Gli impianti elettrici nei locali in cui sono presenti prodotti infiammabili ed esplosivi devono essere tali da evitare i rischi di incendio ed esplosione.

• Devono essere predisposti idonei sistemi per la prevenzione della propagazione dell’incendio in locali adiacenti.

• Devono essere predisposti idonei sistemi per il rilevamento dei focolai d’incendio nella fase iniziale.

• Devono essere predisposti idonei sistemi per il rilevamento della presenza di miscele infiammabili.

• Le dotazioni fisse e mobili per la protezione contro gli incendi devono essere conformi alle prescrizioni delle norme.

• L’azienda deve disporre del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando Vvf.

• Le dotazioni antincendio devono essere regolarmente manutentate e verificate.

• I lavoratori devono essere formati e addestrati all’uso delle attrezzature antincendio.

• L’azienda deve predisporre il piano antincendio ed effettuare regolari esercitazioni.

• Le tubazioni e i recipienti in cui possono cumularsi cariche elettrostatiche devono essere adeguatamente messi a terra.

• L’ubicazione delle attrezzature antincendio deve essere in punti idonei e opportunamente segnalata.

• L’attrezzatura antincendio deve essere facilmente raggiungibile senza ostacoli momentanei o fissi.

• La segnalazione delle vie di fuga in caso di incendio deve essere visibile. Occorre effettuare periodici controlli al fine di rimuovere eventuali ostruzioni causate da oggetti che diminuiscono o escludono la visibilità delle segnalazioni delle vie di fuga in caso di incendio.

• I lavoratori devono conoscere il significato della segnaletica delle vie di fuga in caso di incendio.

• Deve essere espressamente vietato fumare nei locali in cui è presente un rischio di incendio.

• Nell’azienda devono essere disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze infiammabili in essa presenti.

 

14. Rischi per la presenza di esplosivi

• Ai lavori con impiego di esplosivi devono essere adibiti solo maggiorenni.

Luogo di lavoro

• Le singole operazioni di fabbricazione e manipolazione degli esplosivi devono essere eseguite in laboratori distinti e isolati.

• I lavoratori che effettuano le operazioni devono essere protetti con mezzi e attrezzature atti a salvaguardarne l’integrità fisica.

• I singoli posti di lavoro e i lavoratori devono essere protetti con schermi di sicurezza e con l’adozione di dispositivi atti a ridurre il pericolo.

• Devono essere adottati dispositivi che consentono di effettuare le lavorazioni a distanza di sicurezza.

• Le lavorazioni devono essere in blinda o a distanza e devono essere comandate da posizioni di sicurezza, soprattutto quando si tratta di fresatura degli esplosivi, di smontaggio e taglio dei proiettili, di petrinaggio meccanico e di molazzatura.

Indumenti

• I lavoratori devono indossare indumenti e calzature di lavoro, forniti dall’impresa, prima di entrare negli stabilimenti di fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplodenti.

• Le calzature devono essere prive di chiodi, punte o altri elementi di ferro o di acciaio.

• Gli indumenti di lavoro devono essere privi di bottoni, fibbie o chiusure in metallo.

• Gli addetti alle lavorazioni che comportano particolari rischi, quale la laminazione della polvere, devono essere protetti con appositi indumenti, forniti dall’azienda.

• Deve essere vietato portare orologi, coltelli, chiavi, anelli, fedi o qualsiasi altro oggetto di metallo.

• I lavoratori devono raccogliere i capelli in cuffia.

• I preposti devono controllare e assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei punti precedenti.

Pavimenti

• I pavimenti dei locali devono essere idonei in relazione alle caratteristiche dell’esplosivo trattato.

• I pavimenti di locali in cui si utilizzano prodotti esplosivi devono essere senza fessure, di facile pulizia e lavaggio, privi di elementi di ferro e di acciaio affioranti.

• Se la natura della lavorazione lo richiede, devono essere predisposti rivestimenti e graticci.

• I pavimenti dei locali in cui si utilizzano sostanze esplosive devono essere raccordati lungo i bordi.

Informazioni

• Nell’azienda devono essere disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze esplosive in essa presenti.

Apparecchiature contenenti prodotti esplosivi

• Le apparecchiature che contengono polveri esplosive devono essere adeguatamente protette mediante sfiati di esplosione, sistemi di inertizzazione o altri analoghi.

• Le apparecchiature che contengono gas, vapori e polveri esplosive devono essere elettricamente interconnesse ed equipotenziali.

• I depositi di prodotti esplosivi devono essere separati dai depositi di sostanze tossiche, asfissianti, infettanti e corrosive e adeguatamente segnalati.

• Nei locali di lavorazione deve essere presente la quantità di prodotti esplosivi in uso giornaliero minima, compatibilmente con le esigenze di produzione. Occorre formare e informare il personale sull’importanza di tale procedure.

• Gli impianti elettrici nei locali in cui sono presenti prodotti esplosivi devono essere tali da evitare i rischi di esplosione.

Mezzi di trasporto

• I mezzi e le attrezzature per il trasporto dei prodotti esplodenti nel passaggio da una fase all’altra della lavorazione (e nel corso delle lavorazioni stesse) devono tener conto del grado di sensibilità e delle caratteristiche dell’esplosivo.

• I mezzi e le attrezzature per il trasporto dei prodotti esplodenti nel passaggio da una fase all’altra della lavorazione (e nel corso delle lavorazioni stesse) devono essere di facile e di sicuro impiego.

Manutenzione e revisione

• I cascami devono essere distrutti o inertizzati da lavoratori appositamente incaricati e sotto la sorveglianza di persona competente.

• I locali, le macchine e le attrezzature in attività vanno sottoposti a periodiche revisioni e pulizie.

• Le disposizioni relative alle revisioni e pulizie periodiche delle macchine e delle attrezzature in uso devono essere affisse in modo visibile in ogni locale.

• Per l’effettuazione di lavori di manutenzione, riparazione o demolizione di edifici, macchine o impianti devono essere previste procedure formalizzate con autorizzazione della direzione.

• Le procedure devono prevedere che prima dell’inizio di lavori di manutenzione, riparazione e demolizione siano trasportati al deposito tutti gli esplosivi e i loro componenti.

• Le procedure devono prevedere che prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, riparazione o demolizione siano bonificate accuratamente le parti del locale, di ogni macchina o organo ove devono essere eseguiti le riparazioni o gli smontaggi.

• Le procedure devono prevedere che i lavori di manutenzione, riparazione o demolizione siano condotti sotto la sorveglianza di persona competente.

• Gli apparecchi e i recipienti impiegati nella lavorazione degli esplosivi, prima di essere portati alla riparazione, devono essere inertizzati.

Elettricità

• Devono essere adottate precauzioni contro l’accumulo di elettricità statica in vicinanza di esplosivi.

• Devono essere adottati mezzi idonei per evitare la possibilità di scariche dovute all’elettricità statica.

• Ai lavoratori deve essere imposto l’obbligo di far uso dei mezzi predisposti per evitare la possibilità di scariche dovute all’elettricità statica.

• Deve essere vietato l’uso di indumenti di lavoro formati con fibre facilmente elettrizzabili, salvo i casi in cui per le particolari lavorazioni i predetti indumenti debbano essere formati con fibre di lana.

15. Rischi chimici

• La quantità di sostanze pericolose presenti deve essere inferiore ai quantitativi riportati agli allegati II, III e IV del dpr 175/88 e successivi dm di aggiornam./modifica.

• Se esistono sostanze non classificate pericolose, che possono generare pericoli per le condizioni in cui vengono utilizzate, o per le modalità di lavorazione (per esempio azoto per inertizzazione, ecc.), il rischio deve essere noto, i lavoratori devono essere informati e devono essere previste apposite norme scritte al fine di ridurre il rischio di esposizione a tali sostanze.

• Se esiste la possibile di generazione di sostanze pericolose a seguito di reazioni, decomposizioni, miscelazioni indesiderate ecc.), il rischio deve essere noto, i lavoratori devono essere informati e devono essere previste apposite norme scritte al fine di ridurre il rischio di esposizione a tali sostanze.

• Le sostanze pericolose non strettamente necessarie al processo lavorativo devono essere depositate in locali idonei lontani da siti presidiati e da vie di passaggio.

• Nell’azienda devono essere disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze pericolose in essa presenti.

Locali in cui si usano sostanze pericolose

• I locali in cui si effettuano operazioni con sostanze pericolose devono essere isolati e difesi contro la propagazione dell’elemento nocivo.

• Nei locali in cui effettuano operazioni con sostanze pericolose devono essere predisposti sistemi di captazione e ventilazione atti a impedire l’accumulo dei vapori di sostanze pericolose.

• Nei locali in cui si effettuano operazioni con sostanze pericolose devono essere predisposti sistemi di rilevamento e allarme di presenza di concentrazioni pericolose di sostanze chimiche.

• I frigoriferi che custodiscono prodotti tossici devono essere dotati di un sistema di controllo dello sbrinamento al fine di evitare il danneggiamento dei contenitori.

• Deve essere vietato l’uso improprio del frigorifero destinato a custodire prodotti tossici (esempio per la conservazione di vivande).

• I pavimenti e le pareti dei locali in cui sono manipolate sostanze pericolose devono essere di tipologia atta a consentire la facile e completa asportazione del materiale sversato.

