REPUBBLICA ITALIANA |
N. reg Sent. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
anno 1999 |
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (sezione Vª) |
N. reg Ric. anno 1990 |
composto da: |
Italo Vitellio - Presidente
Alessandro Pagano - Consigliere rel. est.
Fabio Donadono - Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5147/1990 (1593/1990 sez.) proposto da: C. Roberto rappresentato e difeso dall'avvocato C. Gargiulo ed elettivamente domiciliato alla v. De Gasperi n. 55 (Studio Rivellini), Napoli;
contro
L’Unità sanitaria locale n. 37 della Regione Campania in persona del Presidente pt con domicilio in via Croce Rossa n. 8 Napoli,
per l’annullamento
del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione sull’istanza dell’8 luglio 1985, prot. n. 24125, seguita dalla diffida a provvedere, notificata in data 30 aprile 1990;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 13 aprile 1999-- rel. il cons. A. Pagano – gli avv.ti: come da verbale di udienza;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.- Con ricorso notificato il 13 luglio 1990 e depositato il 27 luglio 1990, il dottor C. Roberto, assistente di ruolo a tempo definito, si duole del silenzio serbato dalla USL n. 37 della Regione Campania sulla sua istanza dell’8 luglio 1985 con cui aveva chiesto di essere inquadrato nel posto di medico dirigente del servizio di fisiopatologia respiratoria e broncologia ai sensi della legge n. 207/1985.
Ha fatto seguire diffida a provvedere notificata il 30 aprile 1990.
A fronte del silenzio dell’amministrazione, articola un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 25 t.u 3/1957.
2.- L’amministrazione non ha provveduto a costituirsi.
3.- All'udienza indicata, la causa é stata trattenuta in decisione.
4.- Preliminarmente va rilevata la invalidità del mandato difensivo rilasciato dal ricorrente C. all’ulteriore difensore, avv.to E. Visciano.
Tale mandato, infatti, è contenuto in un atto, autonomo, di "costituzione" di ulteriore difensore, da parte del ricorrente C., depositato il 29/12/1993.
Orbene, la sottoscrizione della procura, se non autenticata dal notaio, deve essere certificata dal difensore a cui tale potere è attribuito solo quando la procura è rilasciata in margine o in calce ad uno di quegli atti specificamente indicati dall’art. 83 cpc. (cfr., Cass. sez. un. civ., 22 novembre 1994 n. 9869), fra cui non rientra quello predisposto dal ricorrente.
Né, rispetto alla fattispecie in esame, il quadro normativo può dirsi mutato con la novella di cui alla legge 27 maggio 1997 n. 141 (in arg. cfr., Cass. sez. un. 10 marzo 1998 n. 2642).
La legge, infatti, ha solo reso valida la procura rilasciata su di un foglio separato ma congiunto materialmente ad uno di quegli atti specifici di cui alla predetta disposizione codicistica (art. 83, 3° c. CPC). In altri termini, anche in quel caso, per fictio iuris, la procura si considera come apposta in calce, ma pur sempre, ripetesi, ad uno degli atti previsti testualmente dall’art. 83 CPC.
4.1.- Nel merito, il ricorso va respinto.
Il dottor Roberto C. chiede all’USL 37 della Regione Campania l’inquadramento nel posto di medico dirigente nel servizio di fisiopatologia respiratoria, ai sensi della legge n. 207/1985.
Si duole del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza dell’8/7/1985 protocollo n. 24215, come menzionata in epigrafe.
Il Tribunale osserva che agli atti di causa non vi sono documenti in ordine allo svolgimento concreto delle vicende per cui è ricorso, stante anche la mancata costituzione della USL n. 37.
Vi è tuttavia da rilevare che, depositata in atti, vi è istanza di riconoscimento di funzioni superiori, a firma del dottor C. attuale ricorrente, del 18 aprile 1985, da cui si evidenzia la circostanza che il dottor C. ottenne il riconoscimento che il servizio prestato, a far data dall’1/7/1981, era stato svolto in un profilo funzionale superiore al grado di assistente.
Come si evince sempre dalla istanza del 18 aprile 1985, il predetto riconoscimento fu ottenuto con delibera n. 174 del 24 maggio 1982 del Centro Diagnostico provinciale (CPA) al quale è succeduta la USL n. 37.
È dirimente allora rilevare nel presente ricorso che la predetta delibera, come si afferma nella istanza menzionata, fu poi caducata dal Co.Re.Co.
Può quindi concludersi che quell’annullamento ha fatto venir meno il presupposto stesso per l’ottenimento del riconoscimento di mansioni superiori, al fine di realizzare un migliore inquadramento.
Ne consegue che, nell’ottica di una richiesta mirante ad un riconoscimento giuridico di qualifica e quindi rispetto ad una attività regolata da provvedimenti autoritativi dell’amministrazione, il ricorrente aveva l’obbligo di impugnare quella determinazione caducativa.
In ogni caso, non può attualmente rimettersi in termini, con l’impugnazione del silenzio serbato sulla sua istanza. (In generale, sulla inammissibilità di un’azione volta a superare la mancata impugnazione di un atto autoritativo, in sede di giurisdizione esclusiva, cfr CdS V, 19 gennaio 1999 n. 40).
Ne consegue, ai fini del presente ricorso, che l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi sulla istanza, richiamata in epigrafe volte ad ottenere, sulla base delle mansioni svolte, un migliore inquadramento rispetto a quello formalmente riconosciuto al ricorrente.
p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli (sezione quinta) pronunciando sul ricorso summenzionato, lo respinge. Spese di causa interamente compensate.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.
Così deciso in Napoli, il 13/4/1999, nella camera di consiglio del TAR.
Italo Vitellio pres. Alessandro Pagano rel. est.