ELEZIONI

 

---Candidature

 

n.° sent. 1339 - Sez. II - data pubbl. 30 aprile 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Palma Francesco (avv. F.Laudadio, F.Scotto) - c. Comune di Napoli, Commissione elettorale Circoscrizione di Napoli (avv. Stato G.Albano)

sommarietto. Elezioni - Candidature - Carica di consigliere comunale - Presupposto: iscrizione nelle liste elettorali - Presentazione di autocertificazione dell’interessato - Ammissibilità.

massima. Ai fini del rispetto degli artt. 28 comma 5°, e 32, comma 7°, p.3), del D.P.R. n. 570/60 (i quali richiedono, per la candidatura della carica a consigliere comunale, la presentazione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, onde consentire la partecipazione del candidato alla competizione elettorale) deve ritenersi sufficiente la produzione di una autocertificazione resa dall’interessato ai sensi della legge n. 15/68, in ordine allo "status" di elettore dell’aspirante candidato (cfr. TAR Campania, Salerno, n.255/95).

****

 

n.° sent. 3427 - Sez. II - data pubbl. 6 novembre 1998 - Pres. Nappi - Est. Pasanisi - ric. Santella Salvatore e/a (avv. A.M.Di Somma) c. Sottocommissione Elettorale Pignataro Maggiore (avv.ra Stato)

sommarietto. Elezioni - Candidature - Ammissibilità - Presupposti.

massima. Ai sensi dell’art. 28, comma 4°, D.P.R. n. 570/60, presupposto per l’ammissibilità della candidatura non é la semplice dichiarazione di accettazione, ma una fattispecie complessa costituita da detta dichiarazione e dalla relativa autenticazione (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 4141/97; C.G.A.R.S., n. 55/90; TAR Calabria, Catanzaro, n. 461/96).

 

 ---Impugnative e procedimento

 

n.° sent. 1336 - Sez. II - data pubbl. 30 aprile 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Somma Lucio (avv.A.Somma)- c. Commissione elettorale Circoscrizione di Castellammare di Stabia e/a (avv. n.c.)

sommarietto. Elezioni - Impugnative e procedimento - Impugnazione di un atto intermedio del procedimento - Mancata impugnazione dell’atto di proclamazione - Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

massima. Colui che ha impugnato l’atto intermedio del procedimento elettorale ha l’onere di impugnare (eventualmente deducendo il vizio di illegittimità derivata ) anche i successivi atti del procedimento ( atto di proclamazione degli eletti ), notificando il relativo ricorso, in qualità di controinteressati, a coloro che siano risultati eletti.

In mancanza di tale ulteriore impugnativa, il ricorso originariamente proposto diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

*****

 

n.° sent. 1339 - Sez. II - data pubbl. 30 aprile 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Palma Francesco (avv.ti F.Laudadio, F.Scotto) - c. Comune di Napoli, Commissione elettorale Circoscrizione di Napoli (avv. Stato G.Albano)

sommarietto. Elezioni - Impugnative e procedimento - Impugnazione del provvedimento di esclusione di una lista - Decisione cautelare favorevole - Mancata impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti - Non è causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Elezioni - Impugnative e procedimento - Tutela dei terzi - Diritto di proporre opposizione.

massima .Quando, in materia elettorale, venga impugnato un provvedimento di esclusione di una lista e, per effetto dell’eventuale decisione cautelare favorevole, la lista inizialmente esclusa dalla competizione elettorale, vi abbia invece successivamente partecipato, in tal caso, la mancata eventuale impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti non determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la sospensione cautelare del provvedimento di esclusione di una lista (che ha consentito alla stessa di poter partecipare alla competizione elettorale), ha già prodotto effetti più o meno rilevanti sul procedimento elettorale e sulla elezione dei vincitori, la cui nomina è anche indirettamente conseguenza di tale decisione cautelare.

