REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA
CAMPANIA
NAPOLI
TERZA SEZIONE
Registro Ordinanze: 1578/2000
Registro
Generale: 2308/2000
nelle persone dei Signori:
GIOVANNI DE
LEO Presidente
FRANCESCO
GUERRIERO Cons.
ANNA PAPPALARDO Cons. , relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 28 Marzo 2000
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto
il ricorso 2308/2000 proposto da:
C. B.
rappresentato e difeso da:
PERLA FABRIZIO
ABBATE
MARCANTONIO
con
domicilio eletto in NAPOLI
P.ZZA T. E
TRENTO, 48 -AVV.RISPOLI
presso
PERLA
FABRIZIO
contro
MINISTERO
DELL'INTERNO
Rapp.to e
difeso dall’avv.to dello Stato
SANNINO MARIA
CIRA
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del decreto del Prefetto di Caserta del 7.12.99, di
rinnovo licenza vendita fuochi d’artificio;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
Udito il relatore Cons. ANNA PAPPALARDO
Uditi altresì per le parti come da verbale
d’udienza;
RITENUTO che il ricorso, a un primo sommario
esame, appare fondato in relazione alla risalenza nel tempo della circostanza -
solo oggi contestata - del rinvio a giudizio del ricorrente
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
ACCOGLIE
la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 28 Marzo 2000
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE REL.
IL SEGRETARIO