Note



1. Si tratta delle disposizioni generali in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, suppl. ord.

2. L'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che "ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni".

3. La legge 28 luglio 1999, n. 266, Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, suppl. ord.

4. Si tratta delle norme di principio sulla disciplina militare, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203.

5. La legge 14 gennaio 1994, n. 20 si intitola "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.


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