REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

QUINTA           SEZIONE

 

Registro Ordinanze:  1008/2000

                                                Registro Generale:                        1386/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

ITALO VITELLIO                      Presidente                                                  

ALESSANDRO PAGANO              Consigliere

FABIO DONADONO              Consigliere  relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 22 Febbraio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 1386/2000  proposto da:

C.DI O. C.

 

rappresentato e difeso da:

FEOLA MARCELLO G.

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA CROCE ROSSA,24 - AVV.R.LEGGIO

presso

FEOLA MARCELLO G.                   

 

contro

 

MINISTERO DELL'INTERNO rapp.to e difeso dall’avv.to M.Gerardo;                                                           

 

AZIENDA AUTONOMA GEST.ALBO SEG.GEN.PROV.REG.LE CAMPANIA rapp.ta  e difesa dall’avv.to M.Gerardo;                         

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione in data 29.11.99 del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione regionale della Campania, comunicata per estratto al Comune in data 13.12.99, nella parte in cui stabilisce la decorrenza dei criteri di calcolo del contingente di disponibilità;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero e dell’Azienda Autonoma;

 

 

Udito il relatore Cons. FABIO DONADONO  

Uditi altresì per le parti l’avv.to M.D’Urso per delega di Feola;

 

  Ritenuto che le doglianze dedotte con il ricorso n.586/2000 ( concernente il diniego di individuazione di un Segretario proveniente da fuori regione) non sono manifestamente infondate nella parte in cui si lamenta la violazione delle norme poste a tutela di una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci;

    Considerato che, dalle delibere impugnate con il ricorso n.1386/2000, emerge la sussistenza di un contingente di disponibilità, per cui non sembra prima facie giustificata la mancata applicazione dei nuovi criteri di calcolo del contingente alla richiesta del Comune ricorrente, visto che quest’ultimo non ha prestato acquiescenza al pregresso atto negativo.

 

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

A C C O G L I E    la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , 22 Febbraio 2000

 

IL PRESIDENTE

 

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

 

IL SEGRETARIO