REPUBBLICA ITALIANA |
N. reg Sent. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
anno 1999 |
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (sezione Vª) |
N. reg Ric. anno 1991 |
composto da: |
Italo Vitellio - Presidente
Alessandro Pagano - Consigliere rel. est.
Fabio Donadono - Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5305/1991 r.g. (1568/1991 sez.) proposto da: C. Roberto rappresentato e difeso dall'avvocato C. Gargiulo ed elettivamente domiciliato alla v. De Gaspari n. 55 (Studio Rivellini), Napoli;
contro
il Comitato regionale di controllo, in persona del Presidente p.t. con elezione di domicilio in Napoli, via Don Bosco n. 4/f;
la Regione Campania in persona del Presidente della giunta p.t., con domicilio eletto alla via s. Lucia n. 81;
l’Unità sanitaria locale n. 30, in persona del Presidente del Coge con elezione di domicilio in Portici alla via de Lauzieres;
per l’annullamento
del provvedimento del Co.Re.Co. n. 59421 del 19/11/1990 verb. 215 decisione n. 39 di annullamento del delibera del Coge della USL n. 30 del 25/10/1990 n. 1251;
del provvedimento del Co.Re.Co. n. 61690 del 9/111/1990 verb. 223 decisione 204 di annullamento della delibera del Coge della USL n. 30 del 7/11/1990 n. 1267;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 13 aprile 1999-- rel. il cons. A. Pagano – gli avv.ti: come da verbale di udienza;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.- Con il presente ricorso, notificato il 6/7 giugno 1991 e depositato il 5 luglio 1991, il dottor Roberto C. ha impugnato gli atti epigrafati con i quali il Co.Re.Co. ha annullato le delibere nn.1251/1990 e 1267/1990 della USL n. 30 di Portici, attributive al ricorrente, rispettivamente, dell’incarico di capo settore per il servizio di tutela della salute dei lavoratori ed igiene del lavoro nonché di capo settore per la medicina legale e delle assicurazioni sociali.
A sostegno del gravame, ha articolato due motivi di ricorso con cui lamenta l’eccesso di potere, sotto molteplici profili: illogicità e travisamento dei fatti e disparità di trattamento nonchè difetto di motivazione.
2.- L’amministrazione regionale ha provveduto a costituirsi.
3.- All'udienza indicata, la causa é stata trattenuta in decisione.
4.- Va preliminarmente rilevata la invalidità della nomina con "atto di costituzione" a firma del ricorrente di un ulteriore difensore, in persona dell’avvocato E. Visciano, sottoscrittore anch’egli dell’atto.
Infatti, la sottoscrizione della procura, se non autenticata dal notaio, deve essere certificata dal difensore a cui tale potere è attribuito solo quando la procura è rilasciata in margine o in calce ad uno di quegli atti specificamente indicati dall’art. 83 cpc. (cfr., Cass. sez. un. civ., 22 novembre 1994 n. 9869), fra cui non rientra quello predisposto dal ricorrente.
Né, rispetto alla fattispecie in esame, il quadro normativo può dirsi mutato con la novella di cui alla legge 27 maggio 1997 n. 141 (in arg. cfr., Cass. sez. un. 10 marzo 1998 n. 2642).
La legge, infatti, ha solo reso valida la procura rilasciata su di un foglio separato ma congiunto materialmente ad uno di quegli atti specifici di cui alla predetta disposizione codicistica (art. 83, 3° c. CPC).
In altri termini, anche in quel caso, per fictio iuris, la procura si considera come apposta in calce, ma pur sempre, ripetesi, ad uno degli atti previsti testualmente dall’art. 83 CPC.
4.1.- Nel merito il ricorso è infondato. Il dottor Roberto C. grava il provvedimento del Co.Re.Co. n. 59421 del 19 novembre 1990 che ha annullato la delibera del Coge della USL n. 30 di Portici del 25/10/1990 n. 1251 e, parimenti, il provvedimento del Co.Re.Co. n. 61690 del 9/11/1990 che ha annullato la delibera del Coge dell’USL n. 30 del 7/11/1990 n. 1267.
Con tali delibere la USL n. 30 ha conferito al ricorrente l’incarico di capo settore per il servizio "tutela della salute dei lavoratori, igiene del lavoro, prevenzione ed infortuni sul lavoro, invalidi civili" (del. 1251/1990) e successivamente con delibera n. 1267/1990 ha attribuito al dottor C. l’incarico di capo settore per la medicina legale e delle assicurazioni sociali nell’ambito dello stesso servizio.
Nel costituirsi in giudizio la Regione Campania ha depositato la delibera n. 1251/1990 e la decisione caducativa, qui gravata, di tale delibera adottata dal Co.Re.Co. con il provvedimento n. 59421/1990.