Nelle ipotesi in cui, in relazione al tipo di provvedimento impugnato (ad esempio, di esclusione da un concorso o di esclusione da una competizione elettorale), non siano ancora individuabili posizioni di controinteresse al ricorso, la piena effettività della tutela giurisdizionale in favore dei terzi eventualmente pregiudicati dagli effetti di una decisione resa "inter alios" è garantita con il riconoscimento del diritto in capo agli stessi di proporre l’opposizione ex art. 404, co. 1°. c.p.c. (cfr. C.G.A.R.S. n.196/96).

*****

 

n.° sent. 1341 - Sez. II - data pubbl. 30 aprile 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Settembre Anna Patrizia (avv.M.Cocilovo)- c. Sottocommissione Elettorale Circoscrizione Arenella (avv.n.c.)

sommarietto. Elezioni - Impugnative e procedimento - Ricorso avverso atto di proclamazione degli eletti - Obbligo di specifiche censure.

massima. Con il ricorso elettorale devono essere specificate le censure avverso l’atto di proclamazione degli eletti, poiché non può consentirsi che doglianze generiche ( o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi ) siano dirette a provocare in sede processuale una rinnovazione delle operazioni elettorali, mediante un riesame dei voti in tutte le Sezioni.

(C.d.S., Sez. V, n. 476/96, n. 241/96, n. 611/94, n. 588/97, n. 1618/96, n. 528/81).

 

*****

n.° sent. 2425 - Sez. II - data pubbl. 16 luglio 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Palladino Giuseppe (avv. A.D’Alessandro) c. Comune di Marigliano (avv.n.c.)

sommarietto. Elezioni - Impugnative e procedimento - Prova testimoniale - Inammissibile.

massima. La prova testimoniale non é ammissibile nel procedimento giurisdizionale elettorale innanzi al giudice amministrativo ( Corte Cost., n. 140/92; C.d.S., Ad. Plen., n. 7/79; TAR Campania, Salerno, n. 595/95).

 

*****

n.° sent. 3418 - Sez. II - data pubbl. 5 novembre 1998 - Pres. Nappi - Est. Nappi - ric. Ruggiero Maria Vincenzo (avv. U.e C.Iaccarino) c. Comune di Napoli (avv.n.c.)

sommarietto. Elezioni - Impugnative e procedimento - Rinuncia ad alcuni motivi - Inammissibilità - Presupposti.

massima. Nel giudizio elettorale é inammissibile la rinuncia a determinati motivi del ricorso da parte del ricorrente quando taluno dei controinteressati da lui intimati avesse una concreta posizione di controinteresse alla rinuncia medesima.

 

 

---Liste dei candidati

 

n.° sent. 3427 - Sez. II - data pubbl. 6 novembre 1998 - Pres. Nappi - Est. Pasanisi - ric. Santella Salvatore e/a (avv. A.M. Di Somma) c. Sottocommissione Elettorale Pignataro Maggiore (avv.ra Stato)

sommarietto. Elezioni - Liste dei candidati - Termine di presentazione ex art.28 D.P.R. 570/1960 - Natura.

Elezioni - Liste dei candidati - Rispetto del termine di presentazione ex art.28 D.P.R. 570/1960 - Presupposti.

massima. Il termine di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 570/60 per la presentazione delle liste dei candidati e dei relativi allegati é perentorio, essendo posto a garanzia della par condicio di tutti i partecipanti alla competizione elettorale (cfr. TAR Lazio, Sez. II, n. 2188/96; TAR Calabria, Reggio Calabria, n.571/97).

Il termine di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 570/60 per la presentazione delle liste dei candidati e dei relativi allegati può ritenersi " rispettato di fatto" dalla mera presenza degli interessati (presentatori o candidati) all’interno degli uffici comunali prima della sua scadenza, a tal fine occorrendo che, entro il suddetto termine, venga effettuata la formale ed effettiva consegna della lista e di tutti i relativi atti e documenti (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 515/91; TAR Calabria, Catanzaro, n. 1036/95).

