MilleScale - n.6 - novembre 1999

Mensile sulla sicurezza del lavoro nel condominio


In questo numero :

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Novità sugli infortuni domestici: ma allora è vero che ci si fa male anche in casa!

"626": riepilogo delle incombenze dell'Amministratore: obblighi e opportunità nei vari casi possibili

I nodi vengono al pettine?: non possiamo non parlare del disastro di Foggia

L'articolo sul regolamento sugli impianti degli ascensori è rinviato al mese prossimo.


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numero zero numero uno numero due numero tre numero quattro numero cinque

Nel settimo numero (nel mese di dicembre) :

Ascensori: un commento sul nuovo regolamento (DPR 30 aprile 1999, n.162)

Nuove tecniche operative: alpinisti all'assalto delle facciate dei nostri stabili

La custode aspetta un bimbo!: la procedura per la tutela delle lavoratrici in gravidanza

ed infine.....

il regalo di Natale!

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Novità sugli infortuni domestici: ma allora è vero che ci si fa male anche in casa!

L'anno scorso l'Istituto Italiano di Medicina Sociale ha pubblicato i dati disponibili sugli incidenti domestici in Italia, dati sconvolgenti: nel 1988 sono morte 8.400 persone (ottomilaquattrocento!), l'incidente domestico è la prima causa di morte per i bambini da 0 a 14 anni, la seconda per gli adulti. Per ciò che riguarda gli infortuni, ben il 33% è provocato da cadute, che nel 15% dei casi portano ad una ospedalizzazione con perdita media di 18 giorni lavorativi.

Il 27 maggio scorso il Senato ha approvato un testo di legge, non ancora operativo, dal titolo "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici". Nel testo, oltre all'assicurazione obbligatoria per chi svolge in via esclusiva attività di lavoro in ambiente domestico, si promuovono tramite il Servizio Sanitario Nazionale iniziative per informazione ed educazione nei confronti dei rischi presenti all'interno degli ambienti di civile abitazione.

A conferma del fatto che il lavoro domestico è davvero pericoloso e che i rischi li corrono pure i portieri - che svolgono un'attività per molti versi simile - , ecco la definizione di "ambito domestico" presente nel testo di legge (art.6, comma 2, lett. C):
per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali.

Non resta molto da aggiungere. Quali rischi corrono i portieri? Pochi numericamente, forse, ma sensibili, ripetuti e frequenti. Non dimentichiamolo quando ci vien voglia di minimizzarli.

 

"626": riepilogo delle incombenze dell'Amministratore: obblighi e opportunità nei vari casi possibili

A seguito della gran quantità di pubblicazioni, convegni, circolari, contributi in tema di normativa sul decreto 626/94 e in generale sulla prevenzione infortuni, riteniamo di fare cosa utile nel riepilogare schematicamente i vari casi possibili nel condominio e le incombenze formali per l’amministratore (che figura come "datore di lavoro" ai sensi di legge in caso di dipendenti); di decreti in vario modo collegati al 626/94, come il "10 marzo 1998" (emergenza antincendio) o il 645/96 (tutela delle lavoratrici madri) o il 277/91 (esposizione ad agenti esterni), si parla altrove.
Si precisa che, se titolare di studio professionale con dipendenti, l’amministratore dovrà assolvere per il suo ufficio tutti gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni, che comprendono gli obblighi indicati nell’ultimo tra i casi che seguono.


CONDOMINIO SENZA DIPENDENTI

- Nessun obbligo di legge.
- Si consiglia di seguire comunque il dettato dell’art.7 del decreto 626, in particolar modo nell’informazione dei rischi agli operatori esterni, senza la quale non appare possibile che i relativi datori di lavoro assolvano fino in fondo i compiti che lo stesso decreto impone. Il documento di "valutazione del rischio" (o "piano per la sicurezza") - sebbene non sia obbligatorio - rientra in una cultura di diffusione del rispetto per la salute dei lavoratori che non può basarsi sulla pedante interpretazione della legge; la sua redazione e la sua trasmissione agli operatori esterni, senza attendere una loro richiesta scritta, è dimostrazione di attenzione al problema.


CONDOMINIO CON UN SOLO DIPENDENTE (portiere)

- Si applicano solo gli articoli 21 e 22 del decreto 626 : il dipendente deve frequentare il corso di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (a meno che, nel caso in cui l’assunzione sia precedente al 1.1.1997, l’amministratore lo abbia precedentemente "reso edotto degli specifici rischi cui sono esposti": DPR 547/55, art.4) ; devono essergli fornite le informazioni sullo stato dei luoghi di lavoro in merito alla prevenzione infortuni.
- Deve essere effettuata la "valutazione del rischio" (è sotto la responsabilità del datore di lavoro, ma non è obbligatoria per iscritto), con la quale informare il dipendente e le ditte esterne sui rischi presenti all’interno del condominio.
- Il datore di lavoro - committente - verifica anche attraverso l’iscrizione alla CCIAA l’idoneità degli operatori a cui affida lavori in appalto (art. 7 - d.lgs. 626/94).
- E’ consigliata la tenuta - presso l’amministrazione - del registro infortuni, in cui segnare eventi che causano al dipendente assenza dal lavoro per più di un giorno.


