LOTTERIE TOMBOLE PESCHE

Novità dal 1 gennaio 1998


 

NUOVA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI E CONCORSI A PREMIO E DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Circolare 31 dicembre 1997 n. 335/E

 

Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse di lotteria (sia proporzionale che fissa). Rimane dovuta la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta prevista dall'articolo 30 del dpr 29 dettembre 1973, n. 600. E' indetraibile l'iva sui beni acquistati e sui servizi utilizzati per l'effettuazione delle manifestazioni a premio. I premi possono consistere soltanto in beni o servizi assoggettati a IVA, nel caso in cui si tratti di premi non imponibili ai fini Iva, il promotore dovrà versare una imposta sostitutiva pari al 20% del presso di acquisto. Pertanto le manifestazioni a premi sono autorizzabili solo se i beni o servizi sono assoggettati all'IVA o all'imposta sostituita.

La ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con diritto di rivalsa, è del 25% sui premi assegnati. La ritenuta non è obbligatoria quando i premi assegnati a uno stesso beneficiario non superino la somma di L. 50.000 in un anno. Nel momento in cui la cifra viene superata, la ritenuta deve essere effettuata sull'intero ammontare.

 

TOMBOLE LOTTERIE E PESCHE DI BENEFICENZA

Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Circolare 10 febbraio 1998 n. 47/E

 

Lo svolgimento di tombole, lotterie e pesche di beneficenza è soggetto al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Lo svolgimento di tali attività deve ritenersi libero, non subordinato ad alcuno specifico regime autorizzatorio e, quindi, non sanzionabile né penalmente né amministrativamente, quando il gioco sia svolto in ambito strettamente familiare e privato: (abitazioni private, riunioni familiari e di amici) all'interno dei circoli privati, a condizione che la manifestazione sia resa nota e riservata unicamente ai soci iscritti e si svolga nel circoscritto ambito del circolo, senza alcuna forma di pubblicità.

 

 NUOVO REGIME TRIBUTARIO IN MATERIA DI OPERAZIONI E CONCORSI A PREMIO

Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Circolare 24 marzo 1998 n. 89/E

 

Il documento si occupa prevalentemente di questioni formali del tutto estranee alla operazioni poste in essere dai circoli.

 


 

 SINTESI NORMATIVA

 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - La normativa che riguarda le manifestazioni a premio e di sorte locali è basata sul R.D.L. 19.10.1938, n. 1933 convertito con L. 5 giugno 1939, n. 937 disciplinante la riforma dalle leggi sul lotto pubblico, e dal regolamento definito dal R.D. 25 luglio 1940 n. 1077. Il regio decreto legge è stato modificato con D.L. 30 settembre 1989 n. 332 convertito dalla Legge 27 novembre 1989 n. 384 e dalla Legge 26 marzo 1990 n. 62.

AMBITO OGGETTIVO DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALE - Il R.D. 1077/1940 definisce tre tipi di manifestazione di sorte locali:

AMBITO SOGGETTIVO - Possono richiedere l'autorizzazione alle manifestazioni sopra citate: gli enti morali; le associazioni riconosciute; i comitati, senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile (art. 40, comma 1, del RDL 1933/1938).

La circolare n. 6 del 18 settembre 1990 dispone che anche le associazioni non riconosciute possono realizzare le manifestazioni di sorte locali in virtù del richiamo dell'articolo 40, comma 1, RDL 1933/11938 agli articoli da 14 e seguenti del codice civile.

Le associazioni non riconosciute sono regolamentate dagli articoli 36, 37 e 38, i comitati dall'articolo 39 del codice civile.

AMBITO OGGETTIVO DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO - In base al RDL 1933/1938 le manifestazioni a premio consistono in:

    1. le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta e ne offrono la documentazione, raccogliendo un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi o altro;
    2. le offerte di un regalo consegnato all'atto dell'acquisto a tutti coloro che acquistano una determinata merce.

Rientrano nella tipologia delle manifestazioni a premio anche i concorsi misti aventi tali caratteristiche:

CATEGORIE DI PREMI - I premi offerti possono consistere solo in oggetti mobili, escluso il denaro e titoli di prestiti pubblici e privati. Sono ammessi come premi i biglietti delle lotterie nazionali e le giocate del lotto. Possono rientrare tra i premi anche le polizze di assicurazione, i viaggi e i buoni acquisto. Non vengono autorizzate le manifestazioni che violano la suddetta disposizione.

TASSA DI LOTTERIA - Per espressa previsione del comma 3, articolo 19 della legge 27.12.1997 n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 1998 sono abolite le tasse di lotteria, proporzionale e fissa a cui erano soggette le manifestazioni a premio e di sorte locali.

