LEGGI E NORMATIVE RIGUARDANTI LA FIGURA DELL'IGIENISTA DENTALE

 
 
 
 

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A titolo di storia voglio ricordare chenonostante la presenza di pesanti vincoli restrittivi,la figura dell'igienista dentale ha subito due pesanti tentativi di annullamento, il primo è stato, come molti ricordano, il ricorso al TAR da parte della CIMO (Confederazione Italiana Medici Ospedalieri) contro tutte le professioni sanitarie,
che non produsse nessun danno rilevante.

Il secondo, ed è storia più recente,direttamente contro il D.M. 669 da parte dell’AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, costrinse il Ministero della Sanità alla riscrittura del Decreto ed in particolare dell’articolo 1 comma 1 e comma 3, che tanto avevano preoccupato gli odontoiatri, attualmente la stesura è completata ed è alla
firma del Sottosegretario con delega alle professioni sanitarie Onorevole Monica Bettoni.

Costituzione E.B.N.A.O. Ente Bilaterale Nazionale Area Odontoiatrica

Costituzione E.B.N.A.O. Ente Bilaterale Nazionale Area Odontoiatrica

Cari Colleghi,

Come molti di voi sapranno è stato costituito l’Ente Bilaterale Nazionale tra le organizzazioni Sindacali e l'A.N.D.I., con lo scopo di poter offrire

agli operatori del comparto odontoiatrico una serie di servizi, cosi come avviene ormai per numerose altre categorie. Ci dispiace costatare che

l’AIO non aderisce a quest’iniziativa rifiutando così ogni forma di dialogo necessaria a tutti gli operatori del comparto, Odontoiatri compresi.

Qui di seguito vi allego copia della lettera con il quale l'A.N.I.D. designa il proprio rappresentante per gli Igienisti Dentali sia dipendenti che

libero professionisti.

Carolina Valente

 

Oggetto: Costituzione Assemblea E.B.N.A.O. Roma 22.03.1999

Alla Cortese Att.ne Sig. P.Marconi c/o FILCAMS-CGIL

Sig., Cirillo c/o FISASCAT-CISL

Sig. P. Poma c/o UILTuS-UIL

In riferimento alla vostra circolare 18.3.99 riguardante la formalizzazione e la costituzione della Ente Bilaterale Nazionale Area Odontoiatrica preso atto dell’imminente nomina dei rappresentanti dei componenti dell’Assemblea, suggeriamo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e libero professionali aderenti alla nostra associazione il nominativo del sig. Leonardo De Marzo.

Sicuri di trovare in Voi il più ampio consenso, rimaniamo in attesa di ricevere Vostra convocazione per la prima assemblea.

  Cordiali Saluti

per il Comitato Direttivo

Il Presidente A.N.I.D.

CAROLINA VALENTE

 

3. Luglio 1999 Nuovo ricorso da parte dell'A.I.O.

Pubblichiamo alcuni stralci del ricorso presentato al TAR del Lazio,dal presidente AIO Oddini Carboni, contro il Ministero della Sanità, chiedendo l’annullamento del decreto ministeriale del 15 Marzo 1999 N° 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1999, riguardo la professione dell’Igienista Dentale.

ROMA 24 LUGLIO 1999

"Con decreto ministeriale del 15 Marzo 1999 veniva adottato il regolamento recante norme per l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’igienista dentale.Il ricorrente nell’interesse della categoria degli odontoiatri, ritiene che il decreto sia illegittimo sotto vari profili che qui di seguito si illustrano:I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.7 DELLA L.7 AGOSTO 1990 N°241. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE ED IN PARTICOLARE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO.E’ opportuno evidenziare in via preliminare la violazione dell’articolo 7della L 241/90 e più precisamente la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento da parte del Ministero della Sanità che ha portato all’adozione del provvedimento con cui è stata individuata la figura professionale dell’Igienista dentale….""La competenza e le funzioni degli Igienisti Dentali incide profondamente sull’attività dei medici odontoiatri, sia per la commistione tra la professione esercitata da questi ultimi ed i primi, sia per la interdipendenza fra le due figure.E la giurisprudenza pacificamente afferma che l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo a coloro nei cui confronti dovrà esplicare effetti il provvedimento finale, prevista dall’art. 7 l 241/90, costituisce un vizio di forma del procedimento quale violazione di legge e comporta la legittimità del provvedimento finale emanato. …"ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA, PERPLESSITA’ E CONFUSIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, CONTRADDITTORIETA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTE. VIOLAZIONE DEL DPR 4 NOVEMBRE 1997.1-L’attività dell’odontoiatra è inequivocabilmente attività di tipo sanitario, mentre l’attività dell’igienista dentale è di tipo collaborativo. Ciò sta a significare che gli igienisti non possono, né devono svolgere la propria funzione in posizione autonoma rispetto ai primi.Gli igienisti in sostanza devono sempre essere inseriti nell’ambito di uno studio dentistico, o comunque in una struttura sanitaria, con a capo un dentista, e devono sempre far riferimento a quest’ultimo.Orbene tutto ciò nel decreto non è dato riscontrare nel dm impugnato si specifica che l’igienista dentale " svolge compiti…su indicazione degli odontoiatri….In sostanza, mentre si afferma la necessità di controllo, si permette all’igienista di svolgere la propria attività liberamente, escludendo quel controllo che lo stesso ministero ritiene necessario""…Lasciare agli igienisti la facoltà di esercitare la facoltà di esercitare compiti attribuiti loro dal DM impugnato, senza il diretto controllo di un professionista abilitato ad esercitare l’odontoiatria, equivarrebbe a porre in pericolo addirittura la salute pubblica…""…Ma non basta, il decreto ha attribuito, in particolare, compiti che solo gli esercenti in odontoiatria possono svolgere…..gli igienisti provvedono all’ablazione del tartaro e alla levigazione delle radici, ma non viene specificati i mezzi con cui eseguire tali operazioni. E’ noto che, queste possono essere effettuate con l’impiego di strumenti sofisticati, quali il laser che espongono ad alto rischio il paziente e l’operatore stesso..La levigatura radicolare, poi, è un atto chirurgico vero e proprio che può essere praticato a "cielo coperto o scoperto" e che prevede anestesia locale preliminare, è insomma un atto prevalentemente medico, che non può essere demandato ad un igienista dentale….""…perciò l’attività dell’igienista dentale deve essere limitata e svolta sotto il diretto controllo professionale"

