REPUBBLICA ITALIANA |
N. 278 reg Sent. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
anno 1999 |
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (sezione VĒ) |
N. 197 reg Ric. anno 1999 |
composto da: |
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Italo Vitellio - Presidente
Alessandro Pagano - Consigliere rel. est.
Giovanni Pascone - Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 197/1999 proposto da: F. Ettore rappresentato e difeso dall'avvocato F. D'angelo ed elettivamente domiciliato alla v. Cesare Rossaroll n. 70 (studio Centone), Napoli;
contro
L'Asl Napoli 1, in persona del Direttore Generale pt, domiciliato al Centro Direzionale is. F/9 (Napoli)
Regione Campania-Gestione liquidatoria dell'ex USL 39 di Napoli, in persona del direttore generale della ASL Napoli 1 quale commissario liquidatore, domiciliato per la carica in Napoli al Centro Direzionale is. F/9
per l'annullamento
del silenzio rifiuto e comunque del mancato rilascio e della mancata pubblicazione, ex L. 241/1990, di copia conforme dell'atto transattivo di cui al credito per le competenze relative ai mesi di Novembre e Dicembre 1994;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all'udienza del 19/1/1999 gli avv.ti: come da verbale di udienza;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.- Con ricorso notificato il 16/12/1998 e depositato il l'8/1/1999 il ricorrente chiede a questo Tribunale l'adozione di ogni provvedimento utile al fine dell'accesso agli atti menzionati in epigrafe, già motivatamente richiesti alle amministrazione intimate, ed, in questa sede, non costituite.
2.- All'udienza indicata, la causa é stata trattenuta in decisione.
3.- Il ricorso va accolto. F. Ettore è medico convenzionato per la medicina generale con la ex USL n. 39 di Napoli, attualmente confluita nella ASL Napoli 1 ed ha chiesto inutilmente di poter ottenere copia dell'atto transattivo, sottoscritto con la gestione liquidatoria dell'USL.
Ha sollecitato la copia dell'atto transattivo "per controllare e riscontrare la contabilizzazione effettuata, la regolarità della stessa in ordine alle somme dovute e all'accordo citato nonché le date fissate per l'adempimento delle obbligazioni maturate".
In assenza della costituzione delle controparti e in assenza di ulteriore documentazione, si deve quindi ritenere che il F., pur avendo sottoscritto l'atto transattivo, non ne abbia ricevuto copia.
Poiché non può dubitarsi che chi sottoscrive una transazione, debba ricevere una copia di tale atto, la presente richiesta deve intendersi centrata e motivata con riferimento a tale ultimo punto, piuttosto che al controllo ed al riscontro della contabilizzazione effettuata, atteso che tali fasi dovrebbero essere state oggetto specifico proprio della transazione.
Su questi presupposti, il Tribunale ritiene fondata l'istanza di accesso ai documenti.
L'accoglimento del ricorso comporta quindi che l'amministrazione controparte deve consentire al richiesto accesso, mediante esibizione ed estrazione di copia degli atti summenzionati.
Le spese di causa possono interamente compensarsi.
p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli (sezione quinta) pronunciando sul ricorso summenzionato, lo accoglie come da motivazione. Spese di causa interamente compensate.
Ordina all'amministrazione di uniformarsi.
Così deciso in Napoli, il 19/01/1999, nella camera di consiglio del TAR.
Italo Vitellio pres. Alessandro Pagano rel. est.