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A titolo di storia voglio ricordare
chenonostante la presenza di pesanti vincoli
restrittivi,la figura dell'igienista dentale ha subito
due pesanti tentativi di annullamento, il primo è stato,
come molti ricordano, il ricorso al TAR da parte della
CIMO (Confederazione Italiana Medici Ospedalieri) contro
tutte le professioni sanitarie,
che non produsse nessun danno rilevante.
Il secondo, ed è storia più
recente,direttamente contro il D.M. 669 da parte
dellAIO (Associazione Italiana Odontoiatri) che con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
costrinse il Ministero della Sanità alla riscrittura del
Decreto ed in particolare dellarticolo 1 comma 1 e
comma 3, che tanto avevano preoccupato gli odontoiatri,
attualmente la stesura è completata ed è alla
firma del Sottosegretario con delega alle professioni
sanitarie Onorevole Monica Bettoni.
Costituzione
E.B.N.A.O. Ente Bilaterale Nazionale Area
Odontoiatrica
Costituzione
E.B.N.A.O. Ente Bilaterale Nazionale Area
Odontoiatrica
Cari
Colleghi,
Come
molti di voi sapranno è stato costituito
lEnte Bilaterale Nazionale tra le
organizzazioni Sindacali e l'A.N.D.I.,
con lo scopo di poter offrire
agli
operatori del comparto odontoiatrico una
serie di servizi, cosi come avviene ormai
per numerose altre categorie. Ci dispiace
costatare che
lAIO
non aderisce a questiniziativa
rifiutando così ogni forma di dialogo
necessaria a tutti gli operatori del
comparto, Odontoiatri compresi.
Qui
di seguito vi allego copia della lettera
con il quale l'A.N.I.D. designa il
proprio rappresentante per gli Igienisti
Dentali sia dipendenti che
libero
professionisti.
Carolina
Valente
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Oggetto: Costituzione
Assemblea E.B.N.A.O. Roma 22.03.1999
Alla
Cortese Att.ne Sig. P.Marconi c/o
FILCAMS-CGIL
Sig., Cirillo c/o FISASCAT-CISL
Sig. P.
Poma c/o UILTuS-UIL
In
riferimento alla vostra circolare 18.3.99
riguardante la formalizzazione e la
costituzione della Ente Bilaterale
Nazionale Area Odontoiatrica preso atto
dellimminente nomina dei
rappresentanti dei componenti
dellAssemblea, suggeriamo in
rappresentanza dei lavoratori dipendenti
e libero professionali aderenti alla
nostra associazione il nominativo del
sig. Leonardo De Marzo.
Sicuri
di trovare in Voi il più ampio consenso,
rimaniamo in attesa di ricevere Vostra
convocazione per la prima assemblea.
Cordiali Saluti
per il Comitato Direttivo
Il Presidente A.N.I.D.
CAROLINA VALENTE
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3.
Luglio 1999 Nuovo ricorso da parte
dell'A.I.O.
Pubblichiamo alcuni stralci del
ricorso presentato al TAR del Lazio,dal
presidente AIO Oddini Carboni, contro il
Ministero della Sanità, chiedendo
lannullamento del decreto
ministeriale del 15 Marzo 1999 N° 137,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
18 maggio 1999, riguardo la professione
dellIgienista Dentale.
ROMA 24
LUGLIO 1999
"Con
decreto ministeriale del 15 Marzo 1999
veniva adottato il regolamento recante
norme per lindividuazione della
figura e relativo profilo professionale
delligienista dentale.Il ricorrente
nellinteresse della categoria degli
odontoiatri, ritiene che il decreto sia
illegittimo sotto vari profili che qui di
seguito si illustrano:I.VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DELLART.7 DELLA
L.7 AGOSTO 1990 N°241. ECCESSO DI POTERE
IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE ED IN
PARTICOLARE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E
TRAVISAMENTO.E opportuno
evidenziare in via preliminare la
violazione dellarticolo 7della L
241/90 e più precisamente la mancata
comunicazione dellavvio del
procedimento da parte del Ministero della
Sanità che ha portato alladozione
del provvedimento con cui è stata
individuata la figura professionale
dellIgienista
dentale
.""La competenza e
le funzioni degli Igienisti Dentali
incide profondamente sullattività
dei medici odontoiatri, sia per la
commistione tra la professione esercitata
da questi ultimi ed i primi, sia per la
interdipendenza fra le due figure.E la
giurisprudenza pacificamente afferma che
lomissione della comunicazione
dellavvio del procedimento
amministrativo a coloro nei cui confronti
dovrà esplicare effetti il provvedimento
finale, prevista dallart. 7 l
241/90, costituisce un vizio di forma del
procedimento quale violazione di legge e
comporta la legittimità del
provvedimento finale emanato.
"ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE
SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE
PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA,
PERPLESSITA E CONFUSIONE
DELLAZIONE AMMINISTRATIVA,
CONTRADDITTORIETA E
ILLOGICITA MANIFESTE. VIOLAZIONE
DEL DPR 4 NOVEMBRE
1997.1-Lattività
dellodontoiatra è
inequivocabilmente attività di tipo
sanitario, mentre lattività
delligienista dentale è di tipo
collaborativo. Ciò sta a significare che
gli igienisti non possono, né devono
svolgere la propria funzione in posizione
autonoma rispetto ai primi.Gli igienisti
in sostanza devono sempre essere inseriti
nellambito di uno studio
dentistico, o comunque in una struttura
sanitaria, con a capo un dentista, e
devono sempre far riferimento a
questultimo.Orbene tutto ciò nel
decreto non è dato riscontrare nel dm
impugnato si specifica che
ligienista dentale " svolge
compiti
su indicazione degli
odontoiatri
.In sostanza, mentre si
afferma la necessità di controllo, si
permette alligienista di svolgere
la propria attività liberamente,
escludendo quel controllo che lo stesso
ministero ritiene
necessario""
Lasciare agli
igienisti la facoltà di esercitare la
facoltà di esercitare compiti attribuiti
loro dal DM impugnato, senza il diretto
controllo di un professionista abilitato
ad esercitare lodontoiatria,
equivarrebbe a porre in pericolo
addirittura la salute
pubblica
""
Ma non
basta, il decreto ha attribuito, in
particolare, compiti che solo gli
esercenti in odontoiatria possono
svolgere
..gli igienisti provvedono
allablazione del tartaro e alla
levigazione delle radici, ma non viene
specificati i mezzi con cui eseguire tali
operazioni. E noto che, queste
possono essere effettuate con
limpiego di strumenti sofisticati,
quali il laser che espongono ad alto
rischio il paziente e loperatore
stesso..La levigatura radicolare, poi, è
un atto chirurgico vero e proprio che
può essere praticato a "cielo
coperto o scoperto" e che prevede
anestesia locale preliminare, è insomma
un atto prevalentemente medico, che non
può essere demandato ad un igienista
dentale
.""
perciò
lattività delligienista
dentale deve essere limitata e svolta
sotto il diretto controllo
professionale"
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copia
della lettera inviata dalle presidentesse
ANID e AIDI ai ministri Guerzoni e
Veronesi
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IL
MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Guerzoni
IL MINISTRO DELLA
SANITÀ
Veronesi
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Registrato alla Corte
dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 339
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Ill.mo
Ministro Della Sanità
On. Prof.
Umberto Veronesi
Ill.mo
Ministro - in itinere - Delluniversità e
Ricerca Scientifica
On. Prof.
Giuliano Amato
Ministero
delluniversità
p.c. Sottosegretario
di stato On. Maria Grazia Labate
Ministero della Sanità
p.c. Sottosegretario
di Stato On. Prof. Vincenzo Sica
Ministero delluniversità
ill.mo Onorevole,
da organi
di stampa e attraverso INTERNET abbiamo appreso
che il Ministero della Sanità ed il MURST stanno
approvando un decreto interministeriale per
riconoscere come equivalenti ai diplomi
universitari, ai fini dellesercizio
professionale e dellaccesso alla
formazione post base, titoli conseguiti
antecedentemente allemanazione dei profili
professionali.
Da quanto
abbiamo potuto capire dal dibattito parlamentare
si viene a configurare una vera e propria
sanatoria generalizzata con la
prospettiva, in futuro, di vedere equipollenti
non soltanto ai diplomi universitari ma anche
alle lauree, titoli e professionalità non
altamente qualificati, quali dovrebbero essere
invece i nuovi professionisti sanitari.
Vanificando pertanto lo spirito e limpegno
della nuova Riforma Universitaria, anche e
soprattutto nell'interesse dei cittadini.
I decreti
sulle equipollenze, emanati nel luglio e agosto
dello scorso anno, in attuazione del p.1
dell'art.4 della legge 42/99, circa
l'equipollenza ai diplomi universitari di titoli
conseguiti precedentemente alla legge 502/92,
art.6, comma 3, avevano visto le Associazioni,
rappresentative delle professioni sanitarie,
vigilare attentamente per evitare una
dequalificazione delle nostre categorie.
Lattuazione
dellart. 4 comma 2 della stessa
legge (42/99) ci aveva trovato contrapposti al
legislatore ma, ritenendo utile qualificare chi
avesse intrapreso corsi, anche di durata minore,
facendo un percorso didattico di
riqualificazione, abbiamo dato parere favorevole.
Il
regolamento recante i criteri e le
modalità per il riconoscimento
dellequivalenza ai diplomi
universitari è stato innanzi tutto molto
ampliato rispetto agli accordi precedentemente
presi, ma non solo, le commissioni parlamentari,
hanno dato parere favorevole, con una seria di
pareri i quali, in realtà, hanno
varato una vera e propria sanatoria.
Credo che,
il momento storico in cui sono avvenuti questi
pareri, la dicano lunga sul perché
di questa sanatoria. La dequalificazione di tutte
queste categorie saranno, in realtà, un
fallimento di tutta la Sanità la quale non
potrà avvalersi di personale altamente
qualificato, in grado di confrontarsi con la
Sanità Europea e voluta con la riforma
universitaria.
La
preghiamo pertanto di intervenire, e di non
rendersi connivente con giochi politici ai danni
dei cittadini.
Si evitino,
per l'ennesima volta, le dequalificazioni di
tutte quelle figure professionali così preziose
in unequipe medica.
Siamo certi
che le S.V. non vorranno mettere la propria firma
ad un decreto che sicuramente non farà onore.
Nellattesa
di un urgente riscontro Porgiamo distinti saluti.
Presidente
ANIDPresidente AIDI
CarolinaValenteIrene
Riccitelli Guarrella
Giovedì
22 febbraio 2001
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