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proposta di regolamntazione del diritto di accesso.

From: Do.Taddei@agora.stm.it
Newsgroups: it.comp.accessibilita.ciechi
Subject: semilavorato aperto ai contributi
Date: 2 Jul 2000 12:25:25 GMT

semilavorato aperto ai contributi


Proposta di articolato per la regolamentazione del diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche.

Art. 1. Diritto di accesso

Lo stato garantisce a tutti i cittadini, applicando il principio Costituzionale di uguaglianza, il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici erogati dalla pubblica amministrazione, in considerazione della grande rilevanza sociale dell'impatto delle tecnologie basate sull'uso di reti di elaboratori, in particolare il fenomeno internet. La rilevanza sociale ed economica dei sistemi informatici assorbe da tempo quote significative del P.I.L. e determina radicali cambiamenti nel modo di lavorare, di istruirsi, di fruire di nuovi e diversi servizi.

L'accesso e la fruizione delle informazioni digitali, specie per via telematica sono sempre più collegati a diritti costituzionali fondamentali. La pubblica amministrazione ex art. l ..., deve provvedere a rimuovere le barriere tecnologiche che si stanno producendo creando nuovi analfabetismi e nuove disabilità, precludendo a vaste categorie di cittadini l'esercizio di diritti fondamentali.

Art. 2. PRINCIPI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SITI E DEI SERVIZI

Le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici, economici e non, e tutti i soggetti di diritto pubblico sono tenut, nell'allestimento e nella gestione di siti, banche dati e servizi telematici, a porre particolare attenzione per assicurare il diritto di cui al precedente Art. 1, a tutte le categorie di cittadini, specie se svantaggiati o disabili.

in particolare:

  • anziani, spesso affetti da riduzioni e limitazioni sensoriali, motorie, cognitive;
  • cittadini sottoscolarizzati, non scolarizzati e privi di conoscenze informatiche;
  • i bambini svantaggiati e disabili in obbligo scolare;
  • cittadini affetti da disabilità sensoriali (non vedenti, non udenti, ipovedenti, ipoudenti ecc.),
  • affetti da disabilità motorie anche gravi,
  • cittadini affetti da problemi psichici con disturbi e ritardi nell'apprendimento, nella comunicazione, nella vita di relazione.

Pertanto la progettazione e lo sviluppo dei siti e dei sistemi deve attenersi ai seguenti principi generali:

A) - PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DAL DISPOSITIVO

I sistemi informatici, i servizi telematici, i supporti contenenti informazioni digitalizzate di interesse sociale devono essere accessibili a tutti i cittadini, tenendo conto che essi possono possedere macchine diverse, per dimensioni, capacità, velocità, architettura, sistema operativo, interfaccia utente, dispositivi di interazione col sistema e con l'informazione e la sua fruizione: tipicamente periferiche alternative.

B) - PRINCIPIO DI PRESENTAZIONE EQUIVALENTE

Le informazioni e le procedure di accesso ai sistemi e alle reti di cui al capoverso precedente, devono sempre distinguere l'informazione principale dalla sua presentazione standard.

L'informazione principale deve essere disponibile anche secondo modalità alternative di presentazione:
tipicamente deve essere sempre possibile l'accesso alle informazioni sia con interfacce grafiche e basate su dispositivi di puntamento, sia attraverso interfacce testuali,con comandi a tastiera, con terminali ridotti o ingranditi, con terminali gsm e computers palmari ie da automobile,lettori di schermi collegati a dispositivi speciali (es.barre braille, dispositivi di sintesi vocale,emulatori di mouse, cannucce,dispositivi di telecomando, ecc.).

In considerazione del fatto che l'informazione principale deve essere veicolabile attraverso differenti canali sensoriali, le immagini e i suoni rilevanti ai fini dell'informazione e delle procedure di accesso, devono essere sempre associati a riferimenti testuali e descrittivi, che ne descrivano o sostituiscano la funzione. Ove questo risulti utile il contenuto testuale può essere arricchito, specificato o chiarito con immagini e suoni, animazioni, filmati, e quanto altro possa facilitare la comunicazione, la fruizione delle informazioni e l'interazione col sistema, utilizzando a pieno le possibilità multimediali rese disponibili dalla tecnologia attuale.

C) - PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ E SEWMPLICITÀ D'USO

Le procedure di accesso ai sistgemi informatici, alle reti di elaboratori, devono tener conto che i cittadini possono avere tempi diversi di interazione col sistema a causa della macchina posseduta, dei dispositivi utilizzati per l'interazione, dei carichi sulle infrastrutture di trasporto, o per effetto di disabilità: sotto tale profilo si devono assicurare procedure legate il meno possibile alla temporizzazione di eventi, evitare testi in movimento, azioni legate a precisi lassi di tempo, e aver cura di sincronizzare le modalità alternative di presentazione: filmati, didascalie, linguaggi del corpo. ecc. La facilità di uso deve essere assicurata in tutte le presentazioni dell'informazione, non solo in quella della procedura standard.

Art. 3. L'AUTORITÀ GARANTE

L'autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione provvede a sorvegliare l'applicazione concreta dei principi esposti nel presente atto:

  • provvedendo a recepire nell'ordinamento italiano, sotto forma d proposte di regolamenti e di circolari, standards dettati da organismi ed enti internazionali e comunitari: vedi allegato 1 a questa legge: "recepimento nell'ordinamento italiano della raccomandazione 05/05/99 del World Wide Web Consortium";
  • svolgendo una funzione di impulso e di raccordo tesa a favorire un approccio unitario al problema, specie nell'ambito della costituenda rete informatica unitaria per la pubblica amministrazione;
  • istituendo o favorendo servizi anche automatici per il controllo di conformità ai principi esposti nella presente legge, in tutte le fasi dello sviluppo di siti e procedure: coordinando lo sviluppo di procedure alternative e di tecnologie assistive da porre gratuitamente al servizio delle categorie di cui al precedente articolo 2;
  • aprendo un canale di comunicazione diretto con gli utenti, dando loro la possibilità di segnalare difficoltà e malfunzionamenti o non aderenza a questi principi di progettazione universale.

Art. 4: portali e pagine web accessibili

vengono accolte nell'ordinamento italiano le linee guida per l'accessibilità dei siti web contenute nella raccomandazione del 5 maggio 19999 del World Wide Web Consortium (W3C), che possono così sintetizzarsi:

  • Fornire alternative equivalenti al contenuto audio e visivo.
  • Non fare affidamento sul solo colore.
  • Usare marcatori e fogli di stile e farlo in modo appropriato.
  • Chiarire l'uso di linguaggi naturali.
  • Creare tabelle che si trasformino in maniera elegante.
  • Assicurarsi che le pagine che danno spazio a nuove tecnologie si trasformino in maniera elegante.
  • Assicurarsi che l'utente possa tenere sotto controllo i cambiamenti di contenuto nel corso del tempo.
  • Assicurare l'accessibilità diretta delle interfacce utente incorporate.
  • Progettare per garantire l'indipendenza da dispositivo.
  • Usare soluzioni provvisorie.
  • Usare le tecnologie e le raccomandazioni del W3C.
  • Fornire informazione per la contestualizzazione e l'orientamento.
  • Fornire chiari meccanismi di navigazione.
  • Assicurarsi che i documenti siano chiari e semplici.

L'Autorità informatica provvede a una regolamentazione più dettagliata su alcune problematiche connesse ad elementi critici ai fini della accessibilità: problemi di carattere generale, immagini sensibili e mappe, tabelle, cornici e riquadri, moduli (forms),oggetti programmati e animati (applet e script), presentazioni multimediali