REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

PRIMA            SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 2392/2000

                                                                         Registro Generale:   3929/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

GIANCARLO CORAGGIO              Presidente                                              

CARLO D'ALESSANDRO               Cons. , relatore

ALESSANDRO PAGANO                Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 17 Maggio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 3929/2000  proposto da:

D. E.

 

rappresentato e difeso da:

SORICE ANTONIO

con domicilio eletto in NAPOLI

G.ORSINI,46,AVV.ORABONA

presso

SORICE ANTONIO                                 

 

contro

 

COMUNE DI SOLOFRA                                                                

rappresentato e difeso da:

MARENGHI ENZO MARIA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA C.POERIO,98 C/O STUDIO PALMA

presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota n. 4770 del 23.3.2000 – gar appalto affidamento servizio di installazione delle apparecchiature di controllo necessarie alla programmazione dei risparmi energetici del comune di Solofra;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

COMUNE DI SOLOFRA

 

Udito il relatore Cons. CARLO d'ALESSANDRO 

Uditi altresì per le parti

 

 

 

 

CONSIDERATO

          che il ricorso non appare assistito da sufficiente “fumus boni juris”, in quanto sembra che la ricorrente abbia formulato una offerta diversa da quella richiesta dalla lettera di invito, con oneri a carico della stazione appaltante;

          che, pertanto, l’istanza cautelare non merita favorevole considerazione;

 

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 17 Maggio 2000

 

IL PRESIDENTE

 

IL CONSIGLIERE EST.

 

IL SEGRETARIO