REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

SECONDA          SEZIONE

 

Registro Ordinanze:  1186/2000

                                                Registro Generale:                        1202/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

SAVERIO DAMIANI            Presidente, relatore                                       

ANTONIO FERONE              Cons.

LEONARDO PASANISI       Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 02 Marzo 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 1202/2000  proposto da:

P. P. L.

 

rappresentato e difeso da:

SPAGNA MICHELE

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA A.D'ISERNIA N.16

presso

SPAGNA MICHELE                                   

 

contro

 

MINISTERO DELLA DIFESA                                                           

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della cartolina precetto n. 2476/1° emessa in data 28.12.99 con cui il Ministero della Difesa – Marina Militare – Ufficio Leva Mare della Capitaneria di Porto di Napoli intima al ricorrente la partenza per la ferma di leva in data 13.01.2000, con destinazione La Spezia;

 

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

 

Udito il relatore Cons. SAVERIO DAMIANI  

Uditi altresì per le parti

Vista la raccomandata dell’Ufficio Leva Mare della Capitaneria di Porto (NA) del

31.12.1997  con la quale il ricorrente “ è stato ammesso a ritardare la prestazione del servizio per motivi di studio non altro il compimento del 27° (17.11.1998) anno di eta’ e che sarà disponibile per l’avviamento alle armi a partire dal 10° scaglione dell’anno 1998”.

Preso atto che  la cartolina di precetto è pervenuta il 3.1.2000 e cioè  oltre l’anno entro il quale si è chiamati a rispondere dell’obbligo del servizio militare dalla cessazione del titolo che aveva dato luogo al ritardo .

Visto l’art. 6 Legge 269/91.

 

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

                  ACCOGLIE   la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 02 Marzo 2000

 

Il Presidente estensore

 

Il Consigliere

 

Il Segretario