REPUBBLICA ITALIANA |
N. 1011 reg Sent. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
anno 1999 |
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (sezione Vª) |
N. reg Ric. anno 1998 |
composto da: |
Italo Vitellio - Presidente
Alessandro Pagano - Consigliere rel. est.
Andrea Pannone - Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4645/98 proposto da: S. Sergi rappresentato e difeso dagli avvocati Capunzo R., Iaccarino Ugo, Iaccarino Carlo e Iaccarino Claudio con elezione di domicilio alla v. S. Pasquale a Chiaja n. 55, Napoli;
contro
Il Comune di Trentola Ducenta in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato A. Lamberti con cui domicilia in Napoli, v. M. Preti n. 10;
nonché nei confronti di Maria Carmen Mottola residente in Trentola Ducenta via 4 novembre n. 17 n.c ;
per l’annullamento
della determinazione del sindaco del Comune di Trentola Ducenta del 20 febbraio 1998 n. 1869 che dispone l’avvicendamento del ricorrente alle funzioni di responsabile dell’U.T.C;
di tutti gli atti fra esso connessi con particolare riferimento alla della delibera di giunta municipale 19 febbraio 1998 n. 24;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 9/2/1999 – rel. il cons. A. Pagano - gli avv.ti: come da verbale di udienza;
ritenuto in fatto
1.- Con il presente ricorso, notificato il 20 aprile 1998 e depositato il 7 maggio 1998, l’ingegner S. Sergi espone di essere dipendente del Comune di Trentola Ducenta a seguito del positivo espletamento di un concorso pubblico per il posto di ingegnere e di essere stato nominato responsabile del servizio U.T.C. con delibera di GM 12/1/1995 n. 7 confermata dalla delibera di GM 15/9/1997 n. 179.
Si duole quindi che con provvedimento n. 1869 del 20 febbraio 1998 il sindaco del Comune di Trentola Ducenta, rilevate "disfunzioni, carenze e inefficienze dell’UTC", ha disposto l’avvicendamento del titolare, attuale ricorrente, con l’architetto Mottola Maria Carmen.
Ha altresì impugnato la delibera n. 24 del 19/02/1998 con cui la Giunta ha preso atto dell’orientamento del sindaco circa la necessità dell’avvicendamento, nella funzione di responsabile del settore tecnico, dell’ingegnere S. Sergi con l’architetto Mottola Maria Carmen.
Ha dedotto pertanto la violazione della legge 241/1990; della legge 142/1990 del prov PCM 6/4/1995, del regolamento del personale del Comune di Trentola Ducenta, del Dpr 10/1/1957 n. 3, dell’eccesso di potere sotto molteplici profili.
2.- Resiste l’amministrazione.
3.- All'udienza indicata, la causa é stata trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso è fondato nei limiti di cui infra.
L’ingegner Sergi dipendente del Comune di Trentola Ducenta è responsabile dell’ UTC e si duole del provvedimento sindacale con cui è stato disposto l’avvicendamento a tempo indeterminato nella funzione di responsabile UTC, sostituendosi lo stesso con l’architetto Mottola Maria Carmen.
Il provvedimento n. 1869/1998 afferma, in particolare, che si sono determinate disfunzioni, carenze ed inefficienze a causa del responsabile di tale struttura che hanno ritardato l’azione amministrativa e la realizzazione dei programmi dell’amministrazione comunale.
È seguito, peraltro, il provvedimento 16 marzo 1998 n. 2646 con il quale il sindaco ha disposto il conferimento delle funzioni di capo settore UTC all’ingegner S. Sergi, in assenza dell’architetto Carmen Mottola per malattia della stessa.
In precedenza, è stata emessa la delibera n. 24 del 19/2/1998 con la quale la Giunta comunale di Trentola Ducenta, richiamati i verbali delle riunioni svoltesi fra l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni sindacali, in ordine alle disfunzioni del servizio dell’ufficio tecnico, ha preso atto dell’orientamento del sindaco circa la necessità di un avvicendamento dello stesso nella funzione di responsabile del settore tecnico con l’architetto Mottola Maria Carmen.
Così riepilogati i fatti di causa, può escludersi che il sindaco e gli altri organi deliberanti del Comune abbiano inteso adottare un provvedimento disciplinare nei confronti dell’attuale ricorrente.
Basta sul punto rilevare che "le problematiche relative al funzionamento dell’UTC" si sono concretate in un provvedimento "di avvicendamento" fra due dipendenti entrambi presenti nella pianta organica nell’area tecnica con l’ottava qualifica, rispettivamente con la posizione di ingegnere ed architetto.
Va quindi osservato che il ricorrente non è rimasto privo di funzione o incarico, ma mantiene la sua posizione di funzionario dell’UTC.
Il carattere organizzatorio e non punitivo si desume del resto, in maniera convincente, con il richiamo al secondo provvedimento del sindaco n. 2646/1998 con il quale, sia pure interinalmente, le funzioni di responsabile sono state riassegnate all’ingegner Sergi.
Ciò posto, è fondato il rilievo che il provvedimento inerente il vertice dell’ufficio di appartenenza del ricorrente non è stato adottato previa suo avviso, con le garanzie di cui alla legge 241/1990.