 

---Operazioni elettorali

 n.° sent. 2425 - Sez. II - data pubbl. 16 luglio 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Palladino Giuseppe (avv. A.D’Alessandro) c. Comune di Marigliano (avv.n.c.)

sommarietto. Elezioni - Operazioni elettorali - Verbali - Trasmissione verbali al Prefetto entro 24 ore da parte dell’ufficio centrale - Obbligo insussistente.

massima. Non sussiste l’obbligo per l’Ufficio centrale di trasmettere il verbale delle operazioni elettorali al Prefetto nelle 24 ore successive alla chiusura delle operazioni di scrutinio delle singole sezioni, non essendo tale obbligo prescritto dagli artt. 70 e 72 del D.P.R. n. 570/1960, né desumibile dagli artt. 14 e 15 della legge n. 108/1968 ( che si riferisce alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario).

*****

 

n.° sent. 3427 - Sez. II - data pubbl. 6 novembre 1998 - Pres. Nappi - Est. Pasanisi - ric. Santella Salvatore e/a (avv. A.M. Di Somma) c. Sottocommissione Elettorale Pignataro Maggiore (avv. Avv.ra Stato)

sommarietto Elezioni - Operazioni elettorali - Verbali - Sottoscrizioni.

massima. Nell’ipotesi in cui il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni non sia stato sottoscritto in ogni sua pagina da tutti i componenti dell’Adunanza medesima ( come prescritto dall’art. 66, comma 3°, del D.P.R. n. 570/60), ma solo da alcuni di essi, non si può comunque dubitare della legittimità dell’atto, in quanto l’autenticità del verbale rimane assicurata dalle altre sottoscrizioni (TAR Lazio, Sez. II, n. 898/94; TAR Campania, Salerno, n. 1/96).

 

 

---Schede elettorali

 

n.° sent. 3421 - Sez. II - data pubbl. 5 novembre 1998 - Pres. Nappi - Est. Nappi - ric. Capasso Marco (avv. N.Cuomo) c. Comune di Napoli (avv. n.c.)

sommarietto. Elezioni - Schede elettorali - Reperimento di schede diverse - Incidenza invalidante sulle operazioni elettorali - Presupposti.

massima. Il reperimento nell’urna, in sede di scrutinio, di schede elettorali diverse da quelle in dotazione al seggio e per tale ragioni ritenute nulle non ha incidenza invalidante delle operazioni elettorali se il nucleo delle schede diverse, votate comunque dall’elettore per una determinata lista, non é sufficiente a modificare i risultati elettorali.

 

 

---Sistema elettorale

 

n.° sent. 2425 - Sez. II - data pubbl. 16 luglio 1998 - Pres. Orrei - Est. Pasanisi - ric. Palladino Giuseppe (avv. A. D’Alessandro) c. Comune di Marigliano (avv. n.c.)

sommarietto. Elezioni - Sistema elettorale - Ballottaggio - Facoltà di dichiarare il collegamento con altre liste - Termini.

massima. La facoltà prevista dall’art. 6, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in favore dei due candidati ammessi al ballottaggio, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno va esercitata entro sette giorni << dalla prima votazione>>, e non entro sette giorni dalla conoscenza dei risultati della prima votazione.

 

 

---Voto di preferenza

 

n.° sent. 2399 - Sez. II - data pubbl. 16 luglio 1998 - Pres. Orrei - Est. Nappi - ric. Fiengo Ciro (avv. C.Fiengo) c. Comune di Napoli (avv.n.c.)

sommarietto. Elezioni - Voto di preferenza - L. n.81/93 - Individuazione della lista: presupposto necessario.

massima. Il voto di preferenza, nel sistema elettorale introdotto dalla L. n. 81/93, presuppone necessariamente la individuazione della lista alla quale appartiene il candidato prescelto. Detta individuazione non é possibile quando l’elettore ometta di votare un contrassegno di lista ed esprime un voto di preferenza per un candidato di una determinata lista indicando il nome nello spazio di una diversa lista. In siffatta ipotesi, il voto di preferenza deve ritenersi nullo.