MAGISTRATO

 

---Promozione

n.° sent. 1575 - Sez. I - data pubbl. 18 maggio 1998 - Pres. Coraggio - Est. Donadono - ric. Stanziola Maurizio (avv.ti A. Palma, D. Vitale) - c. Ministero di Grazia e Giustizia (avv.ra Stato)

sommarietto Magistrato - Promozione - Nomina a magistrato di Corte di Appello - Trattamento economico - Inapplicabilità dell’art. 7, c.3, L. 438/1992.

massima Agli effetti dell’art. 7, co. 3°, del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito in legge n.438 del 1992 - applicabile anche al personale di magistratura, nella parte in cui dispone la sterilizzazione, per l’anno 1993, degli incrementi retributivi derivanti da progressione automatica di carriera - non può essere considerata come automatica, al pari di un avanzamento derivante dalla mera anzianità, la promozione che consegue ad un giudizio valutativo, come quella connessa alla nomina a magistrato di corte di appello, ancorché si tratti di progressione di carriera a ruolo aperto e, cioè, senza limitazione di posti.