• Nei locali in cui si impiegano sost. pericolose e in partic. corrosive devono essere disponibili soluzioni neutralizzanti, bagni o docce e deve essere previsto un sistema di pronto intervento per il lavaggio degli occhi ove si possono verificare schizzi di sost. tossiche.

• Nei locali in cui si impiegano prodotti tossici, asfissianti, irritanti e infettanti deve essere disponibile un adeguato numero di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per la fuga o per interventi di emergenza ubicati nei punti opportuni.

• I locali e le attrezzature in cui si impiegano prodotti tossici, asfissianti, irritanti e infettanti devono essere frequentemente e accuratamente puliti. Occorre formare e informare il personale, se necessario, sulle modalità di pulizia e sui sistemi di dpi da utilizzare, nonché sui comportamenti da tenere in caso di emergenza.

• L’accesso a locali in cui si impiegano prodotti tossici, ecc., deve essere subordinato alla verifica della loro agibilità e a operazioni di ventilazione.

• Nelle situazioni in cui non può escludersi la presenza di atmosfere tossiche, ecc., i lavoratori devono essere muniti di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.

• All’interno di locali a ventilazione limitata o impedita deve essere consentita l’immissione di sostanze pericolose nella quantità minima compatibile con il processo produttivo. Occorre formare e informare il personale sull’importanza di tali procedure.

• Le lavorazioni pericolose o insalubri devono svolgersi in locali in cui hanno accesso solo i lavoratori specificamente addetti alle stesse.

• All’ingresso dei locali in cui si manipolano sostanze pericolose devono essere esposte le specifiche disposizioni e istruzioni di sicurezza.

• Presso le macchine e gli apparecchi in cui si manipolano sostanze pericolose devono essere esposte le specifiche disposizioni per l’utilizzo.

• Tutte le tubazioni e le valvole da cui potrebbero effluire sostanze tossiche, devono essere chiuse e sigillate prima dell’ingresso dei lavoratori nel locale e corredate dell’indicazione di divieto di manovra.

Recipienti e serbatoi

• Tutti i recipienti/serbatoi contenenti sostanze pericolose devono riportare indicazioni e contrassegni secondo la vigente normativa.

• I recipienti/serbatoi utilizzati per le sostanze pericolose devono possedere idonee caratteristiche di robustezza e resistenza alla corrosione.

• All’ingresso dei siti in cui sono presenti sostanze pericolose deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza.

• Tutti i recipienti contenenti sostanze pericolose devono essere accuratamente svuotati e lavati prima dell’utilizzo con sostanze diverse da quelle precedentemente contenute. Occorre formare e informare il personale addetto sulla necessità di tali procedure di sicurezza.

• Presso i recipienti/serbatoi di sostanze pericolose devono essere esposte le specifiche disposizioni e istruzioni di sicurezza.

• I serbatoi destinati a contenere sostanze pericolose devono essere corredati di sistemi di allarme e blocco per alto livello.

• Tutte le tubazioni, valvole ecc., in cui fluiscono sostanze tossiche devono essere realizzate in accordo a tecnologie progettuali approvate da organi qualificati (Ispesl, Asme, Din, ecc.).

Scarti di lavorazione

• Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie pericolose devono essere raccolti e asportati frequentemente con mezzi appropriati per il conferimento in luoghi sicuri.

• Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti di materie pericolose si deve tenere conto delle eventuali incompatibilità chimiche e delle eventuali incompatibilità con il recipiente.

• Deve essere effettuata una raccolta differenziata degli scarti di lavorazione e dei rifiuti di materie pericolose.

Trasporto

• Il trasporto e l’impiego dei prodotti corrosivi devono avvenire in modo che i lavoratori non ne vengano a diretto contatto.

• Qualora per il trasporto dei prodotti tossici vengano utilizzati ascensori, questi devono essere riservati esclusivamente a tali sostanze.

• Gli spandimenti di liquidi corrosivi devono essere neutralizzati con idonee materie o lavati con acqua.

• Le persone esposte sono a conoscenza dei rischi che comporta l’utilizzazione delle sostanze e devono essere adeguatamente formate sui criteri di manipolazione in sicurezza.

• L’immagazzinamento dei prodotti pericolosi deve avvenire separando i prodotti chimicamente incompatibili.

• L’immagazzinamento dei prodotti pericolosi deve avvenire separando quelli infiammabili ed esplosivi da quelli tossici, asfissianti, infettanti e corrosivi.

• Vanno predisposti bacini di contenimento e cordolature all’intorno dei recipienti e delle apparecchiature che contengono sostanze pericolose, al fine di evitarne lo spandimento incontrollato.

• Deve essere predisposto un apposito sistema fognante per la raccolta degli sversamenti di sostanze pericolose.

• Devono essere predisposti valvole, sifoni e altri organi di intercettazione per evitare la migrazione incontrollata delle sostanze versate.

• Le operazioni di trasferimento delle sostanze pericolose devono avvenire in circuito chiuso senza rilasci nell’atmosfera dei relativi vapori.

• Nel caso in cui le operazioni di trasferimento non possano avvenire in circuito chiuso, devono essere utilizzati appositi sistemi di captazione del vapore.

• Le tubazioni di interconnessione tra serbatoi, apparecchiature e punti di travaso devono evitare errori nel trasferimento dei prodotti.

• Va predisposto un idoneo piano di emergenza che preveda le azioni e i comportamenti da tenere in caso di fuoriuscita di sostanza pericolosa.

 

16. Esposizione ad agenti chimici

Sostanze in deposito o lavorazione

• La presenza di sostanze pericolose per la salute deve essere segnalata nei locali interessati mediante affissione delle norme di sicurezza.

• I lavoratori interessati dalla presenza di sostanze pericolose per la salute devono essere informati dei rischi.

• Le lavorazioni pericolose o insalubri a seguito di presenza di sostanze nocive per la salute devono essere effettuate in locali separati.

• Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti e i rifiuti che abbiano proprietà nocive per la salute devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

• I recipienti contenenti sostanze che abbiano proprietà nocive per la salute devono essere contrassegnati ed etichettati in conformità alle vigenti norme.

Materie fermentescibili

• Le materie in corso di lavorazione fermentescibili o di odore sgradevole devono essere accumulate nei locali di lavoro nella quantità strettamente necessaria alla lavorazione.

• I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione o al trasporto di materiali putrescibili o di cattivo odore devono essere lavati e disinfettati frequentemente.

Fumi, gas o vapori

• L’esposizione dei lavoratori alle sostanze nocive non deve superare mai il valore limite espresso dalla concentrazione media ponderata dell’esposizione su un periodo di otto ore.

• Nei locali in cui è possibile la diffusione di sostanze nocive devono essere adottati tutti i provvedimenti atti a ridurne il più possibile la propagazione.

• Deve essere predisposto un sistema di aspirazione dei gas, vapori o fumi prodotti.

• L’aspirazione di gas, vapori, odori o fumi deve essere effettuata immediatamente vicino al luogo dove si producono.

Attrezzature pericolose

• Le attrezzature che comportano pericoli dovuti a emanazione accidentale di gas devono essere protette da cadute accidentali o da proiezione oggetti che possano pregiudicarne l’integrità.

• Le attrezzature che comportano pericoli dovuti a emanazione di gas devono essere munite di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione.

Sostanze tossiche per inalazione

• I possibili punti di emissione di sostanze tossiche o nocive per inalazione devono essere isolati.

• Deve essere previsto l’utilizzo di sistemi di protezione individuale per esposizioni occasionali o di emergenza ove non esista un opportuno sistema di ventilazione locale.

• Gli ambienti di lavoro esposti alla possibile dispersione di sostanze tossiche o nocive per inalazione devono essere periodicamente monitorati.

Sostanze corrosive a contatto con la pelle

• Devono essere utilizzati gli appropriati mezzi di protezione individuale (guanti, indumenti protettivi, ecc.) in caso di utilizzo di sostanze pericolose a contatto con la pelle.

Sostanze tossiche per ingestione

• Deve essere previsto espresso divieto di mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro.

Formazione di polveri

• Negli ambienti in cui è possibile la formazione di polveri devono essere presi tutti i provvedimenti atti a ridurne lo sviluppo e la diffusione, qualora non sia possibile sostituire i prodotti stessi.

• Le lavorazioni che utilizzano materiale polveroso vanno eseguite in apparecchi chiusi dotati di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri.

• L’aspirazione delle polveri deve essere effettuata immediatamente vicino al luogo di produzione delle stesse.

• Il sistema di raccolta ed eliminazione delle polveri deve essere tale da impedire che queste possano rientrare nell’ambiente di lavoro.

• Il personale esposto in ambienti polverosi deve disporre di idonei mezzi di protezione personale.

• Per le lavorazioni di cui all’allegato, art. 33 dpr 303/56 devono essere effettuate le previste visite mediche preventive e periodiche.

Esposizione a piombo metallico

• Devono essere intraprese tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali al fine di ridurre al minimo l’utilizzo del piombo e l’esposizione allo stesso.

• Deve essere effettuata la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al piombo, in cui è stato accertato l’inquinamento ambientale, i punti di emissione e i punti a maggior rischio.

• Devono essere analizzati i livelli di piombemia dei lavoratori esposti.

• Devono essere costantemente mantenuti livelli di esposizione inferiori a 40 µg di piombo per mc di aria e 35 µg per 100 ml di sangue di piombemia.

• Si deve provvedere a informare i lavoratori esposti al piombo secondo quanto previsto dal dlgs 277/91.

