A.N.C.A.I.

Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani



NOVITA' SICUREZZA



SICUREZZA DEL TRASPORTO AEREO - INFORMAZIONI SUI VETTORI

COMPAGNIE AEREE NAZIONALI CERTIFICATE

OPERATORI ESTERI I CUI AEROMOBILI SONO STATI ISPEZIONATI DALL'ENAC CON ESITO FAVOREVOLE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SAFA (SAFETY ASSESSMENT OF FOREIGN AIRCRAFT)

ELENCO DELLE COMPAGNIE ESTERE CHE FORNISCONO AD OPERATORI NAZIONALI VELIVOLI A NOLEGGIO O IN CODE SHARING


PARIGI DIVULGA LA LISTA DI CHI NON PUO' ATTERRARE SUL SUOLO FRANCESE



ListaFrancese



TU-154 RUSSO
Centosettanta vittime nell'incidente in Ucraina

È un incidente in rotta quello che, il 22 agosto, è toccato al Tupolev Tu-154M, marche RA-85185, anno del primo volo 1991, della Pulkovo Avia che, in volo da Anapa, nella regione del Mar Nero, a San Pietroburgo, è caduto in territorio ucraino. Secondo i primi rapporti dal velivolo russo sarebbe stato lanciato il mayday mentre si trovava a livello di volo 360. Un altro mayday risulterebbe diramato quando esso si trovava in discesa a livello di volo 100. L'aereo è poi scomparso dagli schermi radar due minuti dopo l'ultima comunicazione di emergenza. Stando al ministero ucraino della gestione delle situazioni di emergenza, il trireattore avrebbe segnalato fuoco a bordo. La sezione di coda e altri relitti in fiamme sono stati trovati a 45 km a nord di Donetsk nell'Ucraina orientale. Al momento dell'incidente l'area in cui si trovava il Tu-154M della Pulkovo era interessata da cellule temporalesche e da forte turbolenza. Fra equipaggio e passeggeri si trovavano a bordo centosettanta persone: nessun superstite.
(fonte AirPress)


DALLA SOPPRESSIONE DEL DIRETTORE DI AEROPORTO EFFETTI NEGATIVI SUL CONTROLLO DELLA SICUREZZA
Un unico ente per la sicurezza in tutte le modalità di trasporto

