ANDIS
Statuto

Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale

COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituita sotto gli auspici e ad iniziativa dell'Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti - A.N.I.A.I. - di cui rappresenta il centro di cultura nazionale nel settore specifico, l'Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale.

Art. 2

La sede dell'Associazione è in Roma

CAPO II

SCOPI

Art. 3

L'Associazione non fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

a) promuovere, incoraggiare e divulgare in Italia, anche a mezzo di Congressio e Convegni, lo studio degli aspetti scientifici e tecnici dell'ingegneria sanitaria e dell'ingegneria ambientale, con particolare riguardo ai problemi della gestione delle risorse idriche della protezione e del risanamento dell'ambiente;

b) stabilire relazioni e mantenenre scambi e contatti con studiosi, tecnici ed Associazioni ed Enti che si intererssano ai problemi di cui al punto a) e poromuovere scambi culturali e collaborazioni con Associazioni scientifiche e tecniche, anche di settori diversi, in modo da assicurare la presenza della specifica cultura tecnica dell'A.N.D.I.S. nei problemi intersettoriali che interessano la politia mabientale e territoriale; al fine di conseguire i sopraelencati scopi l'attivitaà dell'Associazione può esplicarsi anche mediante Delegazioni territoriali;

c) facilitare, anche a mezzo della stampa, la conoscenza e la diffusione degli sviluppi scientifici e tecnologici nello specifico settore di attività dell'Associazione;

d) mantenere i collegamenti con le Università, i Politecnici e gli Istituti scientifici per il perfezionamento e l'aggiornamento della cultura dei soci e per favorire l'orientamento degli studi accademici verso le esigenze delle attività dell'Associazione;

e) collaborare alla preparazione culturale dei tecnici ausiliari e delle maestranze;

f) assumere iniziative nel campo delle norme e racomandazioni tecniche pertinenti, allo scopo di renderle più efficienti ed aderenti alle moderne esigenze, con riguardo al coordinamento con la normativa straniera.

CAPO III

ORGANO DI STAMPA

Art. 4

Organo ufficiale dell'Associazione è la rivista "Ingegneria Sanitaria-Ambientale".

CAPO IV

SOCI

Art. 5

L'Associazione si compone di: Soci onoirari; Soci individuali; Soci collettivi; Soci sostenitori; Soci corrispondenti; Soci benemeriti.

a) Soci onorari: sono scelti a giudizio insindacabile del Consiglio Nazionale fra le personalità sia italiane che estere, eminenti per studi ed attività nei settori di specifico interesse culturale dell'Associazione;

b) Soci individuali: sono le persone fisiche che si interessano alla attività dell'Associazione;

c) Soci collettivi: divisi nelle seguenti due categorie A) e B) sono:

    -categoria A) Amministrazioni pubbliche, enti pubblici, Istituti ed Associazioni a carattere culturale

    -categoria B) aziende, imprese  e eprsono giuridiche a carattere industriale e commerciale, che abbiano comunque interesse agli scopi dell' A.N.D.I.S.;

    d) Soci sotenitori: sono quei soci inidividuali e collettivi che si inpegnano di cinque anni in cinque anni al pagamento di una quota annua di associazione non inferiore al doppio di quella dovuta per la singola categoria a cui appartengono;

    e) Soci corrispondenti: sono le persone ficiche e gli enti stranieri o internazionali che si interessano agli scopi dell'A.N.D.I.S.;

    f) Soci benemeriti: possono essere proclamati dal Consiglio Nazionale quelli che abbiano benemeritato dall'Associazione per particolari attività e prestazioni in pro di essa.

Art. 6

I soci hanno diritto a partecipare ai convegni, ai congressi ed alle altre manifestazioni organizzare dall'Associazione,

I soci di cui all'Art. 4 comma b), c), d), f), hanno inoltre diritto ad esercitare l'elettorato attivo e passivo.

Art. 7

I Soci collettivi, individuali, sostenitori, corrispondenti, benemeriti, dovranno contribuire nelle spese dell'Associazione pagando una quota che sarà stabilita si anno in anno dal Consiglio Nazionale.

Art. 8

I Soci che intendessero recedere dall'Associazione dovranno darne comunicazione scritta alla sede dell'Associazione entro il primo semestre dell'anno in corso.

Art. 9

Il socio moroso decade dalla qualifica di Socico e dai diritti .che da questa ne conseguono. La qualifica di socio può altresì decadere per indegnità.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE

Art. 10

Sono Organi dell'Associazione

a) l'Assemblea Generale degli associati;

b) il Consiglio Nazionale;

c) la Giunta Esecutiva

d) il Presidente dellAssociazione

e) il Collegio dei Revisori

Art. 11

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto.

Le Asemblee generali si distinguono in Ordinarie e Straordinarie; sono convocare dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, ovvero su richesta firmata da almeno un terzo degli associati in regola con le quote associative. L'avviso di convocazione deve contenre l'indicazione del giorno, luogo, ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere spedito agli associati nel domicio dichiarato almeno 15 giorno prima della data fissata per la riunione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

All'assemblea possono partecipare ed hanno diritto al voto glia ssociati n regola con i pagamenti dei contributi sociali maturati fino all'anno che precede quello di convocazione dell'Assemblea.

Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato munito didelega scritta; è ammesso il cumulo di deleghe, fino ad un numero di tre.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente.

Le Modealità di votazione sono stabilite dall'Assemblea.

Le delibere regolarmente assunte nelle assemblee vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 12

L'Assemblea Ordinari sarà convocata almeno una volta l'anno è valida in prima convocazione qiando sia rappresentata almeno la metà più uino del numero totale dei voti degli associati.

L'Assemblea Ordinari in seconda convocazione è valida qualunque sia il numeo dei voti rappresentanti.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

a) su ogni questione riguardante l'attività dell'Associazione che non sia dalla legge o dal presente statuto sttribuita lla competenza dell'Assemblea Straordinaria;

b) salla relazione del Presidente riguardante l'attività dell'Associazione;

c) sulle relazioni del bilancio.

L'Assemblea Ordinari nomina i componenti del Consiglio Nazionale ed i componenti il Collegio Sindacale.

Le Assemblee Ordinarie possono essere convocate anche a mezzo di referendum per il punto b); mentre sono convocate solo amezzo di referendum per i punti a), c) e per la nomina del Consiglio Nazionale e del Collegio Sindacale.

Il Referendum è indetto dall Giunta Esecutiva:

a) in tutti i casi che comportano per Statuto una delibera di assemblea;

b) tutte quelle volte che sarà ritenuto opportuno recepire il parere dei soci su particolari questioni riguardanti comunque la vita dell'Associazione.

Art. 13

L'Assemblea Straordinaria delibera:

a) sulle modifiche allo Statutop dell'Associazione;

b) sule questioni che dalla legge o dal presente Statuto fossero attribuite alla sua competenza;

c) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla  nomian dei liquidatori.

L'Assemblea Straordinari può essere convocata anche per Referendum.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono rappresentati almeno due terzi del numero totale dei voti degli associati in regola con le quote sociali.

In seconda convocazione l?assemblea è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno un terzo più uno del numero totale dei voti degli associati in regola ocn il versamento della quota sociale come da Art. 7. Per quanto riguarda il Referendum valgono le norme relative all'assemble astraordinaria in 2a convocazione.

Art. 14

Il Consigli oNazionale è composto di 30 Consiglieri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibilei.

Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale: il Presidente uscente; i Presidenti ed i Consiglieri onorari la cui nomina viene fatta dal Consiglio Nazionale nei modi indicati al termine del presente articolo.

Il Presidente uscente, i Presidenti ed i Consiglieri Onorari hanno diriito al voto.

Compi del Consiglio Nazionale sono:

a) la realizzazione degli scopi dell'Associazione;

b) l'organizzazione di convegni e congressi

c) la ratifica dell'accoglimento di nuove adesioni

d) le formulazioni da sottoporre aòò'approvazione dell'Assemblea dei programmi generali di attività dell'Associazione

e) l'esame e l'approvazione della situazione economica, in sede preventiva e consuntiva, al determinazione della quota annua dovuta da Soci;

f) l'elelzione, nel suo seno del Presidente, dei VicePresidenti e dei membri della Giunte Esecutiva;

g) la cooptazione di non più di tre soci che abbiano particolari meriti o competenze;

h) la nomina dei Presidenti e dei Consiglieri Onorari;

i) la dichiarazione di decadenza dei Soci nei casi di indegnità;

l) la costituzione di Delegaziono Territoriali e la nomina dei responsabili dell'attività delle suddette Delegazioni;

m) la nomina del Direttore Responsabile e dei componenti dei comitati scientifici e redazioni della rivista "Ingegneria Sanitaria-Ambientale";

n) l'approvazione e la modifica dei Regolamenti di attuazione dell Statuto.

Il Consiglio Nazionale si riunirà di norma due volte ogni anno anche in luogo diverso dalla sede sociale. le riunioni saranno valide se saranno presenti il Presidente o un Vice Presidente ede almeno metà dei rimanenti Consiglieri.

In caso di parità di votazione prevale il voto del Presidente della riunione. Per le riunioni di Consiglio ogni Consigliere potrà essere portatore di una sola delega.

Dopo due assenze consecutive dalle riunioni del Consiglio, non giustificate, il Consigliere eletto decadrà dalla carica; esso serà sostituito dal socio che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista di preferenza delle votazioni.

allo stesso modo sarà sostituito il Consigliere dimissionari o deceduto.

In casi particolari il Consiglio può essere consultato dalla Giunta Esecutiva anche per Referendum.

Il Consiglio Nazionale può conferire le cariche di Presidente Onorario e di Consigliere Onorari a quei Soci ex Consiglieri che abbiano aquisito meriti di particolare rilievo nell0organizzazione e nello sviluppo dell'Associazione.