• I lavoratori esposti al piombo devono disporre degli idonei indumenti e di mezzi di protezione.

• Il registro di esposizione dei lavoratori esposti al piombo deve essere regolarmente aggiornato.

Esposizione all’amianto

• Deve essere eliminato l’amianto residuo presente in coibentazioni, rivestimenti, ecc.

• Deve essere effettuata la valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dell’amianto.

• L’esportazione personale riferita a otto ore deve essere inferiore a 0,1 fibre per cm 3. Il datore di lavoro deve notificare adeguatamente all’organo di vigilanza, informare i lavoratori sui rischi e sulle norme igieniche e precauzionali, apporre idonea segnaletica, proibire l’accesso ai luoghi a rischio ai non addetti ai lavori, fornire i mezzi individuali di protezione.

• L’esposizione personale in caso di attività a carattere saltuario con amianto crisotilo espressa come dose cumulata non deve superare 0,5 giorni-fibra per cm3, calcolata come previsto all’art. 24 del dlgs 277/91.

• I locali e gli impianti devono essere sottoposti a efficace pulitura e manutenzione.

• I quantitativi di amianto presenti devono essere i minimi compatibili con le attività lavorative.

• Il numero di lavoratori esposti deve essere il minimo compatibile con le necessità della lavorazione.

• Le emissioni di polvere di amianto in aria devono essere le minime compatibili con le lavorazioni, sorvegliate devono essere captate il più vicino possibile al punto di emissione.

• I lavoratori devono disporre di adeguati indumenti di lavoro protettivi delle vie respiratorie.

• L’amianto e i materiali polverosi che lo contengono devono essere conservati e trasportati in imballaggi chiusi.

• Gli scarti e i residui di lavorazione devono essere immediatamente raccolti con imballaggi o rivestimenti etichettati e smaltiti in modo idoneo.

• Devono essere impiegati adeguati aspiratori per l’aspirazione sistematica della polvere.

• Devono essere predisposte aree per la sosta, il fumo e la somministrazione di alimenti e bevande.

• I lavoratori esposti a dosi superiori a quelle indicate devono disporre di docce a uso esclusivo, servizio di lavaggio specializzato degli indumenti di lavoro, armadi specifici per i mezzi individuali di protezione.

• Deve essere previsto un regolare servizio di controllo sanitario per la prevenzione dell’asbestosi.

• Le attività in cui i lavoratori sono esposti a dosi superiori a quelle indicate devono essere sottoposte a regolare controllo e misurazione.

• La media ponderata riferita a 8 ore di esposizione deve essere inferiore a 0,6 fibre/cm3 per il crisotilo e 0,2 fibre/cm3 per le altre varietà di amianto.

• Deve essere predisposto un apposito piano per l’evacuazione in emergenza dell’azienda e l’informazione delle autorità preposte in caso di aumento rilevante dell’esposizione.

• Deve essere predisposto un apposito piano per i lavori di demolizione e rimozione dell’amianto.

 

17. Esposizione ad agenti cancerogeni

• Devono essere intraprese tutte le iniziative atte a ridurre o evitare l’utilizzo di agenti cancerogeni.

• La produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno deve avvenire in un sistema chiuso.

• Deve essere effettuata una valutazione dei rischi di esposizione ad agenti cancerogeni.

• Devono essere intraprese tutte le misure per ridurre l’esposizione dei lavoratori, misurare la concentrazione degli agenti cancerogeni, provvedere al mantenimento delle più elevate condizioni di sicurezza.

• I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni devono essere opportunamente informati sui rischi e devono essere provvisti di adeguata formazione come previsto dalla normativa.

• I lavoratori esposti a rischio di agenti cancerogeni devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere tenuto e aggiornato un apposito registro di esposizione.

Esposizione a cloruro di vinile monomero (Cvm)

• Devono essere intraprese tutte le iniziative atte a ridurre o evitare l’utilizzo di Cvm.

• Devono essere intraprese tutte le misure per ridurre l’esposizione dei lavoratori, misurare la concentrazione di Cvm e mantenerla al di sotto di 3 ppm.

• I lavoratori esposti a Cvm devono essere opportunamente informati sui rischi e devono essere provvisti di adeguata formazione come previsto dalla normativa.

• I lavoratori a rischio di esposizione a Cvm devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere tenuto e aggiornato un apposito registro di esposizione.

• All’entrata delle zone di lavoro deve essere segnalata la presenza di una zona sorvegliata per la presenza di Cvm.

Esposizione ad altre sostanze

• Devono essere intraprese tutte le iniziative atte a ridurre o evitare l’utilizzo di agenti di cui al dlgs 77/92.

• I lavoratori esposti a rischio di agenti di cui al dlgs 77/92 devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere tenuto e aggiornato un apposito registro di esposizione.

Esposizione ad ammine aromatiche

• Devono essere intraprese tutte le iniziative atte a ridurre o evitare l’utilizzo di ammine aromatiche.

• I lavoratori interessati dalla presenza di ammine aromatiche devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere tenuto e aggiornato un apposito registro di esposizione.

 

18. Esposizione ad agenti biologici

Contatto dei lavoratori con agenti biologici

• Per gli agenti biologici classificati di gruppo 1 dal dlgs 626/94 (agenti con bassa probabilità di causare malattie nell’uomo), devono essere seguite le normali misure igieniche e preventive.

• Per gli agenti biologici classificati di gruppo 2 dall’all. XI del dlgs 626/94 (agenti che possono provocare malattie nell’uomo, con bassa probab. di propagarsi alla comunità, per i quali siano disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche), deve essere fornita all’Usl competente la valutazione delle caratteristiche dell’agente, modalità operative, numero lavoratori addetti, ecc. secondo art. 76 comma 5 dlgs 626/94.

• La comunicazione sull’uso degli agenti biologici deve essere rinnovata ogni qualvolta vi siano mutamenti che comportino variazione considerevole del rischio di esposizione.

• Il rappresentante della sicurezza deve avere libero accesso alle informazioni inerenti gli agenti biologici cui i lavoratori sono esposti.

• Per gli agenti biologici classificati di gruppo 3 dall’all. XI del dlgs 626/94 (agenti ad alto rischio per l’uomo che possono propagarsi alla comunità, per i quali sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche).

• La valutazione dei rischi contenente le informazioni sulle caratteristiche dell’agente, procedure operative, numero lavoratori addetti, programma di emergenza deve essere fornita all’Usl competente, secondo quanto previsto dall’art. 78 comma 5 dlgs 626/94

• Il datore di lavoro deve rinnovare la comunicazione sull’uso degli agenti biologici ogniqualvolta vi siano mutamenti che comportino variazione sostanziale del rischio di esposizione.

• Il rappresentante della sicurezza deve avere libero accesso alle informazioni inerenti agli agenti biologici cui i lavoratori sono esposti.

• Per gli agenti biologici classificati di gruppo 4 dall’all. XI del dlgs 626/94 (agenti ad alto rischio per il lavoratore e l’intera comunità in quanto non esistono efficaci misure profilattiche e terapeutiche che ne evitino la propagazione), deve essere stata richiesta al min. san. autorizzazione per agenti biologici fornendo informazioni su caratteristiche, modalità operative, numero addetti, programma di emergenza, ecc. secondo quanto previsto dall’art. 77 c. 1 e 78, c.5 dlgs 626/94.

• Ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione di cui all’art. 76 comma 1 alla Usl.

• Il datore di lavoro deve rinnovare la comunicazione e richiesta di autorizzazione per ogni nuovo agente di gruppo 4 (esenti laboratori diagnostici).

• Per gli agenti biologici, microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo Il secondo dlgs 3/3/93 n. 91, deve essere fornita all’Usl competente copia della specifica documentazione prevista dal dlgs 3/3/93 n. 91.

Misure antirischio

• Deve essere evitata l’utilizzazione di agenti biologici novici se l’attività lo consente.

• Deve essere limitato al minimo il numero dei lavoratori esposti ad agenti biologici.

• Si deve provvedere ad adeguata progettazione dei processi produttivi.

• Devono essere adottate misure di protezione collettive o, se non è possibile, individuali delle vie respiratorie e della pelle.

• Devono essere adottate le misure igieniche tali da evitare o ridurre la possibilità di propagazione dell’agente nocivo.

• I siti a rischio devono essere segnalati con l’apposita simbologia riportata in allegato X del dlgs 626/94 (simbolo di rischio biologico).

• Si deve provvedere all’elaborazione di idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare materie in cui siano presenti agenti biologici pericolosi.

• Devono essere state definite procedure di emergenza per eventuali incidenti che comportino la contaminazione del personale addetto e/o la propagazione dell’agente.

• Deve essere predisposta un’adeguata segnaletica di sicurezza e si deve procedere all’etichettatura delle sostanze pericolose.

• Deve essere verificata l’eventuale presenza dell’agente pericoloso al di fuori dei contenimenti fisici primari.

• Devono essere predisposti i mezzi e le procedure necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento di rifiuti contaminati, mediante contenitori adeguati e chiaramente identificati.

• Devono essere predisposte adeguate procedure per la decontaminazione degli indumenti utilizzati dal personale a rischio di contaminazione.

• Si deve provvedere a formare e informare il personale addetto sui rischi inerenti la manipolazione di agenti biologici pericolosi.

• I lavoratori esposti devono essere soggetti a sorveglianza sanitaria secondo art. 86 del dlgs 626/94.