L'entrata in vigore della riforma della parte aeronautica del Codice della Navigazione, introdotta con il d.lgs n. 96/2005, se da un lato ha avuto il merito di svecchiare un testo normativo ormai risalente al 1942, adattando la normativa alla nuova realtà, dall'altro ha creato delle carenze nel sistema italiano dei trasporti aerei, che già non era riuscito fino ad oggi ad adeguarsi pienamente alla spinta liberalizzatrice da tempo affermatasi a livello comunitario e concretatasi in vari paesi membri dell'Unione europea ed alla richiesta, anch'essa comunitaria, di maggiore sicurezza. La soppressione del direttore d'aeroporto - Una grave carenza deriva in particolare dalla soppressione della figura del direttore di aeroporto, non accompagnata da alcuna indicazione circa le funzioni ed i poteri delle articolazioni periferiche dell'Enac che dovrebbero sostituirla e, soprattutto, non accompagnata dalla garanzia della presenza negli aeroporti (almeno i principali) di tali articolazioni. Fa poi da pendant a questa carenza normativa, accentuandone gli effetti, l'introduzione dei poteri di controllo dei gestori sugli altri operatori aeroportuali, assortiti con il potere di segnalazione all'Enac di eventuali irregolarità rilevate dal gestore suscettibili di sanzione amministrativa. La soppressione della figura del direttore di aeroporto non appare condivisibile. Il direttore infatti, pur rivestendo anch'esso il ruolo di organo periferico dell' Enac, era dotato di autonomi poteri di controllo sui soggetti operanti in aeroporto, ivi compreso il gestore, finalizzati al corretto funzionamento del sistema aeroportuale nel suo complesso. In tale veste, il direttore di aeroporto rappresentava lo Stato a livello aeroportuale. In particolare, aveva importanti compiti in materia di polizia della navigazione aerea. Nella fase di partenza, nella quale poteva sottoporre a controllo l'aeromobile e verificare l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme di polizia e sicurezza della navigazione e da quelle doganali e sanitarie. Nella fase di approdo, nella quale poteva vietare l'atterraggio, sempre per motivi di sicurezza della navigazione. Inoltre, aveva il compito di emanare le generali direttive di coordinamento, al fine di garantire la sicurezza, in ordine ai compiti affidati in esclusiva alla società di gestione aeroportuale. Il suo ruolo non era in concreto solo quello di garante della sicurezza, ma più in generale di garante dell'applicazione della normativa nazionale di settore. Dopo il trasferimento alle società di gestione in regime di concessione totale delle scelte tecnico-operativeed economicocommerciali, spettavaal direttore ilpotere di vigilare sull'attività delle stesse, verificando il rispetto della disciplina stabilitadal regolamento, dalla convenzione e dal contratto di programma , conparticolare attenzione al rispetto dei principi di sicurezza, efficienza ed efficacia, alla imparziale erogazione dei servizi, alla continuità, alla regolarità, alla integrazione modale. Di competenza del direttore era la contestazione degli addebiti al gestore aeroportuale nel caso di violazione degli obblighi specifici previsti da disposizioni di legge o dalla convenzione e l'attivazione, come responsabile del procedimento, delle relative procedure sanzionatorie in caso di infrazione. Il direttore era dunque garante dell'applicazione di tutta la normativa di settore, ivi compresa quella posta a tutela della concorrenza; era infatti suo compito diretto vigilare anche sulla efficiente ed imparziale erogazione di servizi da parte del gestore aeroportuale e, in quanto già operante come articolazione periferica dell'Enac, era suo obbligo di espletarne il ruolo di tutela della concorrenza in aeroporto individuato dalla Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS274 del 5 febbraio 2004, che aveva ad oggetto la liberalizzazione e privatizzazione delle attività aeroportuali. L'Autorità aveva affermato che "l'ampiezza delle prerogative assegnate all' Enac trova riscontro nella necessità di regolare l'attività di un soggetto (il gestore aeroportuale, NdR) in posizione di monopolio. In assenza di una incisiva attività di regolazione e di controllo (…) il gestore sarebbe nelle condizioni di estrarre una rendita monopolistica, a detrimento degli utilizzatori dell'aeroporto". Nell'ambito della funzione di tutela della concorrenza in ambito aeroportuale, il direttore, sempre in quanto articolazione periferica dell' Enac aveva infine, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 18/99, il compito di vigilare sull'accesso agli spazi necessari alla fornitura dei servizi di assistenza a terra e sulla pertinenza dei corrispettivi di uso delle infrastrutture centralizzate ai costi di gestione. Già l'Autorità garante, nella citata segnalazione, aveva rilevato la scarsa efficacia dell'attività svolta dall' Enac e auspicato "iniziative incisive affinché si giunga ad una tariffazione dei servizi centralizzati orientata ai costi, in attuazione di quanto previsto dalla delibera CIPE n. 86/2000, e ad una situazione in cui i gestori non ostacolino l'ingresso di nuovi operatori in mercati contigui (come ad esempio quello dei servizi di sicurezza aggiuntivi, NdR) o estendano arbitrariamente i poteri derivanti dalla concessione in esclusiva delle infrastrutture aeroportuali". In altri termini, secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appariva imprescindibile una efficace azione di controllo e di sanzione da parte dell'ente regolatore. Questa attività appare oggi pregiudicata dalle nuove norme, che non garantiscono il controllo Enac nei luoghi dove esso si dovrebbe attuare. Desta quindi non poca perplessità la soppressione della figura del direttore di aeroporto, che consentiva all' Enac di