EDILIZIA

 

---Concessione di costruzione

n.° sent. 1202 - Sez. II - data pubbl. 20 aprile 1998 - Pres. Orrei - Est. Nappi - ric. Guido Nicola (avv. C.Giordano)- c. Comune di Acerra (avv. G.Marone)

sommarietto Edilizia - Concessione di costruzione - Cubatura - Non computabilità di porticati nella cubatura di un fabbricato - Presupposto: uso pubblico.

massima Le due ipotesi nelle quali l’art. 30 del Regolamento edilizio del Comune di Acerra prevede la non computabilità dei porticati nella cubatura di un fabbricato sono tra loro in relazione disgiuntiva e non cumulativa. Entrambe poi presuppongono un uso pubblico del porticato e si distinguono soltanto per il titolo di tale uso che nella prima ipotesi nasce da uno speciale titolo giuridico e nella seconda ipotesi nasce dalla posizione ubicazionale del fabbricato (adiacente a strade pubbliche e da queste facilmente accessibili e percorribili.

 

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n.° sent. 1456 - Sez. II - data pubbl. 8 maggio 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Olibano Antonio (avv. F.Rozera) c. Comune Sessa Aurunca (avv. n.c.)

 sommarietto. Edilizia - Concessione di costruzione - Rilascio - Presupposto - Sufficiente grado di urbanizzazione della zona. Edilizia - Concessione di costruzione - Diniego - Sussistenza di un "urbanizzazione di fatto" - Illegittimità.

massima. Il grado di sufficiente urbanizzazione di una zona, ai fini del rilascio di una concessione edilizia (pur in mancanza di piano di lottizzazione),deve essere adeguatamente e congruamente provato dalla parte che ne afferma l’esistenza. Il diniego di concessione edilizia é illegittimo quando sussista una situazione di "urbanizzazione di fatto" dei luoghi, in quanto la presenza di un contesto già urbanizzato, nel rendere superflua la regolamentazione di dettaglio a mezzo dei piani particolareggiati, comporta la rimozione dell’ostacolo che si frappone all’esercizio del diritto ad edificare del privato in quella determinata zona, conformemente alla situazione esistente.

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n.° sent. 2078 - Sez. II - data pubbl. 24 giugno 1998 - Pres. Orrei - Est. Nappi - ric. Sapone Antonio e Aika (avv. E.Sticco) c. Comuni di Pontelatone e Bellona (avv. n.c..)

sommarietto Edilizia - Concessione di costruzione - Bene di interesse pubblico - Interventi di restauro conservativo e di mutamento di destinazione d’uso - Autorizzazione - Competenza.

massima Gli interventi di restauro conservativo e di mutamento di destinazione d’uso di un bene privato di interesse pubblico (soggetto a vincolo monumentale ex L.n.1089/39) autorizzati dalla competente soprintendenza, possono essere impediti dal comune nel cui territorio ricade il bene soltanto per ragioni di carattere urbanistico - edilizie. E’ pertanto illegittimo il provvedimento del Sindaco che, investito della richiesta di concessione da parte del proprietario formale del bene, sospenda la relativa determinazione in attesa che siano giudizialmente accertate pretese possessorie o dominicali da altri vantate sul bene.

 

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n.° sent. 2154. - Sez. II - data pubbl. 26 giugno 1998 - Pres. Orrei - Est. Nappi - ric. Cacace Giovanni (avv. A. Sguanci) c. Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (avv. Stato M.R. Cozzuto)

sommarietto. Edilizia - Concessione di costruzione - Sospensione dei lavori ex art.20 L.n.1089/39 - Obbligo di motivazione - Insussistenza. Edilizia - Concessione di costruzione - Provvedimenti di sospensione e di imposizione di vincoli ex L.1089/39 - Rimozione dell’autorizzazione sindacale - Atto dovuto.

massima. La sospensione dei lavori disposta, ex art.20 della L. n. 1089/39, dal competente Ministro non necessita di specifica motivazione sulle ragioni della imposizione del vincolo monumentale. Detta sospensione può essere discrezionalmente disposta anche in relazione ad un edificio che sia stato, su autorizzazione sindacale, parzialmente demolito.

La rimozione dell’autorizzazione sindacale alla demolizione e ricostruzione di un determinato edificio è atto dovuto se, prima della totale demolizione dell’ufficio medesimo, intervengono i provvedimenti di sospensione e di imposizione del vincolo ai sensi della citata L.n.1089/39.

