REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

SECONDA          SEZIONE

 

Registro Ordinanze  2462/2000

                                                Registro Generale:                        4177/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

SAVERIO DAMIANI            Presidente                                                 

LEONARDO PASANISI            Cons.

SANTINO SCUDELLER              Primo Ref. ,         relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 18 Maggio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 4177/2000  proposto da:

B. C.

 

rappresentato e difeso da:

CUNDARI FRANCESCO

con domicilio eletto in NAPOLI

C.SO A.LUCCI,137-AVV.MARTINO FRANCO

presso

CUNDARI FRANCESCO                 

 

contro

 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CASERTA                                             

rappresentato e difeso da:

DEL VECCHIO PAOLO

con domicilio eletto in NAPOLI

AVVOCATURA STATO VIA DIAZ 11

presso la sua sede

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                                               

rappresentato e difeso da:

DEL VECCHIO PAOLO

con domicilio eletto in NAPOLI

AVVOCATURA STATO VIA DIAZ 11

presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto provveditorale relativo ad esclusione sessione riservata di esami;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CASERTA

 

Udito il relatore Primo Ref. SANTINO SCUDELLER  

Uditi altresì per le parti

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 13 p.3 dell’O.M. n. 153 del 15/6/99, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di procedere all’iscrizione con riserva nell’elenco degli abilitati o idonei a seguito di ricorso;

Constatato che, allo stato, nessun nocumento sussiste in capo al ricorrente , ne l’iscrizione con riserva può essere oggetto di esame in questa sede.

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensiva.

 

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 18 Maggio 2000

 

Il Presidente

 

Il Primo Referendario est.

 

Il Segretario