incidere con immediatezza sull'attività aeroportuale, specie in quanto accompagnata dall'accrescimento dei poteri dei gestori aeroportuali, con l'inevitabile rafforzamento della loro posizione dominante sui mercati dei servizi di assistenza ai vettori e dei servizi di sicurezza aggiuntivi che ne consegue. Infatti, il novellato art. 705 del codice della navigazione affida al gestore aeroportuale l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture aeroportuali, con il correlativo compito di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nel sistema aeroportuale considerato. È sempre quest'ultimo inoltre che propone all'Enac le sanzioni eventualmente da applicare agli operatori privati di handling suoi concorrenti nel mercato dei servizi di assistenza a terra (!). Infine, il novellato articolo 718 del Codice della navigazione prevede che le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'Enac, "anche mediante proprie articolazioni periferiche" senza nulla disporre in ordine alla individuazione in concreto delle modalità di svolgimento sul territorio delle funzioni di polizia e di vigilanza da espletare. L'assenza della necessaria rappresentanza stabile in aeroporto, che sembra doversi desumere dal dettato normativo, se l'interpretazione che se ne dà è corretta, determina la mancata percezione diretta da parte dell'Enac delle problematiche presenti nei singoli aeroporti e l'aumento dei poteri dei gestori, i quali già operano in condizioni di posizione dominante, in quanto monopolisti della gestione aeroportuale e dei servizi centralizzati. Alla soppressione del direttore di aeroporto, ove non sostituita da una stabile rappresentanza periferica dell'Enac, conseguono inevitabilmente effetti negativi anche nell'ambito dei servizi di controllo della sicurezza in aeroporto. In particolare, destano preoccupazione le possibili conseguenze per il settore dei servizi di sicurezza aggiuntivi, che appartengono ad un mercato contiguo a quello dei servizi di assistenza a terra, sottoposti anch'essi alle norme poste a tutela della concorrenza. La mancanza di coordinamento fra Enac e Prefetture riguardo alla fornitura dei servizi di sicurezza aggiuntivi imposti dal Regolamento comunitario 2002/2320/CE e dal Piano di Sicurezza Nazionale - Anche la libera concorrenza nel mercato dei servizi di sicurezza aggiuntivi, materia su cui era intervenuta l'Autorità garante con la decisione Gruppo Sicurezza del 1993 (Provvedimento n. 1587 del 17/11/1993), risulta pregiudicata. In questo caso, ancor più che dalla soppressione del direttore di aeroporto, sopratutto dall'atteggiamento di alcune Prefetture, che valutano le richieste di ingresso in aeroporto per espletare servizi di sicurezza aggiuntivi con riferimento alle imprese di sicurezza esistenti sul territorio della provincia anziché di quelle operanti sul sedime aeroportuale negli specifici servizi in questione, con evidenti risultati negativi ed impropri. Sembra allora che debba riconsiderarsi l'opportunità della rimessione frammentata ai prefetti della tante provincie italiane della valutazione di idoneità delle società che svolgono servizi di sicurezza aggiuntivi in aeroporto in adempimento degli obblighi imposti dal Regolamento comunitario e dal Piano di Sicurezza Nazionale. Con la riforma del Codice della navigazione, l'Enac ha assunto il ruolo di Autorità dell'aviazione civile, il che comporta che ad esso fanno capo i poteri di regolamentazione e di intervento a garanzia dell'ordine pubblico in ambito aeroportuale, per cui l'Ente ha una specifica competenza estesa a tutto il territorio italiano. Ed infatti, una volta ottenuta l'autorizzazione prefettizia, l'impresa di sicurezza deve ancora ottenere l'autorizzazione Enac per l'ingresso in aeroporto. Con la conseguenza che il processo autorizzatorio viene inutilmente duplicato. Appare dunque opportuna la revisione delle norme che impongono l'autorizzazione prefettizia indistintamente per imprese che operano al di fuori dell'ambito aeroportuale od al suo interno. Dovrebbe allora essere rimessa all'Enac, nel suo ruolo di Autorità centrale e unificante per tutto il territorio italiano, cui sono demandate le funzioni di polizia e di vigilanza in aeroporto, la valutazione ora rimessa ai prefetti delle provincie italiane (tra l'altro in continuo aumento) e che fa sì che per operare a Linate e a Malpensa siano necessarie due autorizzazioni, rispettivamente del prefetto di Milano e di quello di Varese, e che tali valutazioni possano risultare difformi. In attesa di una tale modifica normativa, può auspicarsi un miglior coordinamento fra Enac e Prefetture nelle valutazioni di idoneità.
(fonte AirPress)


TASSONE: OBIETTIVO DEL GOVERNO
Un unico ente per la sicurezza in tutte le modalità di trasporto

«Obiettivo del governo sarà di arrivare ad un unico ente nazionale deputato al controllo della sicurezza in tutte le modalità di trasporto». Lo ha detto, intervenendo, la scorsa settimana, a Roma, al convegno su “Transport Safety & Security: priorità per governare il mondo dei trasporti” organizzato dal Nitel (Consorzio nazionale interuniversitario per i trasporti e la logistica), il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Mario Tassone. «Il profitto non deve sopravanzare la sicurezza» ha detto il vice ministro spiegando che «il governo è impegnato in una politica che tende a frenare la costruzione di nuove strade e potenziare la rete ferroviaria e le vie del mare» avviando anche la riforma del codice della navigazione vecchio di oltre sessant’anni. «In tal proposito le nuove regole prevederanno ruoli distinti tra i vari enti che operano nel settore del volo» ha specificato Tassone ricordando che ora «chi è ente gestore non potrà ad esempio avere compiti di controllo».
(fonte AirPress)