UMTS

Consultazione pubblica per l’introduzione in Italia
del sistema di comunicazioni mobili di 3ª generazione

  1. Scopo della consultazione pubblica

    Lo scopo della consultazione pubblica è quello di:

    • informare i possibili attori del mercato delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in merito alle potenzialità del nuovo sistema di comunicazioni mobili di 3ª generazione, chiamato in Europa UMTS, alle frequenze disponibili, allo stato dell’arte della standardizzazione nonché alla attuale situazione regolamentare, internazionale, comunitaria ed italiana;
    • porre ai possibili soggetti interessati alcune problematiche regolamentari e/o procedurali al fine di procedere ad una corretta introduzione progressiva in Italia dei sistemi di comunicazioni mobili di 3ª generazione;
    • raccogliere le opinioni ed i suggerimenti degli operatori, dei costruttori e degli utenti sul ruolo che potranno avere i sistemi di comunicazioni mobili di 3ª generazione nel mercato italiano delle comunicazioni.
  2. Sviluppo dei sistemi mobili in Italia

    Nel 1985 è stato istituito in Italia, con il D.M. 3 agosto 1985, il servizio radiomobile terrestre pubblico veicolare (450 MHz) che ha fatto seguito ad un precedente sistema radiomobile operante a 160 MHz.

    Nel 1990 è stato introdotto in Italia il sistema di comunicazioni mobili di prima generazione E-TACS – Extended Total Access Communication System (900 MHz) che ha contribuito all’avvio della telefonia mobile di tipo analogico.

    Nel 1992 è stato avviato in Italia, dapprima con la fase di sperimentazione seguita poi dalla fase commerciale iniziata nel 1995, l’attuale sistema di comunicazioni mobili di seconda generazione GSM- Global System Mobile (900 MHz) che ha contribuito ed ancora contribuisce alla inattesa espansione della telefonia mobile di tipo digitale che ha portato, in pochi anni, l’Italia al primo posto tra i Paesi europei con i suoi 22 milioni di terminali mobili alla fine del 1998 e con una penetrazione vicina al 50%. Con il GSM possono aggiungersi alla telefonia mobile digitale anche servizi dati come il fax e la posta elettronica.

    Nel 1998 è stato introdotto in Italia il sistema di comunicazioni mobili GSM 1800 che offre le stesse prestazioni del sistema GSM 900 pur operando su una diversa banda di frequenze.

    Nel 2002 verranno avviati in Italia e nella maggior parte degli altri Paesi dell’Unione europea, sistemi di comunicazioni mobili di 3ª generazione (lo standard europeo è chiamato UMTS – Universal Mobile Telecommunications System) in grado di fornire dati a velocità molto superiori a quelle dei sistemi attuali, di fornire servizi, oltre a quelli convenzionali di voce e fax, anche multimediali ad alta risoluzione, quali quelli di ufficio mobile, di banca virtuale, di pagamento automatico, di commercio elettronico, di videoconferenza, di intrattenimento, di accesso ad Internet e di trasmissione di musica di alta fedeltà. I nuovi terminali d’utente della 3ª generazione consentiranno l’accesso a diverse reti del servizio mobile di Terra e via satellite.

     

  3. Stato della standardizzazione dei sistemi di comunicazioni mobili di 3ª generazione

    3.1 IMT 2000 – Contesto mondiale

    In ambito internazionale operano sul tema gli organismi UIT e 3GPP

    3.1.1 UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni)

      Il nuovo sistema di comunicazioni mobili di 3ª generazione degli anni 2000 è stato introdotto nel corso della WARC – World Administrative Radio Conference - del 1992 svoltasi nell’ambito dell’UIT. In tale occasione fu definito il servizio FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunications System), per il quale furono individuate le frequenze da utilizzare e si avviarono gli studi volti a definire specifiche caratteristiche per consentire l'impiego di prestazioni del sistema indipendentemente dalla zona geografica in cui un terminale del servizio sta operando in un dato momento. La WARC-92 identificò un totale di 230 MHz da destinare al servizio FPLMTS che prevedeva una componente terrestre ed una componente satellitare. In particolare sono state identificate le seguenti frequenze:  

    • 1885 – 1900 MHz per la componente satellitare
    • 1900 – 1980 MHz "terrestre
    • 1980 – 2010 MHz "satellitare
    • 2010 – 2025 MHz"terrestre
    • 2110 – 2170 MHz"terrestre
    • 2170 – 2200 MHz"satellitare

     Complessivamente sono stati riservati 155 MHz alla componente terrestre e 75 MHz alla componente satellitare.

