REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

PRIMA            SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 2118/2000

                                                                         Registro Generale:   3775/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

GIANCARLO CORAGGIO              Presidente                                              

ANGELO SCAFURI                          Cons.

ARCANGELO MONACILIUNI       Primo Ref. ,        relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 03 Maggio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 3775/2000  proposto da:

D. B. R.

 

rappresentato e difeso da:

CAIAZZA DOMENICO

con domicilio eletto in NAPOLI

P.DEI MARTIRI P.CALABRITTO - CIOTTI

presso

CAIAZZA DOMENICO                   

 

contro

 

COMUNE DI TEANO                                                                  

rappresentato e difeso da:

FUMO GIANCARLO

con domicilio eletto in NAPOLI

P.ZA TRIESTE E T.,48 C/O A.ROMANO

presso la sua sede

 

 

e nei confronti di

M. N.                                             

 

e nei confronti di

G. O.                                          

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle delibere di G. M. nn. 42/10.2.2000 e 81/2.3.2000 – rettifica delle precedenti delibere aventi ad oggetto l’aumento dei canoni di illuminazione votiva del cimitero del comune di Teano e dei cimiteri delle frazioni dello stesso comune;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

COMUNE DI TEANO

 

Udito il relatore Primo Ref. ARCANGELO MONACILIUNI 

Uditi altresì per le parti

 

 

 

CONSIDERATO

 

          Che il ricorso non si presenta assistito da sufficienti elementi di fumus boni juris ai fini della richiesta misura cautelare avuti presenti, in particolare, i presupposti di fatto che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti impugnati (cfr. al riguardo i contenuti della denuncia presentata dal sindaco in data 3.1.2000 e del foglio indirizzato dal ricorrente al comune in data 15.1.2000);

 

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 03 Maggio 2000

 

IL PRESIDENTE

 

IL CONSIGLIERE EST.

 

IL SEGRETARIO