• Si devono concordare idonee procedure per la manipolazione e il trasporto degli agenti biologici all’interno del luogo di lavoro.

Strutture sanitarie e veterinarie

• Nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, si deve valutare la presenza dell’agente biologico in pazienti, animali, relativi residui e rifiuti e devono essere applicate adeguate procedure di manipolazione e decontaminazione.

• Nelle strutture sanitarie e veterinarie, nei servizi di isolamento in cui siano presenti pazienti o animali contaminati da agenti di gruppo 3 e 4 devono essere adottate le misure contenitive indicate nell’all. XII del dlgs 626/94.

• Nelle strutture sanitarie e veterinarie si deve provvedere a formare e informare il personale addetto sui rischi inerenti la manipolazione degli agenti biologici pericolosi.

• Nelle strutture sanitarie e veterinarie i lavoratori esposti devono essere soggetti a sorveglianza sanitaria secondo art. 86 del dlgs 626/94.

• Nei laboratori e stabulari devono essere adottate le misure di contenimento di all. XII del dlgs 626/94 e il datore di lavoro deve seguire le procedure indicate all’art. 82 del dlgs 626/94.

• Nei processi industriali in cui devono essere adottate le misure di contenimento di all. XII del dlgs 626/94, il datore di lavoro deve seguire le procedure indicate agli artt. 82 e 83 del dlgs 626/94.

• In caso di incidente coinvolgente agenti biologici di gruppo 2, 3 e 4 devono essere seguite le misure di emergenza ed evacuazione indicate all’art. 84 del dlgs 626/94.

• In caso di incidente coinvolgente agenti biologici di gruppo 2, 3 o 4 deve essere definito un protocollo per il primo soccorso dei lavoratori contaminati.

• I lavoratori che manipolano agenti di classe 3 e 4, devono essere iscritti nei registri degli esposti e il datore di lavoro deve seguire le procedure indicate all’art. 87 del dlgs 626.

 

19. Ventilazione locali di lavoro

• I locali di lavoro devono essere dotati di sistemi di ventilazione naturale o forzata, mediante l’apertura di porte e/o finestre ovvero mediante impianti di estrazione forzata.

• I sistemi di ventilazione devono consentire l’effettuazione di ricambi d’aria che assicurino 30 m3 d’aria per persona al giorno, come minimo.

Fumatori

• Devono essere predisposti locali separati per fumatori.

• I sistemi di ventilazione disponibili per locali fumatori devono consentire l’effettuazione di ricambi d’aria che assicurano 45 m3 d’aria per persona al giorno.

Servizi igienici

• I servizi igienici privi di aperture verso l’esterno devono essere dotati di ventilazione che assicuri almeno sei ricambi/ora per aspirazione continua o 12 ricambi/ora per aspirazione discontinua.

Griglie d’immissione

• Le griglie di immissione ed estrazione aria devono essere ubicate su pareti opposte o comunque devono essere sufficientemente distanziate.

• La direzione della corrente d’aria nel locale di lavoro deve essere tale da allontanare l’inquinante dalle postazioni di lavoro ed evitare l’inalazione di sostanze nocive.

• Il sistema d’immissione/estrazione aria deve essere correttamente dimensionato (portate, pressioni, perdite di carico, ecc.) e deve essere disponibile la relativa documentazione tecnica.

• Le prese d’aria esterna devono essere lontane dai punti di emissione dell’aria esausta e comunque in zone non interessate dalla presenza di sostanze tossiche, nocive o infiammabili.

• I sistemi di ventilazione forzata devono essere regolarmente manutentati.

Punti di manipolazione di sostanze tossiche

• Nei punti ove si manipolano sostanze chimiche tossiche o nocive o esistono concreti rischi di contaminazione (fumi, polveri, nebbie, gas, vapori) devono essere installati sistemi di aspirazione localizzati ed, eventualmente, si deve dotare il personale di dpi per la protezione delle vie respiratorie.

• I sistemi di aspirazione localizzata devono essere adeguati come forma, dimensioni e posizionamento alle caratteristiche delle emissioni da catturare.

• I ventilatori dei sistemi di aspirazione localizzata devono essere dimensionati in modo adeguato alle necessità (portata, pressione) e deve esistere la relativa documentazione tecnica.

• Non devono essere presenti correnti d’aria ortogonali alla direzione del flusso di aspirazione degli estrattori, in grado di diminuire l’efficienza degli stessi.

• Devono essere effettuate regolari verifiche della efficienza dei sistemi di aspirazione localizzata.

• Deve provvedersi alla regolare manutenzione dei sistemi di aspirazione localizzata.

Cappe aspiranti con filtro

• Deve essere verificata la compatibilità del filtro con i vapori aspirati.

• L’aspiratore deve essere posizionato a tetto.

 

20. Climatizzazione dei locali di lavoro

Condizionatori d’aria

• I lavoratori non devono essere esposti a correnti d’aria fastidiose. Occorre modificare il posizionamento e le caratteristiche delle griglie di immissione/estrazione di aria.

• Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere rapidamente eliminato con la predisposizione di idonei sistemi di estrazione e trattamento dell’aria.

• Il sistema di condizionamento deve assicurare un numero di ricambi d’aria tale da assicurare almeno 30 m3/giorno di aria fresca per lavoratore.

• Le prese di aria esterna devono essere ubicate e orientate in posizioni non interessate da sostanze contaminanti, tossiche, infiammabili.

• Il numero e le dimensioni delle griglie di immissione di aria devono essere adeguate al locale e in caso di fuori servizio dell’impianto deve essere possibile l’apertura delle finestre.

• Le griglie di diffusione d’aria e di aspirazione non devono essere ostruite totalmente o parzialmente.

Manutenzione

• Deve essere previsto un programma di manutenzione dell’impianto di aria condizionata.

• Il programma di manutenzione deve comprendere le operazioni di pulizia periodica tali da evitare la formazione di focolai di contaminazione e da mantenere l’efficienza del sistema.

• I filtri esauriti e il materiale recuperato devono essere conferiti a soggetto autorizzato al trasporto e allo smaltimento degli stessi.

• Le torri di refrigerazione e i sistemi di umidificazione devono essere realizzati in modo da evitare la formazione di focolai di contaminazione biologica tenendo presente la necessità di evitare l’introduzione negli ambienti di lavoro di sostanze biocide.

21. Esposizione al rumore

• Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore durante il lavoro secondo quanto previsto dal dlgs 277/91.

• I livelli di rumore devono essere ridotti al minimo mediante misure organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte.

• Devono essere effettuati gli opportuni interventi sulle sorgenti di rumore (modifiche tecniche, segregazione e insonorizzazione).

• Devono essere effettuati idonei interventi sulle superfici delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti, al fine di aumentarne l’assorbimento acustico.

• Devono essere effettuate le opportune misure al fine di evitare l’esposizione prolungata dei singoli lavoratori a elevate pressioni sonore.

Esposizione al rumore superiore a 80 dBA

• Per esposizione quotidiana > a 80 dBA il datore di lavoro deve provvedere a informare i lavoratori sui rischi per l’udito, sulle misure adottate, sull’uso, modalità e funzione dei dispositivi individ. di protez., sul controllo sanitario, sulla val. del rischio.

• Per esposizione quotidiana > 85 dBA il datore di lavoro deve provvedere a informare i lavoratori sull’uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell’udito e sull’uso corretto delle apparecchiature rumorose.

• Nei luoghi di lavoro ove l’esposizione quotidiana personale è superiore a 90 dBA, ovvero la pressione acustica istantanea non ponderata è superiore a 140 dB, deve essere esposta una segnaletica appropriata e fatto obbligo di usare cuffie o inserti auricolari.

• I luoghi di lavoro ove l’esposizione quotidiana personale è superiore a 90 dBA ovvero la pressione acustica istantanea è superiore a 140 dB, devono essere perimetrati e soggetti a limitazioni di accesso.

Dispositivi di protezione

• Il datore di lavoro deve fornire adeguati dispositivi individuali di protezione dell’udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può superare 85 dBA.

• I lavoratori devono utilizzare regolarmente i dispositivi individuali di protezione dell’udito se la loro esposizione quotidiana supera 90 dBA.

• I dispositivi individuali di protezione dell’udito devono essere scelti consultando i lavoratori o i loro rappresentanti.

Controlli sanitari

• I lavoratori con esposizione quotidiana superiore a 85 dBA, indipendentemente dall’uso di dpi, devono essere sottoposti a controllo sanitario preventivo e periodico con frequenza stabilita dal medico competente e comunque almeno biennale.

• I lavoratori con esposizione quotidiana superiore a 90 dBA, indipendentemente dall’uso dei dpi, devono essere sottoposti a visita medica con frequenza annuale.

• Il controllo sanitario deve essere esteso ai lavoratori con esposizione superiore a 80 dBA che ne hanno fatto richiesta approvata dal medico competente.

• Devono essere adottate, in conformità al parere del medico, misure organizzative atte a favorire il recupero audiologico di singoli lavoratori, ove necessario.

Nuove apparecchiature

• L’acquisto di nuove apparecchiature deve essere subordinato a un’adeguata informazione sul rumore prodotto.

Modifiche e deroghe

• La realizzazione di modifiche d’impianto deve essere subordinata a misure atte a ridurre al minimo l’esposizione al rumore.