A fronte dell’attribuzione di capo settore per la tutela della salute dei lavoratori, adottata dalla USL n. 30 con la predetta delibera n. 1251, il Co.Re.Co. ha osservato testualmente "la direzione provvisoria di una unità operativa (settore) del dipartimento amministrativo può essere affidata solo, secondo il dpr n. 761/1979, a personale appartenente al livello dirigenziale; Che parimenti per il dipartimento sanitario la responsabilizzazione provvisoria di un settore è subordinata al possesso da parte degli interessati della posizione funzionale intermedia nella disciplina specifica propria dell’area interessata; Che in presenza di detta convinzione la preposizione va conferita nel rispetto delle norme regolamentari interne dell’USL".
Comparando i motivi dedotti in ricorso, avverso tale determinazione, si osserva che almeno per quanto attiene la decisione n. 59421 del Co.Re.Co., quest’ultima non è scalfita, nei suoi specifici e pertinenti rilievi, dalle doglianze del gravame che non contestano quanto dal Coreco affermato.
Dalla stessa lettura di quanto rilevato dal Co.Re.Co., si evince poi che è infondato il secondo motivo con cui si sostiene la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
A parte il rilievo, di carattere generale, che il provvedimento negativo del Comitato regionale di controllo non abbisogna, di regola, di una puntuale motivazione idonea a rendere conto delle ragioni dell'annullamento, poiché il controllo di legittimità è espressione di un potere non discrezionale, bensì vincolato al raffronto tra l'atto ed i principi giuridici o le previsioni normative (cfr., Tar Campania Salerno, 9 settembre 1992, n. 297; CdS IV, 2 ottobre 1989 n. 671; Tar Piemonte, sez. II, 10 ottobre 1991), v’è da rilevare che, come già osservato, dall’esame dell’atto si evince la sussistenza di una congrua e diffusa motivazione.
Parimenti da rigettare è la prima doglianza con cui si rileva, genericamente, che il Co.Re.Co. non ha considerato "l’evidente situazione di necessità" che esiste nell’ambito della USL n. 30.
Oltre che genericamente impostato, il motivo richiama la nozione di necessità che è concetto giuridico (art. 1447 CC e 54 CP) della cui sussistenza, se citato tecnicamente, il ricorrente, nel caso concreto, non fornisce alcuna prova.
Stessa reiezione si impone circa il rilievo che in altre fattispecie il Co.Re.Co. non avrebbe provveduto all’annullamento, ingenerando così una grave situazione di disparità di trattamento.
Sul punto va osservato che, attesa la legittimità del rilievo normativo effettuato dal Co.Re.Co., l’eventuale, asserita (ma non provata) diversa pronuncia dell’organo di controllo, rispetto a quella in esame, rende illegittima tale determinazione ed inidonea pertanto a costituire paramentro di trattamento per casi diversi.
Il ricorso pertanto avverso la caducazione della decisione del Co.Re.Co. n. 59421/1990 va rigettato.
4.1.2.- Analoghe considerazioni si impongono rispetto alla richiesta di annullamento della decisione del Co.Re.Co. n. 61690/1990 che ha caducato la delibera n. 1267/1990 di attribuzione al ricorrente di capo settore per la medicina legale.
Pure in assenza, infatti, della copia di tale decisione del Co.Re.Co., si deve ritenere che la stessa abbia identico contenuto alla decisione del Co.Re.Co. n. 59421/1990 atteso che il ricorrente grava entrambe le determinazioni con identici motivi.
In termini generali, va peraltro affermato che il temperamento del principio dispositivo (proprio del giudizio civile) con quello acquisitivo (peculiare del processo amministrativo), ritenuto necessario in quanto il ricorrente "non può disporre delle prove, le quali sono in esclusivo possesso dell’autorità amministrativa" è concetto che va rimeditato alla stregua della diversa posizione enucleata alla pubblica amministrazione dalla normativa di cui alla legge 241/1990 (cui va aggiunto almeno il D.Lgs 29/1993 e la L. 142/1990 e, di recente, la normativa sull’autocertificazione). In particolare, dal principio della generale accessibilità degli atti amministrativi, deriva che, in sede processuale, il ricorrente non possa articolare la sua difesa solo nei termini di diritto, ma debba fornire concrete indicazioni documentali e fattuali la cui conoscenza non è più di esclusivo dominio della p.A.
Deve pertanto concludersi, con riferimento al presente ricorso, che la mancata attivazione della parte ricorrente in ordine alla produzione di tale secondo atto impugnato da un lato non paralizza la decisione del giudice, dall’altro consente la presunzione di identità di contenuto fra i due atti gravati nei sensi di cui sopra.
Il ricorso è conclusivamente da rigettare. Le spese di causa possono interamente compensarsi.
p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli (sezione quinta) pronunciando sul ricorso summenzionato, lo respinge.
Le spese di causa possono interamente compensarsi.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.
Così deciso in Napoli, il 13-20/4/1999, nella camera di consiglio del TAR.
Italo Vitellio pres. Alessandro Pagano rel. est.