REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 2118/2000
Registro
Generale: 3775/2000
nelle persone dei
Signori:
GIANCARLO
CORAGGIO Presidente
ANGELO
SCAFURI Cons.
ARCANGELO
MONACILIUNI Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio
del 03 Maggio 2000
Visti gli artt. 19
e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 3775/2000
proposto da:
D. B. R.
rappresentato e
difeso da:
CAIAZZA
DOMENICO
con domicilio eletto in NAPOLI
P.DEI
MARTIRI P.CALABRITTO - CIOTTI
presso
CAIAZZA
DOMENICO
contro
COMUNE
DI TEANO
rappresentato e
difeso da:
FUMO
GIANCARLO
con
domicilio eletto in NAPOLI
P.ZA
TRIESTE E T.,48 C/O A.ROMANO
presso
la sua sede
e
nei confronti di
M.
N.
e
nei confronti di
G.
O.
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle delibere di G. M. nn.
42/10.2.2000 e 81/2.3.2000 – rettifica delle precedenti delibere aventi ad
oggetto l’aumento dei canoni di illuminazione votiva del cimitero del comune di
Teano e dei cimiteri delle frazioni dello stesso comune;
Visti gli atti e
i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
COMUNE DI TEANO
Udito il relatore Primo Ref.
ARCANGELO MONACILIUNI
Uditi altresì per le parti
Che il ricorso non si presenta
assistito da sufficienti elementi di fumus boni juris ai fini della
richiesta misura cautelare avuti presenti, in particolare, i presupposti di
fatto che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti impugnati (cfr. al
riguardo i contenuti della denuncia presentata dal sindaco in data 3.1.2000 e
del foglio indirizzato dal ricorrente al comune in data 15.1.2000);
Ritenuto che non sussistono le ragioni
di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata
domanda incidentale di sospensione.
La presente
ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria
del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 03
Maggio 2000
IL CONSIGLIERE
EST.
IL SEGRETARIO