 

copia della lettera inviata dalle presidentesse ANID e AIDI ai ministri Guerzoni e Veronesi

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Guerzoni

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Veronesi

   

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 339


 

Ill.mo Ministro Della Sanità

On. Prof. Umberto Veronesi

Ill.mo Ministro - in itinere - Dell’università e Ricerca Scientifica

On. Prof. Giuliano Amato

Ministero dell’università

p.c. Sottosegretario di stato On. Maria Grazia Labate

         Ministero della Sanità

 

p.c. Sottosegretario di Stato On. Prof. Vincenzo Sica

         Ministero dell’università

Oggetto:     Considerazioni circa la proposta di Decreto Interministeriale Sanità MURST, di cui al p.2 art.4 legge 42/99, circa l’equivalenza ai diplomi universitari di altri titoli.

 

ill.mo Onorevole,

da organi di stampa e attraverso INTERNET abbiamo appreso che il Ministero della Sanità ed il MURST stanno approvando un decreto interministeriale per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post base, titoli conseguiti antecedentemente all’emanazione dei profili professionali.

Da quanto abbiamo potuto capire dal dibattito parlamentare si viene a configurare una vera e propria “sanatoria” generalizzata con la prospettiva, in futuro, di vedere equipollenti non soltanto ai diplomi universitari ma anche alle lauree, titoli e professionalità non altamente qualificati, quali dovrebbero essere invece i nuovi professionisti sanitari. Vanificando pertanto lo spirito e l’impegno della nuova Riforma Universitaria, anche e soprattutto nell'interesse dei cittadini.

I decreti sulle equipollenze, emanati nel luglio e agosto dello scorso anno, in attuazione del p.1 dell'art.4 della legge 42/99, circa l'equipollenza ai diplomi universitari di titoli conseguiti precedentemente alla legge 502/92, art.6, comma 3, avevano visto le Associazioni, rappresentative delle professioni sanitarie, vigilare attentamente per evitare una dequalificazione delle nostre categorie.

L’attuazione dell’art. 4 comma 2 della stessa legge (42/99) ci aveva trovato contrapposti al legislatore ma, ritenendo utile qualificare chi avesse intrapreso corsi, anche di durata minore, facendo un percorso didattico di riqualificazione, abbiamo dato parere favorevole.

Il “regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari” è stato innanzi tutto molto ampliato rispetto agli accordi precedentemente presi, ma non solo, le commissioni parlamentari, hanno dato parere favorevole, con una seria di “pareri” i quali, in realtà, hanno varato una vera e propria sanatoria.

Credo che, il momento storico in cui sono avvenuti questi “pareri”, la dicano lunga sul perché di questa sanatoria. La dequalificazione di tutte queste categorie saranno, in realtà, un fallimento di tutta la Sanità la quale non potrà avvalersi di personale altamente qualificato, in grado di confrontarsi con la Sanità Europea e voluta con la riforma universitaria.

La preghiamo pertanto di intervenire, e di non rendersi connivente con giochi politici ai danni dei cittadini.

Si evitino, per l'ennesima volta, le dequalificazioni di tutte quelle figure professionali così preziose in un’equipe medica.

Siamo certi che le S.V. non vorranno mettere la propria firma ad un decreto che sicuramente non farà onore.

Nell’attesa di un urgente riscontro Porgiamo distinti saluti.

                                                            

Presidente ANIDPresidente AIDI 

CarolinaValenteIrene Riccitelli Guarrella

Giovedì 22 febbraio 2001