REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

SECONDA          SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 163/2000

                                                Registro Generale:                        9804/1999

 

 

nelle persone dei Signori:

 

SAVERIO DAMIANI            Presidente, relatore                                       

ANTONIO FERONE              Cons.

LEONARDO PASANISI       Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 13 Gennaio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 9804/1999  proposto da:

SOC. C.I.D. S. srl

 

rappresentato e difeso da:

MARINELLI GIOVANNA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA PALEPOLI,20

presso

MARINELLI GIOVANNA                                    

 

contro

 

A.S.L. NAPOLI  5                                                                  

rappresentato e difeso da:

MARENGHI ENZO MARIA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA C.POERIO,98 C/O STUDIO PALMA

presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del bando di gara del 19.10.1999 con cui l’ASL NA 5 ha indetto una gara, da espletarsi mediante procedura ristretta dell’appalto concorso nel Comune di Castellammare di Stabia, per “La realizzazione di un sistema informativo riguardante tutti i servizi sanitari ed amministrativi dell’azienda con analisi organizzativa, progettazione e sviluppo; eventuale adeguamento della rete; fornitura software di base e applicativi; manutenzione; formazione e addestramento del personale”. Importo presunto 15 miliardi;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

A.S.L. NAPOLI  5

 

Udito il relatore Cons. SAVERIO DAMIANI  

Uditi altresì per le parti

 

Considerato che le censure proposte hanno ad oggetto il potere discrezionale dell’Amministrazione di stabilire i requisiti di carattere economico che le imprese concorrenti devono possedere.

Constatato che – dagli atti offerti in comunicazione dall’Amministrazione resistente - le predette scelte si presentano nei limiti di logica conseguenza e ragionevolezza con riferimento anche alla natura della presentazione richiesta.

Evidenziato, pertanto, che allo stato, il ricorso si presenta privo del richiesto “fumus boni juris” e che il danno grave, ed irreparabile si riflette sui preminenti interessi pubblici.

 

Ritenuto che  non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

RESPINGE        la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 13 Gennaio 2000

 

Il Presidente estensore

 

Il Segretario