Pur a voler accedere, come già osservato, alla tesi che il provvedimento sindacale non costituisce manifestazione del potere disciplinare dell’ente nei confronti dell’attuale ricorrente ma atto di gestione delle risorse manageriali ex art. 51, sesto c., lex 142/1990, deve tuttavia rilevarsi che lo stesso si è concretato nell’avvicendamento al vertice del UTC, motivato da osservazioni critiche in ordine all’operato del Sergi: si è trattato quindi di una determinazione autoritativa, posta in essere all’esito procedimentale di molteplici valutazioni.
L’amministrazione resistente ha replicato sul punto che la presunta violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 non sussiste, atteso che l’impugnato provvedimento di avvicendamento doveva considerarsi il naturale ed indifferibile portato delle reiterate inadempienze del ricorrente delle quali allo stesso è stato inutilmente richiesto di rendere conto con l’espressa minaccia delle conseguenze connesse all’eventuale inottemperanza.
Deve, per contro, affermarsi che l’esigenza garantista sottesa alla necessità che l’amministrazione (anche comunale: cfr CdS V 2 febbraio 1996 n. 132) comunichi l’avvio del procedimento comporta che la stessa sia appagata nei termini formali previsti dall’articolo 8 della legge 241/1990, ed in particolare, menzionando <<l’oggetto del procedimento promosso>>con tutte le altre specifiche indicazioni contenute nella norma indicata (cfr, CdS V, 13 novembre 1995 n. 1562).
Ne consegue quindi che le forme equipollenti della comunicazione, pur ammesse dalla giurisprudenza (CdS V, 30 dicembre 1998, n. 1960 e CdS IV, 13 novembre 1998, n. 1520), sono ammissibili sempre che realizzino un’informazione specificamente e obiettivamente analoga a quella che spetta a chi è interessato dal procedimento avviato dall’amministrazione.
Rispetto alla fattispecie in esame, ad avviso del collegio, la nutrita documentazione depositata dall’amministrazione (in data 3 novembre 1998) rende edotti di una fitta serie di atti che hanno riguardato l’amministrazione comunale, in ordine alla gestione dell’ufficio tecnico ma che non sono idonei o perfettamente equipollenti alla comunicazione di quelle specifiche circostanze di cui il provvedimento contestato doveva costituire l’epilogo.
Va peraltro notato che non tutti gli atti depositati hanno il ricorrente quale destinatario, pur se involgono critiche e rilievi alla gestione dell’ufficio tecnico.
In termini generali, il tribunale ricorda poi che la comunicazione dell’avvio del procedimento è stato definito principio generale dell’ordinamento giuridico sicché ogni disposizione (o interpretazione) che limiti o che escluda tale diritto, va delimitata in modo rigoroso onde evitare di vanificare od eludere il principio stesso (cfr, CdS, IV, 5 giugno 1998, n. 918 e IV, 25 settembre 1998, n. 569). Ha notato testualmente la decisione n. 569/1998: In particolare, gli articoli 7, 8 e 10, prescrivono l’obbligo dell’amministrazione di dare notizia agli interessati del nominativo del responsabile del procedimento e dell’avviso del procedimento medesimo, mediante comunicazione personale, ciò al fine di assicurare agli stessi il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di partecipare allo stesso, mediante memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare. Tali prescrizioni pongono un principio generale dell’ordinamento, che – per quanto concerne, l’avviso del procedimento – incontra i soli limiti fissati dallo stesso art. 7: a) la sussistenza di esigenze di celerità del procedimento; b) la adozione di provvedimenti cautelari. L’obbligo di comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati si fonda sulla duplice esigenza: - di porre i destinatari dell’azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione; - e di consentire all’amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti ed, in definitiva, meglio perseguire l’interesse pubblico principale, a fronte degli altri interessi, pubblici e privati, eventualmente coinvolti).
In termini ancora più ampi, la comunicazione dell’avvio procedimentale sembra dotata di copertura di <<spessore>> comunitario, correlandosi, per l’esigenza di "confronto" che sottende al principio audi alteram partem, definito dalla Corte di giustizia delle comunità europee "principio di diritto amministrativo ammesso in tutti gli stati membri" (sent. Alvis causa 32/62) ed altresì "norma generale" (causa sent. Transocean Marine Paint, causa 17/74) nonché "principio fondamentale del diritto comunitario" (sent. Hoffman La Roche, causa 85/76).
Il ricorso va pertanto accolto per la violazione della legge 241/1990 e pertanto gli atti impugnati devono essere annullati. In particolare, l’annullamento va disposto per la determinazione sindacale 1869/1998 e non anche per la delibera 24/1998 che non ha contenuto lesivo limitandosi "a prendere atto dell’orientamento del sindaco" nella vicenda in esame, invitando il predetto sindaco all’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
I restanti motivi possono assorbirsi.
Le spese di causa possono interamente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo della Regione Campania – Napoli – sez. V, pronunciando sul ricorso summenzionato, lo accogli come da motivazione e per l’effetto annulla la determinazione del sindaco di Trentola Ducenta n. 1869/1998.
Spese di causa interamente compensate.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del TAR, il 9 /23 febbraio 1999.
Il presidente Italo Vitiello il giudice rel. Est. Alessandro Pagano