    Per l’Europa la banda riservata al servizio è stata fissata a partire da 1900 MHz in quanto le frequenze comprese tra 1885 – 1900 MHz erano già state attribuite al servizio DECT.

    L’attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo è stata fissata nel 1997 con la decisione ERC/DEC (97) 07 che richiedeva la liberazione entro il 1/1/2002 di almeno due blocchi di 40 MHz come banda minima ritenuta necessaria per l’avvio del servizio.

    Successivamente, nel corso della WRC - 97 (nuova denominazione in World Radio Conference) è stata modificata la denominazione del servizio da FPLMTS a IMT-2000 (International Mobile Telecommunications) ed è stato introdotto il concetto di "famiglia IMT-2000". Con tale concetto si è inteso designare non uno standard rigido ed unico a livello mondiale cui tutte le apparecchiature dovessero uniformarsi ma, piuttosto, più standards che devono conformarsi agli elementi comuni definiti in ambito ITU-R (International Telecommunications Union – Radio).

    Conseguenza di ciò, dovendo perseguire l’obiettivo di consentire ai terminali l’acceso alla rete indipendentemente dalla sua dislocazione sul territorio a livello mondiale, è necessario che i terminali siano multistandard.    

    3.1.2 3GPP (33rd Generation Partnership Project)

  Si tratta di un progetto comune scaturito a livello mondiale dalla collaborazione dei seguenti organismi di standardizzazione:

  • ARIB (Association Radio Industries and Business, Giappone)
  • ETSI (European Telecommunications Standards Institute, Europa)
  • Committee T1 (Standards Committee T1 Telecommunications, USA)
  • TTA (Telecommunications Technology Association, Corea del Sud)
  • TTC (Telecommunications Technology Committee, Giappone).

Lo scopo di questo progetto è quello di provvedere alla standardizzazione del sistema radiomobile di 3ª generazione attraverso la redazione di specifiche e di rapporti tecnici. Il nuovo sistema che si andrà a standardizzare dovrà risultare dall’evoluzione architetturale della rete GSM e considerare una tecnologia radio in grado di supportare l’interfaccia UTRA - Universal Terrestrial Radio Access - sia per le bande di frequenza simmetriche in modalità FDD (Frequency Division Duplex) sia le bande di frequenza asimmetriche in modalità TDD (Time Division Duplex). I lavori necessari per lo sviluppo del progetto sono stati ripartiti su quattro gruppi di lavoro con le seguenti aree di interesse:

  • aspetti generali relativi al sistema ed ai servizi;
  • rete fissa;
  • rete di accesso radio;
  • terminali.

3.2 UMTS – Contesto europeo

L’UMTS è la proposta europea della famiglia di sistemi di comunicazioni mobili di 3ª generazione il cui studio è attualmente condotto dall’ETSI in ambito 3GPP, per gli aspetti riguardanti le specifiche tecniche, e in ambito CEPT ERC (European Radiocommunications Committee) per gli aspetti regolamentari.

3.2.1 ETSI (European Telecommunications Standard Institute)

Nel gennaio 1998 l’ETSI ha elaborato una decisione in merito all’interfaccia aerea terrestre- UTRA- Alla base di tale decisione è:

  • l’utilizzo del sistema W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) per le bande di frequenza simmetriche, con modalità FDD, più adatta alla trasmissione di segnali di tipo simmetrico quali la trasmissione del segnale fonico; 
  • l’utilizzo del sistema TD/CDMA (Time Division / Code Division Multiple Access) per le bande di frequenza asimmetriche con modalità TDD, più adatta alla trasmissione di segnali di tipo asimmetrico quale la trasmissione dati.
     

3.2.2 CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)

  L’affermazione su scala internazionale dello standard GSM, tipicamente europeo, ha indotto la CEPT ad avviare tutte le iniziative necessarie all’affermazione di un analogo standard comune europeo. Per sfruttare, quindi, il successo del GSM si è arrivati alla convinzione che, almeno nella prima fase di avvio del sistema europeo UMTS, i terminali debbano operare su diverse bande di frequenza e, quindi, essere del tipo multibanda. Tra le prime iniziative avviate dalla CEPT vi è stata quella di approvare una decisione ( la ERC/DEC(97) 07 descritta più avanti nel testo) che recepisce le decisioni assunte in ambito UIT-R definendo le frequenze da utilizzare per l’UMTS ed i tempi per la piena disponibilità delle stesse.  