• Eventuali deroghe ai valori limite di esposizione devono essere autorizzate in conformità a quanto previsto agli artt. 47 e 48 del dlgs 277/91.

• Deve essere predisposto e aggiornato con regolarità il registro di esposizione al rumore dei lavoratori previsto dall’art. 49 del dlgs 277/91.

22. Esposizione a vibrazioni

• Le sorgenti di vibrazione devono essere fornite di isolanti, ammortizzatori o altri accorgimenti progettuali atti a minimizzare la trasmissione delle vibrazioni ai lavoratori.

• Devono essere adottati provvedimenti atti a ridurre il rischio, la fatica e il disagio prodotto dalle vibrazioni mediante la riduzione del tempo di esposizione.

• Devono essere utilizzate protezioni personali (guanti, stivali, ecc.) in presenza di vibrazioni moleste fornite ai lavoratori interessati.

• Deve essere evitata la presenza prolungata in siti soggetti a vibrazioni di personali con lesioni osteo-muscolari, vascolari o neurologiche.

• Deve essere predisposto un programma di verifica periodica e di manutenzione delle macchine, delle attrezzature e delle installazioni che possono generare vibrazioni moleste.

• Deve procedersi sistematicamente alla misura dell’ampiezza e dell’accelerazione delle vibrazioni secondo le norme ISO 2631 e 5349.

 

23. Microclima termico

Temperatura superiore a 26 °C

• L’umidità relativa dell’aria deve essere inferiore a 60%.

• Deve essere garantita la circolazione di aria fresca nelle postazioni di lavoro particolarmente calde.

• La durata di esposizione dei lavoratori in ambienti caldi deve essere limitata.

• Deve essere previsto un periodo di progressiva acclimatazione al calore per i lavoratori neoaddetti alle mansioni o di ritorno da periodi feriali, con la limitazione della durata di esposizione al calore al 50% il primo giorno e l’aumento progressivo del 10% al giorno.

• Devono essere previste visite mediche periodiche per i lavoratori esposti alle alte temperature.

• Devono essere previsti periodi di riposo in locali con temperature miti.

Temperatura inferiore a 18 °C

• I lavoratori devono essere dotati di idonei indumenti per la protezione dal freddo.

• Devono essere previsti periodi di riposo in locali con temperature miti.

Temperatura compresa tra 18 °C e 26 °C

• L’umidità relativa deve essere prossima a 50% e comunque tale da evitare la formazione di nebbie e di condense.

• Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere dotate di schermi di protezione e isolamento tali da evitare un soleggiamento eccessivo.

• Le superfici calde/fredde devono essere opportunamente isolate e schermate.

• Le correnti di aria fredda e calda che incidono sulle persone devono essere opportunamente controllate.

• La temperatura dei locali di riposo, servizi igienici, mense e pronto soccorso deve essere compresa tra 20 °C e 23 °C.

• La temperatura nei locali di lavoro deve tenere conto degli sforzi fisici richiesti ai lavoratori (sollevamento e trasporto pesi, percorrenza di scale).

 

24. Esposizione a radiazioni ionizzanti

Radioattività superiore ai limiti di cui agli artt. 7 e 8 del dm 27/7/66

• Deve essere richiesta e ottenuta l’autorizzazione ministeriale all’impiego di sostanze radioattive.

• Deve essere tenuto il registro di carico/scarico delle materie radioattive

Radioattività superiore ai limiti di cui all’art. 2
del dm 27/7/66

• Deve essere effettuata la notifica di detenzione di materie radioattive.

Nulla osta

• Deve essere richiesto e ottenuto il nulla osta alla prefettura per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

• La domanda di nulla osta deve contenere una relazione tecnica di un esperto qualificato su caratteristiche delle sostanze, mezzi di protezione e norme di sicurezza.

• Deve essere effettuata la comunicazione e richiesto il nulla osta al medico provinciale (Usl competente) per qualsiasi quantità di radioattività delle materie detenute.

Trasporto di materie radioattive

• Deve essere presentata e ottenuta la richiesta di autorizzazione al trasporto.

Commercio di sostanze radioattive

• Devono essere richieste l’autorizzazione ministeriale e il nulla osta della prefettura al commercio di materie radioattive.

Protezione sanitaria

• Devono essere intraprese procedure di protezione sanitaria dei lavoratori.

• Devono essere predisposte per iscritto norme interne di protezione e sicurezza, copia delle quali consultabile dai lavoratori.

• I lavoratori devono essere dotati dei necessari dispositivi di protezione e di sorveglianza dosimetrica (indumenti e guanti speciali).

• I lavoratori devono essere edotti dei rischi specifici cui sono esposti per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori, la conoscenza delle norme interne di sicurezza e protezione, ecc.

• Le zone controllate devono essere delimitate e segnalate mediante appositi contrassegni.

• Devono essere attuati tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni e il numero dei lavoratori esposti, escludendo dall’esposizione i soggetti più vulnerabili quali minori, gestanti, ecc.

• Nella manipolazione dei radioisotopi le superfici di lavoro devono essere lisce, impermeabili e senza fessure. Occorre evitare materiali rugosi e fessurati che rendono più difficili le eventuali operazioni di decontaminazione.

• Deve essere proibito mangiare, bere e fumare nei posti di lavoro per ridurre le possibilità di eventuali contaminazioni e deve essere predisposta idonea segnaletica.

Sorveglianza fisica

• I lavoratori esposti devono essere sottoposti ad adeguata sorveglianza fisica e medica.

• Deve essere garantita la presenza di almeno un esperto qualificato che effettua la sorveglianza fisica dei lavoratori.

• L’esperto qualificato deve provvedere alla delimitazione delle zone controllate, all’esame e controllo dei dispositivi di sicurezza e protezione, alle valutazioni di esposizioni, contaminazioni e dosi individuali.

• La documentazione relativa alla sorveglianza fisica (registri relativi a irradiazioni e contaminazioni radioattive, verbali di intervento, schede personali) deve essere costantemente aggiornata e disponibile.

• Devono essere noti e registrati i livelli di radiazione normalmente esistenti.

• I controlli dosimetrici dei lavoratori devono essere regolarmente eseguiti e registrati.

Sorveglianza medica

• La sorveglianza medica dei lavoratori deve essere eseguita da un medico autorizzato.

• Le visite mediche periodiche e preventive devono essere effettuate, con la frequenza prevista dalla normativa, dal medico autorizzato.

• Le procedure di emergenza e decontaminazione devono essere predisposte e coordinate dal medico autorizzato.

• Tutti i lavoratori devono essere dotati di documento sanitario personale contenente i dati raccolti nelle visite mediche, le mansioni del lavoratore e le dosi di radiazione assorbite.

• Devono essere intraprese tutte le misure previste per la protezione sanitaria della popolazione.

Rifiuti radioattivi

• I rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi devono essere smaltiti in modo da assicurare la sicurezza degli individui e della popolazione.

Apparecchiature a Risonanza magnetica nucleare (Rmn)

• L’utilizzo di apparecchiature a Risonanza magnetica nucleare (Rmn) deve essere autorizzato regolarmente.

 

25. Esposizione a radiazioni non ionizzanti

• Devono essere intrapresi tutti i provvedimenti di protezione e isolamento realizzabili. Occorre ridurre l’esposizione dei lavoratori a sorgenti nocive al minimo ragionevolmente raggiungibile, per esempio riducendone il numero, allontanandole o riducendo il tempo di esposizione.

• I lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni calorifiche devono essere protetti mediante l’adozione di mezzi personali e di schermi.

• Deve essere predisposta una procedura per il divieto di accesso ad aree con sorgenti di Rni a portatori di by-pass cardiaco in quanto soggetti particolarmente vulnerabili.

• In presenza di radiazioni calorifiche accompagnate da luce viva devono essere protetti opportunamente gli occhi, con occhiali antiabbagliamento.

• I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili devono essere dotati dei previsti mezzi di protezione individuale (guanti isolanti, schermi di protezione del viso, calzature isolanti).

• In presenza di radiazioni ultraviolette i lavoratori devono essere protetti mediante schermi, occhiali e indumenti idonei.

• I livelli ambientali di Rni devono essere noti e registrati.

• Le aree con sorgenti di Rni devono essere opportunamente segnalate.

• Le visite mediche periodiche devono prevedere verifiche relative all’esposizione a Rni. Occorre prevedere visite all’apparato oculare (cataratta), alla pelle (arrossamenti, ustioni), e valutazioni psicologiche (insorgere di mal di testa, ansia, insonnia).

 

26. Illuminazione

• I locali di deposito di materiali grossolani devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione di almeno 10 lux.

• I locali di passaggio, i corridoi e le scale devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 20 lux.

• Gli ambienti per lavori grossolani devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 40 lux.

• Gli ambienti per lavori di media finezza devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux.

• Gli ambienti per lavori fini devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 200 lux.

• Gli ambienti per lavori finissimi devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 300 lux.

• Le strade interne di stabilimento devono essere dotate di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 10 lux.

• Gli ingressi di stabilimento devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 50 lux.

• Le piattaforme di carico/scarico devono essere dotate di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux.

• I depositi di carburanti devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 10 lux.

• I cantieri edili devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux.

• I siti in cui si svolgono lavori di scavo devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 20 lux.

• Deve essere garantito un livello generale di illuminazione pari ad almeno il 20% del livello di illuminazione ottenuto con impianti localizzati sul singolo posto di lavoro.