Il conferimento di queste cariche deve essere fatto con i voti favorevoli di almeno il 75% dei voti dei componenti del Consiglio espressi anche per Referendum.

Art. 15

La Giunta ESecutiva viene eletta dal Consiglio Nazionale ed è formata da:

    -Il Presidente

    -I tre Vice Presidenti

    -Quattro Soci Consiglieri eletti

    -Il Segretario Generale

    -Il Tesoriere Economo

    -Il Presidente uscente

    -I Presidenti onorari

Il Presidente uscente fa parte della Giunta Esecutiva per un quadriennio, con diritto di voto. I Presidenti Onorari fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva con diritto di voto. La carica di Tesoriere Economo può essere affidata ad un Vice Presidente o al Segretario Generale; in tal caso passa da 4 a 5 il numero dei Consiglieri facenti parte della Giunta Esecutiva. Alle sedute della Giunta Esecutiva possono essere invitati, per comunicazioni, i responsabili delle Delegazioni.

Art. 16

Compiti della Giunta esecutiva

Sono compiti della Giunta Esecutiva:

    -realizzare le deliberazioni del Consiglio Nazionale, approntare i Regolamenti di attuazione della Statuto, emettere i provvedimenti che reputa meglio adatti al conseguimento degli scopi sociali, attenendosi ai principi statuari ed alle direttive del Consiglio e dell'Assemblea;

    -fare proposte al Consiglio in merito alla nomina di responsabile dell'attività delle Delegazioni di zona;

    -coordinare le attività delle delegazioni e fissare gli eventuali contributi straordinari delle Delegazioni stesse;

    -la dichiarazione di decadenza dei soci morosi;

    -nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Comitati, Commisssioni, Congressi ed analoghe istituzioni;

    -redigere il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

    -predisporre annualmente la relazione sull'attività svolta, corredata dal bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

    -accogliere la domanda di ammissione dei soci individuali, collettivi, sostenitori, corrispondenti; tali domande saranno controfirmate da due soci effettivi;

    -proporre alla discussione del consiglio i casi di decadenza di soci per indegnità.

La Giunta esecutiva dispone di una segreteria a capo della quale è il Segretario Generale.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere  economo e viceversas.

Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta; cura l'aggiornamento e la custodia della biblioteca.

Il Tesoriere è autorizzato a operare sui depositi di contocorrente bancario e postale, cura la gestione finanziaria dell'Associazione, su direttive ricevute dalla Giunta Esecutiva.

Le riunioni della Giunta Esecutiva saranno valide se sarà presente la maggioranza dei componenti totali della Giunta, con la presenzas del Presidente o almeno di un Vie Presidente. Nelle riunioni dove, secondo l'ordine del giorno, è ritenuta necessaria dal Presidente la presenza del Segretario o del Tesoriere economo, la validità sopreadetta si intende conseguita con la suddetta presenza.

Art. 17

PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazioni; convoca e presiede il Consiglio e veiene eletto dal Consiglio Nazionale; indice le riunioni della Giunta e ne compila l'ordine del giorno; dispone dei fondi sociali e ne rende conto alla Giunta.

Il Presidente può delegare funzioni e compiti ai Vice presidenti; la Giunta ratifia tali deleghe. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

Sei mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente indice l'Assemblea per le elezioni del Consiglio Nazionale e fissa il calendario dei relativi adempimenti.

Il Presidente non può essere eletto due volte consecutive.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dai soci.

Contestualmente verranno eletti due Revisori supplenti.

Il Revisore più anziano di età assume la presidenza del colelgio. Tale collegio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Ad esso sono demandati tutti i compiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio assiste alle sedute del Consiglio Nazionael senza diritto di voto.

CAPO VI

COMITATI E COMMISSIONI

Art. 19

L'attività dell'Associazione può svolgersi anche attraverso Comitati permanenti e Commissioni istituite di volta in volta per scopi definiti. Il Consiglio Nazionale ne nomina il Coordinatore.

Possono essere chiamati a far parte di tali Comitati e Commmissioni anche persone non iscritte all'Associazione, in considerazione di una loro particolare competenza. Le Commissioni decadono in coincidenza con il Consiglio; i Comitati, invece, a conclusione de mandato loro affidato.

CAPO VII

VARIE E NORME FINALI

Art. 20

Le modifiche al presente Statuto possono essere richieste dal Consiglio Nazionale o con richiesat firmata da lameno il 20% dei Soci.

Le modifiche proposte saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci mediante Referendum. Per l'approvazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Le modifiche di statuto entrano in vigore non appena approvate.

Art. 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci individuali e collettivi, dai contributi straordinari, dalle dotazioni tecnico-amministrative, dalla testata della rivista, dalla biblioteca, dalle donazioni, dai servizi resi nonché dagli avanzi di gestione in genere e comunque dalle somme a disposizione dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali, così come risulta dal bilancio annuale.

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato a mezzo Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale non potrà essere ripartito tra i soci, ma dovrà essere devoluto ad altre Associazioni od Istituti similari o a scopo di beneficienza.