Già nel 1995 l’ERO - European Radiocommunication Office- ebbe il mandato dalla CEPT di raccogliere le informazioni degli operatori di telecomunicazioni e dei produttori di apparecchiature in merito ai tempi ed ai requisiti necessari per l’introduzione dell’UMTS in Europa.

Il rapporto dell’ERO ha costituito la base per la predisposizione da parte dell’ERC - European Radiocommunications Committee – di una serie di Decisioni che riguardano il segmento terrestre ed il segmento satellitare dell’UMTS:

  • decisione ERC/DEC (97) 03 del 30 giugno 1997 sull’impiego armonizzato delle frequenze per i servizi di comunicazioni personali via satellite nelle bande di frequenza 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz;
  • decisione ERC DEC (97) 04 del 30 giugno 1997 sulle procedure per facilitare l’introduzione coordinata in Europa dei servizi di comunicazioni personali via satellite nelle bande 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz;
  • decisione ERC/DEC (97) 05 del 30 giugno 1997 sulla libera circolazione, uso e licenza di terminali per i servizi di comunicazioni personali via satellite operanti, tra l’altro, anche nelle bande di frequenza 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz;
  • decisione ERC/DEC(97) 07, del 30 giugno 1997, sulle bande di frequenza per l’introduzione dell’UMTS, confermando, a grandi linee, le bande di frequenza già attribuite nel 1992 in ambito WARC al sistema IMT-2000. In particolare, la decisione riserva:
  1. alle applicazioni UMTS terrestri le bande di frequenza 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz (complessivamente 155 MHz);
  2. alle applicazioni UMTS via satellite le bande di frequenza 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz (complessivamente 60 MHz).

Attualmente l’ERC sta predisponendo una decisione ERC/DEC(99)[HH] che armonizza ulteriormente le bande di frequenza UMTS operando la ripartizione delle frequenze tra le due soluzioni individuate in sede ETSI (W-CDMA e TD-CDMA) fissando le bande da destinare alla trasmissione delle stazioni radio-base e quelle per la trasmissione delle stazioni mobili e dettando norme per la spaziatura di canale.

In particolare essa prevede che:

  • le apparecchiature utilizzate nel sistema UMTS devono essere conformi agli standards approvati dall'ETSI;
  • le Amministrazioni nazionali devono adottare i provvedimenti necessari affinché sia consentita l'utilizzazione armonizzata dello spettro nelle bande 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;
  • le bande di frequenza identificate dalla decisione in corso di approvazione devono essere assegnate dalle Amministrazioni per l'offerta dei servizi UMTS sulla base della domanda del mercato.

Si prevede l’adozione della nuova decisione, attualmente oggetto di pubblica consultazione, entro il corrente anno.  

In ottemperanza ad un mandato che la Commissione europea si appresta ad inviare alla CEPT, l’ERC studierà un piano comune per l’identificazione di una banda di frequenza addizionale in vista della futura crescita dei sistemi terrestri di comunicazioni mobili e senza fili di 3ª generazione, da rendere disponibile tra gli anni 2005 e 2010.    


3.2.3 UMTS FORUM  

L’ UMTS Forum è stato istituito a Zurigo nel 1996. Ad esso partecipano costruttori, operatori, le Autorità di regolamentazione dei diversi Paesi e la Commissione europea, tutti in qualità di Membri sottoscrittori o di Membri associati.

Attualmente presso l’ UMTS Forum operano quattro gruppi di lavoro con il compito di analizzare gli aspetti della regolamentazione, delle frequenze, del mercato e della tecnologia dell’informazione.

Il Forum ha pubblicato una serie di rapporti a partire dal 1997 relativamente alle questioni regolamentari ed alle problematiche connesse al rilascio delle licenze.  

3.2.4 GSM MoU Association

  L’Associazione GSM MoU ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del sistema GSM. Di essa fanno parte i fornitori di servizi di comunicazioni mobili e personali basati sul sistema GSM e le Autorità di regolamentazione. In tale ambito opera un gruppo di lavoro il cui mandato è quello di armonizzare le attività e di promuovere l’interoperabilità tra i nuovi servizi UMTS, di sviluppare una strategia che supporti il lavoro degli organismi internazionali di standardizzazione, di esaminare le problematiche connesse alla transizione dai sistemi di seconda generazione a quelli di terza generazione.    

