REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

PRIMA            SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 2111/2000

                                                                         Registro Generale:   3464/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

GIANCARLO CORAGGIO              Presidente                                              

CARLO D'ALESSANDRO              Cons.

ALESSANDRO PAGANO                Cons. ,             relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 03 Maggio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 3464/2000  proposto da:

C. DI M.

C. DI C.

 

rappresentato e difeso da:

BRAVACCIO ARISTIDE

con domicilio eletto in NAPOLI

RIVIERA DI CHIAIA,276 -AVV.TREMANTE

presso

BRAVACCIO ARISTIDE                

 

contro

 

CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO TERRA DI LAVORO -CE-                         

 

 

e nei confronti di

C. A.                                           

 

 

e nei confronti di

F. G.                                        

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle deliberazioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 22.1.2000 – elezioni del presidente e del vice presidente dell’assemblea nonché del presidente, del vice presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l’Approvvigionamento Idrico Terra di Lavoro di Caserta;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

 

Udito il relatore Cons. ALESSANDRO PAGANO 

Uditi altresì per le parti

 

 

 

CONSIDERATO

Che ad un primo esame, il ricorso non appare fondato;

rilevato, in particolare, che il quorum necessario alle deliberazioni impugnate deve ritenersi sussistente, alla stregua delle verbalizzazioni in atti,

che non appare certa la regolare instaurazione del contraddittorio per quanto attiene alcuni controinteressati (id est gli eletti nelle votazioni);

 

Ritenuto che  NON sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

Manda alla segreteria per il disposto adempimento.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 03 Maggio 2000

 

IL PRESIDENTE

 

IL CONSIGLIERE EST.

 

ILSEGRETARIO