REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA
CAMPANIA
NAPOLI
QUINTA SEZIONE
Registro Ordinanze: 1008/2000
Registro Generale: 1386/2000
nelle persone dei Signori:
ITALO VITELLIO
Presidente
ALESSANDRO
PAGANO Consigliere
FABIO DONADONO Consigliere relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 22 Febbraio 2000
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto
il ricorso 1386/2000 proposto da:
C.DI O. C.
rappresentato e difeso da:
FEOLA MARCELLO
G.
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA CROCE
ROSSA,24 - AVV.R.LEGGIO
presso
FEOLA MARCELLO
G.
contro
MINISTERO
DELL'INTERNO rapp.to e difeso dall’avv.to M.Gerardo;
AZIENDA
AUTONOMA GEST.ALBO SEG.GEN.PROV.REG.LE CAMPANIA rapp.ta e difesa dall’avv.to M.Gerardo;
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, della deliberazione in data 29.11.99 del Consiglio
di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali
e Provinciali – Sezione regionale della Campania, comunicata per estratto al
Comune in data 13.12.99, nella parte in cui stabilisce la decorrenza dei
criteri di calcolo del contingente di disponibilità;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio del Ministero e dell’Azienda Autonoma;
Udito il relatore Cons. FABIO DONADONO
Uditi altresì per le parti l’avv.to M.D’Urso
per delega di Feola;
Ritenuto che le doglianze dedotte con il ricorso n.586/2000 (
concernente il diniego di individuazione di un Segretario proveniente da fuori
regione) non sono manifestamente infondate nella parte in cui si lamenta la
violazione delle norme poste a tutela di una adeguata opportunità di scelta da
parte dei sindaci;
Considerato che, dalle delibere impugnate con il ricorso n.1386/2000, emerge la sussistenza di un contingente di disponibilità, per cui non sembra prima facie giustificata la mancata applicazione dei nuovi criteri di calcolo del contingente alla richiesta del Comune ricorrente, visto che quest’ultimo non ha prestato acquiescenza al pregresso atto negativo.
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
A C C O G L I E la suindicata domanda incidentale di
sospensione.
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , 22 Febbraio 2000
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL SEGRETARIO