  1. Stato della regolamentazione dell'UMTS

    4.1 UMTS – Il quadro regolamentare comunitario

      Le regole comunitarie applicabili ai servizi di comunicazione mobili di 3ª generazione sono fissate dalla direttiva 96/2/CE, relativa alle comunicazioni mobili e personali, dalla direttiva 97/13/CE, relativa alle autorizzazioni generali ed alle licenze individuali, dalla decisione 128/1999/CE, relativa all’introduzione coordinata nella Comunità di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili di 3ª generazione (UMTS).  

    4.1.1 Direttiva 96/2/CE

    La direttiva 96/2/CE ha soppresso i diritti speciali ed esclusivi in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali, in particolare l'articolo 3 prevede che:  

    • gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali solo sulla base delle esigenze fondamentali e solo in relazione alla scarsità di disponibilità di frequenze e quando il principio di proporzionalità lo giustifichi; 
    • l’attribuzione delle radiofrequenze ai servizi di telecomunicazioni deve essere basata su criteri obiettivi . Le procedure devono essere trasparenti ed essere pubblicate in modo adeguato; 
    • le condizioni di rilascio delle licenze non possono comportare alcuna restrizione tecnica ingiustificata.


    4.1.2 Direttiva 97/13/CE  

    La direttiva 97/13/CE prevede in particolare che:

    - le procedure nazionali utilizzate al fine del rilascio delle licenze individuali devono essere aperte, trasparenti e non discriminatorie. Tutti i candidati devono essere sottoposti alle stesse procedure, salvo motivi obiettivi che giustificano un trattamento differenziato; (articolo 9)

    - gli obblighi procedurali relativi alla limitazione del numero delle licenze sono i seguenti:

    1. permettere a tutte le parti interessate di esprimere il loro punto di vista su una eventuale limitazione;
    2. pubblicare e motivare la decisione di limitare il numero delle licenze;
    3. riesaminare ad intervalli ragionevoli la limitazione imposta;
    4. lanciare una consultazione pubblica per il rilascio delle licenze;
    5. i criteri di selezione devono essere obiettivi, non discriminatori dettagliati, trasparenti, proporzionati e pubblicati con anticipo adeguato. (articolo 10).

    4.1.3 Decisione n.128/1999/CE

     La decisione n.128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998, entrata in vigore il 22 gennaio 1999, ha inteso perseguire l’obiettivo di agevolare, nel quadro giuridico comunitario esistente, la rapida introduzione coordinata di reti e di servizi UMTS. In particolare essa prevede:  

    • all’articolo 3, comma 1, l’obbligo di avviare i servizi UMTS entro l’ 1/1/2002 e di predisporre una procedura di licenza entro l’ 1/1/2000; 
    • all’articolo 3, comma 3, l’uso armonizzato delle bande di frequenza per l’UMTS sulla base dei mandati conferiti dalla Commissione alla CEPT; 
    • all’articolo 3, comma 3, la fornitura dei servizi UMTS conformemente alle norme ETSI, inclusa in particolare un’interfaccia radio comune, aperta e competitiva a livello internazionale e che gli Stati membri provvedano affinché le licenze consentano il roaming transnazionale nella Comunità; 
    • all’articolo 3, comma 4, il coordinamento tra gli Stati membri al fine di autorizzare tipi di sistemi UMTS compatibili a livello comunitario, allorché sia necessario limitare il numero di sistemi UMTS autorizzati per incompatibilità accertata dei potenziali sistemi; 
    • all’articolo 4, comma 1, l'impegno da parte degli Stati membri a incoraggiare la negoziazione di accordi transfrontalieri di roaming per garantire una copertura ininterrotta dei servizi sull’intera area comunitaria; 
    • all’articolo 4, comma 2, la possibilità di prendere misure volte a garantire la copertura delle aree a bassa densità di popolazione.
           

    4.2 UMTS – Il quadro regolamentare italiano

    4.2.1 DPR n. 318/97  

    Il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, stabilisce:

    - all’articolo 2, comma 8, che il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenza. Tale limitazione deve rispettare i principi di proporzionalità, obiettività, non discriminazione e trasparenza;

    - all’articolo 6, comma 13, che l’Autorità, per rilasciare una licenza individuale, utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere differentemente;

    - all’articolo 20, comma 3, che non possono essere fissate restrizioni sull’abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare per le apparecchiature multistandard;

    - all’articolo 20, comma 4, che i titolari di licenza individuale per lo svolgimento di servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del sistema;

    - all’articolo 20, comma 5, che i titolari di licenza individuale per lo svolgimento di servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all’uso in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza.

