SANITARIO

---Sanitario A.S.L.

n.° sent. 2364 - Sez. IV - data pubbl. 15 luglio 1998 - Pres. Corsaro - Est. Russo - ric. Fusco Pagano (avv. G.Marone) c. Azienda ospedaliera "Cardarelli" di Napoli. (avv.ti. A. Urciuolo, L.Servino)

sommarietto Sanitario - Sanitario A.S.L. - Incarichi - Proroga ex art.2, co. 1°, d.l. n.583/1996 - Incarico prorogabile - Definizione.

massima L’art. 2 comma 1, d.l. 18 novembre 1996 n.583, convertito, con modificazioni, dalla L.17 gennaio n.4 - in virtù del quale sono prorogati gli incarichi del personale sanitario fino al 31 dicembre 1997, o fino alla definizione della disciplina per l’accesso al secondo livello dirigenziale -, dev’essere interpretato nel senso che detti incarichi sono quelli propri o formali stabiliti dall’art. 121, d. P.R. 28 novembre 1990 n.384 (incarichi interinali per mansioni superiori) o dall’art. 7, d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 (incarichi sostitutivi temporanei), ossia quelli che non sono irretiti dal divieto ex art.14, comma 9, L.20 maggio 1985 n.207 (con esclusione, quindi, degli ordini di servizio o di disposizioni provvisorie, emanate da soggetto diverso da quello competente alla gestione del rapporto di impiego e senza la previa formazione delle graduatorie divisionali).

 

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n.° sent. 2394 - Sez. IV - data pubbl. 15 luglio 1998 - Pres. Corsaro - Est. Russo - ric. Montella Giuseppe (avv. S.Turrà) c. ASL Napoli 2 (avv.ti. C.Salerno, M.Vella)

sommarietto Sanitario - Sanitario ASL - Nuovo ordinamento aziendale - Utilizzazione nei servizi di appartenenza - Limiti - Ragioni.

massima La norma dell’art. 41 c.1, l. reg. Camp. 3 novembre 1994 n. 32, in base alla quale il personale sanitario transitato nei ruoli provvisori delle neoistituite ASL dev’essere utilizzato negli uffici e nei servizi d’appartenenza, va interpretata nel senso che lo scopo garantistico colà perseguito (ossia, il mantenimento rebus sic stantibus nelle attività svolte del personale delle disciolte USL nella neoistituita ASL) si deve contemperare con la domanda sociale di sicurezza sanitaria, affinché l’uno, stabilito per evitare che il passaggio del personale al nuovo ordinamento non si trasformi in una surrettizia reformatio in pejus, non diventi lo strumento che il personale adopera sfuggire agli oneri ed alle incombenze derivantigli dall’altra.

 

---Sanitario ospedaliero

 

n.° sent. 2484 - Sez. IV - data pubbl. 23 luglio 1998 - Pres. Corsaro - Est. Russo - ric. Tramontano Antonino (avv. A.e.O.Abbamonte) c. USL 42 di Napoli (avv.n.c.)

sommarietto Sanitario - Sanitario ospedaliero - Sostituzione dell’aiuto - Mansioni superiori - Esclusione.

massima A differenza di quanto accade per la sostituzione del primario ospedaliero con l’aiuto più titolato, la sostituzione di quest’ultimo non necessariamente implica l’intervento dell’assistente, potendosi provvedere in altro modo, per cui non v’é, nella specie, svolgimento di mansioni superiori.