• I luoghi di lavoro devono essere dotati di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

• Gli impianti di illuminazione devono essere predisposti in modo tale da evitare abbagliamento dei lavoratori o zone d’ombra.

• Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati in modo tale da non rappresentare un rischio di infortunio per i lavoratori. Occorre eliminare corpi illuminanti sulle vie di transito e nei luoghi di lavoro ove possono interferire con i movimenti dei lavoratori.

Manutenzione

• Deve essere predisposto un programma di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di illuminazione.

• Il programma di manutenzione deve prevedere l’immediata sostituzione dei corpi illuminanti avariati.

• Il programma di manutenzione deve prevedere la pulizia regolare dei corpi illuminanti.

• Il programma di manutenzione deve prevedere la tinteggiatura periodica con colori chiari e materiali opachi delle pareti.

• I corpi illuminanti devono essere dotati di diffusori o altri sistemi atti a evitare fenomeni di abbagliamento.

 

27. Carico di lavoro fisico

Posizione fisica

• La mansione di lavoro deve permettere di intervallare periodi di lavoro in piedi e periodi di lavoro seduti. Occorre stabilire pause e realizzare appoggi.

• La mansione deve consentire di mantenere la colonna vertebrale in posizione retta o comunque con inclinazione inferiore a 20°.

• La mansione deve consentire di mantenere le braccia a un livello inferiore a quello delle spalle.

Spostamenti del lavoratore

• Il tempo dedicato agli spostamenti deve essere inferiore al 25% della giornata lavorativa.

• L’entità dei carichi trasportati deve essere adeguatamente ridotta in funzione della lunghezza del tragitto.

Sforzo fisico

• Per realizzare la mansione deve essere utilizzata solo la forza delle mani evitando l’appoggio del corpo e delle gambe per ottenere la forza necessaria.

• Per la durata del ciclo di lavoro occorre evitare movimenti continui e ripetitivi.

• Il lavoro non deve comportare cicli ripetuti per l’intero turno e la frequenza di azioni deve essere inferiore a 30 azioni/minuto.

Movimentazione manuale di carichi

• Le movimentazioni frequenti di carico devono essere realizzate con l’aiuto di mezzi meccanici.

• La frequenza di azioni di movimentazione deve essere adeguata in relazione alla durata del compito e alle caratteristiche del carico.

• I pesi che si manipolano devono essere inferiori a 30 kg per gli uomini, 20 kg per le donne e adolescenti maschi, 15 kg per adolescenti femmine.

• La forma e il volume del carico devono permettere di afferrarlo con facilità.

• Il peso e le dimensioni del carico devono essere adeguati alle caratteristiche fisiche del lavoratore.

• L’ambiente di lavoro deve adattarsi al tipo di sforzo necessario, tenuto conto di temperatura, umidità, spazio disponibile.

• I lavoratori devono ricevere adeguate informazioni sul peso del carico, sul centro di gravità, sulle procedure di movimentazione corretta e sui rischi relativi.

• Deve essere stabilita una procedura di verifica della corretta manipolazione dei carichi.

• Il personale deve essere addestrato alla corretta manipolazione dei carichi.

• Il carico deve trovarsi inizialmente in equilibrio stabile e il suo contenuto non deve rischiare di spostarsi.

• Il carico deve essere collocato in posizione tale che non richiede di dover essere maneggiato a distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione dello stesso.

• Il carico deve essere movimentato tra l’altezza delle anche e l’altezza delle spalle del lavoratore.

• La struttura esterna del carico non deve comportare rischio di lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

• Lo sforzo fisico non deve presentare un rischio dorso-lombare, non deve essere eccessivo, non deve richiedere torsioni del tronco, movimenti bruschi, l’assunzione di posizioni instabili del corpo.

• Il pavimento non deve presentare rischi di inciampo o di scivolamento, dislivelli e situazioni di instabilità.

• Lo spazio libero in verticale deve essere sufficiente per lo svolgimento della mansione.

 

28. Carico di lavoro mentale

Livello alto di attenzione

• La mansione deve richiedere al lavoratore un elevato livello di attenzione per meno della metà del tempo lavorativo o solo in forma sporadica. Occorre alternare con altre mansioni che richiedono minori livelli di attenzione.

Ritmo di lavoro

• Il ritmo di lavoro deve essere facilmente raggiungibile dal lavoratore. Occorre alternare con altre mansioni o stabilire pause adeguate nei ritmi di lavoro.

Trattamento di informazioni

• Le informazioni devono essere facilmente percepibili dal lavoratore. Occorre verificare il disegno dei sistemi di visualizzazione delle informazioni (grandezza, forma, ecc.) e la loro disposizione.

• Le informazioni devono essere facilmente comprensibili dal lavoratore. Occorre utilizzare simboli di significato chiaro e univoco.

• La quantità di informazione che il lavoratore riceve deve essere ragionevole. Occorre evitare un sovraccarico di informazioni e parcellizzare l’informazione.

• Al lavoratore non deve essere richiesta un’eccessiva memorizzazione di dati.

• Il disegno dei comandi e dei pannelli di controllo deve evitare la possibilità di commettere errori.

• Il lavoratore deve avere esperienza o conoscere il processo e le attrezzature.

 

29. Videoterminali

• Il datore di lavoro nella distribuzione delle mansioni e dei compiti lavorativi comportanti l’uso di videoterminali deve evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

• Al lavoratore deve essere garantito il diritto di ottenere un’interruzione di 15 minuti dell’attività se opera per due ore consecutive.

• Il lavoratore impiegato in attività comportante l’uso di videoterminali deve essere sottoposto a visite mediche preventive e periodiche.

• Il datore di lavoro deve assicurare informazione e formazione adeguata ai lavoratori in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività comportante uso di videoterminali, ai rischi connessi e alle misure per evitarli.

Schermi

• I caratteri dello schermo devono avere una buona definizione, devono essere chiari e di grandezza sufficiente.

• L’immagine sullo schermo deve essere stabile.

• Lo schermo deve essere orientabile e facilmente inclinabile per adeguarsi alle esigenze dell’utilizzatore.

• Lo schermo non deve presentare riflessi o riverberi che possono causare fastidio o molestia all’utilizzatore.

• Deve essere assicurata la possibilità di ricorrere a un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Tastiere

• La tastiera deve essere inclinabile e dissociata allo schermo e tale da non costringere il lavoratore a posizioni scomode e defatiganti.

• Lo spazio davanti alla tastiera deve consentire un appoggio per le mani e gli avambracci dell’utilizzatore.

• I simboli dei tasti devono essere facilmente leggibili dall’utilizzatore.

• La superficie della tastiera deve essere opaca per evitare riflessi.

Piano di lavoro

• Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, di dimensioni sufficienti e deve permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

• Deve essere predisposto sul piano di lavoro uno spazio sufficiente che consenta ai lavoratori di tenere una posizione comoda.

Sedile

• Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere all’utilizzatore libertà di movimento e una posizione comoda.

• I sedili devono avere altezza regolabile.

• Lo schienale dei sedili deve essere regolabile in altezza e inclinazione.

• Devono essere adottati idonei provvedimenti per dotare di poggiapiedi alcuni posti di lavoro.

 

30. Organizzazione del lavoro

• La durata del ciclo di lavoro deve essere tale da evitare la ripetizione di mansioni elementari ampliando il ciclo o dando la possibilità di alternare con altre mansioni.

• Le mansioni devono essere sufficientemente variegate e devono prevedere un ciclo di lavoro sufficientemente ampio.

• La preparazione dei lavoratori deve essere adeguata alla natura del lavoro da svolgere. Se è insufficiente, occorre fornire informazioni. Se è troppo elevata, va ampliato il contenuto della mansione.

• Il lavoratore deve essere a conoscenza dell’insieme del processo produttivo.

• Il lavoratore deve essere a conoscenza del ruolo del suo lavoro nell’insieme delle attività aziendali.

• Il lavoratore deve essere in grado di prendere iniziative per la risoluzione di problemi.

• Il lavoratore deve avere la possibilità di sospendere il lavoro o assentarsi quando ha necessità.

• Il lavoratore deve avere la possibilità di intervenire nella scelta dei metodi di lavoro. Occorre dare la possibilità al lavoratore di partecipare all’organizzazione del proprio lavoro e di controllare i risultati dello stesso.

• Il lavoratore deve avere la possibilità di controllare i risultati del proprio lavoro.

• Le consegne per l’esecuzione devono essere chiare e adeguate alla realizzazione delle mansioni.

• Il lavoratore deve essere a conoscenza delle mansioni dei suoi colleghi di reparto.

• Il lavoratore deve essere informato sulla qualità del lavoro svolto in modo che possa correggersi e migliorarlo, se necessario.

Suggerimenti dei lavoratori

• Devono essere tenuti in considerazione eventuali suggerimenti dei lavoratori. Occorre predisporre strumenti di partecipazione, indire apposite riunioni, istituire gruppi di lavoro.

• Per l’assegnazione delle mansioni si deve tenere in considerazione l’opinione degli interessati.

• L’introduzione di nuovi metodi e di nuove apparecchiature deve essere discussa con i lavoratori interessati. Occorre predisporre meccanismi di consultazione.

• Deve essere garantita una attitudine aziendale favorevole alla libertà di azione ai lavoratori.

Relazioni interpersonali

• L’organizzazione generale del lavoro deve permettere il mantenimento di relazioni amichevoli e collaborative.