    4.2.2 Decreto 25 novembre 1997

      Il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, relativo alle disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, stabilisce all’articolo 8 alcuni criteri che l’Autorità può adottare in sede di aggiudicazione di una licitazione, quali:

    - adeguate credenziali tecniche;

    - adeguate credenziali economico-finanziarie che figurino nel business-plan aziendale;

    - un business plan aziendale relativo ad almeno un quinquennio;

    - qualità ed efficienza del servizio proposto a costi competitivi per l’utenza finale, evidenziato nel "business plan" aziendale;

    - un positivo impatto sull’occupazione, sugli investimenti e sul personale, evidenziato nel "business plan" aziendale.

    Lo stesso articolo 8 stabilisce che:  

    1. le credenziali tecniche possono essere valutate sulla base:

      - della presenza nel partenariato, di cui fa parte il richiedente, di un operatore con esperienza di gestione e fornitura di reti e di prestazione di servizi di telefonia vocale o mobile;

      - della presenza nell’organigramma della società richiedente di personale dirigente con l’esperienza nel settore di cui al punto precedente;

    2. la valutazione dell’esperienza può essere basata su:

      - l’importanza dei mercati e numero dei clienti serviti alla fine dell’esercizio precedente a quello durante il quale è svolta la licitazione;

      - l’esperienza di offerta dei servizi di telecomunicazioni;

      - l’attività di ricerca e sviluppo svolte nel campo delle telecomunicazioni;

      - la partecipazione al processo di definizione degli standards negli organismi internazionali preposti a tale scopo;

      - il rispetto degli impegni tecnici assunti, valutato sulla base delle realizzazioni tecniche effettuate;

    3. i criteri sopra indicati possono essere valutati sulla base:

      - del mercato e offerta di servizio;

      - della pianificazione di rete;

      - degli aspetti economico-finanziari;

      - dell’entità degli investimenti previsti nel primo quinquennio e loro coerenza;

      - in rapporto alle scelte tecnologiche adottate e agli obiettivi fissati nel business plan;

      - della previsione dell’occupazione diretta e indotta creata dalla presenza della nuova licenziataria;

      - del programma di formazione del personale.

  2. IMT 2000 - Problematiche connesse alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni a livello mondiale

    Gli impegni presi dalla Commissione europea e dagli Stati membri nel quadro del WTO (World Trade Organisation) riguardo al rilascio delle licenze per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione sono inclusi nell’accordo GATS (General Agreement on Trade in Services) sui servizi di telecomunicazioni di base che è stato concluso nel febbraio 1997 ed entrato in vigore nel 1998.

    In particolare, la CE e gli Stati membri si sono impegnati a garantire un accesso illimitato al mercato (art.XVI) ed un trattamento nazionale (art.XVII) ai servizi di comunicazioni mobili sempre conformemente agli accordi GATS.

    Il processo di rilascio delle licenze deve tenere conto degli standards internazionali IMT 2000 in cui ricade anche l’UMTS il cui sviluppo è curato dall’ETSI in ambito 3GPP.

    Gli Stati membri devono essere liberi di rilasciare licenze per servizi fondati su sistemi raccomandati tra quelli della famiglia di opzioni dell’UIT di cui alle norme IMT 2000.

    Tale obbligo è compatibile con il diritto internazionale.

    In particolare, gli Stati membri devono prevedere il rilascio, tra le altre licenze previste, di almeno una licenza per un sistema UMTS. In caso di mancato rilascio di almeno una licenza UMTS verrebbe violata la Decisione 128/1999.

    Gli Stati membri devono applicare le procedure di rilascio delle licenze per i sistemi della famiglia IMT 2000 sempre rispettando le esigenze del diritto comunitario che impone che tali procedure siano aperte, non discriminatorie, imparziali, trasparenti.

     

  3. Modalità e tempi della consultazione pubblica

    La presente consultazione propone un certo numero di temi di carattere generale sulle potenzialità dei sistemi di comunicazioni mobili di 3ª generazione nonché un certo numero di questioni legate direttamente al rilascio delle licenze individuali. Gli operatori interessati potranno inviare, entro il 20 settembre 1999 (prorogato fino al 30 settembre) le loro opinioni su tutto ciò che concerne l’introduzione dei servizi mobili di terza generazione in Italia al:

    Ministero delle comunicazioni -
    Direzione Generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi  

    Le comunicazioni potranno pervenire via posta, e-mail e fax

    • indirizzo:Viale America, 201 – 00144 ROMA

      Per eventuali richieste di informazioni rivolgersi a:  

    Ing. Giorgio Nalin tel 06.59582883

    Dott.ssa Anna Passeggia tel 06.59582868