REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA
CAMPANIA
NAPOLI
SECONDA SEZIONE
Registro Ordinanze: 163/2000
Registro Generale: 9804/1999
nelle persone dei Signori:
SAVERIO
DAMIANI Presidente, relatore
ANTONIO FERONE
Cons.
LEONARDO PASANISI Cons.
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 13 Gennaio 2000
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto
il ricorso 9804/1999 proposto da:
SOC. C.I.D. S. srl
rappresentato e difeso da:
MARINELLI
GIOVANNA
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA
PALEPOLI,20
presso
MARINELLI
GIOVANNA
contro
A.S.L.
NAPOLI 5
rappresentato e difeso da:
MARENGHI ENZO
MARIA
con domicilio
eletto in NAPOLI
VIA
C.POERIO,98 C/O STUDIO PALMA
presso la sua
sede
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del bando di gara del 19.10.1999 con cui l’ASL NA
5 ha indetto una gara, da espletarsi mediante procedura ristretta dell’appalto
concorso nel Comune di Castellammare di Stabia, per “La realizzazione di un
sistema informativo riguardante tutti i servizi sanitari ed amministrativi dell’azienda
con analisi organizzativa, progettazione e sviluppo; eventuale adeguamento
della rete; fornitura software di base e applicativi; manutenzione; formazione
e addestramento del personale”. Importo presunto 15 miliardi;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di:
A.S.L. NAPOLI 5
Udito il relatore Cons. SAVERIO DAMIANI
Uditi altresì per le parti
Considerato che le censure
proposte hanno ad oggetto il potere discrezionale dell’Amministrazione di
stabilire i requisiti di carattere economico che le imprese concorrenti devono
possedere.
Constatato che – dagli atti offerti in comunicazione dall’Amministrazione resistente - le predette scelte si presentano nei limiti di logica conseguenza e ragionevolezza con riferimento anche alla natura della presentazione richiesta.
Evidenziato, pertanto, che
allo stato, il ricorso si presenta privo del richiesto “fumus boni juris” e che
il danno grave, ed irreparabile si riflette sui preminenti interessi pubblici.
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 13 Gennaio 2000
Il Presidente estensore
Il Segretario