• Deve essere possibile la libera espressione di opinioni divergenti. Occorre facilitare la nascita di un clima in cui il lavoratore possa esprimere liberamente il disaccordo.

• Eventuali situazioni conflittuali tra i lavoratori si devono verificare raramente in forma sporadica. Devono essere affrontati in modo chiaro e con l’intenzione di risolverli. Occorre definire procedure per la risoluzione costruttiva dei conflitti.

• La mansione non deve introdurre difficoltà o impedimenti nel lavoro di gruppo e nella comunicazione con altre persone.

• Devono essere definiti sistemi che facilitino la comunicazione tra i lavoratori.

• Se la mansione si realizza in un luogo isolato, deve essere introdotto un sistema di comunicazione con l’esterno (telefono, interfono, ecc.).

Turni

• Il calendario dei turni deve essere conosciuto in anticipo. Occorre informare gli interessati con sufficiente preavviso in modo che possano organizzare le proprie attività extralavorative.

• I lavoratori devono partecipare alla definizione delle squadre tenendo conto delle loro necessità.

Turni notturni

• Devono essere rispettati i cicli di sonno. Occorre effettuare i cambi di turno tra le 6 e le 7, le 14 e le 15, le 22 e le 23.

• Deve essere garantita la possibilità di ottenere un pasto caldo.

• Il numero di notti di lavoro consecutive deve essere minimo.

 

31. Compiti, funzioni e responsabilità

Servizio di prevenzione e protezione

• Deve essere organizzato, all’interno o all’esterno dell’azienda, il Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del dlgs 626/94 e nominato il responsabile di detto servizio.

• Il Servizio di prevenzione e protezione deve essere adeguato sia quanto al numero di componenti sia quanto alla loro preparazione e capacità, sia quanto ai mezzi a disposizione, per far fronte ai compiti che gli sono assegnati.

• Deve essere comunicato alla Ussl e all’Ispettorato del lavoro territorialmente competenti il nominativo del responsabile del Servizio di prevenz./protez.

• L’attenzione alla prevenzione dei rischi sul lavoro da parte dell’azienda deve essere divulgata a tutto il personale.

• Devono essere definiti per iscritto i principi di attuazione della politica di prevenzione dei rischi sul lavoro e di miglioramento delle condizioni di lavoro. Occorre elaborare un documento di programmazione degli interventi di miglioramento previsti, che deve essere conservato e aggiornato.

• Il programma di attuazione delle politiche di prevenzione deve essere divulgato a tutti i lavoratori.

Distribuzione di funzioni di prevenzione

• Devono essere chiaramente definite le funzioni relative alla prevenzione dei rischi sul lavoro, per ciascun livello della struttura gerarchica dell’azienda; a ogni livello gerarchico competono doveri e responsabilità in merito, secondo le rispettive competenze.

• Le responsabilità, le funzioni e i compiti riguardo la prevenzione dei rischi sul lavoro devono essere distribuiti in modo da abbracciare tutto il personale dell’azienda.

• Devono essere predisposte procedure di controllo dell’adempimento dei compiti e delle responsabilità internamente all’azienda.

• Occorre organizzare, iniziative di ispezione dei posti di lavoro, di approfondimento dei casi di infortunio, di formazione e informazione e di riunioni per trattare questi temi.

 

32. Analisi, pianificazione e controllo

• Deve essere disponibile una valutazione aggiornata dei rischi e delle condizioni lavorative nei vari posti di lavoro dell’azienda.

Programma di prevenzione

• In funzione della valutazione dei rischi devono essere fissati gli obiettivi concreti da raggiungere in tema di prevenzione dei rischi e miglioramento delle condizioni di lavoro.

• Deve essere stabilito un programma scritto di interventi di prevenzione che contempli come minimo alcune iniziative di base quali l’ispezione periodica delle postazioni e/o mansioni di lavoro, la ricerca sui casi di infortunio, ecc.

• Il servizio di prevenzione e protezione e le funzioni aziendali incaricate devono essere dotati di mezzi materiali e risorse umane adeguati per realizzare il programma di prevenzione.

• Devono essere stabiliti sistemi di raccolta e trattamento delle informazioni riguardanti le attività programmate.

• Devono essere predisposti i mezzi per attuare la formazione e l’informazione necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati di prevenzione.

• Deve essere effettuato periodicamente un controllo sul conseguimento degli obiettivi di prevenzione previsti nel programma.

• La pianificazione della prevenzione deve essere predisposta in un documento scritto (Programma di prevenzione)

• Il Programma di prevenzione deve essere approvato formalmente dalla direzione.

• Il programma deve essere redatto consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

• Il programma deve essere divulgato in una forma adatta a renderlo noto a tutti i lavoratori.

• Deve essere predisposto un programma di audit periodico per il controllo e la verifica dello stato di realizzazione del programma di prevenzione.

• Deve svolgersi regolarmente almeno una volta l’anno la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

 

33. Formazione

Lavoratori

• Tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell’assunzione o del cambio di mansioni o quando viene introdotta una nuova tecnologia.

• La formazione dei lavoratori deve essere specificamente incentrata sui rischi relativi alla mansione che essi ricoprono.

• La formazione dei lavoratori deve essere aggiornata all’evoluzione dei rischi e al sopraggiungere di nuovi rischi.

• La formazione dei lavoratori deve essere ripetuta periodicamente se è necessario.

• La formazione dei lavoratori deve essere impartita durante l’orario di lavoro.

• Le iniziative di formazione devono essere dirette ad addestrare i lavoratori per migliorare le loro attitudini allo svolgimento delle mansioni.

• I preposti devono essere direttamente coinvolti nella formazione dei lavoratori.

• Va predisposto un manuale di istruzioni o di procedimenti di lavoro per facilitare l’azione formativa.

Rappresentante dei lavoratori

• I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono ricevere formazione specifica adeguata.

Pronto soccorso

• I lavoratori incaricati dell’attività di pronto soccorso anticendio ed evacuazione dei lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.

Azienda

• La direzione aziendale deve partecipare in qualche azione formativa sui rischi lavorativi, in modo che possa conoscere le misure in atto o in programma per la prevenzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni lavorative e la loro relazione con la produttività.

• L’azienda deve promuovere in qualche maniera (permessi, borse di studio, ecc.) la formazione dei lavoratori anche fuori dell’ambito aziendale.

• L’azienda deve promuovere la formazione dei lavoratori anche su quei rischi che riguardano le attività extra aziendali dei propri lavoratori (es. rischi durante il trasferimento in auto)

 

34. Informazione

• I lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza devono ricevere informazioni circa i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda e specifici dell’attività svolta e circa le misure e attività di prevenzione e protezione applicate.

• Devono essere adottate le misure e i mezzi idonei a informare tutti i lavoratori circa il medico competente, il responsabile della sicurezza, i nominativi degli incaricati del servizio di pronto soccorso, di evacuazione e antincendio e circa i contenuti dei relativi piani di sicurezza.

• Devono essere informati in modo specifico sulla prevenzione dei rischi quei lavoratori che sono stati incaricati dei servizi di pronto soccorso, evacuazione e antincendio.

• L’informazione sui rischi deve comprendere anche i risultati della valutazione dei rischi e i mezzi di prevenzione e protezione previsti.

• Devono essere effettuate riunioni periodiche dei preposti con i lavoratori su temi inerenti la prevenzione e protezione, al fine di migliorare i metodi, l’organizzazione del lavoro e le condizioni di lavoro in generale.

• Deve essere predisposto un programma di informazione per i lavoratori su temi diversi inerenti la situazione e l’evoluzione generale dell’azienda quando ciò può contribuire in modo significativo ad aumentare le motivazioni e l’identificazione con gli obiettivi dell’azienda, compresi quelli sulla politica della prevenzione.

• Al rappresentante per la sicurezza deve essere garantito l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.

• Il rappresentante per la sicurezza deve avere diritto di accesso attivo alle informazioni. Occorre definire atti e documenti consultabili dal rappresentante dei lavoratori, compresi verbali o altro, prodotti dall’organo di vigilanza.

• Il rappresentante dei lavoratori deve potere consultare i responsabili aziendali sulle diverse istruzioni in merito alla sicurezza.

 

35. Partecipazione

• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le attribuzioni previste dalla legge

Sistema di partecipazione

• Deve essere previsto un sistema che permette la partecipazione dei lavoratori nelle questioni di sicurezza e salute del lavoro.

• Il sistema della partecipazione deve essere correntemente utilizzato dai lavoratori. Occorre rivedere il sistema e consultare i lavoratori e i loro rappresentanti per migliorarlo e renderlo efficace.

• Il sistema della partecipazione deve prevedere la consultazione dei lavoratori nelle materie in oggetto in particolare in occasione di modificazioni e cambiamenti di mansioni.

• Il sistema di partecipazione deve prevedere la consultazione dei lavoratori per la valutazione dei rischi sul lavoro.

• Il sistema di partecipazione deve prevedere la registrazione dei contributi di proposte ed esperienza dei lavoratori. Occorre conservare traccia scritta delle risultanze raccolte, per eventuali decisioni basate su di esse.

• I suggerimenti raccolti presso i lavoratori devono trovare, se possibile, qualche traduzione pratica.

• Deve essere previsto qualche tipo di incentivo per favorire la proposta di miglioramenti da parte dei lavoratori.

• I lavoratori aventi compiti specifici in materia di prevenzione dei rischi, devono disporre dei mezzi e dei permessi lavorativi sufficienti per poter esercitare le loro funzioni.

