REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA
CAMPANIA
NAPOLI
SECONDA SEZIONE
Registro Ordinanze: 1186/2000
Registro Generale: 1202/2000
nelle persone dei Signori:
SAVERIO DAMIANI Presidente, relatore
ANTONIO FERONE Cons.
LEONARDO
PASANISI Cons.
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 02 Marzo 2000
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto
il ricorso 1202/2000 proposto da:
P. P. L.
rappresentato e difeso da:
SPAGNA MICHELE
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA
A.D'ISERNIA N.16
presso
SPAGNA
MICHELE
contro
MINISTERO
DELLA DIFESA
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, della cartolina precetto n. 2476/1° emessa in data
28.12.99 con cui il Ministero della Difesa – Marina Militare – Ufficio Leva
Mare della Capitaneria di Porto di Napoli intima al ricorrente la partenza per
la ferma di leva in data 13.01.2000, con destinazione La Spezia;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di:
Udito il relatore Cons. SAVERIO DAMIANI
Uditi altresì per le parti
31.12.1997
con la quale il ricorrente “ è stato ammesso a ritardare la prestazione
del servizio per motivi di studio non altro il compimento del 27° (17.11.1998)
anno di eta’ e che sarà disponibile per l’avviamento alle armi a partire dal
10° scaglione dell’anno 1998”.
Preso atto che la cartolina di precetto è pervenuta il 3.1.2000 e cioè oltre l’anno entro il quale si è chiamati a
rispondere dell’obbligo del servizio militare dalla cessazione del titolo che
aveva dato luogo al ritardo .
Visto l’art. 6 Legge 269/91.
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di
sospensione.
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 02 Marzo 2000
Il Presidente estensore
Il Consigliere
Il Segretario