 

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n.° sent. 2157 - Sez. II - data pubbl. 26 giugno 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Ricciardi Rosa (avv. L.D’Angiolella) c. Comune di Caserta (avv. G.Mastroianni)

sommarietto Edilizia - Concessione di costruzione - Rilascio - Competenza del dirigente.

massima Ai sensi dell’art.6, comma 2, della legge n.127/97 (che ha sostituito il secondo periodo del comma 3 dell’art.51 della legge n.142/90), la competenza in materia di rilascio (ed ovviamente di "ritiro") di concessioni edilizie appartiene al dirigente (ovvero, per i comuni sprovvisti di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici o servizi) e non più al Sindaco.

 

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n.° sent. 3154 - Sez. II - data pubbl. 12 ottobre 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. D’Amelio Rocco (avv. R.Satta Flores) c. Comune di Lioni (avv. R.Capasso)

sommarietto Edilizia - Concessione di costruzione - Impugnative - Interesse a ricorrere - Presupposti.

massima L’interesse a ricorrere per far valere l’illegittimità del rilascio ad altri di una concessione edilizia sussiste in capo alle persone titolari di un diritto di proprietà su un immobile situato nella zona interessata dalla costruzione assentita, oppure che si trovino con la zona stessa in una situazione di stabile collegamento (cfr. C.d.S:, Sez. V, n. 393/88; TAR Lazio, Sez. II, n. 404/97).

 

 

n.° sent. 3714 - Sez. II - data pubbl. 9 dicembre 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Gifaldi Cosimo (avv. G.Romano) c. Comune di Pesco Sannita (avv. A.Abbamonte)

 sommarietto.Edilizia - Concessione di costruzione - Immobili colpiti da eventi sismici - Controversie relative ai contributi per la ricostruzione: giurisdizione del G.O. - Controversie relative all’aspetto urbanistico: giurisdizione del G.A..

 massima. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento e la qualificazione dei contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che, in tale ipotesi, l’attività dell’Amministrazione è rigorosamente vincolata all’osservanza dei criteri predisposti dalla legge a tutela immediata e diretta delle posizioni dei proprietari danneggiati, le quali hanno, pertanto, consistenza di diritti soggettivi. Al contrario, ove la questione dedotta in giudizio attenga all’aspetto urbanistico ( sotto il profilo del corretto esercizio del potere concesso dalla legge all’Amministrazione di coordinare il ripristino del patrimonio edilizio danneggiato), la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, essendo configurabili solo posizioni di interesse legittimo (cfr., ex plurimis, CASS, SS.UU., n. 202/95; n. 4189/96).

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n.° sent. 3824 - Sez. II - data pubbl. 21 dicembre 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Comune di Cusano Mutri (avv. A.Abbamonte) c. Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (avv.ra Stato)

 sommarietto Edilizia - Concessione di costruzione - Zona soggetta a vincolo ambientale - Natura del procedimento.

Edilizia - Concessione di costruzione - Nulla osta paesaggistico - Controllo di legittimità dell’amministrazione statale.

Edilizia - Concessione di costruzione - Nulla osta paesaggistico - Controllo - Autorità competente.

massima Poiché il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione in zona soggetta a vincolo ambientale, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/39, si configura quale procedimento instaurato ad istanza di parte, non sussiste l’obbligo per l’Amministrazione statale procedente di comunicare l’avviso di inizio all’interessato (C.d.S., Sez. VI, n. 771/1994; cfr. altresì, TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 932/1998).

 Coerentemente alla natura del controllo esercitato in subiecta materia (che é di mera legittimità e non anche di merito), l’Amministrazione statale può solo annullare o non annullare il nulla osta paesaggistico, ma non é tenuta a fornire indicazioni sulle modalità per rendere compatibile con le esigenze di tutela paesistica l’opera che si intende realizzare (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 2472/97).

 Ai sensi del decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 24.5.94, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3.6.94, la competenza in materia di controllo dei nulla osta paesaggistici é stata delegata al Direttore Generale dell’Ufficio centrale per i beni culturali ed ambientali; e successivamente, da quest’ultimo ( con proprio decreto del 18.12.96, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4.1.97) ai Soprintendenti pro tempore territorialmente competenti.