• Deve essere previsto un sistema per la partecipazione dei lavoratori in questioni inerenti il miglioramento produttivo o l’organizzazione del lavoro e deve essere incentivato il contributo attivo di idee nelle diverse aree dell’azienda, anche per aumentare il grado di identificazione dei lavoratori con gli obiettivi dell’azienda.

 

36. Norme e procedimenti

• L’azienda deve dettare norme scritte sull’esecuzione in sicurezza delle diverse lavorazioni e mansioni e divulgarle a tutti gli interessati.

Procedure di lavoro

• Le procedure operative di lavoro devono essere adeguatamente divulgate a tutti gli interessati.

• Le procedure di lavoro devono essere esplicitamente rese obbligatorie.

• Devono essere previste procedure di lavoro specifiche per ciascuna delle mansioni presenti in azienda oltre che contenenti criteri generali.

• Le procedure di lavoro devono prevedere sia l’uso normale delle attrezzature sia gli usi anormali prevedibili.

• Le procedure di lavoro devono prevedere solo norme necessarie e non devono essere in numero eccessivo.

• Il contenuto delle istruzioni scritte deve fare riferimento alle procedure di lavoro e la sicurezza deve intervenire come aspetto integrativo.

• I lavoratori o i loro rappresentanti per la sicurezza devono partecipare alla stesura delle istruzioni di lavoro.

• Deve essere previsto un sistema efficace per aggiornare le istruzioni scritte in occasione di cambiamenti che si producano nelle attrezzature, nei processi o nelle condizioni di sicurezza.

• Deve essere previsto un sistema di controllo chiaramente definito sull’adempimento effettivo delle norme e delle istruzioni.

Mansioni ad alto rischio

• Devono essere chiaramente definiti i procedimenti di lavoro in sicurezza per le mansioni ad alto rischio.

• Le mansioni con rischi specifici ed elevati devono essere riservate al personale specializzato all’uopo incaricato.

• Deve essere correttamente applicata la vigente legislazione in materia di segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

37. Manutenzione e collaudi

Manutezione

• Deve essere predisposto un sistema di manutenzione preventiva mediante revisioni periodiche per minimizzare gli interventi per guasti o avarie.

• Deve essere programmata la fermata degli impianti per eseguire gli interventi di manutenzione e pulizia delle installazioni che non si possono realizzare durante il normale funzionamento.

• Gli interventi di manutenzione devono essere sempre svolti da personale specializzato sia per ragioni di sicurezza durante gli interventi sia per ragioni di qualità degli interventi stessi e quindi sicurezza futura degli impianti.

• Deve essere predisposto un sistema che consente ai lavoratori di comunicare per iscritto le deficienze riscontrate che necessitano di correttivi.

• Deve essere garantita la massima priorità agli interventi manutentivi che comportano un riflesso sulla sicurezza.

• Deve essere predisposto un registro delle revisioni effettuate sugli elementi che hanno funzioni specifiche per la sicurezza.

• Deve essere elaborato un programma di manutenzione predittiva che fissa i criteri per la sostituzione di diversi elementi chiave dell’installazione prima del loro deterioramento.

• Devono essere stabiliti procedimenti di lavoro in sicurezza per tutte quelle mansioni critiche che possono dar luogo a rischi rilevanti durante gli interventi di manutenzione.

• Devono essere effettuate prove di collaudo di impianti, di macchinari, e loro parti, che presentano pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di gas o vapori tossici ed emanazioni radioattive.

Collaudi

• La presenza alle prove parziali o definitive di collaudo deve essere riservata solo ai diretti interessati, istruiti sul lavoro da compiere, sui pericoli esistenti, sulle precauzioni da adottare per evitarli e sulle operazioni da eseguire in caso di pericolo.

• Nei locali e nei reparti in cui vengono eseguiti i collaudi deve essere esposto espresso divieto di ingresso ai non addetti ai collaudi stessi.

• La direzione del collaudo va affidata a un tecnico qualificato o, se il collaudo viene eseguito presso il committente, il costruttore o il fornitore e il committente devono scegliere un tecnico qualificato.

• Deve essere prevista una documentazione scritta attestante che costruttore o fornitore e committente hanno concordato giorno o periodo del collaudo e si sono notificati a vicenda, e prima dell’inizio delle prove, nominativi e qualif. prof.li degli incaricati al collaudo.

• Il costruttore, o , il fornitore, deve comunicare al committente, prima del collaudo istruzioni precise su condotta e regolazione dell’impianto o del macchinario e sui rischi noti e i mezzi per prevenirli e attenuarli.

• I collaudi eseguiti presso il costruttore devono essere effettuati in appositi locali, ove occorra costruiti con intelaiature in ferro o cemento armato e con pareti e coperture di materiali leggeri e incombustibili.

• Il collaudo deve essere effettuato con comandi a distanza e da luoghi a prova di esplosione e/o rischio per gli addetti, quando il rischio di esplosioni è elevato e probabile o gli impianti o i macchinari sono di nuova ideazione o sono impiegate nuove sostanze esplosive.

• Il collaudo presso il committente deve essere effettuato fuori dell’orario di lavoro del reparto nel quale viene eseguito il collaudo stesso.

• Ove non sia possibile effettuare il collaudo fuori dall’orario di lavoro del reparto nel quale viene eseguito esso deve essere svolto a reparto sgombro.

• Nei locali dove vengono eseguiti i collaudi devono essere tenuti a disposizione del personale addetto mezzi di pronto impiego contro gli incendi e contro le sostanze pericolose impiegate.

 

38. Dispositivi di protezione individuale

• Deve essere predisposto l’uso di Dpi in qualche posto o mansione di lavoro quando i rischi presenti non possono essere sufficientemente ridotti con altri mezzi preventivi.

• Nella scelta e acquisto di Dpi deve essere verificato il grado di protezione, le possibili interferenze con il processo produttivo e la coesistenza di rischi simultanei.

• I lavoratori o i loro rappresentanti devono intervenire nella scelta dei Dpi più idonei.

• La direzione deve esigere l’uso dei Dpi quando necessario.

• I lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati circa la necessità e il corretto uso dei Dpi.

• Deve essere predisposta una normativa interna che regola l’uso dei Dpi nei posti di lavoro ove sono previsti, specificandone l’obbligatorietà.

• Deve essere predisposto un controllo effettivo della messa a disposizione e dell’uso corretto dei Dpi da parte del personale interessato.

• I Dpi devono essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzano. Nel caso le circostanze richiedano un uso da parte di più persone si devono adottare misure atte a escludere ogni rischio igienico o di sicurezza per gli utilizzatori.

• Deve essere assicurata l’efficienza e l’igiene dei Dpi mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione.

• I lavoratori devono avere cura dei Dpi messi loro a disposizione, segnalando tempestivamente eventuali anomalie. Non vi devono apportare modifiche di propria iniziativa e li devono utilizzare conformemente alla formazione e informazione ricevute.

• Devono essere previsti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei Dpi.

• Devono essere stabilite procedure di riconsegna dei Dpi da parte dei lavoratori al termine dell’utilizzo e tali procedure vengono osservate dai lavoratori.

 

39. Emergenza e pronto soccorso

Piano di emergenza

• Deve essere predisposto un piano di emergenza (Pe) che comprende un piano antincendio e un piano di evacuazione.

• Il Pe deve prevedere i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze.

• Il Pe deve prevedere la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze.

• Il Pe deve contenere il programma degli interventi, le modalità di cessazione delle attività ed evacuazione dei lavoratori.

• Il Pe deve contenere istruzioni e prevedere misure adeguate affinché i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente e autonomamente in caso di emergenza.

• Il contenuto del Pe deve essere adeguato alle necessità dell’azienda al fine di potenziare l’efficacia delle risorse di prevenzione e protezione.

• Il Pe deve essere divulgato e il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori deve essere sufficiente.

• Devono essere realizzate verifiche periodiche del Pe mediante simulazioni di addestramento.

Pronto soccorso

• Deve essere predisposto il servizio di pronto soccorso nei casi previsti dalla legislazione vigente, tenuto conto delle dimensioni dell’azienda, dei rischi presenti e del parere del medico competente.

 

40. Sorveglianza sanitaria

• La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente appositamente nominato dal datore di lavoro, dopo consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

• La sorveglianza sanitaria deve comprendere accertamenti preventivi al fine del giudizio di idoneità alla mansione specifica.

• La sorveglianza sanitaria deve comprendere gli accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori.

• Il medico competente deve eseguire l’aggiornamento periodico delle cartelle sanitarie.

• Il medico competente deve informare i singoli lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti.

• Il medico competente deve informare sui risultati anonimi collettivi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione.

• Va attivata una collaborazione attiva tra il datore di lavoro, il medico competente e il servizio di prevenzione e protezione nella definizione delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori.

• Ci si deve avvalere della collaborazione attiva del medico competente nella predisposizione del servizio di pronto soccorso, ove questo risulti necessario.

• Il medico competente deve collaborare nei programmi e nelle attività di formazione e informazione dei lavoratori.

• Il medico competente deve visitare almeno due volte l’anno i luoghi di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

• Il medico competente deve rispondere tempestivamente alle richieste sui rischi professionali fatte dai lavoratori.

(da Italia Oggi)

 

 

 

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Aggiornato il: 13 gennaio 2002