TASSA SUL VALORE TOTALE DEI PREMI DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI - I soggetti promotori delle manifestazioni di sorte locali devono assolvere esclusivamente la ritenuta del 10% a titolo di IRPEF con diritto di rivalsa (art. 30, Dpr 600/1073)

PUBLICITA' SUI BIGLIETTI DELLA LOTTERIA - La risoluzione ministeriale 19.8.1977, n. 4/183166 precisa che le lotterie, in applicazione dell'articolo 40 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni, possono essere promosse e dirette esclusivamente dai soggetti di cui sopra, con la conseguenza che non può essere effettuata alcuna pubblicità commerciale anche se limitata a sponsorizzare le ditte offerenti i premi.

PREMI E SERVIZI IMPONIBILI DEI CONCORSI E OPERAZIONI A PREMIO - Il comma 1 dell'articolo 19 della Legge 449/1997 dispone l'indetraibilità dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all'acquisto dei beni e servizi utilizzati per la realizzazione della manifestazione in oggetto. Il comma 6 dello stesso articolo prevede che i premi possono consistere soltanto in beni o servizi assoggettati all'Imposta sul valore aggiunto e in biglietti delle lotterie nazionali o delle giocate del lotto.

PREMI E SERVIZI NON IMPONIBILI DEI CONCORSI E OPERAZIONI A PREMIO - Ai sensi del comma 8 dell'articolo 19 della Legge 449/1997 ai premi in beni e servizi non imponibili agli effetti dell'IVA si applica un'imposta sostitutiva pari al 20% del prezzo di acquisto degli stessi.

NOZIONE DI NON IMPONIBILI - in detta definizione sono ricomprese le operazioni:

Pertanto, possono costituire premio purché assoggettati all'imposta sostitutiva, buoni sconto, buoni acquisto, buoni benzina (esclusi ai fini iva), le polizze assicurative (operazioni esenti dal tributo) e i soggiorni all'estero (esclusi ai fini IVA).

ACQUISTO DI PREMI INDETRAIBILI - I beni e i servizi che formano oggetto di operazioni a premi per i quali non si può operare la detrazione dell'imposta pagata all'acquisto, sia per previsioni oggettive (esempio autovetture) sia per un pro rata di indetraibilità totale (soggetti che svolgono unicamente attività esenti) non scontano l'imposta sostitutiva dell'iva assolta e non detratta.

RITENUTE SUI PREMI DEI CONCORSI A PREMIO - Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della Legge 449/1997 si applica la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, nella misura del 25%. Se i partecipanti al concorso si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea, o su entrambe, la ritenuta è nella misura del 20% (comma 2, art. 30, dpr 600/1973).

RITENUTE SUI PREMI DELLE OPERAZIONI A PREMIO - Ai premi assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del TUIR, si applica la ritenuta alla fonte del 25% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa. Disposizione rivolta a soggetti titolari di redditi diversi da quelli per i quali altre disposizioni già stabiliscono l'applicazione di ritenute alla fonte.

Pertanto la ritenuta si applica solo in riferimento ai premi assegnati a esercenti attività di commercio al munito o all'ingrosso. Nessuna ritenuta viene applicata alle operazioni rivolte ai consumatori.

Non si applica la ritenuta se il valore complessivo dei premi assegnati nel periodo d'imposta dal sostituto al medesimo beneficiario non supera l'importo di L. 50.000. Se viene superato detto valore si assoggetta a ritenuta l'intero valore.

IMPOSTE SUI CONCORSI MISTI - Ai premi assegnati come concorso a premio si applica la disciplina definita per gli stessi. Ai premi corrisposti come operazione a premio si applicano le regole ad esso riferite. In riferimento dell'iva si applica il principio di indetraibilità definito dal comma 1 dell'articolo 19 della Legge 449/1997.

NUOVA DISCIPLINA AUTORIZZATIVA - L'articolo 19 comma 4 della Legge 449/1997 determina i principi e i criteri per la revisione della disciplina extratributaria delle manifestazioni a premio e di sorte locale. Con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame verrà definita l'abolizione del sistema autorizzatorio e del trasferimento dell'attività di controllo al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda le manifestazioni a premio, e alle prefetture e ai comuni relativamente alle manifestazioni di sorte locali. Verranno inoltre stabilite le nuove sanzioni amministrative che avranno effetto dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.

Anteriormente alla pubblicazione del regolamento i soggetti che intendono organizzare le manifestazioni a premio e di sorte locali dovranno continuare a produrre le relative istanze di autorizzazione ai competenti uffici, secondo quanto definito dalla disciplina previgente stabilita dalle circolari n. 6 del 18.9.1990, e n. 7 del 26.6.1992 e della circolare n. 69/E del 7.3.1997.


home