CONDOMINIO CON PIU’ DIPENDENTI

- E’ obbligatoria la tenuta - presso l’amministrazione - del registro infortuni, in cui segnare eventi che causano ai dipendenti assenza dal lavoro per più di un giorno.
- Se i dipendenti svolgono mansioni affini a quelle dei portieri, vale quanto esposto nel caso "Condominio con un solo dipendente (portiere)".
- Se i dipendenti svolgono anche mansioni diverse dai portieri, devono eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che avrà diritto ad un corso specialistico di 32 ore. E’ inoltre necessario che il datore di lavoro nomini una figura chiamata correntemente R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per l’assolvimento di quanto descritto al Capo II del decreto 626. Questa figura, la cui nomina va segnalata all’azienda ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti, può essere un professionista esterno, un dipendente (che deve accettare ed essere formato di conseguenza) o il datore di lavoro stesso, nel qual caso è obbligatorio la frequenza ad un corso specialistico della durata di 16 ore.
Vale la pena ribadire che nel caso di condominio con alle dipendenze solo portieri o affini la figura del R.S.P.P. non è richiesta, da cui segue che il corso per poter autonominarsi R.S.P.P. non è obbligatorio.
- Deve essere effettuata la "valutazione del rischio" (sotto la responsabilità del datore di lavoro, è obbligatoria per iscritto solo nel caso di mansioni diverse dal portiere, ma può essere sostituita formalmente con una autocertificazione di "avvenuta valutazione" se i dipendenti sono meno di dieci), con la quale informare dipendenti e ditte esterne sui rischi presenti all’interno del condominio.
- Il datore di lavoro - committente - verifica anche attraverso l’iscrizione alla CCIAA l’idoneità degli operatori a cui affida lavori in appalto (art. 7 - d.lgs. 626/94).

In sintesi, per concludere :

NESSUN DIPENDENTE : nessun obbligo ("valutazione del rischio" solo a richiesta, ma consigliata).
UN PORTIERE : corso di formazione al portiere, valutazione del rischio, verifica idoneità operatori esterni.
PIU’ DIPENDENTI AFFINI AL PORTIERE : registro infortuni, corsi di formazione a tutti, valutazione del rischio, verifica idoneità operatori esterni.
PIU’ DIPENDENTI ANCHE NON AFFINI AL PORTIERE : registro infortuni, elezione RLS, nomina RSPP, corsi di formazione a tutti, valutazione del rischio, verifica idoneità operatori esterni.

 

I nodi vengono al pettine?: non possiamo non parlare del disastro di Foggia

Mentre scriviamo queste note, ancora non si sa quante persone siano sepolte dalle macerie del palazzo crollato in viale Giotto a Foggia; e tre riflessioni spingono da dentro, nel marasma delle opinioni e delle emozioni a botta calda.

Primo, si tratta di una sconvolgente sconfitta della categoria dei tecnici dell'edilizia: di chi doveva garantire la regola dell'arte, di chi ha progettato, di chi ha sovrinteso, di chi supponeva che qualcosa non funzionasse, di chi ha detto ma non è stato ascoltato...

Secondo, non ci sono certezze sulla causa del disastro; quindi - forse - spingersi in supposizioni vaghe sulla base dei "sentito dire" è un esercizio accademico un po' inutile. Infiltrazioni d'acqua o cedimenti del sottosuolo, calcestruzzo "magro", armature insufficienti, lesioni ai pilastri causate da lavori incauti, carichi eccessivi... troppe e troppo confuse le indicazioni per un giudizio serio.

Terzo, ora tutti parlano del "certificato di sicurezza statica", del libretto o fascicolo del fabbricato.... parole in libertà che nascondono problemi oggettivi e quasi irrisolvibili: anni di errori non si risolvono in una perizia.
Premesso che ci serve, oggi, presto, ad un costo ragionevole, avere una idea seria dello stato delle strutture portanti e non di impianti, intonaci, finiture o altro (ce ne dovremmo preoccupare in altri momenti o anzi dovremmo saperlo già!), premesso questo...
proviamo a ipotizzare la visita del perito - a seguito del reperimento di tutti i documenti cartacei di legge - negli ambienti condominiali, comuni e privati, a verificare la rispondenza di tutte le strutture alla progettazione. Riflettiamo sulla presenza di arredi che mascherano travi e pilastri, su nicchie che si vogliono nascondere, su varchi aperti non si sa bene come. E proviamo a immaginare la reazione di chi, in buonafede, crede di aver agito con tecnici seri e rispettosi della buona regola e si sente richiedere un assaggio distruttivo perchè il perito, in buonafede, non può fidarsi di una "parola d'onore".
Immaginato? Ora moltiplichiamo il ragionamento per dieci appartamenti per ogni stabile.
E cominciamo a pensare a quanto l'amministratore (colui cioè che materialmente farà redigere questo certificato, o libretto, o fascicolo) dovrà soffrire per gestire il processo di conoscimento di modifiche interne per decenni indistintamente, intenzionalmente, colpevolmente ignorate.

(Cristoforo-Moretti)



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